Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico ministero, a spese del condannato, sussistendo incompatibilità solo nel caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.
Commentario • 1
- 1. EDILIZIA: Sospensione o revocata della demolizione in sede esecutiva.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2015, n. 42698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42698 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
42 6 9 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Aen Composta da Sent. n. 1582 sez. Aldo Fiale - Presidente - Vito Di Nicola CC 07/07/2015 - Relatore - Vincenzo Pezzella R.G.N. 41878/2014 Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania nei confronti di AR ER, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 03-04-2014 del tribunale di Tempio Pausania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza emessa in data 3 aprile 2014 dal tribunale della medesima città, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale veniva disposta la sospensione dell'ordine di demolizione emesso nei confronti di ER AR sul rilievo che, non avendo il condannato ottemperato all'ordine di demolizione, le opere abusive erano state acquisite al patrimonio dell'ente pubblico ed essendo tale acquisizione ostativa alla demolizione.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente solleva un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tempio Pausania lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione legge penale o di altre a norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale V nonché l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ed infine la mancanza, l'illogicità o la manifesta contraddittorietà della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale), avendo il tribunale erroneamente ritenuto che, non avendo il condannato ottemperato all'ordine di demolizione, manufatto era stato acquisito al patrimonio dell'ente pubblico e tale acquisizione costituiva causa ostativa alla demolizione. Obietta il ricorrente che l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio dall'ente non preclude affatto la demolizione, che trova invece ostacolo esclusivamente in una manifestazione di volontà dell'ente pubblico che affermi l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera, situazione, nella specie, non sussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte ha affermato che il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la 2 sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (Sez. 3, n. 4962 del 28/11/2007, dep. 31/01/2008, P.G. in proc. Mancini e altri, Rv. 238803). Di conseguenza, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive (Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006, dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). La ragione di ciò risiede nel fatto che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale о sostitutivo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del a v bene giuridico leso (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232172) e che ha carattere reale, ricadendo direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato О meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232175). Ne consegue che l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, atteso che l'acquisizione è finalizzata in via principale alla demolizione e il soggetto condannato può richiedere al Comune, divenuto "medio tempore" proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato, l'autorità giudiziaria, sussistendo l'incompatibilità soltanto se, con delibera consiliare, l'ente locale stabilisce, ai sensi del'art. 31, commi terzo e quinto, d.P.R. n. 380 del 2001, di non demolire l'opera acquisita (Sez. 3, n. 37120 del 11/05/2005, Morelli, Rv. 232174), in considerazione della ritenuta esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.
3. Il ricorso va pertanto accolto e da ciò consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza al tribunale di Tempio Pausania per nuovo esame sul punto. 3
P.Q.M.
Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al tribunale di Tempio Pausania. Così deciso il 07/07/2015. Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Aldo Fiale Aero fale In To Cercred DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 OTT 2015 UDERE IL CA Mariani Luana 4