Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 4
La litispendenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo, può esser pronunciata direttamente dalla Cassazione con annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata.
La parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, pur nella fase di giudizio di legittimità, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ. perché la questione deve esser decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti. Pertanto l'eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in Cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall'art.372 cod. proc. civ. gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d'ufficio, quale quella della litispendenza.
I requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto.
L'assegnazione di un termine di grazia all'affittuario di fondo rustico per sanare la morosità nel pagamento dei canoni, ai sensi dell'art. 46, sesto comma, legge 3 maggio 1982 n. 203 postula che il medesimo formuli un'istanza inequivoca per porre fine al merito della lite e perciò tale istanza si rivela inidonea se invece è formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata al mancato rigetto della domanda del concedente. In ogni caso poi detto termine non può esser concesso se la difesa svolta da colui che occupa il fondo è incompatibile con l'affermazione dell'esistenza di un contratto di affitto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA Presidente
Dott. MICHELE LO PIANO Consigliere
Dott. BRUNO DURANTE Consigliere
Dott. MARIO FINOCCHIARO rel. Consigliere
Dott. DONATO CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI MO, TI AB, BA IA, elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana, n. 73, presso l'avv. MO Antinucci, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
EDILCAM s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Antonio Camerini, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 29, presso l'avv. Nicoletta Rauseo, che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
Associazione Silenziosi Operai della Croce
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, n. 1115/98 del 3 aprile - 2 maggio 1998 (R.G. 489/1998).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. N. Rauseo, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso chiedendo, in via principale la integrazione del - contraddittorio, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 20 febbraio 1990 e date successive l'Associazione Silenziosi Operai della Croce chiedeva che il tribunale di Roma, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con ET AR SA, ET AR SA e TI OR, dichiarasse cessato alla scadenza del 10 novembre 1992 il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto in essere tra essa istante e le ET e, per l'effetto, condannasse queste nonché il TI, quale subaffittuario, detentore dell'immobile, al rilascio dello stesso.
In via subordinata, nell'ipotesi in cui il rapporto non fosse riconducibile tra gli affitto con scadenza al 10 novembre 1992 l'associazione attrice chiedeva che fosse pronunziata la risoluzione del contratto di affitto inter partes ai sensi dell'art. 5, l. 3 maggio 1982, n. 203, in relazione al grave inadempimento contestato e consistente sia nel mancato pagamento del canone di legge a far tempo dal 1970, sia nella mancata manutenzione e conservazione del fondo e sua razionale coltivazione, sia, infine, nella instaurazione di un rapporto di subaffitto in violazione del divieto di cui all'art. 21 l. n. 203 del 1982. In via subordinata l'ente istante chiedeva, altresì, fosse dichiarata la nullità del rapporto di subaffitto corrente tra le ET e il TI e, comunque, la risoluzione del contratto nei confronti di quest'ultimo.
Radicatosi il contraddittorio e svoltasi l'istruttoria del caso, nel corso della quale a seguito della morte del TI si costituivano in giudizio i suoi eredi TI MO, AB e BA IA, nonché interveniva volontariamente in giudizio la EDILCAM s.r.l. quale avente causa dalla Associazione Silenziosi Operai della croce, la sezione adita, con sentenza 14 giugno - 26 settembre 1997 dichiarava cessato alla data del 10 novembre 1992 il contratto di affitto condannando le conduttrici nonché il subaffittuario al rilascio del terreno e le sole conduttrici ET alla remissione in pristino del fondo, con declaratoria di improponibilità della domanda, proposta dal TI, di declaratoria dell'avvenuto acquisto, da parte sua, per intervenuta usucapione, del terreno in questione, esteso mq. 9.370.
