Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 490
CASS
Sentenza 21 luglio 1999

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Benché il lavoro carcerario, prestato dal detenuto all'interno o all'esterno dello stabilimento detentivo a favore dell'amministrazione penitenziaria oppure all'esterno alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia assimilabile all'ordinario lavoro subordinato, la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie deve ritenersi derogata a favore del magistrato di sorveglianza per effetto dell'attribuzione a quest'ultimo dei reclami dei detenuti concernenti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, lo svolgimento delle attività di tirocinio e lavoro, e le assicurazioni sociali (artt. 69, comma sesto, della legge n. 354 del 1975, nel testo di cui agli artt. 21 della legge n. 663 del 1986), nell'ambito di una competenza di tale giudice alla quale deve riconoscersi natura giurisdizionale nel quadro della disciplina introdotta dalla riforma penitenziaria di cui alla legge n. 663 del 1986, che prevede lo svolgimento di uno speciale procedimento nel quale sono garantiti i diritti di difesa e la decisione con ordinanza impugnabile per cassazione (art. 69 cit. e art. 14 ter della stessa legge n. 354 /1975, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663/1986).

Nel caso in cui, per una controversia relativa a lavoro prestato in stato di detenzione, si discuta se la stessa debba essere attribuita al giudice del lavoro (davanti a cui nella specie la causa era stata proposta), oppure al giudice civile ordinario o al magistrato penale di sorveglianza, non si pone una questione di giurisdizione, relativa cioè alla delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o altra speciale, ma un problema di ripartizione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria. La questione stessa, se non si è formato al riguardo il giudicato interno (in difetto di una pronuncia espressa del giudice di primo grado), è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto attinente ad un prospettato difetto di competenza per materia, sempreché la controversia fosse già pendente alla data del 30 aprile 1995 e alla stessa quindi sia inapplicabile (in base all'art. 90 della legge n. 353 del 1990) l'art. 38 cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione prevedente la necessità del rilievo d'ufficio anche dell'incompetenza per materia non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 490
    Data del deposito : 21 luglio 1999

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