Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
Non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2014, n. 42826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42826 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/07/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2465
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 41293/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 40/2012 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA, del 04/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per le parti civili, S.S. , Z.A. e S.E. ,
rappresentato dal curatore speciale, è presente l'Avvocato Passanisi Carmelo, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Lipera Giuseppe, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/5/2011, la Corte d'Assise d'Appello di Catania, pronunciando sull'appello proposto da P.S. avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania di condanna alla pena di anni sedici di reclusione, per il reato di omicidio di S.G. , commesso in data (MI), nonché di detenzione illegale di fucile e relativo munizionamento, in riforma della sentenza impugnata, determinava la pena in anni quattordici di reclusione e condannava l'imputato al pagamento in favore delle parti civili costituite di una provvisionale e delle spese sostenute nel grado di appello.
2. Il delitto era maturato in un contesto di forti contrasti nei rapporti tra l'imputato e la vittima, ex convivente della figlia del P. , con cui quest'ultima aveva generato un figlio.
3. I conflitti avevano ad oggetto l'affidamento del figlio e la possibilità per il padre di vederlo.
4. La vittima lamentava che gli fosse impedito di vedere il figlio, attribuendone la responsabilità anche ai genitori della ex convivente. Il Tribunale per i Minorenni di Catania, alcuni mesi prima del fatto delittuoso, aveva, in effetti, confermato il collocamento del minore presso la madre (lo S. ne aveva chiesto l'affidamento esclusivo), ma aveva anche stabilito che il padre potesse vederlo una volta la settimana, presso gli uffici del Servizio Sociale del Comune di San Giovanni La Punta.
5. La sera precedente l'omicidio, dopo le prime intemperanze dello S. davanti all'abitazione della famiglia P. , la figlia dell'imputato, con il bambino, si era trasferita presso un'altra abitazione, per non incontrare l'ex convivente.
6. La mattina del (MI), S. , dopo avere visto l'assistente sociale verso le ore 10.00, si era diretto verso l'abitazione dei genitori della ex convivente. Avvisati da una telefonata della moglie del P. alle ore 10.55, i Carabinieri lo avevano trovato riverso a terra in prossimità dell'ingresso dell'officina dell'imputato, attigua alla sua abitazione.
7. S. indicava nel P. la persona che gli aveva sparato. Ricoverato in ospedale, era deceduto il giorno successivo.
8. Il P. veniva trovato nascosto nell'officina e poco distante venivano rinvenuti, occultati, anche il fucile da caccia usato e un sacchetto contenente sei bossoli, mentre tre bossoli esplosi venivano rinvenuti nello stesso locale.
9. L'imputato veniva giudicato con il rito abbreviato;
sia il Giudice di primo grado che la Corte territoriale ritenevano non sussistere la scriminante della legittima difesa, anche putativa, negavano l'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 c.p., comma 2, escludevano la premeditazione del delitto e applicavano le attenuanti generiche all'imputato. La Corte territoriale correggeva il calcolo della pena, adottando come pena base quella di anni ventiquattro di reclusione per il reato di omicidio e disponeva una provvisionale a favore delle parti civili.
10. La Corte quanto all'attenuante della provocazione, evidenziava la grande sproporzione tra la condotta omicidiaria e i comportamenti tenuti dalla vittima, rilevando che, in passato, i P. avevano risolto i relativi problemi rivolgendosi all'Autorità. Secondo la Corte, la condotta illecita non era stata diretta conseguenza dello stato d'ira avvertito nei confronti della vittima;
piuttosto, il P. covava da tempo odio, sentimento di vendetta e rancore nei confronti dello S. (sentimenti esacerbati dalla possibilità di dover consentire a quest'ultimo, in attuazione del comportamento del Giudice minorile, quello che fino a quel momento gli aveva negato) e aveva colto l'occasione per l'azione delittuosa.
11. Ricorreva per cassazione il difensore di P.S. ,
deducendo distinti motivi, ritenuti infondati dalla Corte, ad eccezione delle doglianze concernenti il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Secondo la Corte territoriale P. aveva ucciso lo S. , non per non aver più resistito di fronte all'ultima provocazione dell'uomo, ma per vendicarsi del suo comportamento con la figlia e perché era diventato il vero protagonista della "guerra" che i due ex conviventi stavano conducendo davanti al Tribunale per i Minorenni di Catania per l'affidamento e le visite del figlio.
