Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2004, n. 20187
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

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Massime1

In tema di capacità del giudice, la trattazione in dibattimento da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma terzo, lett. b), ossia in relazione a reati non previsti nell'art. 550, comma primo, cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari.

Commentario1

  • 1Violenza sessuale di gruppo, compimento degli atti sessuali, necessitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2004, n. 20187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20187
Data del deposito : 19 febbraio 2004

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