Sentenza 16 settembre 2009
Massime • 1
La sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace può essere impugnata dal pubblico ministero solo con ricorso per cassazione (Vd. Corte cost., sent. n. 298 del 2008).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2009, n. 41504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41504 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2009 |
Testo completo
M
4 15 04 /09 le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PUBBLICA
DEL 16/09/2009
QUINTA SEZIONE PENALE
SENTENZA
N. 1609
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: د Presidente Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
ب
Consigliere Dott. GIUSEPPE PIZZUTI
-
Rel. Consigliere REGISTRO Dott. MARIO ROTELLA 1GENERALE
N. 14556/2009
- Consigliere Dott. VITO SCALERA
SILVANA DE Consigliere Dott. BERARDINIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI LUCCA nei confronti di:
1) AD OL N. IL 08/01/1980
avverso la sentenza n. 101/2008 GIUDICE DI PACE di VIAREGGIO, depositata il 25/02/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO
ROTELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LUIGI CIAMPOLI che le chefe idle.c.2-
ritenuto 1- Il Procuratore della Repubblica di Lucca propone ricorso contro sentenza del Giu- dice di Pace di Viareggio, che ha assolto NT LO dal reato di cui all'art. 582 CP ai danni di ES OM "per non aver commesso il fatto".
La sentenza motiva che l'accusa sarebbe incorsa in decadenza dalla prova testimo- niale per omessa citazione dei testi, laddove il potere di intervento del giudice nel proce- dimento di formazione della prova può essere solo integrativo e sussidiario, mai del tutto sostitutivo dei poteri di iniziativa delle parti (cfr. Cass., Sez. I, 27.07.00 n. 8566).
Il ricorso denuncia inosservanza art. 29 e 32/2° co. d.lgs. 274/00 in rel. all'art. 507
CPP perché, per giurisprudenza (Cass, Sez. V, 14.12.07, Barbaglio e Sez. III, 25.10.07,
Secli), la decadenza non opera se la prova da assumere sia assolutamente necessaria per decidere e, come spiega S.U. 17.10.06, P.M. in proc. Greco, l'affermazione di un diritto di- spositivo alle prove delle parti, pieno e non rimediabile, nega principi costituzionali.
2 Il ricorso (incontroverso che si tratti dell'unico mezzo di impugnazione riconosciu- to al P.M. in caso di sentenza di proscioglimento del giudice di pace) è fondato.
Difatti, escludendo l'applicabilità dell'art. 507/1° co. CPP, nel caso in cui il p.m. non abbia citato i testi indicati nel proprio atto (art. 29/1° co. D. Igs. 274/00), si confonde il ri- sultato di prova con i "mezzi" necessari per conseguirlo, e si pone in discussione il dovere istituzionale del giudice nell'ordinamento costituzionale, prima che nel sistema.
L'art. 507/1° co CPP rammenta al giudice che qualora, terminata l'acquisizione delle prove, risulti assolutamente necessario, può disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi.
La norma significa che le prove indicate dalle parti devono essere assunte nel minimo necessario per giungere a certezza, ancorché all'indicazione di parte non sia seguito a- dempimento di oneri conseguenti. Diversamente il giudice non è nemmeno in grado di in- tendere il reale tema della decisione, e cioè la ragione del processo.
L'instaurazione del processo difatti gli fa carico di accertare la fondatezza dell'accusa o della difesa al di là delle loro deduzioni. La ratio evidente è che all'interesse dell'imputato al giusto processo si contrappone quello dell'offeso ad ottenere giustizia dallo Stato, che per Costituzione si è impegnato a renderla con la sentenza. Ed il giudice deve pronunciarla ex informata conscientia in nome del popolo, senza gratuito sacrificio di ciascuno degli op- posti interessi, salvo per definizione il suo diniego di giustizia, che non può giustificare per un inadempimento di ufficio ancorato alla presunta ratio del sistema accusatorio.
L'equivoco è dovuto al fatto che il nostro è un sistema misto, che fa onere alle parti di indicare le prove da assumere in contraddittorio, e per contro lascia alla discrezione del giudice di stabilire in quale misura sia necessario (art. 495 CPP). Ma perciò vincola la di- screzionalità del giudice all'obbligo di motivare poi l'assenza di necessità delle assunzioni, dimostrandosi consapevole del fatto, come si desume dal tenore inequivocabile dell'art. 546/1 lett.e CPP che richiede per il tenore della motivazione "... l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ri- tiene non attendibili le prove contrarie". E non si vede come possa assolvere questo com- pito istituzionale, asserendo una ragione procedurale di mancata citazione di testi, che non esclude affatto la loro esistenza, e perciò delle prove necessarie per il suo convincimento.
A riprova, la sentenza di proscioglimento nel merito presuppone che il giudice "rico- nosca" la prova d'innocenza, alla luce di quanto è acquisito ed acquisibile. Tanto è eviden- te dal dettato dell'art. 129 CPP, secondo il quale il giudice di qualsiasi grado dichiara d'uffi- cio che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso o il fatto non costituisce reato solo se allo stato "riconosce" tale causa. Pertanto in giudizio può giungere alla stessa deci- sione solo dopo l'assunzione delle prove che gli consentono tale riconoscimento.
Se ne trae che la sentenza assolutoria, qualora sia pronunciata senza previa assun- zione dei mezzi di prova assolutamente necessari (e sono per definizione "nuovi" quelli mai assunti), sfocia paradossalmente in nullità strutturale per la ragione che la decisione non è fisicamente sorretta dalla motivazione sul fatto, di cui il giudice in effetti non sa.
p.q.m.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio al giudice di pace di Viareggio per nuovo giudizio.
Roma, 16.9.09
il consigliere est. il presidente
Manio Rotella сне Depositata in Cancelleria
Roma, li 2.8.0.I.I.2009...
IL CANCELLIERE A M E
Carmen LanzuÍSO R P O
T
R
O
IL CANCELLERE G
(Dott.ssa O. GALLIANO)