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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/11/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE il Giudice, dott.ssa IC VE,
provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2663 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FRAGAPANI IRENE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/10/1980, rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE GRAZIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
Oggetto divisione dei beni in comunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ritenere e dichiarare la divisione giudiziale del fabbricato per civile
[...]
abitazione, sito in c.da Safarella sn, e del circostante terreno, identificati rispettivamente al catasto fabbricati del Comune di Licata al foglio 112, mappale 2367, piano terra e primo piano,
ed al catasto dei terreni, al foglio di mappa 112, particella 2368; e, per l'effetto, attribuire ad ognuno la parte corrispondente alla propria quota, pari al 50% dei beni secondo un progetto di divisione predisposto da un CTU da nominare;
in subordine, in caso di indivisibilità dei
1 beni, ha chiesto di ordinarne la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c., ripartendo la somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Ha chiesto inoltre di condannare il convenuto al risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima dell'immobile in comproprietà
dalla data della separazione giudiziale alla definizione del giudizio.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha rappresentato che:
- con atto di compravendita del 25.9.2015 a rogito del Notaio , rep.35921, Persona_1
racc.n.17542, aveva acquistato unitamente all'ex coniuge nella Persona_2
misura del 50% ciascuno, gli immobili sopra descritti;
- a seguito di mancato pagamento di alcune rate del mutuo ipotecario accesso per l'acquisto dell'immobile, veniva notificato dalla Banca Popolare S. Angelo atto di pignoramento per l'importo di € 136.437,60 oltre spese;
- tale credito vantato dalla Banca veniva estinto da mediante Controparte_1
accordo transattivo per un importo ad essa sconosciuto;
- in sede di separazione dei coniugi, giusto accordo a seguito di negoziazione assistita del
1.7.2020, le parti avevano deciso di mettere in vendita l'immobile al fine di procedere alla divisione del ricavato nella misura del 50% ciascuno, ma non vi aveva Persona_2
provveduto e lo aveva occupato precludendo all'attrice il godimento dei frutti.
Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale del 8.2.2024, CP_1
ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento
[...]
della procedura di mediazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
in subordine, ha chiesto di disporre lo scioglimento della comunione con attribuzione della quota a ciascuno spettante;
in via riconvenzionale, ha chiesto di ritenere e dichiarare che è creditore nei confronti di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 30.000,00 e condannare quest'ultima al pagamento delle suddette
[...]
somme e degli interessi decorrenti dalla data di insorgenza del credito al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, ha eccepito che:
- l'attrice ha lasciato l'immobile nella disponibilità del convenuto che non le ha mai impedito l'utilizzo;
2 - stante la comproprietà del bene, non sussiste alcuna occupazione illegittima e dunque è
infondata la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice;
- in ottemperanza all'obbligo assunto, l'immobile era stato posto in vendita dal convenuto senza esito alcuno, stante il pignoramento gravante sullo stesso;
- nell'ambito della procedura esecutiva in danno di entrambe le parti, egli, al fine di salvare l'immobile dalla vendita all'asta, aveva provveduto all'estinzione del debito mediante transazione per un importo di € 50.000,00; dunque è debitrice per la sua quota Parte_1
del 50% (pari a € 25.000,00);
- ha anticipato le spese necessarie alla conservazione ed al miglioramento del bene comune e ha sostenuto oneri per il conseguimento della regolarizzazione urbanistica dell'immobile,
per una somma di € 10.000,00, in relazione alla quale è debitrice per la sua quota Parte_1
del 50% (pari a € 5.000,00).
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea stante la presenza di abusi edilizi non ancora sanati tali da rendere impossibile la divisione o la vendita dell'immobile.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione e dopo un serie di rinvii della causa per trattative di bonario componimento, le parti hanno depositato istanza congiunta allegando accordo transattivo del 10.2.2025 intervenuto tra le stesse.
Con note di trattazione depositate per l'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c, i procuratori hanno espressamente richiesto al giudice di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come da accordo.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente chiarito che l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche quando viene emessa la decisione, con la conseguenza che il sopravvenuto difetto di interesse - nel caso di specie, per aver le parti diversamente regolato i rapporti dedotti con i rispettivi atti introduttivi - comporta l'estinzione del processo (in termini, più recentemente, Cass. Civ. sez.
I, n.7870/2025).
