Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUP047 31/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16188/98 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 19521/98 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 10148 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep.p. 1654 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud. 28/11/00 ConsigliereDott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente S EN TENZA Rick & studio dal Sig IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 6002. per GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA NO SOC in persona del suo Ammiistratore delegato Marco Benedetto, quale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE società incorporante dell'EDITORIALE LA REPUBBLICA Spa, Richiesta copia studio dal Sig. AGI nonchè il Dott. Eugenio SCALFARI, già Direttore per diritti L. 6000 Responsabile del quotidiano LA REPUBBLICA ed il Dott. 1131-03-01 IL CANCELLIER Giorgio BOCCA, giornalista, elettivamente domiciliati CORTE SUPREMA DI CASSAZIN presso lo studio 70, in ROMA PZA DEI CAPRETTARI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio RIPA DI MEANA VITTORIO, che li difende dell'avvocato dal Sig.AMSA per diritti L. 6000 NINNI GUIDO, giusta delega in unitamente all'avvocato il 3103. atti;
IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZION 2000 ricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia studi dal Sig. ORD-GIOUR 1:29 contro per diritti 1131-03-21 IL CANC CARNEVALE CORRADO;
intimato e sul 2° ricorso n° 19521/98 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CARNEVALE CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copla studio dal Sig. B.
2. GIORGIANNI EL, che lo difende, giusta delega in per diritti L A 6000 il l b f atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA NQ SOC in persona del suo Ammiistratore delegato Marco Benedetto, quale società incorporante dell'EDITORIALE LA REPUBBLICA Spa, CANCELLERIA nonchè il Dott. Eugenio SCALFARI, già Direttore Responsabile del quotidiano LA REPUBBLICA ed il Dott. Giorgio BOCCA, giornalista, elettivamente domiciliati in ROMA PZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio CELLERI RIPA DI MEANA VITTORIO, che li difende dell'avvocato unitamente all'avvocato NINNI GUIDO, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 3089/97 della Corte d'Appello di ROMA Sez. I CIVILE emessa il 30/6/1997, depositata il 27/10/97; RG. 3597/1992. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Roberto 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PREDEN;
GIORGIANNIdal S ig. per diritti L. 18000 udito l'Avvocato GUIDO NINNI;
126 SET. 2001. udito l'Avvocato EL GIORGIANNI;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per LIRE 2000 CANCELLERIA il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto notificato il 24.4.1989, il dott. Cor- BF447141 rado EV, presidente della prima sezione penale BF447142 della Corte di cassazione, conveniva davanti al Tribu- BF447143 nale di Roma il giornalista dott. Giorgio Bocca, la S.p.a. Editoriale La Repubblica ed il dott. Eugenio FA, direttore responsabile del quotidiano La Re- pubblica, per sentirli condannare in solido al risarci- mento dei danni, morali e patrimoniali, subiti a causa LIRE 2000 del contenuto diffamatorio di due articoli, a firma del CANCELLERIA Bocca, pubblicati sui numeri del 31.3.1989 ("Se lo Sta- to si arrende") e del 18.4.1989 ("Signor Presidente lei che ne pensa?") del detto quotidiano, nei quali, ad av- BF447144 viso dell'attore, gli veniva mosso l'addebito di aver BF447145 favorito la mafia mediante il sistematico annullamento, BF447138 in sede di legittimità, per pretestuosi vizi di forma, BF447139 Prevcaer delle sentenze di condanna emesse dai giudici di meri- BF447140 to. I convenuti contestavano la fondatezza della doman- BF447146 3 da, eccependo l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, ed affermando che gli articoli contestati non costituivano un attacco personale al dott. EV, ma dovevano ritenersi manifestazione di opinioni legit- timamente espresse nell'ambito della polemica contrap- posizione tra garantismo giudiziario e lotta alla ma- fia. Il tribunale, con sentenza del 31.10.1991, in par- ziale accoglimento della domanda, condannava i convenu- ti al risarcimento dei danni nella misura di £. 40.000.000 ed al pagamento delle spese. I primi giudici ritenevano lesivo della dignità personale e professio- nale dell'attore solo l'articolo pubblicato il 31.3.1989. 2. Proponevano appello i convenuti, chiedendo l'integrale rigetto della domanda. Resisteva l'attore, che proponeva a sua volta ap- pello incidentale dolendosi del limitato accoglimento della domanda e censurando l'entità del risarcimento.
3. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27.10.1997, rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese del grado.
4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la S.p.a. Gruppo Editoriale L'Espresso (qua- le società incorporante della S.p.a. Editoriale La Re- 4 pubblica), il dott. Giorgio Bocca ed il dott. Eugenio FA sulla base di unico mezzo. Ha resistito, con controricorso, il dott. Corrado EV, che ha proposto a sua volta ricorso inciden- tale, affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Ricorso n. 16188/98 2. L'unico mezzo denuncia: violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 21 Cost. nonché degli artt. 595 e seguenti c.p., degli artt. 2043 e seguenti C.C., dell'art. 11 della legge 11.2.1948 n. 47; insufficiente ○ contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostengono i ricorrenti che i giudici di merito, isolando dal contesto complessivo dell'articolo la par- te recante la menzione del dott. EV, ne avrebbe- ro erroneamente inteso il senso, ritenendo che il gior- nalista aveva voluto accusare il giudice EV di favoreggiamento della mafia, laddove la critica era in- dirizzata al rigorismo formalistico dal predetto appli- cato, non coerente con il particolare momento storico, caratterizzato da un reale stato di guerra e doveva ri- 5 tenersi legittima, in quanto espressione del diritto costituzionalmente garantito di cronaca e di critica.
2.1. Il motivo non è fondato.
2.1.1. Per principio consolidato, in tema di diffa- mazione a mezzo della stampa, i limiti che circoscrivo- no il diritto di cronaca e di critica riconducibile nell'ambito dei diritti soggettivi pubblici di libertà di manifestazione del pensiero attribuiti dall'art. 21 Cost. - vanno individuati nell'oggettivo interesse pub- blico per i fatti esposti, nella corrispondenza di que- sti alla verità, nella correttezza formale delle espressioni usate. Nel caso in esame viene contestato ai giudici di merito di aver erroneamente ravvisato il superamento del limite della continenza formale, ritenendo lesivo della dignità personale del dott. EV l'articolo del dott. Bocca pubblicato sul quotidiano "La Repubbli- ca" del 31.3.1989, dal titolo “Se lo Stato si arrende"- Posto che l'apprezzamento della potenzialità offen- siva di un messaggio giornalistico spetta al giudice di merito, le cui valutazioni si sottraggono al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivate, lo scrutinio di fondatezza della censura, che siffatta adeguatezza contesta, postula quindi la ricostruzione, nei suoi passaggi essenziali, dell'impianto argomentativo della 6 sentenza impugnata, per vagliarne la congruità.