Tale pronunzia era impugnata da TI MO, AB e BA IA, quali eredi di TI OR, i quali deducevano, nell'ordine, la proponibilità della domanda di usucapione e la fondatezza della relativa pretesa nonché la fondatezza, altresì della domanda spiegata intesa alla declaratoria di subingresso del TI e, quindi, di essi concludenti, nel contratto di affitto (ai sensi dell'art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203). Deducevano, altresì, gli appellanti, da un lato, che il contratto in questione sarebbe cessato alla data del 10 novembre 2001, dall'altro, che la condanna delle ET alla remissione in pristino del fondo era illegittima, da ultimo, che erano pendenti tra le stesse parti altri due giudizi (innanzi al tribunale di Roma, in composizione ordinaria e innanzi al pretore di Roma) aventi ad oggetto la declaratoria di usucapione del terreno oggetto di controversia, da cui la necessità di sospendere il presente giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c. Con sentenza 3 aprile - 2 maggio 1998 la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, in riforma della sentenza dei primi giudici dichiarava risolto per inadempimento il contratto di affitto oggetto di controversia e confermava, nel resto, la pronunzia di primo grado.
Osservavano i giudici di secondo grado che in effetti rispetto alla controversia promossa per la cessazione ovvero la risoluzione del contratto oggetto di controversia era pregiudiziale la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà sul fondo medesimo o di parte di esso in capo a colui che dovrebbe rilasciarlo. Nella specie, peraltro, la corte del merito era stata investita di entrambe le controversie, da risolvere nello stesso processo, per cui faceva difetto in radice il presupposto di legge per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c. Quanto al merito della controversia la corte di appello di Roma evidenziava che erroneamente i giudici di primo grado avevano dichiarato improponibile, per omesso esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, la domanda di usucapione proposta dal TI.
La domanda, peraltro, pur se ammissibile, era infondata sia perché il TI, quale mero detentore dell'immobile non poteva invocare un valido possesso ad usucapionem in assenza di un mutamento del titolo, a norma dell'art. 1141 c.c., sia perché - comunque - la stessa aveva ad oggetto una porzione del fondo (di mq. 9370, rispetto ai due ettari di cui il fondo si componeva) per accedere alla quale era necessario accedere al fondo stesso, di cui costituisce parte integrante e, quindi, non suscettibile di distinto rapporto e di usucapione.
Quanto alle domande della parte concedente la corte di appello di Roma ha affermato, ancora, che la Associazione Silenziosi Operai della Croce era venuta a conoscenza del subaffitto posto in essere in favore del TI (subaffitto posto in essere sin dal 1959) nel 1985 e aveva fatto valere la nullità del rapporto solo il 22 gennaio 1990 e, pertanto, tardivamente, per cui doveva affermarsi l'avvenuta successione del TI;
nel rapporto di affitto già in essere con le ET, con scadenza dello stesso al 10 novembre 2001. Peraltro, osservava ancora la corte del merito, il rapporto deve essere dichiarato risolto in accoglimento della domanda proposta dai concedenti attese le gravi inadempienze accertate (mancato pagamento del canone per 28 anni, omessa coltivazione del fondo, e trasformazione del fondo stesso - senza consenso della proprietà - anche con opere edilizie realizzate senza concessione). Per la cassazione della riassunta pronunzia, notificata il 22 maggio 1998, hanno proposto ricorso, affidato a 4 motivi, TI MO, TI AB e BA IA.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la EDILCAM s.r.l. Non ha svolto attività difensiva in queste sede la Associazione Silenziosi Operai della Croce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, con la sentenza in questa sede gravata hanno:
a) dichiarato proponibile la domanda di parte TI contro la EDILCAM s.r.l. diretta a sentir dichiarare l'avvenuta usucapione, in favore del proprio dante causa TI OR di parte del terreno oggetto di controversia, per una estensione di mq. 9370, ancorché non preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203;
b) rigettato, perché infondata, la domanda di usucapione (invocando, a sostegno della raggiunta conclusione due distinte e autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente ex se, a sorreggere il dictum) ;
c) dichiarato che il TI era subentrato nella posizione giuridica delle originarie affittuarie, avendo parte concedente fatto valere la nullità del rapporto di subaffitto oltre il termine di decadenza di cui all'art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203;
d) pronunziato la risoluzione del contratto di affitto in questione per grave inadempimento della parte affittuaria inadempimento consistito sia nel mancato pagamento del canone per 28 anni, sia nella omessa conduzione del fondo stesso, sia nella realizzazione sul terreno - senza il consenso della parte concedente e senza concessione edilizia - di manufatti in muratura e in altri materiali, oltre che di una pavimentazione in cemento).
