Sentenza 20 novembre 1996
Massime • 2
In tema di condono edilizio a norma della legge n. 724 del 1994, poiché la corresponsione dell'oblazione dovuta va effettuata interamente "nei termini previsti", pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (compresa quella penale), ne consegue che, trascorso inutilmente l'ultimo termine utile (15 dicembre 1995) per l'adempimento di tale obbligo da parte dell'interessato, non gli è più consentito integrare o eseguire il versamento, sicché egli si viene a trovare in una situazione del tutto analoga a quella della mancata presentazione della domanda di condono. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che siffatta conclusione è imposta dal tenore letterale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, che è diverso da quello dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 e non permette più, con la sua perentoria formulazione, di dare ingresso alla possibilità di eseguire il versamento nel più ampio limite temporale costituito dal termine ultimo per il formarsi del silenzio-assenso e cioè nei ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, aggiungendo che la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza esclusiva del giudice penale).
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma).
Commentari • 2
- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
Leggi di più… - 2. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente N. 10
1) Dott. Francesco SACCHETTI Componente REG. GEN.
2) " Fortunato PISANTI (Rel.) " N. 6353/94
3) " TO TE "
4) " NI D'SO "
5) " MA NI LO "
6) " IU MA EN "
7) " TO OR "
8) " Adalberto ALBAMONTE (Est.) "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON NZ, n. a Napoli il 31/10/1941;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 3/11/1993;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i1 ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Fortunato PISANTI;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI;
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Atteso che quale estensore della sentenza è stato designato il Cons. Adalberto ALBAMONTE.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10.2.94. confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti di NG NZ in ordine ai reati di cui:
A) all'art. 20 lett. c) L. 28 febbraio 1985 n. 47, per aver eseguito in assenza di concessione edilizia la costruzione di un manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale;
B) agli art. 2, 4, 13, e 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086, per aver eseguito la predetta costruzione con strutture in conglomerato cementizio armato in violazione delle norme sulla sicurezza statica;
C) agli art. 1, 2, 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64 per aver eseguita la predetta costruzione in violazione della normativa antisismica;
D) all'art. 1 sexies L. 8 agosto 1985 n. 431 per aver aver eseguito i lavori di modificazione dei luoghi in zona sottoposta a vincolo ambientale senza la prescritta autorizzazione;
E) all'art. 734 c.p. per aver, mediante i lavori edilizi sopra indicati, alterato le bellezze naturali dei luoghi sottoposti a tutela;
F) agli artt. 81 cpv. e 349 comma 2 c.p. per aver, in qualità di proprietario e custode giudiziario del cantiere sequestrato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violato i sigilli proseguendo l'attività edilizia illecita;
il tutto con condotta protratta fino a 6 dicembre 1991, in Napoli. La Corte di Appello confermava altresì la pena inflitta di un anno di reclusione e di lire 4 milioni di multa, ritenuta la continuazione dei reati contestati, nonché confermava le altre statuizioni della sentenza di primo grado, compresa quella che, ordinando la demolizione del manufatto ai sensi dell'art. 7 ult. comma L. n. 47 del 1985, subordinava la sospensione condizionale della pena all'esecuzione di tale demolizione.
2 . Avverso la predetta sentenza, il NG ha proposto ricorso per cassazione, enunciando i seguenti motivi:
- erronea applicazione delle norme penali in ordine al computo della pena ai fini della ritenuta continuazione ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
- erronea applicazione della legge penale e delle norme di diritto speciale applicate in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione alla demolizione dell'opera abusiva;
- mancanza di motivazione in ordine a tali punti della decisione. La terza sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 10.5.94, ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando che la questione di diritto sottoposta al suo esame, e cioè se sia legittimo o no subordinare la sospensione condizionale della pena all'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale.
Le Sezioni Unite Penali, alle quali era stato assegnato il ricorso, disponevano, con ordinanza del 9 giugno 1995, la sospensione del procedimento penale con riferimento a tutti i reati (Rv. 201861), avendo il ricorrente presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria per la costruzione abusiva, ai sensi dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724. Con provvedimento del Primo Presidente Aggiunto, in data 17 settembre 1996, veniva fissata l'udienza del 20 novembre 1996 per la trattazione del predetto ricorso.
