CASS
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2024, n. 23631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23631 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PO NG, nato a [...] il [...] avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 18/04/2023; visti gli atti e il decreto impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO MO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore del proposto, Avvocato Filippo Misserville, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con decreto del 18 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 9 maggio) ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011 per la durata di anni due, con la prescrizione degli obblighi e divieti stabiliti dall'art. 8, commi 3 e 4 t d.lgs. cit., Penale Sent. Sez. 6 Num. 23631 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 17/04/2024 applicata a PO NG dal Tribunale di Roma con decreto emesso il 16 gennaio 2023 (depositato in cancelleria il successivo 19 gennaio). 2. Avverso il decreto di appello ricorre il proposto, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo, declinato come violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione, avendo i giudici della prevenzione errato nel ritenere "gravi e numerosi" i precedenti a carico dell'PO e "attuale la sua pericolosità sociale", attualità da escludere tenuto anche conto che il ricorrente è da oltre un anno agli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 2. E' pacifico che f in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso «soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (così, ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). 2.1. Il decreto impugnato illustra in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente e attuale la pericolosità sociale di PO, presupposto dell'applicazione della misura di prevenzione personale. In particolare, la Corte territoriale dà atto che il proposto non ha mai svolto lecita attività lavorativa;
ha numerosi precedenti penali e carichi pendenti per delitti contro il patrimonio (in particolare truffe e rapine) e, unitamente ai propri genitori, è attualmente sottoposto a procedimento penale per associazione per delinquere e si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Viene altresì evidenziato che gli ultimi episodi delittuosi emergenti dai carichi pendenti risalgono al febbraio 2022 ma che l'informativa dei Carabinieri di Frosinone riporta di un'ulteriore denuncia a suo carico sporta nel luglio del 2022 (dunque meno di sei mesi prima del decreto di primo grado). 2.2. Da tali elementi - in modo non illogico - viene dedotto che PO viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. In tal modo i giudici della prevenzione hanno fatto buon governo del principio secondo il quale «la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto» (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194063 - 01). Legittimo è, inoltre, l'utilizzo dei dati emergenti dai procedimenti penali a 2 onsigliere este, ore Il Presidente carico del soggetto atteso che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché - come nel caso in esame - dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01). 2.3. Infine, anche la censura attinente all'attuale stato di detenzione domiciliare, dal quale si deduce un'incompatibilità con la permanenza della pericolosità sociale, è manifestamente infondata. Invero, sul punto si è precisato che la misura di prevenzione della "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza" è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena (così, Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194063 - 02 che, nell'affermare tale principio, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, ha altresì evidenziato che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena;
presupposto, questo, che il decreto impugnato ha - non certo illogicamente - escluso). 3, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO MO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria depositata dal difensore del proposto, Avvocato Filippo Misserville, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con decreto del 18 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 9 maggio) ha confermato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011 per la durata di anni due, con la prescrizione degli obblighi e divieti stabiliti dall'art. 8, commi 3 e 4 t d.lgs. cit., Penale Sent. Sez. 6 Num. 23631 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 17/04/2024 applicata a PO NG dal Tribunale di Roma con decreto emesso il 16 gennaio 2023 (depositato in cancelleria il successivo 19 gennaio). 2. Avverso il decreto di appello ricorre il proposto, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo, declinato come violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione, avendo i giudici della prevenzione errato nel ritenere "gravi e numerosi" i precedenti a carico dell'PO e "attuale la sua pericolosità sociale", attualità da escludere tenuto anche conto che il ricorrente è da oltre un anno agli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile. 2. E' pacifico che f in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso «soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (così, ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). 2.1. Il decreto impugnato illustra in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente e attuale la pericolosità sociale di PO, presupposto dell'applicazione della misura di prevenzione personale. In particolare, la Corte territoriale dà atto che il proposto non ha mai svolto lecita attività lavorativa;
ha numerosi precedenti penali e carichi pendenti per delitti contro il patrimonio (in particolare truffe e rapine) e, unitamente ai propri genitori, è attualmente sottoposto a procedimento penale per associazione per delinquere e si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Viene altresì evidenziato che gli ultimi episodi delittuosi emergenti dai carichi pendenti risalgono al febbraio 2022 ma che l'informativa dei Carabinieri di Frosinone riporta di un'ulteriore denuncia a suo carico sporta nel luglio del 2022 (dunque meno di sei mesi prima del decreto di primo grado). 2.2. Da tali elementi - in modo non illogico - viene dedotto che PO viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. In tal modo i giudici della prevenzione hanno fatto buon governo del principio secondo il quale «la sola condizione richiesta per l'applicabilità di una misura di prevenzione è l'esistenza della pericolosità sociale del proposto, che va accertata con esclusivo riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che l'afferma. Ne consegue che una volta che la pericolosità sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che sia impedita dalla possibilità di futuri mutamenti della personalità del soggetto» (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194063 - 01). Legittimo è, inoltre, l'utilizzo dei dati emergenti dai procedimenti penali a 2 onsigliere este, ore Il Presidente carico del soggetto atteso che nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché - come nel caso in esame - dia atto in motivazione delle ragioni per cui essi siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256819 - 01). 2.3. Infine, anche la censura attinente all'attuale stato di detenzione domiciliare, dal quale si deduce un'incompatibilità con la permanenza della pericolosità sociale, è manifestamente infondata. Invero, sul punto si è precisato che la misura di prevenzione della "sorveglianza speciale della pubblica sicurezza" è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena (così, Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194063 - 02 che, nell'affermare tale principio, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, ha altresì evidenziato che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena;
presupposto, questo, che il decreto impugnato ha - non certo illogicamente - escluso). 3, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024