2. Pacifico quanto sopra osserva la Corte che l'istanza svolta in via principale dal P.G., perché sia disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ET AR SA e ET AR SA, già parti del giudizio di merito, non può trovare accoglimento.
Non sussiste, infatti, nel caso concreto una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c. o di cause inscindibili ex art. 331 c.p.c. In particolare, come accennato sopra i giudici del merito hanno adottato, nei confronti delle ET le seguenti statuizioni:
- da un lato hanno dichiarato che le stesse avevano dato vita a un vietato contratto di subaffitto con il TI, e che quest'ultimo era subentrato alle originarie conduttrici nella conduzione del fondo già di proprietà della Associazioni Silenziosi operai della Croce e, attualmente, della EDILCAM s.r.l.;
- dall'altro hanno condannato le dette ET al ripristina dello stato dei luoghi;
- da ultimo, infine, hanno dichiarato la carenza di legittimazione dei TI di impugnare la sentenza dei primi giudici nella parte in cui questa conteneva pronunzie di condanna a carico delle RIVETTI. Pacifico quanto sopra si osserva che tutti i motivi di ricorso spiegati dai TI si incentrano - in buona sostanza - o sulla domanda proposta dal loro dante causa di accertamento della perfezionatasi usucapione del fondo oggetto di controversia, o sulla dichiarata risoluzione del rapporto di affitto EDILCAM s.r.l.- TI, cioè su rapporti rispetto a quelli le ET sono assolutamente estranee.
Deve, pertanto, concludersi che non esiste alcuna relazione, tra i capi della sentenza impugnata censurati dai ricorrenti e le statuizioni sopra riferite [relative alle ETI e che, comunque [a prescindere dal considerare la carenza di interesse e di legittimazione al riguardo dei TI], nessuna delle statuizioni avente quale destinatarie le ET risulta censurata in questa sede dai ricorrenti principali e, che quindi sulle stesse si è formato il giudicato.
3. Con il terzo motivo - che per motivi di ordine logico deve essere esaminato con precedenza rispetto ai primi due - i ricorrenti denunciano "violazione dell'art. 295 c.p.c., conseguentemente dell'art. 39 c.p.c., in subordine dell'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29, in relazione all'art. 360, nn. 2 e 3 c.p.c. con applicazione dell'art. 382, 2^ e 3^ comma, ultima parte c.p.c.".
Si osserva, al riguardo, che:
a) come già dedotto in sede di merito, alla data in cui è stato incoata, innanzi alla sezione specializzata agraria del tribunale di Roma, la presente causa (ricorso notificato il 20 febbraio 1990 e date successive) era pendente, innanzi al tribunale ordinario di Roma, altro giudizio - tra le stesse parti - avente ad oggetto la richiesta, da parte dei ET e dei TI, del trasferimento in loro favore del fondo oggetto del presente giudizio per usucapione ordinaria ed era stata, pertanto, chiesta la sospensione del presente giudizio, sino alla definizione di quello;
b) la corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione del presente giudizio, sino alla definizione di quello pendente innanzi al tribunale in composizione ordinaria, sul rilievo che nella specie la corte era investita sia della controversia agraria (di risoluzione del rapporto di affitto) sia della domanda di usucapione, per cui faceva difetto la diversità dei procedimenti, indispensabile per poter disporre la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
c) in realtà i due procedimenti erano diversi. per cui attesa l'anteriorità del giudizio pendente innanzi al tribunale ordinario, la corte di appello, sezione agraria, avrebbe, d'ufficio, dovuto dichiarare la litispendenza, disponendo la cancellazione della causa di usucapione, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.;
d) detta corte, comunque, non poteva non rilevare l'incompetenza per materia della sezione agraria a conoscere della domanda di usucapione, a norma dell'art. 9 della legge n. 29 del 1990. 4. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
4.1. Quanto, in primis, alla denunziata violazione - da parte dei giudici del merito - dell'art. 295 c.p.c., si osserva che in tema di sospensione necessaria del processo (appunto ai sensi del ricordato art. 295 c.p.c.) l'apprezzamento circa l'esistenza, o meno, di un rapporto di pregiudizialità - tra due cause pendenti innanzi a giudici diversi - è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass., 28 gennaio 1999, n. 740). Posto che nella specie i ricorrenti, lungi dall'evidenziare carenze logiche o giuridiche nella motivazione addotta dai giudici del merito nel negare l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e altri, tra le stesse parti, pendenti innanzi al tribunale e al pretore di Roma, si limitano o ad opporre mere valutazioni di merito [circa la esigenza di sospendere il presente giudizio], o la "diversità" dei procedimenti [totalmente omettendo di censurare la motivazione addotta al riguardo dai giudici del merito e cioè che per espressa sollecitazione della stessa parte TI l'accertamento dell'avvenuta usucapione del fondo in questione era stato chiesto nello stesso giudizio in cui si controverteva del rapporto di subaffitto] è evidente che la dedotta violazione dell'art. 295 c.p.c. non sussiste, come anticipato. 