2.1.2. Il contenuto dell'articolo comparso sul quo- tidiano "La Repubblica” del 31.3.1989, ed intitolato "Se lo Stato si arrende", è riassunto dalla corte d'appello nei seguenti termini. Ha osservato la corte che il giornalista dott. Boc- prendendo spunto dal rifiuto di un magistrato di ca, accettare l'assegnazione all'Alto Commissariato per la lotta alla mafia, a causa di minacce ricevute, dopo aver ribadito la sua critica nei confronti delle isti- tuzioni, che, invece di prendere atto di un vero e pro- M prio stato di guerra che vige nelle aree del Paese sog- giogate dalla presenza mafiosa, eludono il problema senza predisporre efficaci misure giuridiche ed opera- tive, osserva sarcasticamente che lo Stato "pretende di combattere la mafia dando via libera agli azzeccagarbu- gli sia giudicanti che in toga avvocatesca". Ha poi riferito che l'articolo prosegue conun bra- del seguente tenore: “Abbiamo assistito a processi no di mafia in cui il culto del formalismo era impudente favoreggiamento della mafia. Abbiamo scritto e ripetia- mo che il rigorismo formalistico del giudice di cassa- zione EV, che manda sistematicamente assolti ma- fiosi noti, assassini di chiara fama, applicato al rea- le stato di guerra è a favore unico della mafia, non di 7 CWC un chimerico perfezionismo garantista della nostra giu- stizia". Ciò premesso, ha ritenuto la corte romana che il senso immediato che si coglie dalla lettura dell'articolo è che il magistrato EV, con il formalismo eretto a sistema, non persegue un impossibi- le perfezionismo garantista, ma favorisce oggettivamen- te la mafia, e che tale risultato non è frutto di una opzione ideale di sia pur discutibili esigenze di ga- rantismo processuale, ma scelta funzionale volta a va- nificare le condanne emesse dai giudici di merito nei confronti di mafiosi notori ed assassini di chiara fa- ma. Ha invero osservato la corte d'appello che per con- trastare la suindicata ricostruzione del significato da attribuire al testo dell'articolo non vale opporre, da parte degli appellanti, che l'accusa di un oggettivo favoreggiamento della mafia risulterebbe rivolta, sotto il profilo strettamente letterale, al "rigorismo forma- listico", e non già al giudice EV, che a tale indirizzo si atteneva. Premesso che il messaggio di un articolo giorna- listico acquista valore non tanto in riferimento al suo contenuto letterale, ma per come viene percepito dal lettore medio, ha affermato la corte territoriale che, 8 2.1.3. Osserva questa S.C. che le suindicate argo- congruamente e logicamente motivate, sor- mentazioni, adeguatamente l'apprezzamento della corte reggono d'appello circa il significato dell'articolo, come per- cepibile da un lettore medio, e circa l'esorbitanza delle espressioni adoperate dai limiti della continen- za. Ricorso n. 19521/98 3. Il primo motivo denuncia: violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2043 C.C., 595 c.p.; dell'art. 11 della legge 8.2.1948 n. 47; omesso esame di documen- ti decisivi;
insufficiente e contraddittoria motivazio- ne. Deduce il ricorrente che i giudici di merito avreb- bero erroneamente escluso la riferibilità al dott. Car- nevale dell'articolo apparso sul quotidiano La Repub- blica del 18.4.1989, sempre a firma del giornalista dott. Bocca.
3.1. Il motivo non è fondato. Stabilire se un determinato testo di stampa si ri- ferisca ○ meno al soggetto che se ne ritiene leso nell'onore costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legitti- mità se adeguatamente motivato. Ora, ha osservato la corte d'appello che 10 muovendo la prima proposizione del periodo in esame dal rilievo che "il culto del formalismo è impudente favo- reggiamento della mafia", per il lettore mediamente av- vertito risulta poi difficile non attribuire al giudice EV, menzionato nella proposizione successiva, come colui che persegue tale rigorismo formalistico, la volontà di favorire sistematicamente la mafia. Ed ha ancora rilevato che una lettura siffatta del testo quasi indotta dall'autore dell'articolo, che introduce l'argomento osservando sarcasticamente che lo Stato pretenderebbe di combattere la mafia dando via libera "agli azzeccagarbugli, sia giudicanti che in toga avvo- catesca, ovviamente individuabili, leggendo in sequenza logica il brano successivo, i fautori del rigorismo formalistico, ossia coloro che usano il cavillo giuri- dico non per fini di giustizia, ma per scopi ignobili. На quindi conclusivamente affermato la corte d'appello che l'articolo in questione, nel suindicato senso inteso, si risolve in una personale aggressione al magistrato, non contestato in riferimento a speci- fici provvedimenti, ma sulla base di generici apprezza- menti, e che le espressioni usate hanno travalicato i limiti della continenza, nel suo significato di modera- zione, proporzione e misura rispetto alle modalità di esercizio del diritto di critica. 9 nell'articolo in questione il dott. EV è menzio- nato solo in apertura, per precisare che il giornali- sta, nel precedente articolo, non aveva inteso calun- niare il magistrato, ma soltanto porre il problema del- la compatibilità del rigoroso garantismo con la lotta alla mafia;
che nessun riferimento alla persona del dott. EV era contenuto nell'ulteriore svolgimen- to dell'articolo, nel quale erano ribadite, con veemen- za, le critiche dell'autore al formalismo giudiziario;
che il preteso collegamento non era desumibile dal ti- при tolo dell'articolo ("Signor Presidente lei che ne pen- sa?"), poiché l'appello, come chiarito nel testo, non era rivolto al dott. EV, quale Presidente della prima sezione penale della Corte di cassazione, ma all'onorevole Cossiga, nella duplice veste di Presiden- te della Repubblica e di Presidente del C.S.M. Le suindicate argomentazioni, congruamente e logi- camente motivate, sorreggono adeguatamente il giudizio di fatto compiuto dalla corte romana.
