TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9078 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al NRG 14369/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
C.F. 1 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Iuzzolino Parte 1
e dall'avv. RE De IO AR
APPELLANTE
E
(p.i. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti, Edoardo
TA e AO TO
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 13401/2024 con la quale era stata accolta solo in massima la domanda proposta da essa originaria parte istante.
In particolare l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio al soddisfo nonché la errata quantificazione delle spese processuali da parte del primo giudice.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state sostanzialmente indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte convenuta, costituitasi tardivamente solo dopo la prima udienza cartolare, resisteva al gravame. L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare deve rilevarsi come del tutto inammissibili risultano essere le contestazioni sollevate dalla parte appellata avverso le statuizioni della sentenza di primo grado che avrebbero dovuto formare oggetto di esplicito appello incidentale tempestivamente proposto.
Venendo all'esame “sostanziale" del proposto gravame deve darsi conto, in linea con la difesa dell'appellante, di un recente e convincente orientamento della giurisprudenza di legittimità (e sostanzialmente anche della giurisprudenza di merito) secondo cui il comma
4 dell'art. 1284 cc è norma di portata generale che riguarda tutte le obbligazioni pecuniarie senza alcuna distinzione (cfr. Cass. Ord. n. 61 del 2023, alla cui motivazione si fa espresso riferimento;
sentenza n. 14512 del 2022). L'omissione da parte del primo giudice di una pronuncia sulla richiesta della originaria parte attrice costituisce implicito rigetto della suddetta richiesta. In conseguenza per questa parte la sentenza impugnata va riformata come da dispositivo che segue.
Con riferimento alla liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice deve rilevarsi la infondatezza del gravame con riferimento ai compensi professionali.
Invero il primo giudice, seppure senza alcuna motivazione, ha correttamente quantificato gli stessi in una misura prossima a quella minima (in luogo della misura media richiesta dalla originaria parte istante); deve tenersi conto non solo del valore effettivo della controversia ma anche della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata
(trattandosi di controversia di natura seriale) e della assenza di qualsiasi fase istruttoria.
Deve invece riconoscersi alla originaria parte attrice e per questa parte la sentenza
-
impugnata va riformata - l'ulteriore importo di Euro 50,00 per spese di avvio procedura di mediazione non considerate dal primo giudice.
Infine va dato atto che nell'atto di appello (con assoluta correttezza) la difesa dell'appellante ha rappresentato l'errore in cui è in corso il primo giudice nell'aver riconosciuto a titolo di sorta capitale l'importo di Euro 2.907,50 in luogo del corretto importo di Euro 2.407,00 richiesto dalla originaria parte attrice ed effettivamente dovuto. L'appellante ha formulato le proprie conclusioni di appello conformemente alla richiesta originaria di Euro 2.407,00.
La sentenza va riformata come da dispositivo che segue.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale (ma solo parziale) soccombenza della parte appellata e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (pari alla differenza tra quanto già riconosciuto dal primo giudice e quanto riconosciuto con la presente sentenza) e della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 13401/2024
Controparte 1 in persona del legale del GdP di Napoli condanna rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte 1 della somma di Euro 2.407,00 oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 cc a far data dalla anticipata estinzione fino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, cc dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo nonché al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 50,00 a titolo di spese vive processuali (ferme restando le spese processuali liquidate dal primo giudice) con attribuzione agli avv.ti Mario Iuzzolino e RE De IO AR;
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 800,00 (di cui
Euro 650,00 per compensi, compreso spese generali nella misura del 15%, ed Euro
150,00 per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione agli avv.ti Mario Iuzzolino
e RE De IO AR.
Così deciso in Napoli lì 13-10-2025
Il Giudice Unico
E' verbale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al NRG 14369/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
C.F. 1 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Iuzzolino Parte 1
e dall'avv. RE De IO AR
APPELLANTE
E
(p.i. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pesenti, Edoardo
TA e AO TO
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 13401/2024 con la quale era stata accolta solo in massima la domanda proposta da essa originaria parte istante.
In particolare l'appellante lamenta il mancato riconoscimento degli interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio al soddisfo nonché la errata quantificazione delle spese processuali da parte del primo giudice.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state sostanzialmente indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte convenuta, costituitasi tardivamente solo dopo la prima udienza cartolare, resisteva al gravame. L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare deve rilevarsi come del tutto inammissibili risultano essere le contestazioni sollevate dalla parte appellata avverso le statuizioni della sentenza di primo grado che avrebbero dovuto formare oggetto di esplicito appello incidentale tempestivamente proposto.
Venendo all'esame “sostanziale" del proposto gravame deve darsi conto, in linea con la difesa dell'appellante, di un recente e convincente orientamento della giurisprudenza di legittimità (e sostanzialmente anche della giurisprudenza di merito) secondo cui il comma
4 dell'art. 1284 cc è norma di portata generale che riguarda tutte le obbligazioni pecuniarie senza alcuna distinzione (cfr. Cass. Ord. n. 61 del 2023, alla cui motivazione si fa espresso riferimento;
sentenza n. 14512 del 2022). L'omissione da parte del primo giudice di una pronuncia sulla richiesta della originaria parte attrice costituisce implicito rigetto della suddetta richiesta. In conseguenza per questa parte la sentenza impugnata va riformata come da dispositivo che segue.
Con riferimento alla liquidazione delle spese processuali operata dal primo giudice deve rilevarsi la infondatezza del gravame con riferimento ai compensi professionali.
Invero il primo giudice, seppure senza alcuna motivazione, ha correttamente quantificato gli stessi in una misura prossima a quella minima (in luogo della misura media richiesta dalla originaria parte istante); deve tenersi conto non solo del valore effettivo della controversia ma anche della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata
(trattandosi di controversia di natura seriale) e della assenza di qualsiasi fase istruttoria.
Deve invece riconoscersi alla originaria parte attrice e per questa parte la sentenza
-
impugnata va riformata - l'ulteriore importo di Euro 50,00 per spese di avvio procedura di mediazione non considerate dal primo giudice.
Infine va dato atto che nell'atto di appello (con assoluta correttezza) la difesa dell'appellante ha rappresentato l'errore in cui è in corso il primo giudice nell'aver riconosciuto a titolo di sorta capitale l'importo di Euro 2.907,50 in luogo del corretto importo di Euro 2.407,00 richiesto dalla originaria parte attrice ed effettivamente dovuto. L'appellante ha formulato le proprie conclusioni di appello conformemente alla richiesta originaria di Euro 2.407,00.
La sentenza va riformata come da dispositivo che segue.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale (ma solo parziale) soccombenza della parte appellata e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'effettivo valore della controversia (pari alla differenza tra quanto già riconosciuto dal primo giudice e quanto riconosciuto con la presente sentenza) e della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 13401/2024
Controparte 1 in persona del legale del GdP di Napoli condanna rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte 1 della somma di Euro 2.407,00 oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1 cc a far data dalla anticipata estinzione fino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, cc dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al soddisfo nonché al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 50,00 a titolo di spese vive processuali (ferme restando le spese processuali liquidate dal primo giudice) con attribuzione agli avv.ti Mario Iuzzolino e RE De IO AR;
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 800,00 (di cui
Euro 650,00 per compensi, compreso spese generali nella misura del 15%, ed Euro
150,00 per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione agli avv.ti Mario Iuzzolino
e RE De IO AR.
Così deciso in Napoli lì 13-10-2025
Il Giudice Unico
E' verbale