4. 2. Quanto, ancora, alla lamentata violazione dell'art. 39 c.p.c., per non avere la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, d'ufficio, dichiarato la litispendenza, con sentenza, disponendo con ordinanza la cancellazione della causa di usucapione dal ruolo, attesa l'anteriorità del giudizio pendente innanzi al tribunale in composizione ordinaria (R.G. 54204/1989), rispetto al presente (introdotto unicamente con ricorso 20 febbraio 1990), l'assunto non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Se, infatti, da un lato, è esatto il rilievo - implicitamente invocato in ricorso - secondo cui ai fini della dichiarazione di litispendenza - che, essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, può essere emessa direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento, senza rinvio, della statuizione resa sul punto della sentenza impugnata occorre fare esclusivo riferimento al criterio della "prevenzione", senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, n. 9409), si osserva, contemporaneamente, che la questione della litispendenza deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tenere conto degli eventi processuali sopravvenuti, anche nel giudizio di Cassazione (Cass. 20 agosto 1991 n. 8923). In particolare, ai fini della litispendenza assumono rilievo le vicende che l'abbiano fatta cessare prima che il giudice, cui la pendenza di più cause identiche sia stata denunciata, si pronunci su tale questione, con la conseguenza che questa deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, onde si deve tenere conto degli eventi processuali sopravvenuti che precludano l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c., anche se ciò si verifichi nella pendenza del giudizio di cassazione (Cass., 18 luglio 1987, n. 6339). Pacifico quanto sopra è evidente che non può seguirsi l'affermazione in qualche occasione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui l'eccezione di litispendenza è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità, ma deve essere esaminata e decisa in base agli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di merito, non essendo consentita nel giudizio di cassazione la produzione di nuovi documenti al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 372 c.p.c. (cfr., ad esempio, Cass., 11 novembre 1996, n. 9839). Deve affermarsi, infatti, in senso diverso, rispetto al sopra richiamato indirizzo, che il divieto di produzione, nel procedimento per cassazione, di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, sancito dall'art. 372 c.p.c., non si estende agli atti relativi a questioni che possono essere proposte in ogni grado del giudizio e che sono rilevabili d'ufficio (Cass., 23 giugno 1995, n. 7156, resa con riferimento all'eccezione di incompetenza per materia, e che, pertanto, ha ritenuto ammissibile la produzione nel procedimento per cassazione di un certificato della cancelleria del giudice del merito tendente a dimostrare che al momento della proposizione del giudizio possessorio già pendeva il giudizio petitorio e che, quindi, il pretore, dopo l'emanazione dei provvedimenti temporanei, avrebbe dovuto rimettere le partì per competenza dinanzi al giudice del petitorio e non proseguire in giudizio)
Poiché, concludendo sul punto, nella specie i ricorrenti, venendo meno all'onere della prova sugli stessi incombenti, non hanno adeguatamente dimostrato la persistenza, per tutto il giudizio di legittimità, sino all'udienza di discussione, delle condizioni di cui all'art. 39, comma 1, c.p.c., è evidente che l'eccezione di litispendenza [del presente giudizio rispetto a quello iscritto al n. 54204/89 R.G. del tribunale di Roma] pur se in rito ammissibile, deve disattendersi (cfr., Cass., 26 gennaio 1980, n. 650). Specie tenuto presente che è pacifico in causa (cfr. memoria difensiva 25 settembre 2000 della controricorrente EDILCAM s.r.l.), che il giudizio recante il numero di R.G. 54204/89 è stato dichiarato interrotto per morte di ET AR SA e nessuna delle parti interessate ha provveduto a riassumere il giudizio nei termini perentori previsti dalla legge, con conseguente estinzione di tale giudizio
4.3. In merito, infine, alla eccezione - in via ulteriormente subordinata - di parte ricorrente secondo cui la domanda di usucapione [proposta da essi concludenti] non poteva essere esaminata dal tribunale e dalla corte di appello, sezione specializzata agraria, perché non di loro competenza, a norma dell'art. 9, legge n. 29 del 1990, il suo esame è precluso in questa sede per essersi formata, sulla questione specifica [competenza della sezione specializzata agraria a conoscere della domanda riconvenzionale], il giudicato.
