Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n.10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen. solo se aveva acquisito, nel proprio patrimonio giuridico, il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000, conv. in l. n. 4 del 2001. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non aver diritto alla revoca della sentenza di condanna ed alla riduzione del rito il condannato all'ergastolo nel 1997 che aveva fatto richiesta di giudizio abbreviato in appello nel 2000, dopo l'entrata in vigore della l. n. 479 del 1999, senza, però, averne titolo).
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Quali effetti della sentenza 32/14 della Corte Costituzionale 32/14 sulle condanne passate in giudicato per spaccio di sostanze stupefacenti cd. leggere (hashish, marijuana)? La Corte Costituzionale il 12 febbraio 2014 ha dichiarato l?illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti dal 2006 al marzo 2013. Come evidenziato in un altro contributo, si torna dunque alla vecchia legge in vigore fino al 27 febbraio 2006 che distingue droghe leggere e droghe pensanti ed è più severa per i reati che coinvolgono droghe pesanti (eroina, cocaina, .. : pena minima 8 anni di reclusione) e più lieve per i reati che coinvolgono droghe leggere (hashish, marijuana) dato che la pena minima …
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1. La decisione della Corte EDU. - 2. Le ragioni della condanna ed i criteri interpretativi da utilizzare per stabilire il carattere penale delle norme di diritto interno: a) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte EDU; b) I criteri riferibili alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea; c) Spunti problematici nel confronto tra CEDU e CGUE. ? 3. I motivi accolti dalla Corte Europea dei diritti dell?uomo nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia. - 3.1. Il caso sottoposto alla Corte EDU. - 3.2. Il primo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 6 § 1 CEDU. - 3.3. Il secondo motivo di ricorso accolto: la violazione dell?art. 4 del Protocollo n.7. ? …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2012, n. 5134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5134 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 60
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 32377/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO NI N. IL 31/03/1967;
avverso l'ordinanza n. 34/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 17/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 maggio 2011 la Corte d'appello di Caltanissetta ha respinto l'istanza proposta da NO IO intesa ad ottenere l'applicazione della L. n. 479 del 1999, con la sostituzione della pena dell'ergastolo comminatagli con la pena della reclusione di anni 30, applicazione già respinta nel corso del giudizio d'impugnazione dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta all'udienza del 27 gennaio 2000, con statuizione successivamente confermata dalla Corte di Cassazione.
2. Secondo la Corte d'appello di Caltanissetta la decisione OL
contro
Italia, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 17 settembre 2009, non era applicabile al caso in esame, essendosi tale sentenza limitata a desumere dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo un allargamento del concetto di irretroattività della legge meno favorevole, senza che da detta sentenza potessero trarsi argomenti di ordine più generale circa la portata della legge più favorevole all'imputato.
L'anzidetta sentenza OL riguardava un'ipotesi in cui, entrato in vigore il D.L. n. 341 del 2000, era stata ritenuta non applicabile la riduzione di pena per il rito abbreviato dall'ergastolo alla reclusione di anni 30 ottenuta dal predetto CO in primo grado;
e la Corte europea, ritenuto che l'art. 442 c.p.p. nella parte in cui concorreva a determinare la pena irrogabile, era norma di diritto sostanziale e non processuale, aveva ritenuto che essa fosse soggetta al principio della non retroattività in danno dell'imputato. Al contrario, nella fattispecie in esame la richiesta di applicazione del rito abbreviato aveva avuto luogo in grado di appello, e precisamente all'udienza del 26 gennaio 2000, ed era stata respinta con ordinanza emessa il 27 gennaio 2000, facendosi riferimento al principio del "tempus regit actum"; e detta ordinanza era stata confermata anche dalla Corte di cassazione, che aveva peraltro dichiarato manifestamente infondata la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale.
