Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 2
Benché il lavoro carcerario, prestato dal detenuto all'interno o all'esterno dello stabilimento detentivo a favore dell'amministrazione penitenziaria oppure all'esterno alle dipendenze di altri datori di lavoro, sia assimilabile all'ordinario lavoro subordinato, la competenza del giudice del lavoro per le relative controversie deve ritenersi derogata a favore del magistrato di sorveglianza per effetto dell'attribuzione a quest'ultimo dei reclami dei detenuti concernenti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, lo svolgimento delle attività di tirocinio e lavoro, e le assicurazioni sociali (artt. 69, comma sesto, della legge n. 354 del 1975, nel testo di cui agli artt. 21 della legge n. 663 del 1986), nell'ambito di una competenza di tale giudice alla quale deve riconoscersi natura giurisdizionale nel quadro della disciplina introdotta dalla riforma penitenziaria di cui alla legge n. 663 del 1986, che prevede lo svolgimento di uno speciale procedimento nel quale sono garantiti i diritti di difesa e la decisione con ordinanza impugnabile per cassazione (art. 69 cit. e art. 14 ter della stessa legge n. 354 /1975, introdotto dall'art. 2 della legge n. 663/1986).
Nel caso in cui, per una controversia relativa a lavoro prestato in stato di detenzione, si discuta se la stessa debba essere attribuita al giudice del lavoro (davanti a cui nella specie la causa era stata proposta), oppure al giudice civile ordinario o al magistrato penale di sorveglianza, non si pone una questione di giurisdizione, relativa cioè alla delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o altra speciale, ma un problema di ripartizione delle competenze tra diversi giudici ugualmente esercitanti la giurisdizione ordinaria. La questione stessa, se non si è formato al riguardo il giudicato interno (in difetto di una pronuncia espressa del giudice di primo grado), è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto attinente ad un prospettato difetto di competenza per materia, sempreché la controversia fosse già pendente alla data del 30 aprile 1995 e alla stessa quindi sia inapplicabile (in base all'art. 90 della legge n. 353 del 1990) l'art. 38 cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione prevedente la necessità del rilievo d'ufficio anche dell'incompetenza per materia non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RI MI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPONETTI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1535/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/01/97;
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Roberta TORTORA, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per il ricorrente, Pietro CAPONETTI, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso e rimessione degli atti al Primo Presidente. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in cancelleria il 25 gennaio 1997, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia avverso, la sentenza con la quale il locale pretore - ritenuto che l'odierno intimato aveva diritto alla restituzione dei tre decimi della mercede relativa al lavoro da lui svolto in stato di detenzione, perché, pur essendo stata effettuata la relativa ritenuta ai sensi dei primi tre commi dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 nel periodo anteriore alla loro abrogazione (ad opera della legge 10 ottobre 1986, n. 663), essa era, comunque, preclusa dal retroattivo effetto della sentenza n. 49 del 1992, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità delle suddette disposizioni - aveva, in accoglimento di ricorso depositato in cancelleria il 17 maggio 1993, condannato l'appellante al pagamento delle somme per il detto titolo rivendicate, nonché delle relative maggiorazioni, per interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. Osservava il tribunale, in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede, che:
- doveva ritenersi sussistente la legittimazione passiva del Ministero, come autore della trattenuta in contestazione, anche se non beneficiario finale della medesima;
- essendo assimilabili le prestazioni lavorative dei detenuti a quelle rese nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, privo dei requisiti di stabilità, ne conseguiva che il decorso della prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ., nel testo risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, non poteva avere inizio se non dal momento della cessazione del rapporto di lavoro in de quo, vale a dire dal 1993, sicché alla data dell'atto introduttivo del giudizio, cadente anch'essa in tale anno, il termine previsto dalla riferita norma non era ancore maturato;
- la natura dei crediti in contestazione ne imponeva, infine, la soggezione al disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e quindi la rivalutazione, in cumulo con gli interessi legali. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero, sulla base di quattro motivi, cui resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso il Ministero ripropone la questione del difetto della propria legittimazione passiva, connesso alla qualità di mero autore della ritenuta in contestazione, non beneficiario della finale attribuzione della medesima. Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 409 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 stesso codice, nonché "difetto di giurisdizione, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.", si assume che la differenza che intercorre tra attività di lavoro c.d. "libera" e lavoro penitenziario (compensato con "remunerazione-mercede") si ripercuote anche sulla competenza giurisdizionale, in quanto tutto ciò che attiene all'attività lavorativa prestata presso gli istituti di pena sarebbe soggetto alla competenza del giudice penale, al sensi degli artt. 665 e 33 cod. proc. pen., e le controversie relative all'ammontare della retribuzione sarebbero sottratte alla competenza del giudice del lavoro, appartenendo piuttosto alla competenza del giudice ordinario competente per valore, siccome non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 409 cit..