Premesso che nella specie il giudizio è stato incoato con ricorso 20 febbraio 1990, per cui non trova applicazione l'art. 38 c.p.c. nella sua nuova formulazione (cfr. art. 90, l. 26 novembre 1990, n. 353), deve ribadirsi che il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione della competenza per materia deve essere coordinato con il sistema normativo delle impugnazioni.
Deriva da quanto sopra, pertanto, che l'incompetenza per materia è pur rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma ogni questione intorno ad essa rimane preclusa da una statuizione sul punto, non impugnata, o da una statuizione di merito, passata in giudicato, che presuppone l'affermazione della competenza del giudice che l'ha emessa (cfr. Cass., sez. un., 21 luglio 1999, n. 490; Cass., 14 gennaio 1998, n. 268, nonché per la giurisprudenza anteriore, Cass., 15 giugno 1988, n. 4053; Cass., 20 ottobre 1984, n. 5317). Applicando il principio in questione al caso di specie si osserva che gli attuali ricorrenti hanno gravato, con appello, la statuizione dei primi giudici che aveva ritenuto la "improponibilità" della domanda di declaratoria dell'avvenuta usucapione, da parte del TI, del terreno oggetto di controversia, per violazione dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. In accoglimento della proposta censura la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, ha ritenuto inapplicabile il richiamato art. 46, l. n. 203 del 1982 alla domanda proposta, in via riconvenzionale dal TI (perché non introduttiva di una controversia in materia di contratti agrari) dichiarandone, per l'effetto, la proponibilità.
Tale statuizione, la quale presuppone una implicita affermazione della competenza per materia della sezione specializzata agraria a conoscere della domanda di usucapione, non solo non è stata censurata dagli attuali ricorrenti, ma neppure - con appello incidentale condizionato - dalla soccombente (sulla questione specifica) EDILCAM s.r.l.
È palese, pertanto, in conclusione, in applicazione dei principi sopra richiamati (oltre le pronunzie sopra ricordate, cfr. Cass., 12 novembre 1998, n. 11454, nonché Cass., 21 maggio 1996, n. 4676), che la competenza per materia della sezione specializzata agraria in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal TI non può più essere, ulteriormente, contestata [a prescindere dal verificare se tale statuizione, coperta da giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. sia, o meno, in armonia con l'art. 29, l. 14 febbraio 1990, n. 29, e con le altre disposizioni in tema di competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963, n. 3201. 5. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata denunziando "violazione degli artt. 1362, 1363 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Lamentano, in particolare, i ricorrenti, nell'ordine:
a) l'interpretazione data dai giudici del merito sia della scrittura privata 29 novembre 1944, sia di quella del 1^ ottobre 1959 nonché delle ricevute di pagamento del 1966 e del 1986, per pervenire alla conclusione che l'originario subaffitto della cava di pozzolana e dell'antistante tettoia aveva avuto ad oggetto, nel tempo., anche l'area rivendicata, anche tenuto presente che le due "ricevute" menzionate in sentenza non esistono, trattandosi di "raccomandate" inviate nell'interesse del TI da un terzo;
b) l'omesso esame della prova testimoniale, nonché di una frase contenuta nella memoria 28 gennaio 1991 della Associazione Silenziosi operai della Croce.