12. Rileva la Cassazione che per giurisprudenza costante la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 c.p., n. 2 non è configurabile quando ricorra una sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso, talmente grave e macroscopica, da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira. Tale principio, però, deve raccordarsi con la possibilità che la sproporzione e , l'inadeguatezza siano meglio valutabili se rapportate, non esclusivamente all'ultimo fatto ingiusto altrui, ma ad una condotta altrui ripetuta nel tempo. L'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, pur nella forma cosiddetta "per accumulo", richiede pur sempre la prova dell'esistenza del permanere di uno stato di ira in ragione di un fatto che giustifichi l'esplosione, in occasione di un ultimo episodio pur apparentemente minore, della carica di dolore o sofferenza che si assume sedimentata nel tempo (Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011 - dep. 09/02/2011, Galati, Rv. 249558). 13. Occorrerebbe, quindi, un "ultimo episodio", in cui la vittima abbia compiuto un fatto ingiusto che abbia provocato l'ira dell'agente: ma nel caso di comportamento reiterato nel tempo, la reazione, eventualmente del tutto sproporzionata, permette ugualmente l'applicazione dell'attenuante, se il giudice è in grado di valutare che essa "consegue ad un accumulo di dolore e sofferenza sedimentato nel tempo".
14. Al contrario la motivazione della Corte territoriale appare, secondo la S.C., illogica nella parte in cui, pur dando atto della reiterata condotta illecita dello S. , esclude che essa possa aver determinato lo stato d'ira del P. , individuando un'unica motivazione nel delitto, quella del rancore e della vendetta. 15. Così facendo, la Corte territoriale avrebbe trascurato di indagare sulla ragione per cui S. si era recato presso l'abitazione del P. il giorno dell'omicidio.
16. La mancanza di giustificazione di tale ennesimo avvicinamento all'abitazione dei P. permette di collegare la condotta dello S. a quella messa in atto la sera precedente e, ancora, reiteratamente, la notte successiva.
17. Il Giudice avrebbe, quindi, dovuto valutare concretamente la credibilità della descrizione fornita dall'imputato riguardo alla condotta dello S. ', appena giunto sul posto (insulti, minacce di morte).
18. Infine, la Cassazione ha ritenuto il terzo motivo aggiunto - concernente la commisurazione della pena - assorbito in quello accolto: demandando al Giudice del merito, nell'ipotesi di riconoscimento dell'attenuante della provocazione, di rideterminare la pena alla luce della decisione adottata.
19. Con sentenza del 25 febbraio 2013 la Corte di Assise d'Appello, in sede di rinvio, rileva che la questione demandata riguardava, sia l'attendibilita' delle dichiarazione dell'imputato, sia l'idoneità, dell'ultima condotta provocatoria di S.G. , considerata unitamente tutti i precedenti, ad innescare l'esplosione di violenza ad opera dell'imputato.
20. La Corte non riconosce in favore di P.S.
l'attenuante della provocazione, neanche sotto forma di "provocazione per accumulo" per una duplice ragione:
21. dopo avere ribadito una valutazione negativa in ordine all'attendibilità della versione dell'imputato, che ha insistito, pervicacemente, nella sua versione, nonostante il giudicato formatosi sul punto, anche in sede di dichiarazioni spontanee rese davanti alla Corte territoriale, rileva che, in ogni caso, la dinamica dell'azione non rendeva ipotizzabile la provocazione, in termini di aggressione. La vittima non ebbe il tempo di entrare nell'officina, essendo stata colpita tra l'ingresso dell'abitazione e quello dell'officina, con ciò escludendo l'ipotesi del tentativo di aggressione che, al più, potrebbe prospettarsi quale aggressione verbale, posta in essere da S.G. , ai danni di P.S. , all'arrivo, del primo, in officina provenendo dalla strada.
22. Sotto altro profilo non è configurabile la provocazione quando l'esistenza di precedenti contrasti, fra l'autore del fatto e la vittima, abbia condotto progressivamente a reciproche aggressioni. Nel caso di specie, al complessivo atteggiamento di aggressione di S.G. , si contrapponeva un atteggiamento ostruzionistico della famiglia dell'imputato, in relazione alla delicata questione del diritto di visita del padre in favore del proprio figlio in tenera età, diritto ostacolato o impedito da parte della famiglia dell'imputato. Ciò escluderebbe la configurabilità del presupposto del "fatto ingiusto altrui".
23. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di P.S. rilevando che la Corte di Assise
d'Appello avrebbe dovuto tentare di accertare per quale motivo, il giorno dell'omicidio, S.G. aveva tentato di introdursi nell'abitazione della famiglia dell'imputato e quale condotta avesse tenuto la vittima, prima dell'episodio delittuoso. Inoltre, la Corte territoriale, nella valutazione, aveva trascurato le numerose aggressioni e minacce e l'esasperata aggressività di S.G. . 24. Conseguentemente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza emessa in sede di rinvio riproduce l'assetto motivazionale della decisione annullata, reiterando i medesimi vizi motivazionali censurati dalla Corte di legittimità. 25. Con memorie difensive depositate il 30 giugno 2014, la difesa dell'imputato ribadisce che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame il nodo cruciale della ragione per la quale la vittima, la mattina del 23 giugno 2008, dopo aver incontrato l'assistente sociale, si era recato, senza alcun apparente motivo, verso l'abitazione del P. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato lamenta carenza ed illogicità della motivazione della decisione della Corte di Assise d'Appello in sede di rinvio. La Corte avrebbe del tutto omesso di considerare lo stato d'animo dell'imputato nel momento in cui, la mattina del 23 giugno 2008, subì l'ennesima violenta incursione dello S. presso la propria abitazione, preceduta, la sera del giorno prima, da reiterate minacce di morte. La Corte, secondo la difesa, da un lato non avrebbe indagato sul motivo per cui la vittima si recò dall'imputato la mattina dell'omicidio, dall'altro avrebbe trascurato le numerose pregresse aggressioni e minacce che avevano posto l'imputato in una situazione di esasperazione e di paura. Conseguentemente, appare illogico sostenere che la condotta aggressiva dello S. avrebbe costituito la reazione all'atteggiamento ostruzionistico dell'imputato della sua famiglia.
2. Con le memorie difensive deposita del 30 giugno 2014 la difesa ribadisce che la Corte di Assise d'Appello di Catania ha omesso di accertare le ragioni per le quali la vittima, dopo l'incontro con l'assistente sociale, si era recata presso l'abitazione dell'imputato, precisando che il contesto nel quale l'episodio era maturato, consentiva di ritenere che la condotta dell'imputato costituisse, necessariamente, la conseguenza del permanere di uno stato di ira, accentuato dalle ultime condotte poste in essere dallo S. , il quale, era stato in passato anche destinatario di un provvedimento di divieto di dimora nel comune ove risiede la famiglia dell'imputato.
3. Il ricorso è infondato.
4. La Corte di Assise di Catania, correttamente e con motivazione logica e ragionevole, inserisce l'episodio in esame nell'ambito dei pregressi, reiterati e prolungati forti contrasti tra la vittima, ex convivente della figlia dell'imputato, e la famiglia della giovane, presso la cui abitazione la stessa era tornata a vivere. Dalle risultanze processuali emerge pacificamente una accesa conflittualità tra le parti, che trova riscontro, oltre che nei provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Catania, anche nelle dichiarazioni dell'assistente sociale C. , cui si aggiungono i riscontri documentali delle denunce reciprocamente presentate dalle parti.
5. In particolare, nei confronti della vittima del reato, S.G. è in atti la richiesta di rinvio a giudizio del 28 aprile 2006, per reati di minaccia grave continuata e aggressioni ai danni dell'imputato e della moglie di questi, L.F. , oltre che per violazione di domicilio, danneggiamento e tentativo di sottrazione di minorenne. I fatti si riferiscono i mesi di febbraio e marzo dell'anno 2006. Vi è, anche, una denunzia querela per ulteriori episodi di minacce, lesione ed ingiuria ai danni del P. , per fatti verificatisi nel mese di (MI) , oltre al referto medico. Vi è, altresì, richiesta di rinvio a giudizio per altri fatti di lesione, minacce ed ingiuria, commessi dal (MI) , con relativi referti medici per le lesioni subite dai coniugi P. - L.F. .
6. Dall'altra parte, vi sono documenti che delineano la personalità di P. , costituiti, da quanto emerge dagli interventi dei Carabinieri, dalle dichiarazioni dell'assistente sociale e dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni. È in atti copia della querela sporta da S.G. in data 10 novembre 2006, nei confronti della L.F. e della ex convivente, per lesioni e minacce provocate con una spranga di ferro, con sommarie informazioni testimoniali rese, al riguardo, da tale G.L. , oltre alla querela presentata da S. nei confronti dell'imputato e della moglie, per lesioni, ingiurie e minacce per episodi del 14 novembre 2006, con allegato referto medico attestante un trauma cranico e ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, oltre alle dichiarazioni spontanee rese da S. in quella occasione e all'udienza di convalida del 25 febbraio 2006, dalle quali emerge la costante doglianza relativa alla difficoltà o impossibilità di vedere serenamente il proprio figlio a causa del comportamento della famiglia dell'ex convivente.
