Sentenza 19 giugno 1999
Massime • 3
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 - il cui art. 2 ha esteso, al licenziamento del dirigente, l'obbligo di comunicazione per iscritto, ma non quello della motivazione - la nozione di "giustificatezza" del licenziamento per tale categoria di dipendenti non coincide con quella di giusta causa e di giustificato motivo di cui agli artt. 2119 cod. civ. e 3 della legge n. 604 del 1966, ma è prevista dai principali contratti collettivi al fine del riconoscimento di una indennità supplementare in caso di ingiustificatezza del recesso datoriale. Tale ultima fattispecie si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei contratti - ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del suddetto diritto.
Il rapporto di lavoro del dirigente , il quale abbia optato per la continuazione del servizio ai sensi dell'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione. In particolare, in presenza di una disciplina contrattuale che assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva (o del sessantacinquesimo anno di età), ma permane entro il limite temporale contrattuale, scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
I premi assicurativi corrisposti dal datore di lavoro a seguito della stipulazione di una polizza cumulativa per infortuni professionali ed extraprofessionali dei propri dipendenti fanno parte della retribuzione imponibile, in quanto erogazioni trovanti la loro giustificazione nel rapporto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6169 |
| Data del deposito : | 19 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT IU, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 39, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE CONTE, RICCARDO CONTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore -, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGRE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO GUIDA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
STERLING MIDY SPA;
- intimato -
e sul 2 ricorso n. 13088/97 proposto da:
VALDA LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore -, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO GUIDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT IU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 8197/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 7/9/96 R.G.N. 1174/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/1/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato CONTE;
udito l'avvocato VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, rigetto degli altri motivi e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. EP NA è stato dipendente della s.p.a. DY con la qualifica di dirigente dal mese di gennaio 1983.
Egli è stato licenziato il 28 febbraio 1993 per soppressione della posizione di capo rete vendite da lui ricoperta, in realtà per contrasti con l'amministratore della società con riguardo alla strategia di marketing con i rapporti con i farmacisti. Ritenendo il recesso nullo o, comunque, ingiustificato, il dott. NA ha convenuto in giudizio - dinanzi il ET di Milano - la datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore delle seguenti somme:
a) L. 257.598.336, a titolo di indennità supplementare o, in subordine, L.163.926.214, quale misura minima di detta indennità secondo la previsione di cui all'accordo del 16 maggio 1985; b) L. 10.266.666, a titolo di integrazione del TFR;
c) L. 18.562.183, quale indennità sostitutiva del preavviso;
d) L. 1.374.977, a titolo di ulteriore incidenza TFR.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha dedotto che, nei confronti del ricorrente, non era applicabile la tutela prevista dal c.c.n.l. per i dirigenti contro i licenziamenti ingiustificati, perché il NA - al momento del recesso - aveva raggiunto il sessantesimo anno di età ed aveva, quindi, maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in suo favore erano stati accreditati oltre 37 anni di contribuzione. In ogni caso il licenziamento era giustificato dalla necessità di procedere alla fusione delle preesistenti due reti di vendita.
Con sentenza del 23 agosto 1994, il ET ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha condannato la RL DY s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di L. 18.562.183 "per incidenze sull'indennità sostitutiva di preavviso" e dell'ulteriore somma di L. 1.374. 977 per incidenze su TFR. Entrambe le parti hanno proposto appello.
Con decisione del 28 maggio 1996, il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la natura non retributiva dei versamenti per polizze integrative e, conseguentemente, non dovute le relative incidenze.
Il Tribunale ha motivato la sua statuizione, osservando che la soppressione della posizione, dirigenziale di capo rete vendite, ricoperta dal dott. NA, era effettiva. Era altresì effettiva e reale la diversa organizzazione aziendale, che, seppure realizzata successivamente al recesso intimato allo stesso dott. NA, aveva determinato l'unificazione della posizione del direttore vendite. Ai fini della declaratoria di ingiustificatezza del licenziamento, nessuna incidenza aveva, poi, l'assunzione di tale Roncolato, dirigente con la funzione di direttore generale alle vendite, essendo la medesima avvenuta due mesi prima del recesso intimato al NA, quando ancora esistevano due distinte direzioni vendite. Il nuovo dirigente era divenuto direttore unico, infatti, dopo la soppressione delle due menzionate direzioni, con ciò essendosi dimostrata l'effettività della loro unificazione. Avverso la sentenza di appello, il dott. EP NA ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della RL DY s.p.a. e della KL BE s.p.a., con sei motivi di censura, illustrati da memoria.
Resistono, con separati controricorsi, la KL s.p.a., che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, e la AL LA EU s.p.a. (che ha incorporato, per fusione, la RL DY s.p.a.), la quale ha spiegato ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, disporsi - ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. la riunione del ricorso principale e di quello incidentale,
perché proposti contro la stessa sentenza.