3. Merita priorità di esame lo stato del procedimento di sanatoria edilizia, instaurato dal ricorrente ai sensi dell'art. 39 L. n. 724 del 1994, per accertare se ancora perduri la sospensione del processo, e quindi se si sia verificata l'estinzione del reato urbanistico e di quelli contemplati dall'art. 38 L. n. 47 del 1985, a seguito della corresponsione dell'intera oblazione "dovuta". Va osservato, quanto all'effetto sospensivo del procedimento penale - comportante la sospensione del termine di prescrizione dei reati -, che la sospensione è destinata a protrarsi fino al versamento dell'intera oblazione ovvero fino alla scadenza del termine previsto per la corresponsione dell'oblazione dovuta.
Orbene, dalla documentazione allegata dal ricorrente e dall'attestazione del Comune di Napoli datata 20 novembre 1996, risulta che, rispetto all'oblazione autodeterminata dal NG nella misura di lire 9.570.150 - computando anche la riduzione prevista -, il ricorrente ha corrisposto l'acconto versato - contestualmente alla presentazione della domanda - di lire 7.000.000, nonché solamente tre delle quattro rate di lire 642.537, rispettivamente nel marzo '95, dicembre '95 e marzo '96.
Pertanto, e' dato riscontrare che alla data del 15 dicembre 1995, prevista dalla legge per il pagamento dell'ultima rata dell'oblazione, ovvero per il pagamento dell'importo rateizzabile in unica soluzione, non si era perfezionata la corresponsione dell'oblazione dovuta.
Poiche' la corresponsione dell'oblazione dovuta va effettuata interamente "nei termini previsti" (art. 39, comma 4 penult. periodo, L. n. 724 cit.) pena l'applicazione delle sanzioni dell'art. 40 L. n. 47 del 1985 (compresa quella penale), si deve intendere che, trascorso inutilmente l'ultimo termine previsto (15 dicembre 1995), non e' dato all'interessato integrare od effettuare il pagamento dell'oblazione, e che quindi la situazione dell'inadempimento sia del tutto analoga a quella di mancata presentazione della domanda di condono (art. 40 comma 1 cit.). Tanto è vero che l'omessa corresponsione nei termini od il pagamento "non veritiero e palesemente doloso" sono considerati - in modo equivalente - come condizioni ostative alla positiva conclusione del procedimento.
La norma in esame, secondo la quale: "Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia, sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli artt. 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985 n.47" -, è perfettamente in linea con le caratteristiche del procedimento di condono della legge n. 724 del 1994, basato sulla responsabilizzazione procedimentale dell'interessato.
Al riguardo, va considerato che l'art. 39 costituisce "norma del tutto eccezionale in relazione anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria" (Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 427), e che, proprio in vista della finalità di reperimento urgente di mezzi finanziari, il legislatore ha posto la norma impositiva dell'intero e puntuale adempimento dell'obbligazione oblatoria da parte dell'interessato, fissando il termine finale alla data di versamento dell'ultima rata, cioè al 15 dicembre 1995, senza rinunciare ad esigere, pena l'esclusione dell'opera dal condono, che l'autoliquidazione sia "veritiera".
L'estinzione, pertanto, dei reati di cui all'art. 38 L. n. 47 del 1985, sempreché non si tratti di abuso "insanabile", resta subordinata all'intera corresponsione dell'oblazione "dovuta" nel termine prescritto.
Va osservato, inoltre, che, essendo ammesso il versamento dell'oblazione anche in unica soluzione (comma 5 dell'art. 39 L. n. 724 ) in coincidenza con la scadenza di una delle rate ovvero dell'ultima rata (fissata al 15 dicembre 1995), eventuali ritardi di pagamento delle rate intermedie non comportano conseguenze ostative alla produzione dell'effetto estintivo dei reati.