7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, la Corte di Assise, sulla base di criteri di ragionevolezza, fornisce una spiegazione sul motivo per il quale la vittima, la mattina del 23 giugno 2008, dopo aver incontrato l'assistente sociale, si era nuovamente recata presso l'abitazione della famiglia P. , individuando due possibili ragioni di tale condotta. Collocando l'episodio nell'ambito di un più ampio e precedente contrasto esistente tra le parti e relativo al tema dell'attuazione dei provvedimenti che riguardano la prole, individua due spiegazioni, giuridicamente coerenti ed assolutamente ragionevoli, che escludono il riconoscimento, in favore del P. , dell'attenuante in oggetto, anche sotto la forma della provocazione "per accumulo".
8. La Corte evidenzia che una serie di elementi assolutamente univoci consentivano di ben delineare lo stato d'animo dello S. la mattina del 23 giugno e l'importanza attribuita alla prospettiva, inizialmente concreta, ma successivamente divenuta evanescente, di vedere il figlio minore.
9. Riscontro di tale stato d'animo si rinviene nelle dichiarazioni rese dall'assistente sociale C. che riferisce delle reiterate telefonate della vittima finalizzate a rassicurare l'assistente sociale del suo arrivo.
10. Al contrario, l'assenza della P. all'appuntamento con l'assistente sociale, fissato per regolamentare gli incontri con il padre, costituiva un profilo di grave preoccupazione, se sommato alle condotte immediatamente precedenti, seppur provocate in parte dallo stesso S. e costituite dal fatto che, la sera precedente, la P. si era trasferita presso la nonna. Conseguentemente, osserva la Corte, deve ritenersi plausibile che dopo l'incontro con l'assistente sociale, lo S. doveva avere preso atto, per l'ennesima volta, che a causa della mancata presenza della ex convivente, l'attuazione dei provvedimenti del Tribunale per i minori relativi alla prole, sarebbe divenuta, come di consueto, difficoltosa o temporaneamente impossibile, per cui una prima ragione per la quale la vittima si reca presso la abitazione della famiglia P. è,
ragionevolmente, quella di esternare le sue rimostranze per la mancata presentazione della controparte.
11. Oltre a tale motivo, il giudice di secondo grado ne aggiunge un altro, connesso alla finalità dell'incontro con l'assistente sociale, preordinato alla determinazione delle modalità di attuazione del diritto di visita. Per cui la vittima, quale unico genitore presente all'incontro con l'assistente sociale, avrebbe ragionevolmente dovuto anche aggiornare le controparti circa le modalità concordate con l'assistente sociale per regolamentare il diritto di visita nei confronti del piccolo E. .
12. Quanto ai presupposti per il riconoscimento, in favore del P. , dell'attenuante della provocazione, quantomeno sotto il profilo della provocazione per accumulo, la Corte territoriale fornisce una doppia motivazione.
13. In primo luogo, ritiene che difetti la prova del fatto scatenante idoneo a determinare quella reazione sproporzionata nella sua entità che, comunque, avrebbe potuto essere compatibile con la citata attenuante della provocazione. Come rilevato nelle memorie del 30 giugno 2014, la Corte di Cassazione aveva richiesto al giudice di secondo grado di verificare la sussistenza di un ultimo episodio, nel quale la vittima abbia compiuto un fatto ingiusto che abbia provocato l'ira dell'imputato, precisando che, se si trattava di un comportamento reiterato nel tempo, la reazione, pur apparendo assolutamente sproporzionata, consentiva comunque l'applicazione dell'attenuante, a patto che il giudice del merito fosse stato in grado di valutare che la stessa conseguiva ad un accumulo di dolore e sofferenza, sedimentati nel tempo.
