Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550, comma primo, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.
Commentario • 1
- 1. Violenza sessuale di gruppo, compimento degli atti sessuali, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2004, n. 20187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20187 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/02/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 343
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 041570/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR AR ES N. IL 15/06/1976;
avverso SENTENZA del 23/07/2003 TRIBUNALE di PERUGIA TRIBUNALE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. IN FATTO E DIRITTO
RI RI DE ricorre per Cassazione avverso la prefata sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 e segg. C.P.P., con cui gli e stata applicata la pena di anni 3, mesi 7 di reclusione ed euro 12000, 00 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dpr. 309/90, deducendone la nullità per violazione degli artt. 33 e 178 comma 1 lett. a) c.p.p. in relazione all'art. 43-bis ord. Giud., per essere il magistrato-persona fisica che ha pronunciato la suddetta sentenza un magistrato non telato versante, in quanto tale, in situazione di "carenza di potere giurisdizionale". Il ricorso non è fondato.
Un attento esame del testo dell'art. 43-bis del R.D. 30.1.41 n. 12 (Ordinamento giudiziario) evidenzia, infatti, che l'intenzione del legislatore è stata quella di dettare precisi criteri direttivi nella distribuzione del lavoro giudiziario tra giudici ordinari e giudici onorari, senza peraltro sanzione di nullità all'eventuale inottemperenza dei criteri in parola.
La norma suddetta, quindi, come disposizione finalizzata ad operare come regola di organizzazione degli uffici giudiziari, non attiene in alcun moda al campo delle questioni inerenti alla capacità del giudice ex art. 33 C.p.p., come esplicitamente riconosciuto dalla stessa relazione al D.L.vo n. 51 del 1998. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004