I vizi procedimentali, invece, relativi ad esempio alla mancata od inesatta allegazione della documentazione richiesta, pur comportando l'improcedibilità della domanda ovvero il diniego della concessione in sanatoria, non sono pregiudizievoli all'effetto estintivo dei reati, conseguente al pagamento dell'oblazione "dovuta" nel termine prescritto (v.: art. 39 L. n. 47 del 1985). Il riscontro della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza del giudice penale, essendo strettamente inerente alla funzione giurisdizionale (Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 369; per l'inesistenza di pregiudiziali o di "filtri" di natura amministrativa in materia di reati urbanistici, in ultimo: 22 luglio 1996 n. 270). Quanto alla consapevolezza del legislatore del 1994 nella scelta di rendere vincolanti per l'interessato il dovere di lealtà nell'autoliquidazione dell'importo dell'oblazione, e l'osservanza dei termini di pagamento, (con riguardo al versamento dell'ultima rata), ne troviamo conferma confrontando il disposto dell'art. 39 cit. con il testo della norma corrispondente dell'art. 40 comma 1 L. n. 47 del 1985. L'art. 40, difatti, relativo al condono del 1985, si ispirava ad un meccanismo procedimentale differente, poiché, pur sanzionando in forme analoghe a quelle della L. n. 724 del 1994 le dichiarazioni non veritiere e dolosamente infedeli, escludeva dalla sanatoria, rendendo quindi applicabili le sanzioni per Gli abusi commessi, solo le ipotesi nelle quali "presentata la domanda, non (veniva) effettuata l'oblazione dovuta".
Il mancato riferimento ai "termini previsti" aveva indotto la prassi amministrativa e la giurisprudenza a ritenere non cogenti i termini di pagamento, facendo comunque coincidere il limite temporale ultimo con il termine utile per il formarsi del silenzio assenso (ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda), anche a seguito di eventuale richiesta di conguaglio da parte del comune. Per il ritardato pagamento si riteneva dovuta, secondo la suddetta interpretazione, la maggiorazione del 10% in ragione di anno o di frazione di anno (art. 35 l. n. 47 del 1985). Differente è invece la lettera della norma del comma 4 dell'art. 39, la quale ha inteso evitare dilazioni nei versamenti, a garanzia dell'entrata, prevista per il condono, nell'anno di vigenza della legge finanziaria, nell'ambito di un modello semplificato di procedura basato sulla responsabilizzazione dell'interessato, onde ovviare alle difficoltà incontrate dai comuni nel condono edilizio del 1985, in parte ancora in attesa di definizione.
Relativamente al caso in esame, ritiene questo Collegio che la sospensione del procedimento penale, e quindi del termine di prescrizione dei reati connessi, è cessata a seguito della scadenzadel termine ultimo di corresponsione dell'intera oblazione, indicato dalla norma nel 15 dicembre 1995.
Pertanto, il reato urbanistico contestato al ricorrente non può ritenersi estinto non essendo stata interamente corrisposta, nella suddetta data, l'oblazione.
4. Venendo alla questione di diritto, oggetto della rimessione, appare opportuno - come peraltro proposto nella stessa ordinanza di rimessione - iniziare l'esame dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1 del 4 gennaio 1988, ric. Bruni, con la quale, sotto la vigenza della legge 28 gennaio 1977 n. 10, fu affermato che non era consentito al giudice, in caso di condanna per reato urbanistico, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.
Con la predetta sentenza fu ritenuto che: a) dalla normativa urbanistica, e segnatamente dagli artt. 32 L. 17 agosto 1942 n.1150, 13 L. 6 agosto 1967 n. 765, 13 e 15 L. 28 gennaio 1977 n. 10,
risultava chiaramente che la potestà di sanzionare l'illecito urbanistico fosse attribuita al AC in modo esclusivo, in termini di doverosità e di indeclinabilità, con la conseguenza che l'eventuale demolizione disposta dal giudice ordinario quale misura risarcitoria in forma specifica comportava una "invasione" della sfera di poterei riservata al AC;
b) il suddetto principio non poteva essere posto in discussione per effetto della modifica dell'art. 165 c.p., recata dall'art. 128 L.24 novembre 1981 n. 689, il cui disposto, consentendo al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ...", poneva esplicito limite a tale facoltà con la locuzione "salvo che la legge disponga altrimenti"; e difatti nella legge urbanistica veniva disposto "altrimenti", riservando al AC "ogni tipo di intervento, compreso il ripristino coattivo dei luoghi";
c) la legge n. 47 del 1985, alla cui luce le Sezioni Unite ritenevano di riesaminare il quadro delle competenze nella materia, non aveva apportato modifica alcuna, poiché l'art. 7, ult. comma, attribuendo al giudice penale in sede di sentenza di condanna il potere di disporre la demolizione dell'opera in assenza di concessione edilizia o in totale difformità "se ancora non sia stata altrimenti eseguita", costituiva "la chiusura del procedimento amministrativo sanzionatorio", in presenza di "inerzia" dell'autorità amministrativa, e quindi ipotizzava un intervento di "supplenza" del giudice penale.
