Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, nè a tale subordinazione è ostativa l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, poichè anche questa vicenda è finalizzata alla demolizione del manufatto abusivamente costruito.
Commentario • 1
- 1. PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 32351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32351 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/07/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 2800
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 53668/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI US IO N. IL 14/05/1957;
SI SC N. IL 05/03/1959;
avverso la sentenza n. 1066/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 29/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARDINO Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 26/4/2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 11/6/2013, il Tribunale di Gela aveva riconosciuto LI PE NT e SI ES responsabili dei reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e artt. 93, 94 e
95, per la realizzazione in zona sismica, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, di un fabbricato in sopraelevazione di preesistente immobile composto da un vano della superficie di mq 35 (in Gela, in data antecedente e prossima all'11/10/2010). Avverso tale pronuncia i predetti propongono personalmente un unico ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione, rilevando la erronea valutazione, da parte dei giudici del gravame, delle risultanze processuali e, segnatamente, la non corretta valutazione delle dichiarazioni rese da due testimoni escussi (CARIOTA e ROTTERI), dalle quali emergerebbe la preesistenza del manufatto.
3. Con un secondo motivo di ricorso deducono nuovamente il vizio di motivazione, sempre in relazione alla erronea lettura degli esiti dell'istruzione dibattimentale da parte della Corte territoriale, laddove la decisione impugnata esclude la natura di mero vano tecnico del manufatto realizzato.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamentano la violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto, in contrasto con la giurisprudenza della Sezioni Unite di questa Corte e senza considerare l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune di Gela.
5. Con un quarto motivo di ricorso denunciano la mancata valutazione, da parte dei giudici del gravame, della specifica censura mossa con il terzo motivo di appello in ordine alla eccessività della pena irrogata dal primo giudice.
Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere unitariamente trattati, rilevando la loro inammissibilità, in quanto articolati interamente in fatto, con richiami ad atti del procedimento cui questa Corte non ha accesso e chiaramente finalizzati a proporre, in questa sede di legittimità, una lettura alternative delle risultanze dell'istruzione dibattimentale che non è consentita. Invero, le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.
2. Nel caso in esame, la Corte territoriale e, prima ancora, il Tribunale, hanno dato atto, con argomentazioni scevre da cedimenti logici o manifeste contraddizioni, della circostanza, verificata attraverso le dichiarazioni testimoniali e la documentazione fotografica acquisita, che l'immobile costruito in sopraelevazione al preesistente edificio era in corso di realizzazione alla data dell'accertamento (pag. 2 della sentenza di appello e pag. 6 della sentenza di primo grado).
Altrettanto coerentemente hanno indicato le ragioni per le quali doveva escludersi la natura di vano tecnico del manufatto medesimo, osservando come contrastasse con una simile tesi la realizzazione di un terrazzino mediante arretramento della linea di falda (pag. 3 della sentenza).
3. Parimenti corrette appaiono le determinazioni della Corte del merito nel ritenere la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, oggetto di censura nel terzo motivo di ricorso. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, che i ricorrenti richiamano (Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep. 1988), Bruni, Rv. 177318), non era originariamente ammessa.
Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep. 1997), Luongo, Rv. 206659) ha fornito un condivisibile indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un manufatto abusivo rappresenta, indiscutibilmente, una conseguenza dannosa o pericolosa del reato, da eliminare (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep.2014), Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/5/2013, Farina Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/9/2007, Terminiello, Rv. 237825 ; Sez. 3, n. 18304 del 17/1/2003, Guido, Rv. 22471; Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999 (dep. 2000), Pagano, Rv. 216444).
La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo non è incompatibile con l'avvenuta acquisizione dell'immobile medesimo al patrimonio comunale. Questa Corte ha infatti già rilevato come una tale evenienza non sarebbe ostativa alla subordinazione del beneficio, poiché tanto il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione quanto la acquisizione del manufatto e dell'area di sedime da parte dell'amministrazione comunale hanno la medesima finalità, ossia l'eliminazione dal territorio di un manufatto abusivo e l'unico limite è posto dall'eventuale manifestazione di volontà, da parte del consiglio comunale, di non procedere alla demolizione per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941, non massimata sul punto).
4. Va pertanto nuovamente affermato il principio secondo il quale in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato ed a tale subordinazione non è ostativa l'eventuale acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, che pure è finalizzata alla demolizione del manufatto abusivamente costruito.
5. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che concerne il quarto motivo di ricorso.
Risulta effettivamente che, nel motivo di appello, viene censurata l'eccessività della pena, rilevando come la personalità degli imputati e la gravità dei fatti non giustificassero la quantificazione effettuata dal primo giudice, richiedendo, conseguentemente, un riduzione.
Su tale richiesta la Corte territoriale non si è in alcun modo pronunciata determinando, così, una lacuna motivazionale che andrà colmata dal giudice del rinvio.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, con l'ulteriore precisazione che i, giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015