3. Avverso detta ordinanza della Corte d'appello di Caltanissetta propone ricorso per cassazione NO IO per il tramite del suo difensore, che ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e motivazione illogica e contraddittoria. Invero i giudici di Strasburgo, con la sentenza emessa il 17 settembre 2009 nel caso OL
contro
Italia, avevano stabilito che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo doveva essere interpretata nel senso di rendere le garanzie in essa previste concrete ed effettive ed il principio dell'applicazione retroattiva della lex mitior faceva parte dei principi generali dell'ordinamento comunitario;
l'art. 7, comma 1 della Convenzione europea anzidetta sanciva infatti non solo il principio della irretroattività della legge penale più severa, ma anche, ed implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa;
il provvedimento impugnato era quindi in netto contrasto con una corretta applicazione dell'art. 7 CEDU di cui sopra, oltre ad essere in contrasto con altri provvedimenti emessi da altri giudici italiani, segnatamente con l'ordinanza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in data 22 febbraio 2011, con i quali era stata al contrario sancita l'applicabilità nel nostro ordinamento dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea nel caso OL, segnatamente del principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo;
e nel caso in esame esso ricorrente aveva avanzato richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato quando l'istruttoria dibattimentale relativa al processo conclusosi con sentenza n. 18/00 non era ancora terminata.
4. Con successiva memoria depositata il 28 dicembre 2011 il ricorrente ha ulteriormente sviluppato gli argomenti di cui sopra, sottolineando ancora una volta come il ricorso da lui proposto avesse preso spunto dalla sentenza emessa in data 17 settembre 2009 dalla Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso OL
contro
Italia, la quale aveva reinterpretato l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stabilendo che detta norma garantiva non solo il principio della irretroattività delle norme penali sfavorevoli all'imputato, ma altresì il principio della retroattività della legge penale più favorevole all'imputato si che, quando la legge in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva fossero state differenti, il giudice avrebbe dovuto applicare le norme più favorevoli all'imputato; la Corte di Strasburgo aveva chiarito che le disposizioni relative alla definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato costituivano norme di diritto penale sostanziale e non processuale, influendo esse sulla severità della pena da infliggere in caso di condanna dell'imputato; pertanto si era creato in materia un consenso a livello europeo, nel senso di ritenere che l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, anche posteriore alla commissione del reato, era da ritenere un principio fondamentale di diritto penale.
Esso ricorrente era stato condannato dalla Corte d'assise di Caltanissetta con sentenza del 22 gennaio 1997 alla pena dell'ergastolo e della multa di L.
2.500.000 per i delitti di omicidio volontario e violazione legge armi.
Avverso detta sentenza era stato da lui proposto appello e, nel corso di tale ultimo giudizio, era entrata in vigore la L. n. 479 del 1999 che prevedeva la possibilità di chiedere la definizione del procedimento con il rito abbreviato anche con riferimento a processi concernenti delitti puniti con l'ergastolo; con detta legge era stato appunto disposto che la pena dell'ergastolo fosse sostituita con quella di anni 30 di reclusione, a partire dal 2 gennaio 2000; e nulla detta legge aveva detto con riferimento alla sua applicabilità ai processi pendenti in appello;
pertanto esso ricorrente, facendo leva su di una interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223 quale norma emessa comunque prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 479 del 1999, aveva chiesto il rito abbreviato all'udienza svoltasi il 26 gennaio 2000; ma alla successiva udienza del 27 gennaio 2000 la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta aveva respinto l'istanza, facendo leva sul principio "tempus regit actum" e dichiarando manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità del D.Lgs. n. 51 del 1998, art.223. Avverso detto provvedimento della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta esso ricorrente aveva poi proposto ricorso per cassazione, nel corso del quale aveva altresì proposto la questione della legittimità costituzionale della L. n. 144 del 2000, art. 4 ter di conversione in legge del D.L. n. 82 del 2000 nella parte in cui non era prevista la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato anche nei processi pendenti innanzi alla Corte di legittimità per reati per i quali era prevista la pena dell'ergastolo; la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso ritenendo che la normativa impugnata avesse natura non sostanziale, ma processuale;
dopo l'emanazione della sentenza OL
contro
Italia tuttavia non poteva più dubitarsi della natura sostanziale e non processuale della norma di cui all'art. 442 c.p.p. si che, attualmente, spettava ad esso ricorrente la diminuzione di pena connessa a tale rito abbreviato in quanto, in caso contrario, si sarebbe determinato l'aberrante effetto di veder puniti meno gravemente reati con un disvalore sociale maggiore rispetto a quello per il quale esso ricorrente era stato condannato alla pena dell'ergastolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NO IO è infondato. 2. È necessario preliminarmente ricostruire il quadro normativo, nel cui ambito va inserita la questione dedotta in giudizio. La Corte Costituzionale, con sentenza del 22-23 aprile 1991 n. 176, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p., comma 2, ultimo periodo per eccesso di delega ex art. 76 Cost., nella parte in cui prevedeva che potevano avvalersi del giudizio abbreviato anche coloro che fossero condannati alla pena dell'ergastolo; per essi infatti era previsto che, alla pena dell'ergastolo, venisse sostituita quella della reclusione di anni 30.