Veniva, quindi, concluso che non era consentito al giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato "perché la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i suoi modi di eliminazione competono istituzionalmente al AC che ha un potere di imperio per la cura concreta degli interessi pubblici che non consente interventi di sostegno o sostitutivi di altra autorità ...".
5. Al suddetto principio la giurisprudenza si è dapprima adeguata (per tutte: sez. 3, 9 marzo 1988, Florio, Rv. 180744; Id., 28 settembre 1988, Coppola, Rv. 179500; Id., 8 settembre 1988, Zerbini, Rv. 180369: in virtù del carattere di "supplenza" del potere del giudice penale;
nonché: sez. 3., 30 gennaio 1990, Zangara, Rv. 183879; Id., 30 gennaio 1991, Radio, Rv. 186523, queste ultime pur evidenziando il carattere della doverosità del potere del giudice di disporre la demolizione anche in presenza di ordinanza sindacale di demolizione e riconoscendo che non sussiste alcun rapporto alternativo tra l'ordine del giudice e l'ordine emesso dal AC), poi la giurisprudenza di questa Corte è andata di contrario avviso, basandosi proprio sulle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 1985 alla disciplina sanzionatoria degli illeciti urbanistici (sez. 6, 19 giugno 1990, De Stefani, Rv. 185835; Id., 8 aprile 1991, Amorosi, Rv. 190244; Id., 11 novembre 1991, Palmucci, Rv. 188938, 188939).
Secondo il suddetto diverso orientamento, il potere del giudice penale di disporre la demolizione, che si configura come sanzione amministrativa di carattere ablatorio, va ricondotto non ad una pretesa "supplenza" rispetto alla pubblica amministrazione ma all'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'azione penale e quindi si configura in un potere concorrente ancorché condizionato al mantenimento in esistenza dell'opera abusiva, mentre la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione attiene all'acclaramento di quella prognosi di ravvedimento del condannato utile ai fini della concessione del predetto beneficio, così come previsto dall'art. 165 comma 1 c.p. Il contrasto verificatosi è andato approfondendosi nel tempo, condividendo la interpretazione contraria alla tesi della "supplenza": sez. 3, 18 maggio 1994, p.m. in proc. Amaranto, Rv. 199806; Id., 6 giugno 1996, Spina ed altro, e la tesi favorevole:
sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro, Rv. 203719. 6. Questo Collegio, nel risolvere affermativamente la questione sottoposta al suo esame, si uniforma ai principi enunciati in due recenti pronunce di queste Sezioni Unite.
Con la prima (sent. 21 dicembre 1993, Borgia), è stato chiarito che altro è il potere di vigilanza sul territorio e quindi il potere sanzionatorio di spettanza della pubblica amministrazione, ed altro l'intervento sanzionatorio riservato nella materia urbanistica al giudice penale, pur avendo come riferimento entrambe le predette istanze di intervento il bene-territorio.
Con la seconda sentenza (24 luglio 1996, p.m. in proc. Monterisi) è stata affermata la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione di cui all'ult. comma dell'art. 7 cit. di spettanza del giudice penale, pur salvaguardando la sfera dei poteri della P.a. In sostanza, nella prima sentenza (ric. Borgia) si assumeva la natura finale e non strumentale dell'interesse pubblico protetto dalla normativa penale urbanistica. Ciò che veniva tutelato - si diceva - era il territorio come valore in sè e nella sua vocazione sociale e pubblica;
sicché la sanzione era applicata non già con riguardo alla disobbedienza della regola di dar inizio ai lavori edilizi solamente a seguito del rilascio della concessione, ma con riferimento all'offesa recata al territorio, come organizzato e programmato dagli strumenti urbanistici.
Pertanto, veniva affermato che: "... se l'urbanistica disciplina l'attività pubblica di governo degli usi e delle trasformazioni del territorio, lo stesso territorio costituisce il bene oggetto della relativa tutela, bene esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività, ed il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente".
