Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3340
CASS
Sentenza 7 marzo 2001

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La litispendenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, può esser pronunciata direttamente dalla Cassazione con annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.

La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, pur nella fase di giudizio di legittimità, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ. perché la questione deve esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti. Pertanto l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in Cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'art.372 cod. proc. civ. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, quale quella della litispendenza.

I requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto.

L'assegnazione di un termine di grazia all'affittuario di fondo rustico per sanare la morosità nel pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 46, sesto comma, legge 3 maggio 1982 n. 203 postula che il medesimo formuli un'istanza inequivoca per porre fine al merito della lite e perciò tale istanza si rivela inidonea se invece è formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata al mancato rigetto della domanda del concedente. In ogni caso poi detto termine non può esser concesso se la difesa svolta da colui che occupa il fondo è incompatibile con l'affermazione dell'esistenza di un contratto di affitto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3340
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3340
    Data del deposito : 7 marzo 2001

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