Secondo la Corte Costituzionale, l'art. 2, punto 53 della legge di delega legislativa, conferita al governo per l'emanazione del codice di procedura penale, era da interpretare nel senso che la previsione del giudizio abbreviato riguardasse solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, con esclusione quindi dei reati puniti con la pena dell'ergastolo.
L'art. 442 c.p.p. è stato successivamente modificato dall'art. 30 della L. 16 dicembre 1999, n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio
2000, che ha inserito, al comma 2, dopo il primo periodo, il seguente: "Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni 30", in tal modo reintroducendo, ma solo per il futuro, la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo.
È poi intervenuto il D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter convertito con modificazioni nella L. 5 giugno 2000, n. 144, entrata in vigore l'8 giugno 2000, alla stregua del quale:
- le disposizioni di cui sopra sono state ritenute applicabili anche ai processi per i quali, sebbene fosse scaduto il termine per chiedere il giudizio abbreviato, non era ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data dell'8 giugno 2000;
- nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (8 giugno 2000) e nei quali, prima della data di entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, di cui sopra, era scaduto il termine per proporre la richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva all'8 giugno 2000, poteva chiedere che il processo, ai fini dell'art. 442 c.p.p., comma 2, fosse immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2. Detta richiesta doveva essere presentata:
a)- nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
b)- nel giudizio di appello, qualora fosse stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p. e prima della conclusione dell'istruzione medesima;
c)- nel giudizio di rinvio, qualora fossero ricorse le condizioni di cui alle precedenti lett. a) e b).
È poi intervenuto il D.L. 24 novembre 2000, n. 341, entrato in vigore il 24 novembre 2000, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, entrata in vigore il 21 gennaio 2001, il quale,
con una disposizione di interpretazione autentica:
- con l'art. 7, comma 1 ha specificato che l'espressione "pena dell'ergastolo", contenuta nell'art. 442 c.p.p., comma 2, ultimo periodo doveva intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno;
- con l'art. 7, comma 2 ha aggiunto all'art. 442 c.p.p., comma 2 il seguente ulteriore periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";
- con l'art. 8, comma 1 ha stabilito che, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (24 novembre 2000), qualora fosse stata applicabile ovvero fosse stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se fosse stata formulata richiesta di giudizio abbreviato, ovvero fosse stata formulata la richiesta di cui al D.L. n. 82 del 2000, art. 4 ter, comma 2 di cui sopra, convertito, con modificazioni, nella L. n. 144 del 2000, l'imputato poteva revocare la richiesta nel termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (e cioè dal 21 gennaio 2001); ed in tal caso il processo si sarebbe svolto secondo il rito ordinario dallo stato il cui esso si trovava al momento della proposizione della richiesta.