In conclusione, dire che il territorio non esprime per il legislatore soltanto preoccupazioni di buona amministrazione e di disciplina - donde deriverebbe al giudice penale il ruolo di "guardiano" o di "supplenza" per garantire l'osservanza delle regole pubbliche da parte degli amministrati - trova ulteriore conferma nella considerazione legislativa del territorio non come supporto inerte del processo edificatorio, ma come risorsa economica inserita a pieno titolo nella programmazione economica sia pure per il suo recupero e valorizzazione rispetto a fenomeni di illegalità (vedi:
la legge 23 dicembre 1994 n.724, art. 39, in materia di condono e di recupero, nonché i provvedimenti legislativi in materia di rilancio economico ed occupazionale).
Da quanto sopra affermato, le Sezioni Unite hanno tratto il principio che l'accertamento della esatta corrispondenza fra fattispecie criminosa e fatto oggetto del thema decidendi nel procedimento penale trova riferimento di evidente certezza nel giudizio di disvalore contenuto nella fattispecie penale, in termini di offensività dell'interesse tutelato, non potendo la P.a., o meglio i poteri ad essa attribuiti o gli atti conseguenti all'esercizio dei medesimi, costituire il filtro per l'accertamento od apprezzamento del fatto illecito contestato.
7. La seconda sentenza (citata) delle Sezioni Unite (p.m. in proc. Monterisi del 24 luglio 1996), nel ribadire la natura sostanziale e non strumentale dell'interesse tutelato dalla norma penale urbanistica, definisce in termini di originalità ed autonomia la potestà attribuita al giudice penale, potestà "non omologabile" ai poteri di governo del territorio di spettanza della P.a., in quanto consistente, quanto all'ordine di demolizione di cui all'ult. comma dell'art. 7 L. n. 47, nel "potere di ordinare misura a tutela dell'interesse correlato a quello di giustizia a ristoro dell'offesa al territorio". di carattere eccessivo rispetto alla condanna principale.
Ed, ancora, osservano le Sezioni Unite che "tali provvedimenti trovano il parametro di applicabilità proprio nel perdurare della situazione valutata come offensiva dell'interesse tutelato dalla norma penale". E, concludevano, nella ricerca del giusto coordinamento con il potere di spettanza della P.a., dicendo che l'esercizio, come previsto dalla norma dell'art. 7 cit., deve rispondere ad un criterio di "effettualità" di ristoro, sotto un duplice profilo: poiché il ristoro "comunque" avvenuto dell'interesse offeso fa venir meno la ragione dell'applicazione dei provvedimenti medesimi (ripristino anche volontario da parte dell'interessato); in quanto la funzione, le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da rimuovere".
Infine, "... pur sostenendosi la natura amministrativa dell'ordine di demolizione, non è dato concludere che tale potere possa essere considerato quale potestà residuale ovvero sostitutiva rispetto a quella sanzionatoria del AC". Tale potere è privo di discrezionalità; tanto è vero che "... l'art. 7 L. n. 47 del 1985 definisce un articolato quadro sanzionatorio, in ordine ad illeciti urbanistici la cui classificazione tipologica (assenza di concessione, totale difformità, variazioni assimilate alla totale difformità) presenta ambiti di indubbia certezza, e con riguardo all'applicazione di una sanzione (di carattere demolitorio) non suscettibile di sostituzione in equivalente pecuniario, (mentre entrambi tali aspetti sono ricorrenti negli illeciti urbanistici di cui agli artt. 9 e 12, in ordine ai quali non è previsto perciò l'intervento sanzionatorio specifico del giudice penale)". "Pertanto, il potere-dovere di ordinare la demolizione dell'opera abusiva deve essere ricompreso in quel complessivo meccanismo di deterrenza che per la commissione dell'illecito urbanistico - ad un tempo amministrativo e penale - è stato predisposto dalla legge n.47 del 1985, e del quale troviamo conferma nell'art. 19 che,
parallelamente al potere ablatorio delle lottizzazioni abusive da parte dei comuni, prevede che il giudice penale disponga la confisca "obbligatoria" (simile alla confisca di cui all'art. 240 comma 2 c.p. ) dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, e recentemente nell'art. 39 comma 12 L. n.724 del 1994, la cui norma dispone la confisca da parte del giudice penale delle "opere non condonabili" in caso di condanna per reato urbanistico di soggetti responsabili, fra l'altro, di associazione di tipo mafioso: misura che non esclude l'esercizio del concorrente potere sanzionatorio da parte del AC".