Con il terzo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 30 legge 11 marzo 1957 n. 87, nonché vizi di motivazione "con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.", si assume che l'art. 23 legge 26 luglio 1975 n. 354, secondo cui la remunerazione del lavoro carcerario deve essere determinata nella misura di sette decimi della mercede dovuta, pur essendo stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del febbraio del 1992, non può ritenersi inoperante nella specie, in quanto il rapporto di cui si controverte è sorto tra il 1981 ed il 1985 e, quindi, siccome già definitivamente esaurito, sarebbe insensibile al principio di retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale. Con il quarto motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2955 n. 2 cod. civ., 15 e 20 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché vizi di motivazione, si assume che il rapporto dedotto in giudizio debba essere considerato definitivamente esaurito, in quanto il diritto di credito si sarebbe da lungo tempo prescritto, dovendosi considerare stabile il rapporto di lavoro del condannato e quindi decorrente la prescrizione in costanza del rapporto medesimo.
Con il quinto ed ultimo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 cod. civ. e 429 cod. proc. civ., si assume che il Tribunale abbia errato nell'accertare sia il diritto agli interessi, in mancanza della costituzione in mora e della possibilità di porre in essere tale atto prima dell'insorgenza del credito, quale effetto della sentenza della Corte Costituzionale, sia il diritto alla rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, insuscettibile di rivalutazione automatica in mancanza della prova del maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., applicabile nella specie.
Il secondo motivo di ricorso, investendo una questione di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia, assume rilievo pregiudiziale e va, pertanto, esaminato prima di ogni altro, ivi compreso quello concernente il difetto della legittimazione passiva e relativo, per tale suo contenuto (che attiene alla identificazione della titolarità del rapporto in contestazione), ad una questione di merito (v., fra le ultime, Cass. 5 novembre 1997, n. 10843; Id., 20 giugno 1997, n. 5542; Id., 2 dicembre 1996, n. 10740;
Id., 24 febbraio 1995, n. 2125).
Il motivo di ricorso è fondato nel sensi di cui alle seguenti considerazioni e nella sola parte in cui si assume la insussistenza, nella specie, della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.
Deve premettersi che erroneamente tale assunto viene formulato nei termini di una eccezione di difetto di giurisdizione, posto che la dedotta sottrazione della controversia al detto giudice specializzato e la sua postulata devoluzione al giudice ordinario civile, secondo il rito ordinario, o al giudice di sorveglianza, non implicano una questione di delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o di altra speciale, vale a dire una questione riconducibile nell'ambito dell'art. 37 cod. proc. civ., ma soltanto un problema di ripartizione delle competenze fra diversi giudici che ugualmente esercitano la giurisdizione ordinaria, della quale, dunque, non può, nella specie, escludersi la sussistenza, per il solo fatto del riconoscimento della competenza dell'uno o dell'altro di tali giudici (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1988, n. 789; Id., 29 maggio 1987, n. 4797, Id., 28 luglio 1984, n. 4490). Si rileva inoltre, che, sebbene la questione non sia stata esaminata dal giudice di appello, ne' ad esso proposta dalle parti, non può ritenersi su di essa formato alcun giudicato interno, trattandosi di eccezione di incompetenza per materia (quale è quella che si pone in relazione al diniego di riconducibilità della controversia nell'ambito dell'art. 409 cod. proc. civ.), che non è stata oggetto di pronuncia espressa del giudice di primo grado. Opera, infatti, al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza di appello in ordine alla questione del difetto di competenza per materia, che nel giudizio di primo grado non sia stato oggetto di una siffatta pronuncia, non importa la formazione del giudicato implicito per tale questione e non ne preclude la proponibilità nel giudizio di cassazione (v., fra le tante, Cass. 15 giugno 1998, n. 4053; Id., 19 agosto 1993, n. 8782). D'altra parte, per il disposto dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353, ai giudizi pendenti, come il presente, alla data del 30 aprile 1995 è inapplicabile l'art. 38 cod. proc. civ. nella sua nuova. formulazione, secondo la quale l'incompetenza. anche se per materia, deve essere rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado, dovendo perciò il giudice del gravarne fare applicazione dell'art. 38, comma 1, nel testo originario, base al quale l'incompetenza per materia e quella per territorio ex art. 28 cod. proc. civ. sono rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 6 aprile 1998, n. 3546; Id., 21 novembre 1997, n. 11635). Giova, poi, precisare che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in materia di lavoro carcerario, affermando che il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile (sent. 19 luglio 1991 n. 8055). Questa affermazione non può non essere condivisa. Ritengono, peraltro, le Sezioni Unite che, quanto alla competenza nelle controversie relative a tale tipo di lavoro, la conseguente declaratoria di quella del pretore in funzione di giudice del lavoro, contenuta in detta sentenza, possa del pari essere condivisa, ma solo, in base al principio tempus regit actum, limitatamente alle controversie introdotte anteriormente all'ottobre 1986. Essa è invero coerente con la mancanza, all'epoca, della previsione di un procedimento di natura giurisdizionale sui reclami dei detenuti lavoratori, concernenti l'osservanza delle norme riguardanti, tra l'altro, la mercede e la retribuzione, posto che, ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, il magistrato di sorveglianza, a seguito di detti reclami, provvedeva con un ordine di servizio, e cioè con un atto amministrativo, non impugnabile. Ed è inoltre evidentemente coerente con la premessa in ordine alla natura del rapporto di lavoro carcerario.
