Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di illecita detenzione di stupefacenti, la condotta consistita nel subitaneo tentativo di disfarsi della droga, all'atto dell'irruzione in una abitazione delle forze dell'ordine, non è di per sé dimostrativa, in assenza di altri indici significativi, di un previo accordo con la persona convivente nella detenzione dello stupefacente, ben potendo la stessa condotta essere interpretata come l'atteggiamento di chi, spontaneamente o su sollecitazione del detentore, si risolva ad aiutarlo a sottrarsi alla sua responsabilità penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2010, n. 20796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20796 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 282
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 4499/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO AS, n. a TI (Marocco) l'1.1.1959;
2) HA NO, n. a HA (Marocco) il 10.12.1977;
avverso la sentenza in data 21 ottobre 2008 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza in data 13 dicembre 2007, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Treviso dichiarava la responsabilità penale di AS MO con riferimento a vari episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina ed extasy), ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi A, D, E, F, G, H) e a un fatto di resistenza a pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p. (capo B), ravvisata la continuazione criminosa tra tutti i reati (commessi in Silea, Treviso e Bovolenta dall'anno 2004 al 10 luglio 2006), nonché la responsabilità penale di NO HA con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lei ascritto (capo A, in concorso con AM,
relativo alla detenzione a fine di cessione a terzi di gr. 499,21 lordi di eroina;
in Silea, il 31 ottobre 2006).
A seguito di impugnazione dei predetti imputati, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, riduceva la pena inflitta a AM ad anni 8, mesi 6 di reclusione ed Euro 80.000 di multa e quella inflitta a RI (tenuto conto delle già riconosciute attenuanti generiche) ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 14.000 di multa.
Rilevava la Corte di appello, con riferimento a AM, che la sua responsabilità penale per tutti i fatti ascrittigli derivava dai contenuti di intercettazioni di conversazioni e da servizi di osservazione, e inoltre, quanto ai capi A e B, dalle circostanze che avevano determinato il suo arresto, unitamente al coimputato ID ZI, non appellante, e all'altra imputata RI. Quanto a quest'ultima, il suo tentativo di disfarsi del quantitativo (consegnato da AM) di circa mezzo chilo di eroina all'arrivo dei carabinieri nella casa in cui conviveva con ZI dimostrava il suo pieno concorso nell'acquisto della droga.
Ricorrono per Cassazione i predetti imputati.
Il difensore di AM, avv. Mario Allegra, denuncia, formalmente con un unico motivo, in primo luogo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti idonei alla affermazione della responsabilità penale.
Quanto al capo A, si osserva che nessun sicuro elemento depone nel senso che fosse stato AM a consegnare a ZI il quantitativo di eroina di cui RI aveva tentato di disfarsi all'arrivo dei carabinieri.
Quanto al capo D, la conversazione su cui si fonda la sentenza, peraltro successiva alla data di consumazione del reato, non è univoca nel senso della riconducibilità delle pasticche di extasy all'imputato; quanto al capo E, le dichiarazioni di NO erano non particolareggiate e con esse contrastava l'incertezza dell'arco temporale (dal 2001 al 2005) secondo cui sarebbero avvenute le cessioni;
quanto ai capi F, G, H, la contestazione era generica anche in ordine ai quantitativi di sostanza che sarebbe stata ceduta, tanto più che nei capi di imputazione si fa riferimento sia al comma 1 sia al comma 1 bis del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e a tale incertezza faceva riscontro la mancata indicazione nella sentenza impugnata dei precisi elementi probatori riferibili a ciascuna contestazione.
Con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B, si osserva che non è specificato quali atti violenti fossero stati commessi dall'imputato per sottrarsi all'arresto. Infine si lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessivo rigore della pena, non avendo i giudici di merito considerata la specifica posizione dell'imputato, ben radicato in Italia e con precedenti penali risalenti.