Nè l'esercizio di tale potere di confisca, in sede di giudizio di condanna dei malavitosi per reato urbanistico, in quanto opera insanabile per la qualità del responsabile dell'abuso, può evocare la c.d. supplenza del giudice rispetto al AC (in tal senso:
sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro, cit.), in ragione della destinazione del bene al patrimonio indisponibile del comune, poiché la specificazione del patrimonio acquisitivo, contenuta nella norma citata, concerne non già il momento provvedimentale e le sue caratteristiche funzionali, ma la destinazione patrimoniale del bene sottoposto ad ablazione, come peraltro previsto da altre normative (es. in materia di valori e beni confiscati a seguito di operazioni antidroga, di monete e biglietti bancari confiscati, etc.).
8. Quanto, infine, alla prospettazione - sin dalla sentenza "ric. Bruni" - di una pregiudizialità amministrativa rispetto alla giurisdizione penale assunta come emblematica del "monopolio" della P.a. in materia urbanistica, - argomentata dal coordinato disposto degli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985, relativi alla c.d. sanatoria degli abusi formali ed alle conseguenze penali della medesima - (di recente: sez. 3, 12 dicembre 1995, Vaccaro), è stata respinta dalla sentenza delle Sezioni Unite del 24 luglio 1996 (p.m. in proc. Monterisi), richiamando recenti pronunce della Corte Costituzionale. È stato ricordato quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 370 del 1988, e cioè che "l'art. 22 .... non può essere letto nel senso che l'autorità amministrativa costituisca una specie di "filtro" di ciò che deve assumere rilevanza nel procedimento penale: il giudice penale, oltre all'accertamento sull'esistenza, in concreto, dell'intera fattispecie estintiva prevista dal Capo I della legge in discussione (n. 47 del 1985), conserva tutti i poteri che l'ordinamento normalmente gli conferisce in ordine alla valutazione della legittimità dell'atto amministrativo".
Il suddetto principio è stato riaffermato di recente dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 22 luglio 1996 n. 270), escludendo in radice qualsiasi pregiudizialità del procedimento amministrativo di sanatoria (di cui all'art. 22 L. n. 47 del 1985) rispetto alla giurisdizione penale nonché il carattere di residualità dei poteri del giudice ordinario, sostenendo che "il giudice penale conserva, ai fini della pronuncia di estinzione, conseguente a rilascio in sanatoria della concessione, dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ..., ogni potere previsto dall'ordinamento processuale, sia in ordine alla copertura da parte della concessione in sanatoria di tutte le opere abusive accertate, sia in ordine alla disapplicazione della concessione in sanatoria quando rilasciata al di fuori dei presupposti di legge (ad es., non conformità alla programmazione urbanistica)".
9. Da quanto sopra esposto, questo Collegio, uniformandosi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nelle citate sentenze, ritiene di affermare che:
- la sanzione specifica della demolizione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso, e quindi si riconnette all'interesse sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale;
con la conseguenza che la clausola normativa "se non altrimenti eseguita" (la demolizione), di cui all'ult. comma dell'art. 7 cit., non attiene ad un limite intrinseco al potere del giudice tale da influenzarne la natura, ma si riconnette ad un'eventualità fisiologica e pratica del suo esercizio, che può renderlo inutiliter datum" (Cass. Sez. 6, 21 dicembre 1990, De Stefani, Rv. 185835; Id., 20 gennaio 1992, Palmucci, Rv. 188939; Sez. 3, 28 gennaio 1993, p.m. in proc. Crignano);
- alla statuizione predetta va riconosciuta la natura di provvedimento giurisdizionale, a tutela dell'interesse sostanziale (protetto) correlato a quello di giustizia;
- l'esercizio del potere-dovere di ordinare la demolizione trova la propria condizione applicativa solo nella permanenza dell'opera abusiva, che rappresenta e definisce l'offesa al bene tutelato, cioè al territorio;
- il suddetto potere ed il relativo esercizio esulano completamente dalla sfera di poteri aventi ad oggetto il governo del territorio e la disciplina delle trasformazioni urbanistiche, di spettanza della pubblica amministrazione, in quanto volti a fissare l'an, il quid ed il quomodo delle trasformazioni stesse in conformità delle fonti di normazione secondaria rappresentate dagli strumenti urbanistici. Dai suddetti principi discende, come corollario, l'inoperatività del potere demolitorio del giudice penale tutte le volte che l'opera sia stata acquisita al patrimonio del comune, ai sensi dell'art. 7 commi 5 e 6 L. n. 47 del 1985, perfezionatasi o con l'avvenuta trascrizione del titolo e con la effettiva acquisizione materiale del bene al patrimonio comunale, secondo la giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione, ed anche con l'avvenuta inoppugnabilità dei provvedimenti ad essa relativi, secondo la giurisprudenza dei giudici amministrativi.