Premesso che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla resistente KL BE s.p.a., la quale ha sostenuto l'inesistenza del presupposto (incorporazione, cioè, della RL DY nella medesima BE), che potrebbe giustificare la sua partecipazione al presente giudizio di cassazione, giacché, nella specie, viene in realtà eccepita l'estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, ossia dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della controversia e non, invece, alla regolare instaurazione del contraddittorio (cfr.
Cass. N. 6916/97; n. 10843/97 ed altre);
deve, per ragioni di ordine logico, essere pregiudizialmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura speciale ex art. 365 cod. proc. civ. Secondo la società AL LA, invero, la procura rilasciata dal NA e apposta ai margini del ricorso "riprende in modo evidente l'abituale formulazione delle procure rilasciate per la fasi di merito", sicché è carente del necessario riferimento al giudizio di cassazione.
L'eccezione è priva di fondamento.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2646 del 1 marzo 1998, proseguendo nell'indirizzo avviato con la pronuncia del 27 novembre 1995 n. 11178 (delle stesse Sezioni Unite), hanno ribadito il principio, al quale il Collegio si adegua, secondo cui, se dalla copia notifica all'altra parte, risulta che il ricorso presenta a margine una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo teso non si riveli il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e costituisce perciò valida procura speciale, anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare od al grado del giudizio da promuovere.
Tale è la fattispecie in esame, in cui la procura è del seguente tenore: "delego gli avv.ti Raffaele e Riccardo Conte a rappresentarmi e difendermi nella procedura oggetto del presente atto in ogni fase, stato e grado e con ogni facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire"; senza che da esso emerga la volontà del conferente di volere rilasciare la procura per il giudizio di merito.
Il ricorso principale è dunque ammissibile.
Sempre per ragioni di priorità logica, deve essere preliminarmente esaminato il primo motivo del ricorso incidentale, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1322, 1372, 1362 e seg. Cod. civ., dell'art. 6 quarto comma, D.L. n.791/81, convertito con modificazioni nella legge n. 54 del 1982,
nonché dell'art. 10 legge n. 604 del 1966 rapportati agli artt. 19 e 22 c.c.n.l. dirigenti di azienda industriale del 3 ottobre 1989 in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. Civ.. La società AL sostiene che, non applicandosi ai dirigenti le norme di legge in materia di licenziamenti individuali (l.n. 604 del 1966), la tutela di costoro è affidata alla contrattazione collettiva, che, nella specie, all'art. 22 ha escluso l'applicazione della garanzia in esso prevista "nel caso di risoluzione del rapporto nei confronti del dirigente "che (come il NA)" "sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia".
La necessità di esaminare prioritariamente il primo motivo del ricorso incidentale è evidente, perché, ove il medesimo fosse fondato, assorbirebbe ogni profilo di merito relativo al licenziamento.
La censura è infondata.
L'art. 16 del decreto legge 22 dicembre 1981, così come convertito dalla legge 26 febbraio 1982 n. 54, dispone che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o i trattamenti sostitutivi, esclusivi o esonerativi. L'esercizio dell'opzione così concessa deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il rapporto di lavoro del dirigente, il quale abbia optato per la continuazione del servizio ai sensi dell'art. 6 cit., rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'esercizio della opzione, tanto che, ad es. in presenza di una disciplina contrattuale che assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva o del sessantacinquesimo anno di età, ma permane entro il limite temporale contrattuale, scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla contrattazione collettiva (Cass. N. 4833/92; n. 11437/90; n. 4197/95). L'opzione, insomma non comporta alcun mutamento di disciplina, ma solo la prosecuzione del rapporto, da cui il datore di lavoro non può recedere in considerazione dell'età raggiunta dal dipendente (recesso che in tal caso, sarebbe radicalmente nullo per contrarietà a norma imperativa, e produttivo delle conseguenze che qui è inutile esaminare, esulando detta ipotesi dalla fattispecie dedotta: cass.N. 4197/95, cit.). Val quanto dire, con specifico riferimento al caso di specie, che il rapporto del NA - il quale aveva esercitato l'opzione prevista dall'art. 6 cit. - rimane assoggettato alla disciplina contrattuale alla data del recesso vigente.
Nel merito del ricorso principale, si osserva che:
a) con il primo motivo, denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seg. Cod. civ. in relazione all'art. 22 c.c.n.l. e allegato al medesimo c.c.n.l concernente il licenziamento per stato di crisi e altre ipotesi, il ricorrente dopo avere premesso un'ampia disamina dell'art. 21 c.c.n.l., deduce che il tribunale ha omesso di prendere in esame uno specifico motivo di appello, con il quale si era affermato che la soppressione di un posto dirigenziale, determinata dall'esigenza di una completa riorganizzazione operativa, non poteva giustificare il licenziamento. Di qui, la violazione o falsa applicazione delle regole legali di ermeneutica ed, in particolare, dell'art. 1363 cod. civ. in forza del quale le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Il motivo è infondato.
