Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2014, n. 42826
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Sentenza 16 luglio 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Stefano Palla, il 16 luglio 2014. Le parti in causa erano l'imputato, condannato per omicidio, e le parti civili, che richiedevano il rigetto del ricorso presentato dall'imputato. Quest'ultimo contestava la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Catania, che aveva negato l'attenuante della provocazione, sostenendo che la sua reazione fosse stata determinata da un accumulo di sofferenze e conflitti pregressi con la vittima.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la sussistenza dell'attenuante, evidenziando la sproporzione tra la condotta omicidiaria e le provocazioni subite dall'imputato. La Corte ha sottolineato che la reazione dell'imputato non era stata una risposta immediata a un fatto ingiusto, ma piuttosto il risultato di un rancore accumulato nel tempo. Inoltre, ha rilevato che la condotta della vittima, caratterizzata da aggressioni e minacce, non giustificava l'uso della violenza letale. La sentenza ha quindi confermato la condanna dell'imputato, imponendo il pagamento delle spese processuali.

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Massime1

Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2014, n. 42826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42826
    Data del deposito : 16 luglio 2014

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