In questo ordine di idee, può ricordarsi come anche la Corte costituzionale, con riguardo al regime vigente anteriormente all'entrata in vigore (1986) della così detta "legge Gozzini", aveva affermato e poi, più volte ribadito, che le decisioni del giudice di sorveglianza sul reclami presentatigli ai sensi della sopra citata norma difettavano della natura giurisdizionale, sicché ne' la loro sollecitazione, ne' la loro pronuncia potevano intendersi come preclusive dell'azione in giudizio (cfr. Corte cost. n. 77 del 1986;
n. 1033 del 1984; n. 87 del 1978).
Ma, pur essendo ancora valida la affermata qualificazione del detto rapporto, deve ora rilevarsi che l'art. 21 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nel modificare il citato art. 69, ha introdotto la norma secondo cui, a seguito di reclamo del detenuto in materia di lavoro penitenziario (concernente "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") si instaura uno speciale procedimento, nel quale sono garantiti i diritti di difesa (art. 2 legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 ter alla legge n. 354 del 1975), e all'esito del quale il magistrato di sorveglianza decide, non più con un ordine di servizio, ma con una "ordinanza impugnabile soltanto per cassazione". Ora, la natura giurisdizionale di tale procedimento appare evidente, come, d'altra parte, ha già avuto occasione di affermare questa Corte (sent. I sez. pen. 19 maggio 1993 n. 1656 - cc 21 aprile 1993 - ; 21 luglio 1992 n. 2323 - cc 22 maggio 1992 - ; 3 marzo 1992 n. 373 - cc 27 gennaio 1992 - ; 17 aprile 1989 n. 804 - cc 28 marzo 1989), da un lato, evincendo tale natura, in particolare, dal fatto che esso è assoggettato alle regole proprie degli altri procedimenti giurisdizionali, si svolge con le garanzie del contraddittorio e culmina con un provvedimento del giudice, avverso il quale le parti possono proporre impugnazione, e, d'altro lato, rilevando che, di conseguenza, tale provvedimento non costituisce atto amministrativo revocabile, ma ha natura di sentenza, e, cioè, di decisione di carattere giurisdizionale.
Pertanto, ponendosi, come detto dianzi, nell'ambito della giurisdizione ordinaria soltanto un problema di competenza e non di giurisdizione (della quale, peraltro, non sarebbe dato dubitare neanche in relazione alla circostanza che il lavoro carcerario è svolto all'interno dello stabilimento penitenziario ovvero all'esterno dello stesso, ma sempre in favore della pubblica amministrazione, con inserimento del lavoratore nell'organizzazione e per il conseguimento degli scopi di questa atteso che la individuazione del giudice, al quale debbono essere devolute le controversie in subiecta materia, risulta espressamente compiuta dalla legge), è ineludibile la conseguenza che, in ordine al caso di specie, codesto problema debba risolversi nel senso che le pretese del detenuto lavoratore concernenti le materie suindicate possono essere fatte valere in via esclusiva con reclamo davanti al magistrato di sorveglianza e non più con ricorso davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.
Nè tale soluzione appare giuridicamente irragionevole, attese le garanzie giurisdizionali assicurate al lavoratore e le peculiarità del rapporto inserito in un contesto di attività del detenuto strettamente connesse e conseguenziali alla pena, e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.
L'accoglimento di questo motivo deve, dunque, essere pronunciato per quanto di ragione, e, come è evidente, comporta necessariamente l'assorbimento di tutti gli altri, nonché, ai sensi dell'art. 382, primo comma, cod. proc. civ., la declaratoria della giurisdizione ordinaria e della competenza del giudice di sorveglianza. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, al sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, come si è visto, il processo non avrebbe potuto essere iniziato davanti al pretore ne' proseguire davanti al tribunale.
Quanto alle spese dell'intero giudizio, si ritiene che siano ravvisabili nella novità della decisione giusti motivi per compensarle per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e la competenza del giudice di sorveglianza. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999