Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2005, n. 43294
CASS
Sentenza 29 settembre 2005

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In caso di condanna per costruzioni edilizie eseguite in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, il giudice deve sempre emettere l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, che il consiglio comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti sugli interessi urbanistici.

In caso di trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, dell'area di sedime e di quella di pertinenza urbanistica, alla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, è ancora possibile per il soggetto condannato dare esecuzione all'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna richiedendo al Comune l'autorizzazione a procedere a propria cura e spese alla demolizione, così come può ugualmente procedere l'autorità giudiziaria, con la sola conseguenza che i materiali residui spetteranno all'ente locale, atteso che, precedentemente alla delibera del consiglio comunale che decide la conservazione delle opere abusive per prevalenti interessi pubblici, i due procedimenti sanzionatori, attivati dall'autorità comunale e dall'autorità giudiziaria, sono non soltanto non incompatibili, ma convergenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2005, n. 43294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43294
    Data del deposito : 29 settembre 2005

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