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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/09/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2643/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.140 98051
BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'Avv. CELONA
LORENZO che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/09/2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/2024 Parte_1 formulava opposizione avverso l ex art. 445 bis c.p.c. relativo CP_2 all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge n. 118/1971 e dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario di cui al d.m. del 01/02/1991, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il conseguimento delle prestazioni.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento delle prestazioni invocate, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la ricorrente è affetta da “sindrome depressiva endo- reattiva grave;
artrosi polidistrettuale con discopatie della colonna cervicale LS a moderata incidenza funzionale motoria;
ipotensione arteriosa senza rilevanti danni miocardici in prima classe NYHA”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile nella misura del 70% con decorrenza da aprile 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della sola esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario ai sensi del d.m. del 01/02/1991, a far data da aprile 2025, non sussistendo le condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario relativo al beneficio dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che sussiste in capo a il Parte_1 requisito sanitario utile al conseguimento dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario a decorrere da aprile 2025; dichiara non sussistente in capo alla ricorrente il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/09/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino