Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 2
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze pregiudizievoli del reato; né a tale subordinazione è ostativa l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, posto che, sino a quando non sia intervenuta una delibera dell'ente locale che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, è sempre possibile per il condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazione a procedere alla demolizione a propria cura e spese.
Commentario • 1
- 1. Sospensione condizionale e risarcimento del dannoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 dicembre 2021
La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al risarcimento del danno senza una valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato, quando queste emergano dagli atti processuali. La premessa si evince dall'esame di due recenti sentenze della Suprema Corte che ci permettono di approfondire un'aspetto peculiare del “potere” del giudice di obbligare l'imputato al risarcimento del danno per poter avere il beneficio della pena sospesa. Nel primo caso la cassazione sezione V con la sentenza n. 3187/2021 depositata il 26 gennaio 2021 ha deliberato che in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2017, n. 39471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39471 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
3947 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE R C A Composta da Sent. n. Sez.2264 Silvio Amoresano -Presidente - PU 18/07/2017 Aldo Aceto Relatore - R.G.N. 18171/2017 Emanuela Gai Antonella Ciriello Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IT NN, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 17/02/2017 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Ottorino Agati, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra NN IT ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/02/2017 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella del 20/07/2015 del Tribunale di quello stesso capoluogo da lei impugnata, ha ridotto la pena nella misura finale di tre mesi di arresto e 7.000,00 euro di ammenda, ha confermato nel resto la sua penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), 64 e 71, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 2), 65 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 3), 93 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4), 94 e 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 5), accertato in Carini il 19/10/2011, ha ribadito la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.
1.1.Con il primo motivo deduce che la proprietà dell'immobile non prova di per sé la committenza dei lavori abusivi e che in ogni caso rimasto del tutto indimostrata la titolarità dell'immobile in epoca antecedente al reato;
eccepisce, di conseguenza, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 29, comma 1, e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la condanna si fonda esclusivamente su tale titolarità.
1.2.Con il secondo motivo, deducendo l'incertezza della data di effettiva ultimazione dei lavori (23/06/2011, piuttosto che 19/10/2011, data del sopralluogo) eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 158, cod. pen. e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in punto di mancata declaratoria di non doversi procedere perché i reati sono estinti per prescrizione.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 165, comma 1, cod. pen., e la omessa spiegazione della ragione per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena,benché concesso per la prima volta, è stato subordinato alla demolizione delle opere abusive che, aggiunge, non potrebbero essere comunque demolite a causa della acquisizione del bene al patrimonio comunale a norma dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo, è inammissibile nel resto.
3.I primi due motivi sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati.
3.1. L'imputata risponde dei reati a lei ascritti per aver realizzato in zona sismica due manufatti (il primo ad un'elevazione fuori terra delle dimensioni di circa 150 mq, comprensivo di veranda coperta;
il secondo ad un'elevazione fuori terra di circa 15 mq.) in assenza di permesso di costruire, senza averne fatto denuncia all'ufficio del genio civile, in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato. 2 3.2.Nel disattendere le analoghe doglianze proposte in appello, la Corte territoriale ha attribuito la proprietà dell'immobile alla ricorrente in base alla convergente valutazione dei seguenti elementi di prova: a) la testimonianza dell'agente di Polizia Municipale, Giovanni Mannino;
b) la presenza dell'imputata al momento del sopralluogo e l'occupazione degli immobili da parte del suo nucleo famigliare (dimostrativo anche dell'interesse perseguito con gli abusi); c) la notifica alla IT dell'ordine di demolizione;
d) la documentazione catastale prodotta dalla difesa stessa a sostegno della richiesta di prescrizione.
3.3.Delle visure catastali la ricorrente non fa cenno alcuno, limitandosi a sostenere che il titolo di proprietà non è mai stato acquisito.
3.4. L'eccezione, sul punto, è del tutto generica e manifestamente infondata. La proprietà del bene può essere dimostrata in sede penale in ogni modo, non risentendo il processo penale dei limiti di prova stabiliti dalla leggi civili (eccezion fatta per quelli che riguardano lo stato di famiglia e la cittadinanza;
art. 193, cod. proc. pen.). Al pari di qualunque fatto che si riferisca all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena (art. 187, comma 1, cod. proc. pen.), anche la proprietà può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.). Per cui se è vero che le visure catastali non costituiscono prova della titolarità del diritto reale sul bene, è altrettanto vero che non è manifestamente illogico dedurre dal complesso di elementi testimoniali, documentali e fattuali sopra indicati la conclusione che la ricorrente fosse proprietaria dell'immobile abusivo o, quel che più conta e rileva, ne avesse il possesso. Occorre infatti precisare che ai fini della responsabilità per i reati urbanistici ed edilizi, la committenza non costituisce un predicato esclusivo della proprietà del bene, ben potendo essere desunta dal possesso dell'immobile o anche solo dalla sua detenzione, da ogni situazione fattuale, in ultima analisi, che, prescindendo da titolarità formali, consenta un rapporto diretto e di fatto con il bene. Quel che rileva, dunque, è la signoria sul bene che si traduce nella signoria sull'azione e veicola la responsabilità per il fatto in capo a chi ne è l'autore. L'esasperante ricerca della titolarità formale del bene, dunque, non costituisce in sede di accertamento della responsabilità per i reati urbanistici un tema probatorio necessario visto che lo stesso codice civile conosce e disciplina la scissione tra la titolarità del terreno sul quale viene realizzata l'opera e l'autoria del terzo (artt. 936 e 937, cod. civ.). Ne consegue che il tema della proprietà/committenza/signoria sul bene deve essere affrontato, ai fini della attribuzione della responsabilità penale, secondo i canoni penalistici della logica e non secondo le regole civilistiche;
il giudice penale giudice dei comportamenti, non degli atti. Ne consegue che non è nemmeno manifestamente illogico dedurre dall'insieme degli elementi sopra indicati che la ricorrente avesse il pieno ed esclusivo dominio degli immobili da lei stessa occupati ed utilizzati, ed addirittura 3 da lei accatastati con l'inserimento dei dati identificativi dell'immobile nel catasto fabbricati.