Invero, l'acquisizione dell'immobile ha natura stessa di sanzione e rappresenta la reazione al duplice illecito posto in essere da chi, eseguita l'opera abusiva, non adempie l'obbligo i demolirla, e quindi presenta carattere assorbente rispetto alla demolizione stessa (Corte Cost. 12 settembre 1995 n. 427). 10. In conclusione, queste Sezioni Unite ritengono maggiormente aggiornata e convincente giuridicamente la tesi secondo la quale la normativa urbanistica vigente non è ostativa all'operatività nella materia in esame della previsione dell'art. 165, proprio perché il giudice penale non ha un potere residuale ne' di supplenza, ma di tutela specifica dell'interesse offeso, correlato al preminente interesse di giustizia.
Tuttavia, quanto sopra affermato non esime queste Sezioni Unite dall'esaminare un ulteriore profilo di applicabilità dell'art. 165, solo marginalmente preso in considerazione dalla giurisprudenza fin ad oggi formatasi sulla questione oggetto di rimessione. Invero, il comma 1 dell'art. 165 riconnette il potere di subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato: di qui, la necessità giuridica e logica di accertare se la costruzione di un'opera in assenza di concessione o in totale difformità possa farsi rientrare nella categoria delle "conseguenze dannose o pericolose" del reato urbanistico. Solo ravvisando tale qualificazione del bene rispetto al reato potrebbe configurarsi il potere in parola, volto a rafforzare quel ravvedimento del condannato che, eliminando "le conseguenze" del fatto criminoso si rende meritevole di fruire del beneficio sospensivo della pena prima, ed estintivo del reato, poi. Mentre le pronunce di questa Corte, favorevoli all'applicabilità del disposto dell'art. 165 c.p. in materia di reati urbanistici, hanno definito la costruzione "abusiva" senz'altro come conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare, nella dottrina si è dubitato che tale qualificazione possa riferirsi all'opera costruttiva in relazione al reato urbanistico. Difatti, è stato affermato che la costruzione identifichi l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato (art. 40), accreditando così la tesi che essa non possa essere qualificata come conseguenza del reato da eliminare. In altri termini, si sostiene che la costruzione costituisce quella modificazione "del mondo esterno" in cui consiste e si esaurisce l'evento del reato urbanistico, eppertanto non è possibile applicare il disposto dell'art. 165.
Osserva questo Collegio che il dibattito in giurisprudenza sul confine della nozione di evento rispetto a quella di conseguenza dannosa o pericolosa del reato si è andato sviluppando proprio a seguito del potere attribuito al giudice penale dall'art. 165 mod. nel 1981, sotto la suggestione di ampliarne l'ambito di applicazione, dando ingresso surrettiziamente a misure sanzionatorie atipiche, mediante il meccanismo "premiale" dell'art.165, in vista di generali obiettivi di prevenzione sociale.
Si è così imposto al condannato o un'attività impossibile (vietata dalla norma stessa) o una condotta non tipicizzata di segno positivo rispetto al valore negativo rappresentato dal comportamento criminoso (così, ad esempio, nei casi considerati di illegittima applicazione del disposto dell'art. 165: l'obbligo imposto al responsabile di reato di omicidio colposo da incidente stradale di non commettere ulteriori sinistri stradali per due anni: Cass. sez. 4, 15 febbraio 1993, Tevini, Rv. 193031; oppure l'obbligo di regolarizzare la propria posizione di militare in caso di diserzione: Cass. sez. 1, 8 ottobre 1992, p.m. in proc. Veschi, Rv. 191877).