4. Il secondo motivo denuncia: violazione falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., nonché dell'art. 12 della legge 8.2.1948 n. 47; motivazione insufficiente e contraddittoria. Deduce il ricorrente che la corte d'appello: avrebbe omesso di giustificare la congruità della li- 11 quidazione del danno morale;
avrebbe erroneamente ne- gato il risarcimento del danno alla vita di relazione;
avrebbe erroneamente respinto la richiesta avente ad oggetto la riparazione pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa.
4.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.
4.1.1. La corte d'appello ha ritenuto congrua la liquidazione equitativa del danno morale compiuta dal tribunale, osservando che non era irrisoria, pur tenen- ठिक do conto della posizione di magistrato della persona offesa e della diffusione del quotidiano, ma appariva rispettosa dei parametri normalmente usati in fattispe- cie analoghe;
ha inoltre rilevato che l'offesa risulta- va in parte compensata anche dall'ordine di pubblica- zione della sentenza. Si tratta di apprezzamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sorretto da ade- guata motivazione.
4.1.2. La corte d'appello ha negato il risarcimento del danno alla vita di relazione, osservando che l'attore non aveva indicato né fornito nessun elemento utile ai fini della liquidazione, anche se in via equi- tativa. Si tratta di apprezzamento di fatto circa la suffi- cienza degli elementi forniti al giudice dalla parte 12 interessata ad una determinata pronuncia, che si sot- trae al sindacato di legittimità in quanto sorretto da adeguata motivazione.
4.1.3. L'art. 12 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 dispone che, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, ol- tre al risarcimento dei danni ex art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. аум La riparazione pecuniaria prevista dalla suindicata norma ha natura di sanzione civile accessoria, che si aggiunge al risarcimento dei danni, e da questo pertan- to si distingue. Consegue che esattamente la corte d'appello ha ri- tenuto non compresa nella generica richiesta di risar- cimento dei danni formulata in primo grado dall'attore la domanda volta ad ottenere la riparazione pecuniaria, ed ha dichiarato inammissibile detta domanda, in quanto proposta per la prima volta in appello.
5. Il terzo motivo denuncia: violazione dell'art. 91 c.p.c.; omessa considerazione di fatti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
5.1. Il motivo non è fondato. La statuizione di compensazione delle spese è ri- messa alla valutazione discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità. 13 6. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno riget- tati.
7. La reciproca soccombenza giustifica la compensa- zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 28.11.2000. NS FI IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 80000 Oggi, lì 30 MAR. 2001 330000 2 A J IL CANCELLIERE M O Giovanni Giambattista R E R 2 งว P T U A S l R 1 T 200 . N i E 4 E . 2 LL ie G t r 00 A E e u M D S ) 330 i C iz udiziari P IO d 2 . rv ILIP £ in e FFIC te 0 2 S te to I F a Ch 7 a re rs istic D n U T A zia 1 e e AIN te v Servizio 4 c ra g en Re G 2 e irig ria al C e a A r D nsabl R Il M . (life a .ss M . p espo r. (D (D li R 14