Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2001, n. 40859
CASS
Sentenza 2 ottobre 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per pretesa violazione dell'art. 111, secondo comma Cost., della disposizione ci sui all'art. 704, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il potere istruttorio di cui è titolare la Corte di appello nell'ambito della procedura estradizionale non comporta alcuna lesione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice, ma è finalizzata a garantire al massimo la posizione dell'estradando.

Non è abnorme l'ordinanza emessa dalla Corte di appello, nel corso di una procedura di estradizione, con cui si chiedono precisazioni e chiarimenti al Governo istante, a prescindere dall'ampiezza degli elementi richiesti, trattandosi di provvedimento espressamente previsto dall'art. 704, comma 2, cod. proc. pen e dall'art. 13 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2001, n. 40859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40859
    Data del deposito : 2 ottobre 2001

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