Le circostanze, alla stregua delle quali il tribunale ha ritenuto - peraltro nell'ambito di una valutazione di merito, che, in quanto immune da vizi logico-giuridici , si sottrae in questa sede di legittimità a un inammissibile sindacato - che vi fosse una diretta connessione fra le ragioni addotte nella lettera di licenziamento del 25 febbraio 1993 e l'effettiva soppressione "della soppressione della posizione rivestita dal NA", sono tutt'altro che criticabili.
Il Tribunale, analizzando compiutamente la sequenza degli avvenimenti, che hanno portato ad una diversa organizzazione aziendale "realizzata in tempi successivi", ha, infatti, dato conto della propria decisione, senza incorrere in vizi logici, ponendo in evidenza che la società, attuale resistente, aveva unificato la posizione del direttore vendite, cui fa capo "la duplice rete di vendita (rete ex DY e rete ex Maggioni)", e che, in previsione di tale unificazione, attuata progressivamente, il dott. NA era stato interpellato - senza riscontro - sulla disponibilità ad assumere la funzione poi assegnata a Roncolato", divenuto direttore generale vendite e "dopo la soppressione delle due direzioni distinte" direttore unico, e pervenendo alla esatta conclusione che il recesso intimato allo stesso NA era giustificato. In contrario, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione dei canoni di interpretazione del contratto collettivo, in particolare dell'art. 22, che, a parere dello stesso ricorrente, andrebbe interpretato nel senso che la presenza di un giustificato motivo di licenziamento del dirigente è inidonea di per sè ad escludere la spettanza dell'indennità supplementare. La deduzione non è condivisibile.
Premesso che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, prevista dalla contrattazione collettiva, non coincide con quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 l. n. 604/66, in quanto l'autonomia collettiva può validamente usare clausole o concetti generali, in relazione al particolare regime giuridico che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale (Cass. N. 8934/96), l'interpretazione del contratto collettivo compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (cfr. fra le tante: Cass. N. 359/96; n. 9061/96; n. 714/97; n. 2497/97). Nella specie, le critiche mosse dal ricorrente riguardano soltanto la dedotta violazione dei canoni di ermeneutica negoziale, non essendo stata formulata alcuna specifica censura di vizio di motivazione (che richiederebbe, però, la descrizione delle risultanze e degli elementi di causa insufficientemente valutati). Ma, sotto quel profilo, il ricorrente ha trascurato di indicare il modo attraverso il quale si è realizzata la suddetta violazione (Cass. N. 12676/97), finendo per contrapporre alla operazione interpretativa scelta dal tribunale una diversa (a sè favorevole) interpretazione, inammissibile in questa sede;
b) con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge n. 604/66 e degli artt. 1362 e seg. Cod. civ. in relazione all'art. 22 c.c.n.l., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato che qualunque soppressione di un posto giustifichi il licenziamento del dirigente a mente della contrattazione collettiva;
c) con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seg. Cod. civ. in relazione agli artt. 1375 cod. civ., 19 e 22 c.c.n.l. nonché violazione dell'art. 1374 cod. civ.,
insieme con omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto la giustificatezza del licenziamento in relazione ad una fattispecie non attuale, essendosi l'unificazione delle reti vendite realizzata successivamente al recesso.
Il ricorrente sostiene anche che il tribunale non ha precisato "in quali termini temporali possa essere attuato il fatto asseritamente giustificante il licenziamento e non ha considerato l'ingiustificatezza" del medesimo in relazione alla data di intimazione;
d) con il quarto motivo, il ricorrente addebita alla sentenza di appello omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al mancato verificarsi della soppressione del posto, essendosi, nella specie, proceduto invece, alla sostituzione di un dirigente con un altro "appena assunto".
Il ricorrente deduce altresì violazione degli artt. 1362 e seg. Cod. civ. in relazione all'art. 22 c.c.n.l.;
e) con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322 e seg., 1362 e seg., 1339 cod. civ., in relazione all'art. 22 cod. civ. ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, il ricorrente sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto la giustificatezza del licenziamento per effetto "della mancata accettazione del NA della proposta di diventare direttore vendite unico".