3.5. L'argomento si salda a quello relativo alla prescrizione.
3.6.Il reato di costruzione abusiva cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura (Sez. 3, n. 3183 del 18/01/1984, Rv. 163580, con richiamo a numerosi precedenti conformi, nonché, più recentemente, Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153, secondo cui deve ritenersi "ultimato" solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato, coincidente generalmente con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni;
Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, Vitali, Rv. 246221) ovvero, se precedente, con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile (Sez. 3, n. 5654 del 16/03/1994, Rv. 199125).
3.7.Corte di appello, facendo buon governo del suddetto principio, spiega al riguardo che: a) in sede di sopralluogo del 19/10/2011 l'immobile appariva di recente ultimazione come si evince dalle tracce di cemento fresco e dalla presenza di mattoni forati nello spazio antistante l'abitazione; b) la soppressione della particella relativa al terreno coltivato ad agrumeto risale al 23/06/2011 (tesi difensiva, reiterata in questa sede), ma l'inserimento dei dati identificativi dell'immobile nel catasto terreni con l'indicazione delle superfici al netto delle aree scoperte è di poco anteriore alla data del sopralluogo.
3.8.Tale ultima considerazione (l'inserimento dei dati identificativi dell'immobile) è stata del tutto negletta dalla ricorrente con conseguente parzialità (oltre che manifesta infondatezza) delle ragioni a sostegno dell'eccepita prescrizione che, considerati i 327 giorni di sospensione del dibattimento, matura il 15/09/2017. 4.E' fondato il terzo motivo di ricorso.
4.1.La Corte di appello, investita di specifica doglianza sul punto, ha ribadito la possibilità di subordinare senz'altro il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive anche in caso di prima concessione del beneficio stesso e ciò sul rilievo che la subordinazione alla demolizione trova giustificazione nella finalità di garantire l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte criminose.
4.2.Il fatto che l'immobile sia stato acquisito al patrimonio del comune non osta alla subordinazione del beneficio alla sua demolizione visto che, fino a 4 quando non sia intervenuta la deliberazione consiliare che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, è sempre possibile per il soggetto condannato chiedere al Comune stesso l'autorizzazione a procedere a propria cura e spese alla demolizione (Sez. 3, n. 42698 del 07/07/2015, Marche, Rv. 265495; Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252; Sez. 3, n. 43294 del 29/09/2005, Gambino, Rv. 232646; Sez. 3, n. 3489 del 03/11/2000, Mosca, Rv. 217999).
4.3.Quanto alla possibilità di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile>> (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, Luongo, Rv. 206659; Sez. 3, n. 32351 del 01/07/2015, Giglia, Rv. 264252, cit.; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, Terminiello, Rv. 237825).
4.4.Occorre, però, che dell'esercizio facoltativo di tale potere il giudice dia conto, ove esercitata nei confronti di persone che, come nel caso di specie, non hanno mai fruito del beneficio della sospensione condizionale.
4.5.La sentenza di primo grado non aveva indicato le ragioni per le quali aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale alla demolizione del manufatto. La Corte territoriale, investita di specifico gravame sul punto, non ha a sua volta spiegato perché ha ritenuto corretta la decisione del giudice di prime cure. La Corte d'appello, infatti, si è limitata a prendere atto della astratta possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, ma ha omesso del tutto di considerare che l'esercizio discrezionale di tale facoltà deve essere effettuato (e necessariamente motivato) alla luce del giudizio prognostico di cui all'art. 164, cod. pen. e coniugarsi con la funzione special-preventiva dell'istituto. Non è dunque sufficiente affermare che l'ordine di demolizione ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ma è necessario spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164, comma 1, cod. pen., si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti ragionando si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165, comma 1, cod. pen. e quella, obbligatoria, di cui all'art. 165, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 17729 del 10/03/2016, Abbate, Rv. 267027; Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013 - dep. 23/01/2014, Domingo e altro, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576 del 2014, ric. Principalli ed altro, non massimata). 5 4.6.Ne consegue che, fermo l'irrevocabile accertamento della responsabilità penale dell'imputata, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla condizione apposta alla concessione della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione della pena alla demolizione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 18/07/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Silvio Amoresano News Ncel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 8 AGO 2017 IL CANCELATERE Luana Padruni 6