In secondo luogo, sempre in tema di trattamento sanzionatorio, si osserva che a Corte di appello, pur riducendo la pena, non ha indicato i criteri impiegati per determinare la riduzione, con ciò violando l'art. 133 c.p.. Il medesimo AM ha poi proposto ricorso di persona, con due motivi, il primo dei quali articolato in diverse censure:
1. Vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in punto di affermazione della responsabilità penale basata esclusivamente su conversazioni telefoniche in cui si parlava di trattative per l'acquisto di sostanze stupefacenti, cui non ha fatto seguito alcuna ulteriore attività investigativa (servizi di osservazione, sequestri) idonea a provare l'effettiva realizzazione di cessioni di droga da parte dell'imputato.
Secondo il ricorrente, anzi, dal contenuto delle telefonate intercorse dall'inizio delle operazioni sino al luglio 2006 (il cui testo viene trascritto nell'atto di ricorso) si ricava che tutti gli allora indagati si lamentavano per la penuria di sostanza stupefacente e inoltre che egli mancava di risorse economiche, comprese quelle strettamente necessarie per il costo del viaggio in Olanda ove avrebbe dovuto essere reperita la droga.
Con riferimento al capo D (cessione di tre pasticche di extasy a ID AN), l'elemento offerto dalla conversazione intercettata non dimostra che le tre pasticche trovate in possesso di AN fossero effettivamente state date a lui dal ricorrente. Con riguardo al capo E (cessione a MA NO di dieci dosi di eroina del peso di 1 gr. ciascuna) la prova si ricaverebbe esclusivamente dalle dichiarazioni del NO, con cui però contrasta il dato, ricavabile dalle medesime dichiarazioni, secondo cui egli nei mesi di giugno e luglio 2006 aveva inutilmente cercato di ottenere droga dal ricorrente, il quale gli disse di non averne la disponibilità.
Relativamente al capo F (cessione di quantitativi di cocaina, eroina ed extasy a AN tra l'aprile e il luglio 2006) la prova indicata dai giudici di merito consiste in una unica telefonata del 12 maggio 2006, nel corso della quale il ricorrente aveva detto a AN che c'era "di tutto" e "in abbondanza". Non vi è riscontro alcuno circa il fatto che si parlasse effettivamente di droga e che la cessione sia effettivamente avvenuta.
A sostegno del reato di cui al capo G (cessione a ID Bahrhmi di quantitativi di cocaina, eroina ed extasy tra il maggio e il luglio 2006) si adducono conversazioni telefoniche, le quali però attestano al contrario la difficoltà di reperimento di sostanze stupefacenti, o al massimo cessioni di droga di scarsa qualità a titolo di prova, e non certo di quantitativi consistenti. Analoghi rilievi attengono al fatto di cui al capo H (cessione a ID ZI di quantitativi di cocaina, eroina ed extasy tra il giugno e l'ottobre 2006).
Per tutti i reati sopra enunciati il ricorrente in subordine censura il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Quanto all'addebito sub A (cessione di circa mezzo chilo di eroina a ID ZI il 31 ottobre 2006), il fatto che egli si fosse recato nell'abitazione di ZI e di RI non dimostra affatto che fosse stato lui a portare la droga ivi reperita, tanto più che nessuna somma di denaro è stata trovata in suo possesso. Infine, quanto al fatto di cui al capo B, non integra il reato di resistenza una condotta come quella di urtare un pubblico ufficiale nel tentativo di sottrarsi all'arresto.
2. Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego di attenuanti generiche, per considerazioni analoghe a quelle svolte nel precedente ricorso, rilevandosi in particolare che con la notazione di "micidiale potenziale offensivo" della condotta contrasta il fatto che non sia stata contestata l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e che gli aumenti per la continuazione sono stati irragionevolmente alti e comunque inferiori a quelli applicati al coimputato ZI.
Il difensore di RI, avv. Alessandra Nava, con un unico motivo denuncia la violazione dell'art. 110 c.p. in relazione all'art. 384 c.p.p. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputata quale concorrente nel reato, osservando che la medesima si limitò, in quanto spinta dal convivente, a effettuare un disperato tentativo di sbarazzarsi del quantitativo di droga da quello detenuto;
e che la stessa fosse estranea alle attività del ZI circa il traffico di stupefacenti è ricavabile dalla considerazione che nessuna imputazione di concorso nei vari reati addebitati al convivente è stata a lei mossa.
