Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 714
CASS
Sentenza 20 novembre 1996

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In tema di condono edilizio a norma della legge n. 724 del 1994, poiché la corresponsione dell'oblazione dovuta va effettuata interamente "nei termini previsti", pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 (compresa quella penale), ne consegue che, trascorso inutilmente l'ultimo termine utile (15 dicembre 1995) per l'adempimento di tale obbligo da parte dell'interessato, non gli è più consentito integrare o eseguire il versamento, sicché egli si viene a trovare in una situazione del tutto analoga a quella della mancata presentazione della domanda di condono. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che siffatta conclusione è imposta dal tenore letterale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, che è diverso da quello dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 e non permette più, con la sua perentoria formulazione, di dare ingresso alla possibilità di eseguire il versamento nel più ampio limite temporale costituito dal termine ultimo per il formarsi del silenzio-assenso e cioè nei ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, aggiungendo che la verifica della sussistenza dei presupposti e delle condizioni attinenti all'estinzione dei reati rimane di spettanza esclusiva del giudice penale).

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma).

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  • 1PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …

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  • 2PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 714
Data del deposito : 20 novembre 1996

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