6. La censura non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola.
6.1. Quanto - in primis - alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione da costoro data alla scrittura privata 1 ottobre 1959, la censura è inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, i ricorrenti omettono sia di indicare quale sia la interpretazione data, dai giudici del merito, delle richiamate disposizioni (art. 1362 e 1363 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
6.2. Quanto - ancora - alle censure prospettate sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve ribadirsi - ulteriormente - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (tra le tantissime, da ultimo, Cass., 8 agosto 2000 n. 10417, specie in motivazione). In altri termini - contrariamente alle [implicite] premesse da cui prendono le mosse le censure in esame, prospettate dai ricorrenti, l'art. 360, n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Recentemente, in termini, Cass., 8 agosto 2000 n. 10414, specie in motivazione). Certo quanto s opra, si osserva che nella specie i ricorrenti lungi dal prospettare un vizio della sentenza gravata rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., si limitano ad affermare che le risultanze di causa e, in particolare, i documenti in atti, diversamente interpretati, avrebbero potuto condurre ad una diverso esito della lite.
In altri termini - contra legem, e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado - si sollecita, da parte dei ricorrenti, una vietata rivisitazione, da parte di questa Corte Suprema di cassazione, del merito della controversia.
È evidente, pertanto, che anche sotto tale profilo la censura deva essere dichiarata inammissibile.
6.3. Inammissibile, altresì, si appalesa la censura nella parte in cui si afferma che "le due ricevute [menzionate nella parte motiva della sentenza in questa sede gravata] non esistono" e "pertanto l'accertamento della Corte [di merito] è derivato da un errore che lo priva di ogni validità".
Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sì "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa". "Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame.
Nella specie, infatti, i ricorrenti denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione due "ricevute" che, in realtà "non esistono" imputano a costoro un travisamento dei fatti che - in quanto tale - non può costituire motivo di ricorso per cassazione.
Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235).
6.4. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che nella specie, non controversa l'esistenza, in atti, dei documenti in discorso, i ricorrenti denunziano - in ultima analisi - esclusivamente la qualificazione datane dai giudici del merito, nonché le presunzioni che da tali documenti hanno tratto i detti giudici.
È palese, anche sotto tale - diverso - profilo, la inammissibilità della deduzione, atteso che non è sindacabile, in sede di legittimità, ne' l'interpretazione data dal. giudice del merito ai documenti di causa, ne' il ricorso, da parte di detto giudice a presunzioni semplici.
Come pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa corte regolatrice, infatti, rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit:, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici (Cfr., Cass., 27 agosto 1999, n. 9015).
6.5. Quanto, da ultimo, al lamentato esame di alcune frasi contenute negli scritti difesivi di parte, nonché di alcune deposizioni testimoniali, la deduzione - alla pari delle precedenti - non può trovare accoglimento tenuto presente, da un lato, che dal contenuto degli scritti difensivi il giudice del merito può trarre solo elementi di giudizio ex art. 116 c.p.c. e non certamente (come si invoca) la prova degli assunti di una delle parti, dall'altro, che nella valutazione delle risultanze di causa, in riferimento alla prove acquisite al giudizio, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, come sopra evidenziato.
7. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ancora "violazione degli artt. 2729, 2721 c.c., dell'art. 3 legge 22 luglio 1966, n. 606, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.", tenuto presente che con le parole "successivamente alla data della scrittura lo ottobre 1959, oralmente o con altra scrittura, il subaffitto è stato esteso a tutto il fondo" i giudici del merito avrebbero fondato la propria sentenza su due presunzioni tra loro contraddittorie, specie tenuto presente che neppure le controparti, negli atti di causa, avevano mai affermato l'esistenza di un accordo verbale o scritto di estensione dell'originario contratto al terreno di mq. 9370.
