Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 32351
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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Massime1

In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, nè a tale subordinazione è ostativa l'avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, poichè anche questa vicenda è finalizzata alla demolizione del manufatto abusivamente costruito.

Commentario1

  • 1PENALE: subordine della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    E' ormai pacificamente riconosciuta la possibilità, per il giudice penale, di subordinare l'applicazione della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive. Tale possibilità, secondo un primo orientamento, confermato anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 1 del 10/10/1987 (dep.1988 ), Bruni), non era originariamente ammessa. Tuttavia, una successiva pronuncia delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 714 del 20/11 /1996 (dep. 1997), Luongo,) ha fornito un nuovo indirizzo interpretativo, ammettendo la legittimità della sospensione condizionale subordinata alla demolizione, che appare, peraltro, giustificata dalla circostanza che la presenza sul territorio di un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2015, n. 32351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32351
Data del deposito : 1 luglio 2015

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