Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6169
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Sentenza 19 giugno 1999

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 - il cui art. 2 ha esteso, al licenziamento del dirigente, l'obbligo di comunicazione per iscritto, ma non quello della motivazione - la nozione di "giustificatezza" del licenziamento per tale categoria di dipendenti non coincide con quella di giusta causa e di giustificato motivo di cui agli artt. 2119 cod. civ. e 3 della legge n. 604 del 1966, ma è prevista dai principali contratti collettivi al fine del riconoscimento di una indennità supplementare in caso di ingiustificatezza del recesso datoriale. Tale ultima fattispecie si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei contratti - ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del suddetto diritto.

Il rapporto di lavoro del dirigente , il quale abbia optato per la continuazione del servizio ai sensi dell'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione. In particolare, in presenza di una disciplina contrattuale che assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva (o del sessantacinquesimo anno di età), ma permane entro il limite temporale contrattuale, scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.

I premi assicurativi corrisposti dal datore di lavoro a seguito della stipulazione di una polizza cumulativa per infortuni professionali ed extraprofessionali dei propri dipendenti fanno parte della retribuzione imponibile, in quanto erogazioni trovanti la loro giustificazione nel rapporto di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/1999, n. 6169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6169
    Data del deposito : 19 giugno 1999

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