3. Così ricostruito il quadro normativo entro il quale inquadrare la fattispecie, si rileva che, dall'esame degli atti, risulta:
- che NO IO con sentenza del 22 gennaio 1997 è stato condannato dalla Corte d'assise di Caltanissetta alla pena dell'ergastolo e della multa di lire 2.500.000 per i reati di omicidio volontario e violazione legge armi;
- che il medesimo ha chiesto solo nel corso del giudizio di appello e precisamente all'udienza svoltasi innanzi alla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta del 26 gennaio 2000 di essere giudicato col rito abbreviato;
- che la Corte territoriale ha respinto tale sua richiesta con ordinanza del 27 gennaio 2000, facendo leva sul principio "tempus regit actum" e dichiarando irrilevante e manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale del citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 223 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato da parte degli imputati giudicabili per delitti punibili con la pena dell'ergastolo in sede di giudizio di appello e, comunque, nella parte in cui non era prevista la possibilità di una rimessione in termini per gli imputati che avessero già superato il processo di primo grado;
- che, avverso la sentenza emessa nei confronti del ricorrente dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta, la difesa di quest'ultimo ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha respinto sia il ricorso sia l'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 144 del 2000, art. 4 ter di conversione in legge del D.L. n. 82 del 2000, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 Cost., laddove non era prevista la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato anche nei processi pendenti innanzi alla Corte di legittimità, per reati, in ordine ai quali era prevista, in astratto, la pena dell'ergastolo; ed il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione per avere essa ritenuto che la normativa impugnata non avesse natura sostanziale, ma processuale;
- che è pertanto non controverso essere la sentenza emessa nei confronti del ricorrente ormai passata in giudicato.
4. Tanto premesso, il gravame si presenta in radice infondato essendo basato su un improprio richiamo alla sentenza n. 10249/03 del 17 settembre 2009, con la quale la Grande Chambre ha accolto il ricorso proposto da CO FR contro l'Italia.
5. La posizione processuale del NO è invero del tutto difforme rispetto a quella dello CO in quanto, dall'esame della citata sentenza n. 10249/03 del 17 settembre 2009, emerge che lo CO aveva già chiesto ed ottenuto il rito abbreviato all'udienza preliminare del 18 febbraio 2000 e quindi prima che entrasse in vigore il D.L. n. 341 del 2000 di cui sopra, sì da potersi ritenere, nella logica della suddetta decisione, che il medesimo avesse già acquisito il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato con le modalità a lui più favorevoli esistenti prima dell'entrata in vigore del citato D.L..
Appare al riguardo ragionevole assumere, quale criterio orientativo per individuare il trattamento sanzionatorio da applicare all'imputato che chieda di avvalersi del rito abbreviato, l'individuazione del momento in cui egli abbia non solo chiesto, ma anche effettivamente ottenuto di essere giudicato con il rito suddetto, atteso che è a partire da tale ultimo momento che ogni mutamento delle regole del gioco in senso a lui sfavorevole è idoneo a ledere il suo legittimo affidamento, si da porsi in contrasto con i principi dell'equo processo e, specificamente, con l'art. 7, comma 1 della convenzione anzidetta, ritenuto dalla CEDU applicabile in via estensiva anche al caso trattato, pur essendo la portata letterale di detto articolo più circoscritta, disponendo esso che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
6. Ritiene dunque il Collegio di dover porre l'accento sul dirimente criterio concernente l'avere o meno il soggetto interessato acquisito o meno nel proprio patrimonio giuridico il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n.341 del 2000; e sotto tale aspetto può dirsi che l'odierno ricorrente non abbia conseguito tale diritto, risultando per tabulas che il rito abbreviato, sebbene da lui chiesto in epoca anteriore all'entrata in vigore del citato D.L. n. 341 del 2000, legittimamente non gli è stato tuttavia concesso sulla base delle norme processuali che disciplinavano l'accesso al rito speciale al momento della richiesta e che le relative questioni sollevate nella fase di cognizione sono state irrevocabilmente decise con sentenza passata in giudicato.
7. Il ricorso proposto da NO IO va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012