Sentenza 18 marzo 2005
Massime • 1
L'inosservanza della previsione di cui all'art. 106 comma 4-bis cod. proc. pen., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, non costituisce causa di nullità, in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2005, n. 13943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13943 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 18/03/2005
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 521
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 39514/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UN;
avverso ordinanza del Tribunale di Brescia in data 29.9.2004;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. SCALVI Giambattista e avv. SOTGIU Franco, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre OL UN per il tramite dei propri difensori, che hanno presentato distinti mezzi di impugnazione, avverso ordinanza in data 29.9.2004 del Tribunale di Brescia;
che, accogliendo in sede di giudizio di rinvio l'appello del p.m. avverso la disposta revoca della custodia cautelare in carcere già applicatagli, gli applicava di nuovo tale misura. Il Tribunale aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, al OL ascritto per aver ceduto a DI UN sei chilogrammi di cocaina, sulla base delle dichiarazioni accusatorie dello stesso DI e della sua convivente AZ IC, queste ultime valutate come elemento di riscontro;
ed aveva ritenuto il pericolo di reiterazione in considerazione dell'ingente quantità di droga movimentata, tale da far ritenere lo stabile inserimento dell'indagati nell'ambiente del traffico delle sostanze stupefacenti. Col primo mezzo di impugnazione (avv. Scalvi) il ricorrente deduce violazione dell'art. 273 c.p.p. sotto diversi profili. Gli era stato contestato di aver ceduto materialmente la droga al DI il 26.2.2003; ed egli aveva documentato che quel giorno si trovava in Spagna. L'ordinanza riterrebbe invece i gravi indizi di colpevolezza sotto un profilo diverso e mai contestatogli. Non si sarebbe tenuto conto del legame affettivo esistente tra il DI e la AZ, le cui dichiarazioni sono state raccolte dopo la scelta collaborativa già effettuata dal suo convivente e dovrebbero perciò ritenersi da essa influenzate. Non si sarebbe tenuto conto parimenti di essenziali contraddizioni tra i due collaboranti;
ne' si sarebbe valutata, in violazione delle prescrizioni contenute nella sentenza di annullamento, la loro indipendenza. Il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 106 c. 4 bis c.p.p. perché i due collaboranti erano assistiti dal medesimo difensore, in presenza del quale (soltanto in seguito sostituito) la AZ aveva reso le sue dichiarazioni accusatorie, anche per questo motivo da ritenere non indipendenti.
Col secondo mezzo (avv. Sotgiu) il ricorrente eccepisce pregiudizialmente l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 25 e 111 c. 2 della Costituzione, dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità, per il giudizio di riesame o di appello, del giudice che abbia partecipato ad un precedente giudizio di riesame o di appello contro la stessa persona e per lo stesso fatto. Nel caso in esame facevano parte del collegio che ha adottato l'ordinanza impositiva due giudici già componenti del collegio che aveva emesso l'ordinanza poi annullata a seguito di ricorso per Cassazione. Deduce poi il ricorrente violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p.: le dichiarazioni del DI e della AZ non sarebbero state adeguatamente valutate sotto il profilo della credibilità intrinseca e dell'attendibilità estrinseca, per cui non si sarebbe tenuto conto delle pur numerose contraddizioni ed inverosimiglianze da cui esse risultano connotate. Tali pretese contraddizioni ed inverosimiglianze il ricorrente denuncia specificamente e diffusamente.
È pregiudiziale l'esame dell'eccezione di legittimità costituzionale. Essa si deve peraltro ritenere irrilevante, attenendo ad ipotesi di incompatibilità del giudice che, come costantemente affermato da questa Corte, non viene in considerazione come causa di nullità ma come possibile ragione di ricusazione;
e nessuna dichiarazione di ricusazione risulta proposta nel caso. Non costituisce parimenti causa di nullità, in difetto di espressa previsione di legge, la violazione dell'art. 106 c. 4 bis c.p.p., da valutarsi quindi esclusivamente come circostanza suscettibile di incidere in potenza sull'indipendenza delle dichiarazioni dei collaboranti e da comportare in conseguenza la necessità di una verifica particolarmente incisiva in punto di attendibilità. I rilievi in punto di gravi indizi di colpevolezza, pur se puntuali ed articolati, si risolvono in prospettazioni di fatto non suscettibili di considerazione in sede di giudizio di legittimità a fronte di una motivazione comunque esauriente, che fornisce risposta adeguata a tutte le allegazioni difensive, e senz'altro non qualificabile come manifestamente illogica. La circostanza del viaggio in Spagna del OL non viene considerata decisiva in quanto non incompatibile con l'ipotesi accusatoria, atteso che l'indagato si era trattenuto all'estero per brevissimo periodo, come risultante dalle stesse produzioni difensive;
e comunque l'immutazione del fatto denunciata dalla difesa (al OL sarebbe stata ascritta da una parte la consegna materiale della droga e dall'altra la sola percezione successiva del prezzo) non rileva in sede di indagini preliminari, il cui scopo è per l'appunto quello della precisa ricostruzione della condotta delittuosa, suscettibile di variare nel corso della fase a seguito dell'acquisizione progressiva degli elementi di prova. Il Tribunale esclude poi l'ipotesi di un preventivo concerto tra il DI e la AZ, sia perché quest'ultima non aveva adottato sin dall'inizio la propria scelta collaborativa, negando al contrario in un primo momento di essere al corrente di qualsiasi operazione di traffico di droga, sia perché le sue successive dichiarazioni aggravavano la posizione del DI, riferendosi anche ad episodi diversi da quello dell'acquisto della cocaina dal OL. Le allegate incongruenze nelle dichiarazioni del DI sono valutate come marginali e tali da non incidere sulla complessiva attendibilità del collaborante;
e le dichiarazioni della AZ utilizzate per affermare la sussistenza dei gravi indizi sono senz'altro indipendenti nella parte essenziale da quelle del DI, riferendosi a fatti successivi al suo arresto, quali quello della visita del OL per riscuotere il prezzo della cessione. Le allegazioni difensive sulla inverosimiglianza delle dichiarazioni della AZ non possono trovare ingresso nella presente sede, compito esclusivo del giudice di legittimità essendo quello del controllo sull'esistenza della motivazione e sulla sua immunità da vizi logici e giuridici;
e sotto questo profilo l'ordinanza impugnata non è suscettibile di censura.
Ciò posto, l'impugnazione deve essere rigettata. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp., reg. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 18 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005