In punto di spese di lite, in linea generale, allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, egli deve comunque provvedervi secondo il principio della
3 soccombenza virtuale (vd. Cass. Civ. 14775/2004). Tuttavia, nel caso di specie, entrambe le parti congiuntamente hanno chiesto la compensazione delle spese di lite e in tal senso di deve provvedere per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Agrigento, in data 29 novembre 2025.
il Giudice
IC VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE il Giudice, dott.ssa IC VE,
provvedendo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2663 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FRAGAPANI IRENE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/10/1980, rappresentato e difeso dall'avv. MARCHESE GRAZIA, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte convenuta -
Oggetto divisione dei beni in comunione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ritenere e dichiarare la divisione giudiziale del fabbricato per civile
[...]
abitazione, sito in c.da Safarella sn, e del circostante terreno, identificati rispettivamente al catasto fabbricati del Comune di Licata al foglio 112, mappale 2367, piano terra e primo piano,
ed al catasto dei terreni, al foglio di mappa 112, particella 2368; e, per l'effetto, attribuire ad ognuno la parte corrispondente alla propria quota, pari al 50% dei beni secondo un progetto di divisione predisposto da un CTU da nominare;
in subordine, in caso di indivisibilità dei
1 beni, ha chiesto di ordinarne la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c., ripartendo la somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Ha chiesto inoltre di condannare il convenuto al risarcimento del danno patito per l'occupazione illegittima dell'immobile in comproprietà
dalla data della separazione giudiziale alla definizione del giudizio.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha rappresentato che:
- con atto di compravendita del 25.9.2015 a rogito del Notaio , rep.35921, Persona_1
racc.n.17542, aveva acquistato unitamente all'ex coniuge nella Persona_2
misura del 50% ciascuno, gli immobili sopra descritti;
- a seguito di mancato pagamento di alcune rate del mutuo ipotecario accesso per l'acquisto dell'immobile, veniva notificato dalla Banca Popolare S. Angelo atto di pignoramento per l'importo di € 136.437,60 oltre spese;
- tale credito vantato dalla Banca veniva estinto da mediante Controparte_1
accordo transattivo per un importo ad essa sconosciuto;
- in sede di separazione dei coniugi, giusto accordo a seguito di negoziazione assistita del
1.7.2020, le parti avevano deciso di mettere in vendita l'immobile al fine di procedere alla divisione del ricavato nella misura del 50% ciascuno, ma non vi aveva Persona_2
provveduto e lo aveva occupato precludendo all'attrice il godimento dei frutti.
Con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale del 8.2.2024, CP_1
ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento
[...]
della procedura di mediazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
in subordine, ha chiesto di disporre lo scioglimento della comunione con attribuzione della quota a ciascuno spettante;
in via riconvenzionale, ha chiesto di ritenere e dichiarare che è creditore nei confronti di Controparte_1 Pt_1
della somma di € 30.000,00 e condannare quest'ultima al pagamento delle suddette
[...]
somme e degli interessi decorrenti dalla data di insorgenza del credito al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In particolare, ha eccepito che:
- l'attrice ha lasciato l'immobile nella disponibilità del convenuto che non le ha mai impedito l'utilizzo;
2 - stante la comproprietà del bene, non sussiste alcuna occupazione illegittima e dunque è
infondata la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice;
- in ottemperanza all'obbligo assunto, l'immobile era stato posto in vendita dal convenuto senza esito alcuno, stante il pignoramento gravante sullo stesso;
- nell'ambito della procedura esecutiva in danno di entrambe le parti, egli, al fine di salvare l'immobile dalla vendita all'asta, aveva provveduto all'estinzione del debito mediante transazione per un importo di € 50.000,00; dunque è debitrice per la sua quota Parte_1
del 50% (pari a € 25.000,00);
- ha anticipato le spese necessarie alla conservazione ed al miglioramento del bene comune e ha sostenuto oneri per il conseguimento della regolarizzazione urbanistica dell'immobile,
per una somma di € 10.000,00, in relazione alla quale è debitrice per la sua quota Parte_1
del 50% (pari a € 5.000,00).
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea stante la presenza di abusi edilizi non ancora sanati tali da rendere impossibile la divisione o la vendita dell'immobile.
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione e dopo un serie di rinvii della causa per trattative di bonario componimento, le parti hanno depositato istanza congiunta allegando accordo transattivo del 10.2.2025 intervenuto tra le stesse.
Con note di trattazione depositate per l'udienza del 12.11.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c, i procuratori hanno espressamente richiesto al giudice di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come da accordo.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ciò detto in punto di fatto, va preliminarmente chiarito che l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche quando viene emessa la decisione, con la conseguenza che il sopravvenuto difetto di interesse - nel caso di specie, per aver le parti diversamente regolato i rapporti dedotti con i rispettivi atti introduttivi - comporta l'estinzione del processo (in termini, più recentemente, Cass. Civ. sez.
I, n.7870/2025).
In punto di spese di lite, in linea generale, allorché il Giudice rileva e dichiara la cessazione della materia del contendere, egli deve comunque provvedervi secondo il principio della
3 soccombenza virtuale (vd. Cass. Civ. 14775/2004). Tuttavia, nel caso di specie, entrambe le parti congiuntamente hanno chiesto la compensazione delle spese di lite e in tal senso di deve provvedere per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso in Agrigento, in data 29 novembre 2025.
il Giudice
IC VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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