14. La Corte di Assise d'Appello esclude la sussistenza di tali presupposti per mancanza della dimostrazione di un avvenimento idoneo a determinare, quale efficace fattore scatenante, quella reazione del tutto sproporzionata nell'entità. Al contrario, rileva che la reazione, oggettivamente smisurata da parte del P. , alle consuete condotte dello S. , rappresentate - in genere - da insulti e minacce, non può ritenersi casualmente dipendente dallo stato d'ira insorto a cagione del fatto ingiusto altrui. 15. In sostanza, con motivazione assolutamente ragionevole e congrua, la Corte territoriale ritiene che la mancanza di prova di un fatto scatenante, diverso e ulteriore rispetto ai "consueti insulti e minacce" poste in essere eventualmente anche la mattina dell'omicidio, dallo S. , non consente di ritenere sussistente il presupposto indicato dalla Corte di legittimità dovendosi, al contrario, concludere che la condotta del P. fu, oltre che spropositata nella sua entità, anche e soprattutto preordinata, cioè determinata da uno stato d'animo nel quale la passione e l'impeto, si erano da tempo tramutati in rancore e odio, in quanto tali, incompatibili con l'invocata attenuante.
16. Con autonoma motivazione la Corte territoriale esclude la sussistenza di tale beneficio anche sulla base di una diversa argomentazione prettamente giuridica, richiamando tutti i fatti illustrati nella premessa della decisione, relativi al clima di capillare, forte e preesistente conflittualità in essere tra le parti.
17. In particolare, richiama il condivisibile orientamento secondo cui l'attenuante della provocazione non è configurabile quando l'esistenza di pregressi contrasti, tra l'autore del fatto e la vittima, abbia determinato reciproche aggressioni e ripicche, mentre la circostanze è configurabile solo in presenza di una situazione iniziale di legittimità o, quantomeno, di non illiceità dell'aggressore, in conflitto con l'opposta condizione di illiceità dell'offeso. Conseguentemente l'attenuante della provocazione non può essere invocata dall'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato, a sua volta, da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni. Nel caso di specie sussistono certamente e non sono sostanzialmente contestate nel ricorso per cassazione, le innumerevoli precedenti aggressioni e, in particolare, i numerosi fatti ingiusti posti in essere sia da S. , che da P. e dai suoi familiari. In
particolare, la Corte territoriale evidenzia due tipologie di condotte ingiuste. Le prime non costituenti reato, le seconde aventi anche rilevanza penale.
18. Con riferimento alle prime, come evidenziato in premessa, sono documentati i contrasti oggettivamente esistenti tra le parti riguardo all'esercizio del diritto dello S. di vedere tenere con sè, serenamente e secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i minorenni, il proprio figlio minore. Le risultanze processuali documentano una serie di criticità e difficoltà nell'attuazione dei provvedimenti che riguardano la prole, conseguenti all'atteggiamento ostruzionistico che faceva capo alla famiglia P. e, nello specifico, all'imputato, e che si erano tradotte, da ultimo, nella mancata comparizione della ex convivente della vittima presso l'assistente sociale. 19. Si tratta di una serie di condotte che sono oggi tipizzate e sanzionate civilmente dall'art. 709 ter c.p.c. e che in genere riguardano, nella pratica, la condotta del genitore allocatario del minore o presso il quale, pur in regime di affidamento condiviso, il minore trascorre la maggior parte del tempo. Condotte costituenti certamente fatto ingiusto, ma non penalmente rilevante, tanto che gli strumenti di tutela sono rappresentati dalla citata disposizione di cui all'art. 709 ter c.p.c., comma 2, che prevede una gradazione "latamente sanzionatoria" di comportamenti gravemente inadempienti o pregiudizievoli nei confronti dei figli minori e dall'assistenza prevista dall'art. 614 bis c.p.c. teso a conformare la condotta del genitore inadempiente, rispetto alle prescrizioni del giudice della famiglia, in tutte le ipotesi di non coercibilità degli obblighi, per infungibilità della condotta, avente ad oggetto un tacere specifico.
20. Oltre a tali ipotesi, la Corte territoriale individua ulteriori condotte, aventi rilevanza penale, riconducibili alla conflittualità reciproca, avente ad oggetto la contesa sulle modalità di esercizio degli incontri tra la vittima e il figlio minore, rappresentate da aggressioni, anche di tipo fisico, poste in essere dall'imputato, ai danni dello S. e documentate, tra l'altro, dalla querela sporta da quest'ultimo il 10 novembre 2006 nei confronti dei congiunti dell'imputato e dalla querela sporta nei confronti di quest'ultimo e del coniuge, per lesioni, ingiurie e minacce riferite alla data del 14 novembre 2006, con allegato referto medico. Le due tipologie di condotte sopradescritte, come correttamente e logicamente evidenziato dalla Corte territoriale, escludono la sussistenza del presupposto del "fatto ingiusto altrui", che deve caratterizzare la provocazione in senso tecnico, riguardo alla condotta della vittima. 21. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 3.200, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 3.200, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014