In tutte le predette ipotesi non solo l'obbligo non era ispirato a comprovare la prognosi di ravvedimento in vista del quale era dettata la previsione dell'art. 165, ma l'obbligo non rispondeva ai caratteri di tassatività e di determinatezza in rispondenza al principio costituzionale imposto in materia penale. Nel caso in esame, appurato che l'ordine di demolizione costituisce obbligo tipizzato normativamente dall'art. 7 ult. comma L. n. 47 del 1985, e quindi risponde al canone della determinatezza, non rimane che vagliarne - come anticipato - l'inclusione nel tassativo elenco degli obblighi che il giudice ha facoltà di imporre al condannato, e, quindi, se la costruzione abusiva (da eliminare) sia o no conseguenza dannosa del reato.
Al riguardo, le Sezioni Unite ritengono che, dovendosi qualificare evento del reato quella "conseguenza" della condotta criminosa teleologicamente assunta nella fattispecie legale in virtù del rapporto di causalità, e quindi quella "conseguenza" rilevante per la configurabilità stessa della singola figura di reato, la soluzione della problematica nelle varie ipotesi criminose, ed in particolare in quella in esame, non può essere trovata, come affermato da autorevole dottrina, sulla base della realtà fenomenica, ma solamente in virtù di ciò che per il diritto penale è rilevante per integrare la fattispecie criminosa. Orbene, la fattispecie legale del reato urbanistico non è integrata dall'evento o dall'effetto naturalistico della condotta criminosa, in conformità peraltro alla natura contravvenzionale del reato stesso, essendo richiesto, ai fini della sussistenza del reato, che l'esecuzione di lavori o l'intervento edilizio avvenga in assenza di concessione, in totale difformità, in violazione del parametro di legalità costituito dagli strumenti normativi urbanistici. La fattispecie legale è, difatti, priva di qualsiasi riferimento alla tipologia dell'opera edilizia eseguita, e. d'altra parte, la classificazione tipologica dell'opera, nonché l'identificazione delle caratteristiche urbanistiche del suolo edificato costituiscono parametri di apprezzamento dell'offesa recata al territorio, rappresentando aspetti qualitativi e quantitativi del danno c.d. criminale che strettamente ineriscono all'offesa stessa. 11. Pertanto, va affermato che il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.
L'ordine di demolizione, come affermato da queste Sezioni Unite (sent. p.m. in proc. Monterisi, cit.), ha natura di provvedimento giurisdizionale eccessivo alla statuitizione della condanna, emesso sulla base dell'accertamento dell'attuale conservazione dell'opera offensiva dell'interesse tutelato.
È di spettanza degli organi preposti all'esecuzione del giudicato l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo imposto nel termine indicato nella sentenza o fissato dallo stesso giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero. A seguito dell'inadempimento il giudice dell'esecuzione provvederà alla revoca (di carattere non automatico ancorché obbligatoria) del beneficio condizionato (art. 168 comma 1 c.p.p.). 12. Pertanto, i motivi del ricorso attinenti alla questione esaminata sono da ritenersi infondato.
Parimenti infondato è il motivo relativo alla determinazione della pena in presenza di più reati assunti sotto l'ipotesi della continuazione, essendo stato l'aumento per la continuazione comunque contenuto entro il limite di cui all'art. 81 comma 2 c.p., dando, il giudice, corretta ragione dei criteri di calcolo adottati. Pertanto, con riguardo ai suddetti motivi, il ricorso va rigettato. Tuttavia, pur considerando l'avvenuta sospensione del termine di prescrizione di tutti i reati, contestati con il vincolo della continuazione (Cass. sez. un., 24 agosto 1995, NG, Rv. 201861), in pendenza degli effetti della domanda di sanatoria e della scadenza del termine ultima di pagamento dell'oblazione (avvenuta il 15 dicembre 1995), va annullata senza rinvio l'impugnata sentenza a seguito dell'estinzione per prescrizione dei reati compresi sotto le lettere C) ed E) del capo d'imputazione, relativi rispettivamente al reato concernente la violazione delle norme sulla sicurezza sismica delle costruzione, ed al reato di alterazione delle bellezze naturali;
, dal che consegue l'eliminazione dalla pena inflitta della componente pecuniaria relativa alle condanne per i suddetti capi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui ai capi C) ed E) perché estinti per prescrizione, ed elimina le relative pene della multa rispettivamente di lire 300.000 e di lire 400.000.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 20 novembre 1996.