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati. Va premesso che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, che all'art. 2 ha esteso nei confronti del dirigente l'obbligo della comunicazione per iscritto del licenziamento, ma non quello della motivazione, la nozione di "giustificatezza" per tale categoria di dipendente non coincide con quella di giusta causa, e di giustificato motivo di cui all'art.2119 c.c. e 3 legge n. 604 del 1966, ma è prevista dai principali contratti collettivi al fine del riconoscimento di una indennità supplementare in caso di ingiustificatezza del recesso datoriale (Cass. N 6268/98). Consegue che il licenziamento ingiustificato del dirigente si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso, violando il principio di buona fede (art. 1375 cod. civ.) che presiede all'esecuzione dei contratti, ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio di tali diritti (Cass. N. 3000/98). Nella fattispecie, come risulta già a proposito del primo motivo, il tribunale, coerentemente ai principi affermati da questa Corte, ha accertato che il licenziamento del NA era giustificato da una situazione effettiva e reale, che si è realizzata progressivamente nel tempo con l'unificazione delle reti vendite e la soppressione di un posti di dirigente.
E, richiamando quanto affermato in materia di interpretazione dei contratti collettivi e dei vizi che possono essere denunciati circa la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale (V. primo motivo), non può non rilevarsi come il ricorrente,. lungi dall'indicare in che modo il tribunale abbia violato quei canoni e sia incorso nei vizi denunciato, tenda, in realtà, ad un'inammissibile valutazione delle circostanze di fatto poste a base della statuizione del tribunale, che ha dato, invece, conto della propria decisione. Sicché le deduzioni del ricorrente non investono le argomentazioni che sorreggono il decisum della sentenza impugnata.
Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2120, 2121 cod. civ. anche in relazione all'art. 23 c.c.n.l., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che il tribunale non abbia riconosciuto natura retributiva ai premi corrisposti dal datore di lavoro per le polizze integrative per prestazioni sanitarie e infortuni.
La censura è fondata.
Modificando, sul punto, la diversa statuizione del ET, il giudice di appello ha ritenuto che il versamento, che la datrice di lavoro "effettuava per rafforzare la previdenza del dipendente in relazione ad eventi quali l'infortunio e la malattia, rispetto ai quali il dipendente, oltre ad un rischio generico, subiva anche quello specifico in relazione alla prestazione lavorativa"", abbia natura (non retributiva bensì) previdenziale.
Con la conseguenza, che non ha alcuna incidenza sull'indennità di preavviso e sul TFR.
L'opinione del tribunale è errata.
È stato ripetutamente statuito da questa Corte che i premi dovuti da una società datrice di lavoro a seguito della stipulazione di una polizza cumulativa per infortunio professionale ed extraprofessionale dei propri dipendenti fanno parte della c.d. retribuzione imponibile (Cass. N. 5004/89; n. 828/89 ed altre;
v. anche: Cass. N. 9517/92; Cass n. 1428/98, a proposito di un beneficio in natura che rappresenta il contenuto di una obbligazione che, anche se non ricollegabile ad una, specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata retributiva, se pattiziamente inserita - come nella specie - nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro, cui esso accede).
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. Civ. e 2697, 2730, 2099 e 2120 cod. civ., nonché difetto di motivazione in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. Civ.. Si deduce che il tribunale ha erroneamente affermato che la dotazione di un'autovettura costituisce retribuzione in natura. Il motivo è infondato, poiché questa Corte, con la sentenza n. 1428/98, ha statuito che, il valore dell'uso e della disponibilità anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al proprio dipendente come beneficio in natura rappresenta il contenuto di una obbligazione che, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del rapporto di lavoro, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva. Il Tribunale, con un accertamento in fatto, congruamente motivato, ha ritenuto la natura retributiva del benfit autovettura sul preminente rilievo "che il NA godeva (della medesima) anche per uso personale, non avendo limitazioni di sorta sul suo utilizzo" sicché "la preponderanza dell'uso risulta essere quello personale non collegato all'attività lavorativa".
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, la società resistente denuncia omessa decisione del Tribunale sulla domanda di restituzione della somma di L. 34.793.933 percepita dal NA in esecuzione della sentenza di primo grado.
Il motivo è infondato, in quanto la società resistente non ha dimostrato di avere effettivamente corrisposto la somma, di cui chiede la restituzione.
Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. Civ. nonché difetto di motivazione, sostenendo che il tribunale ha erroneamente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Il motivo è inammissibile, in quanto , in tema di spese processuali, la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito, il quale, pur in assenza di motivazione, le abbia compensate, è insindacabile in sede di legittimità, stante l'assenza di un dovere del giudice di motivare il provvedimento adottato (Cass. N. 5174/97). In conclusione, va accolto il sesto motivo del ricorso principale mentre vanno rigettati gli altri motivi ed il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Pavia, il quale, ritenuta la natura retributiva della polizza integrativa per prestazioni sanitarie ed infortunistiche a favore del dott. NA, ne determinerà l'incidenza sulla indennità di mancato preavviso e sul TFR. Il giudice del rinvio provvederà, infine alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il sesto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 1999.