Specie considerato - proseguono i ricorrenti - che il contratto di [sub]affitto, a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto, e che il contratto 1 ottobre 1959 prevedendo un canone di lire 13.000 mensili non poteva essere presunto in violazione dell'art. 2721 c.c.
8. Il motivo non può trovare accoglimento.
Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
8.1. Esattamente, infatti, i giudici del merito, dopo avere accertato, in linea di fatto, che nel 1959 le ET avevano concesso in subaffitto al TI unicamente la cava di pozzolana e l'antistante tettoia, e che nel 1966 e nel 1986 il TI corrispondeva un canone sia per i detti enti sia per il terreno circostante, hanno affermato che alternativamente vi era stata o una nuova scrittura o un accordo - per facta concludentia - diretto ad ampliare l'oggetto dell'originario subaffitto.
L'iter argomentativo - sorretto anche dal rilievo che non era ipotizzabile un godimento della "cava" e delle "tettoie" separatamente da quello del fondo circostante (atteso che l'area scoperta pretesamente usucapita dal TI era priva di una propria fisionomia e autonomia giuridica e, quindi, non suscettibile di un distinto rapporto possessorio e di usucapione) - non solo appare logicamente corretto, ma anche in armonia con i principi posti dall'art. 272.9 c.c. (cfr. Cass. 27 agosto 1999, n. 9015) e, soprattutto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
8.2. Quanto, alle pretesa violazione degli artt. 2721 c.c. e 3, l. 22 luglio 1966, n. 606 a prescindere dal considerare che trattasi di questioni nuove, inammissibilmente prospettate per la prima volta in questa sede di legittimità (cfr. Cass., 22 febbraio 1993, n. 2109), si osserva:
- palesemente nella specie i giudici del merito si sono avvalsi del potere discrezionale loro conferito dall'art. 2721, comma 2, c.c. il cui esercizio - come noto - è insindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 1988,n. 1257; Cass., 2 agosto 1984, n. 4600);
- per il noto principio secondo cui ai fini della validità di un contratto occorre avere riguardo al legge del tempo in cui questo venne concluso (cfr. Cass., 21 febbraio 1995, n. 1877; Cass., 2 dicembre 1995, n. 12438) è palese che la l. n. 606 del 1996 non può trovare applicazione con riguardo a eventuali contratti di subaffitto a conduttore non coltivatore diretto, stipulati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Pacifico che un contratto di subaffitto relativo a tutto il fondo è stato ritenuto esistente dai giudici del merito già nel 1966, è palese l'inconsistenza della censura;
- in ogni modo, per stessa ammissione degli attuali ricorrenti il TI svolgeva, sul fondo oggetto di controversia, una "attività industriale e commerciale" e si era, pertanto, palesemente, al di fuori dei campo di applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 606, la quale - contrariamente a quanto si assume in ricorso - riguarda esclusivamente i contratti di affitto stipulati in favore di conduttori che esercitino, sul fondo, una attività agricola non con il prevalente lavoro personale e della loro famiglia, e non anche quelli dediti a una impresa industriale o commerciale.
8.3. Sempre con il motivo in esame - ultima parte - i ricorrenti denunciano che la corte di appello di Roma con alcune espressioni contenute in sentenza "manifesta di non avere capito nullo della situazione dei luoghi, superficie e ubicazione del terreno oggetto del contratto del 1944 tra la IC e il ET".
La deduzione è inammissibile.
È palese, infatti, ancora una volta [a prescindere dalla novità delle questioni prospettate che non risultano abbiano formato oggetto del dibattito in sede di merito], che nella specie si denuncia - specie con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica in atti e alla circostanza che "manca ogni fondamento di fatto alla motivazione" - un errore di fatto compiuto dai giudici di merito. Si invoca, infatti, che la sentenza è "fondata sulla supposizione di un fatto [l'esatta configurazione del fondo oggetto di controversia] incontrastabilmente esclusa dalle emergenze di causa", cioè a un travisamento dei fatti da parte dei giudici del merito, travisamento che doveva essere dedotto - in forza delle considerazioni svolte sopra - con la impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., e non con ricorso per cassazione.
