Sentenza 2 ottobre 2001
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per pretesa violazione dell'art. 111, secondo comma Cost., della disposizione ci sui all'art. 704, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il potere istruttorio di cui è titolare la Corte di appello nell'ambito della procedura estradizionale non comporta alcuna lesione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice, ma è finalizzata a garantire al massimo la posizione dell'estradando.
Non è abnorme l'ordinanza emessa dalla Corte di appello, nel corso di una procedura di estradizione, con cui si chiedono precisazioni e chiarimenti al Governo istante, a prescindere dall'ampiezza degli elementi richiesti, trattandosi di provvedimento espressamente previsto dall'art. 704, comma 2, cod. proc. pen e dall'art. 13 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2001, n. 40859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40859 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 02/10/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. " LUCIAO DERIU " N. 3048
3. " LA RT " REGISTRO GENERALE
4. " EN AR " N. 13564/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA IA DR, nato a [...] il [...];
Avverso ordinanza in data 15/2/2001 (depositata il 22/2/2001) della Corte d'Appello di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luciano Deriu Letta la requisitoria scritta 18/5/01 del Sost. Proc. Gen. Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Osserva
- Con ordinanza 15/2/2001 la Corte d'appello di Roma, nel corso di una procedura di estradizione promossa dal Regno Unito di Gran Bretagna nei confronti di EA IA DR, richiedeva al Governo istante una serie di precisazioni e chiarimenti (ritenuti necessari ai fini del decidere) in ordine sia al contenuto delle accuse rivolte al EA sia agli aspetti della normativa applicabile al caso, concedendo all'uopo termine fino al 21/5/2001 (e rinviando il procedimento, per l'ulteriore corso, all'udienza del 28/6/2001, ore 10,30).
- Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del EA, deducendo "l'abnormità dell'ordinanza impugnata" e sostenendo in particolare:
a) che l'esistenza del potere autonomo di richiesta di documenti e informazioni verso l'autorità richiedente (di cui era titolare il procuratore generale ex art. 703/3 CPP) implicava necessariamente - anche in riferimento al principio di terzietà del giudice, sancito dall'art. 111/3 Cost. - un ambito "solo residuale e suppletivo per l'analogo potere di cui era titolare la Corte d'appello a norma dell'art. 704/2", mentre nell'ordinanza impugnata "l'ampiezza degli elementi richiesti (rendeva) evidente che la carenza di quelli offerti dal Procuratore generale, e soprattutto dallo Stato richiedente, (era) assoluta";
b) che nell'art. 13 della Convenzione di Parigi (del 1957) era ravvisabile una conferma del menzionato "ambito solo residuale del potere istruttorio della Corte d'appello", dovendosi ritenere che con l'espressione "parte richiesta" il detto art. 13 intendesse riferirsi "al Ministero di Grazia e Giustizia e, di conseguenza, al Procuratore generale";
c) che l'art. 704 CPP - se interpretato come norma che attribuiva alla Corte d'appello la possibilità "di surrogarsi all'attività del PM e di definire ex officio il thema decidendum e il materiale probatorio" - era da ritenere in contrasto con l'art. 111/3 Costituzione.
- Con requisitoria scritta in data 18/5/2001, il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte concludeva per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella requisitoria scritta 18/5/2001 del Procuratore generale presso questa Corte, si legge testualmente: " il motivo qui schematizzato al punto b) è manifestamente infondato perché frutto di un assai evidente equivoco, laddove non considera che (come avvenuto per tutti gli accordi internazionali), anche nel testo della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13/12/1957, l'espressione 'partè definisce lo Stato (o l'altro soggetto di diritto internazionale) che stipula o aderisce all'accordo stesso";
"ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza, devesi pervenire anche a proposito delle ulteriori censure che il ricorrente muove all'ordinanza impugnata: quale che sia il paradigma cui riferire il potere istruttorio di cui è titolare la Corte d'appello nella procedura di estradizione per l'estero - si tratti dell'art. 507 o dell'art. 606/5 CPP - si deve osservare come non sembri affatto fondata la tesi che il principio di terzietà del giudice implichi anche i limiti all'integrazione delle prove proposte dalle parti, che il ricorrente prospetta".
"Per quanto riguarda il caso di specie, inoltre, non può sottacersi il rilievo che proprio la natura del provvedimento impugnato - interinale rispetto alla decisione da assumere - non consente di svolgere quell'analisi sul rapporto fra temi probatori proposti dalle parti e decisioni integrative assunte dalla Corte, analisi che il ricorrente nemmeno prospetta".
"Da queste complessive osservazioni pare debba trovare lo spunto una conclusione circa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta";
"per completezza, si può - infine - aggiungere il rilievo che la conformità dell'atto impugnato allo schema legale induce a escludere ogni ipotesi di abnormità".
- In aggiunta alle corrette e condivisibili considerazioni del Procuratore generale, si impongono le seguenti puntualizzazioni:
a) la norma di cui all'art. 704/2 CPP, lungi dal porsi in contrasto con l'art. 111/2 Cost. (per asserita lesione del principio di "terzietà e imparzialità del giudice"), appare chiaramente finalizzata a garantire al massimo la posizione dell'estradando e corrisponde a una precisa scelta in tal senso del legislatore;
b) non può in alcun modo ritenersi "abnorme" una procedura espressamente prevista dalle norme vigenti, e segnatamente dal citato art. 704/2 CPP e/o dall'art. 13 della Convenzione europea di estradizione.
- Le considerazioni fin qui svolte consentono, conclusivamente, di ritenere:
a) che il ricorso proposto nell'interesse di EA IA DR debba essere dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza di tutte le questioni con esso proposte (ivi compresa la dedotta questione di asserita illegittimità costituzionale dell'art. 704 n. 2 CPP);
b) che il ricorrente EA IA DR debba essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di L. 1.000.000 (importo che appare di giustizia, avuto riguardo a tutti gli elementi e particolari del caso) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 (un milione9 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2001