La condotta ha dunque integrato il mero reato di favoreggiamento, scriminato a norma dell'art. 384 c.p.. Eccessivo inoltre restava, nonostante la riduzione operata in appello, il trattamento sanzionatorio.
DIRITTO
Il ricorso di AM, al lite dell'ammissibilità, appare infondato. Il ricorrente prospetta, relativamente a tutti i fatti addebitatigli, una personale ricostruzione dei fatti e una interpretazione del significato degli elementi di prova che non vale a mettere in crisi la tenuta logica della sentenza impugnata, che ha dato esaurientemente conto del suo convincimento analizzando ogni singolo addebito e giungendo alla conclusione della sussistenza di prove certe della responsabilità dell'imputato con valutazioni che non possono essere censurate in sede di legittimità.
Quanto al capo A, la prova che sia stato l'imputato a consegnare a ZI il quantitativo di eroina di cui RI aveva tentato di disfarsi riposa sul logico rilievo dato all'inequivoco contenuto di intercettazioni telefoniche nelle ore immediatamente precedenti all'operazione di polizia, che hanno permesso di mettere in collegamento la visita fatta da AM a casa di ZI con la droga ivi detenuta, giustamente ritenuta essere stata consegnata da AM, conformemente alle intese poco prima avutesi tra i due, proprio in occasione di tale visita. A ciò si aggiunge l'inconsulta reazione posta in essere da AM al momento dell'arrivo delle forze di polizia, che implica ex se una condotta illecita appena commessa.
La condotta di resistenza (capo B), d'altro canto, è stata indiscutibilmente provata: l'imputato non si limitò a urtare un pubblico ufficiale, ma tentò di fuggire attraverso il compimento degli atti violenti descritti in imputazione, combinati con quelli del correo.
I restanti addebiti risultano anch'essi fondati su inequivoche risultanze provenienti dai colloqui intercettati, tutti attestanti continue richieste di droga, la cui natura è stata esattamente individuata, fatte all'imputato da HR, AN e ZI. Il trattamento sanzionatorio è stato mitigato dalla sentenza di appello, e le censure svolte al riguardo dal ricorrente appaiono generiche. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è ineccepibile la valutazione della Corte di merito, che ha ritenuto ostative ad esse la pluralità e la gravità dei reati commessi. Al rigetto del ricorso di AM consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. È invece da accogliere il ricorso della RI.
La condotta posta in essere dall'imputata (tentativo di disfarsi del panetto di eroina appena consegnato da AM a ZI) è stata ritenuta dimostrativa di un suo concorso con il convivente nella detenzione della droga.
È stato però accertato che tale quantitativo era stato appena consegnato a ZI da AM, sicché a sorreggere l'ipotesi del concorso dovevano ricorrere altri elementi, sia pure di natura logica, che fossero indicativi di un previo accordo tra l'imputata e il convivente circa la ricezione della cocaina portata da AM o comunque di un suo generale coinvolgimento nel traffico di droga gestito da ZI.
Il subitaneo tentativo di disfarsi della droga, gettandola dalla finestra, subito dopo l'irruzione delle forze dell'ordine, non è affatto dimostrativo di un simile previo accordo, ben potendo essere interpretato come l'atteggiamento di chi, spontaneamente o anche su sollecitazione del detentore, si risolva ad aiutarlo a sottrarsi alla sua responsabilità penale, con ciò potendosi ben delineare il paradigma del favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 c.p., proprio in quanto non sono stati accertati un previo accordo o una pregressa codetenzione (se non per l'insignificante lasso di tempo impiegato dalla RI per compiere l'azione addebitatale): v., per simile fattispecie, le analoghe considerazioni svolte da Cass., sez. 4, 6 febbraio 2007; Camera, rv. 236195. La sentenza impugnata, quanto alla RI, va dunque annullata con rinvio, dovendo altra sezione della Corte di appello di Venezia motivare nuovamente sulla configurabilità del reato ascritto all'imputato, o eventualmente di quello di favoreggiamento personale, tenendo conto le considerazioni sopra svolte in punto di diritto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di AM AS che condanna al pagamento delle spese processuali.
Annulla nei confronti di RI NO la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010