9. Con il quarto, e ultimo motivo, i ricorrenti denunziano, ancora "violazione degli artt. 1615, 1628 e 1141 c.c., artt 5 e 46, sesto comma, legge 3 maggio 1982, n. 203; dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. 9.1. "Per i motivi già esposti - si osserva nella prima parte del motivo - i ricorrenti impugnano la indicata sentenza ... negli altri capi circa l'esistenza ... di un contratto di affitto .. del terreno di mq. 9370 la risoluzione di tale contratto per grave inadempimento, la condanna al rilascio ... perché non è mai esistito un subaffitto dei TI, ne' poi un affitto".
2 palese - a giudizio di questa Corte - la inammissibilità della deduzione, ex art. 366, n. 4, c.p.c. Premesso, infatti, che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità "i motivi per i quali si chiede la cassazione", si osserva che nella specie i ricorrenti pur denunziando i capi della sentenza sopraindicati, quanto alla pronunziata risoluzione per grave inadempimento del contratto inter partes si astengono da indicare visi specifici della sentenza nella parte de qua.
9.2. Comunque, qualora si ritenga di dovere interpretare la censura in esame come facente integrale riferimento ai motivi già esposti nella prima e seconda censura, si osserva - come dimostrato sopra - che sia il primo motivo, sia il secondo, sono stati rigettati, per cui non può più dubitarsi, al momento, che il TI deteneva i terreni oggetto di controversia in forza di un contratto di affitto [e non quale proprietario].
È evidente, pertanto, che il TI era tenuto all'osservanza degli obblighi degli affittuari e, in difetto, correttamente i giudici del merito hanno pronunziato la risoluzione del contratto, con condanna dello stesso al rilascio del fondo.
9.3. Quanto, da ultimo, alla denunziata violazione dell'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, per non essere stato concesso un termine di grazia per purgare la mora protrattasi per 28 annualità la deduzione è infondata sotto diversi, concorrenti, profili.
9.3.1. In primo luogo la censura è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). I giudici del merito, in particolare, hanno pronunziato la risoluzione del contratto di affitto inter partes - per grave inadempimento della parte conduttrice tenuto presente non solo che questa non aveva corrisposto il canone per 28 annualità, ma anche perché, in violazione degli obblighi derivanti dal contratto di affitto, non aveva coltivato il fondo, e lo aveva, in buona parte, ricoperto di manufatti in muratura e di altri materiali, oltre che da una pavimentazione in cemento, il tutto realizzato abusivamente senza concessione edilizia e senza il consenso della concedente. Pacifico quanto sopra è palese che la grave inadempienza, e quindi, la pronunzia di risoluzione del contratto, sarebbero rimaste ferme, anche nell'ipotesi in cui il conduttore avesse sanato la morosità.
9.3.2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che l'assegnazione di un termine per la sanatoria della morosità a norma del comma 6 dell'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, postula un'istanza dell'affittuario moroso ancorché senza formule sacramentali, in modo non equivoco con riguardo alla volontà di porre fine all'inadempimento e alla correlata finalità di esaurire la necessità di un giudizio sul merito della lite (Cass., 23 dicembre 1998, n. 12838) . Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie mai è stata formulata, dal TI una istanza nei sensi di cui sopra è palese l'infondatezza della deduzione.
Specie considerato, altresì, che l'assegnazione di un termine per la sanatoria della morosità, a norma del comma 6 dell'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, postula la volontà, dell'affittuario, di porre fine all'inadempimento ed alla correlata finalità di esaurire la necessità di un giudizio sul merito della lite, sicché non solo non è a tale fine idonea un'istanza formulata al termine della fase istruttoria e subordinata alla mancata reiezione della domanda del concedente (Cass., 22 aprile 1995, n. 4585), ma che non può concedersi il termine di grazia, ogniqualvolta la difesa svolta dal conduttore sia incompatibile con l'affermazione che tra le parti esista un contratto di affitto (cfr., per una fattispecie analoga alla presente, Cass., 3 ottobre 1994, n. 8029). 10. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della controricorrente EDILCAM s.r.l. liquidate in lire 35.100 oltre gli onorari liquidati in lire 3.000.0000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 3 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001