Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 1
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. presuppone non soltanto un rapporto di mera pregiudizialità logica, ma anche un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica fra due liti, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. L'apprezzamento circa l'esistenza, o meno, del suddetto rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi logico - giuridici la decisione del giudice di merito che aveva negato ogni rapporto di pregiudizialità tra due cause intentate dal socio di una cooperativa edilizia - l'una avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare che dava mandato al consiglio di amministrazione di provvedere alla instaurazione delle procedure di esclusione per i soci morosi, l'altra relativa all'impugnazione della successiva delibera del consiglio stesso con la quale si disponeva l'esclusione dell'opponente per morosità - sulla base del rilievo che la delibera assembleare aveva portata generale ed indiscriminata, mentre quella consiliare aveva avuto autonomi effetti concreti, correlati ai poteri spettanti al consiglio stesso, e costituiva l'unico atto rilevante ai fini dell'esclusione del socio opponente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente e Relatore -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE DEHON 50, presso l'avvocato BARTOLOMEO C. R., rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE CARLINO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROF CASA COOPERATIVA a r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERRARI 11, presso l'avvocato MARIO SALTALAMACCHIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO PINTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1999/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Carlino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
AI VI , socio della cooperativa a r.l. "Prof-casa" , prenotò appartamenti ed accessori per il prezzo di lire 1.225.393.000 nel fabbricato A nel centro direzionale di Napoli e successivamente mutò la prenotazione in prenotazione di appartamenti ed accessori nel fabbricato B dello stesso centro per il prezzo di lire 1.451.080.000. Con delibera del 30-6-1982 l'assemblea della cooperativa dispose :
"che il consiglio di amministrazione con tutta urgenza provveda ad instaurare i procedimenti di esclusione dalla cooperativa dei soci morosi ai sensi dello statuto sociale.Trascorsi inutilmente i trenta giorni prescritti per sanare la morosità il consiglio di amministrazione dovrà deliberare , entro i successivi trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine perentorio , la esclusione dalla cooperativa...".
Detto consiglio con deliberazione del 13-10-1992 "- premesso che con lettera del 20-7-1992 aveva invitato i soci "uniformandosi al volere espresso dall'assemblea e in ottemperanza a quanto disposto dall'art.10 dello statuto sociale nonché dall'art.8 del regolamento" a provvedere al pagamento di quanto dovuto preavvertendo l'esclusione da socio in caso di inadempimento" - rilevato che il termine concesso ai soci era trascorso , dispose , "secondo le modalità previste all'uopo dallo statuto e dal regolamento vigente e in ossequio alla delibera assembleare di cui in premessa" , l'esclusione di alcuni soci , tra i quali il AI.
Costui impugnò sia la delibera assembleare - per aver l'assemblea nella sua emanazione esorbitato dai suoi poteri - che la delibera consiliare.
In quest'ultimo giudizio il Tribunale di Napoli respinse l'opposizione e la pronunzia fu confermata, con sentenza del 5-8-1996 dalla Corte d'appello della stessa città , la quale : a) respinse l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello concernente la delibera assembleare affermando la autonomia rispetto a questa della delibera consiliare;
b) confermò il grave inadempimento del AI che giustificava la sua esclusione da socio affermando : 1) che la doglianza - secondo la quale il mancato pagamento delle ultime due rate non costituiva inadempimento perché il loro ammontare doveva ritenersi compreso nel maggiore mutuo che il AI aveva accettato e che in quanto non frazionato costituiva debito della cooperativa, e perché gli oneri di questa stati contestati e inutilmente se ne era richiesto l'accertamento giudiziale - era infondata perché non erano state pagate ne' dette rate ne' il preammortamento del mutuo nell'entità inizialmente individuata , e quindi non era stato pagato nemmeno quanto certamente dovuto , e che era di rilevante importo , secondo la originaria previsione;
2) che comunque nessuna prova era stata fornita della imputabilità alla cooperativa del ritardo nella costruzione e dell'aumento dei costi della stessa;
c) che pertanto era superfluo dare ingresso ai mezzi di prova intesi ad accertare l'esatto ammontare dovuto , tenuto conto altresì della genericità delle contestazioni e del fatto che il AI aveva approvato il bilancio del 1991 e quindi i conteggi della società ; d) che la prova (interrogatorio e testi) intesa a dimostrare la erroneità dei conteggi della società era irrilevante perché concernente le trattative per un bonario componimento.
Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente;
ha resistito con controricorso la cooperativa;
il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione.
Con il primo motivo di ricorso, denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. nonché vizio di motivazione , si deduce che la Corte illegittimamente e senza motivazione , o almeno senza adeguata motivazione , ha negato la (invocata) sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudizio avverso la delibera assembleare : sussisteva difatti rapporto di pregiudizialità perché tale delibera era stata impugnata sull'assunto che con essa l'assemblea avesse travalicato i suoi poteri incidendo su quelli del consiglio (e la delibera di quest'ultimo aveva praticamente dato esecuzione a quella assembleare) e sussisteva quindi la necessità di evitare conflitti di giudicato.
Il motivo è infondato.
La Corte ha negato che sussistesse rapporto di pregiudizialità tra le due cause sui rilievi : che la delibera assembleare aveva avuto portata generale e indiscriminata e la delibera consiliare aveva avuto portata concreta , correlata ai poteri spettanti al Consiglio , il quale , benché sollecitato dalla delibera assembleare , aveva proceduto a valutazioni di sua competenza provvedendo ad individuare i soci morosi e i casi nei quali potesse essere adottato il provvedimento di esclusione da socio;
che pertanto la delibera consiliare doveva considerarsi autonoma rispetto a quella assembleare;
che a parte il fatto che il carattere vincolante della delibera assembleare avrebbe dovuto scaturire non dalla volontà dei soci ma dalla legge , la delibera consiliare costituiva espressione dei poteri spettanti al Consiglio e in quanto tale era autonoma , anche se menzionava , quale ulteriore motivo - questo da considerarsi non determinante - la precedente delibera assembleare;
che in definitiva l'unico atto rilevante al fine della esclusione era la delibera consiliare , adottata nell'esercizio di poteri spettanti al Consiglio , ed erano invece irrilevanti le circostanze che lo avevano indotto all'adozione della delibera stessa , considerato altresì che in sede di opposizione il giudice deve solo accertare la ricorrenza delle condizioni che secondo la previsione normativa e statutaria avrebbero consentito il provvedimento di esclusione da socio. Tale motivazione è logica e sufficiente e premesso che la pregiudizialità sussiste solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra - non ricorre il denunziato vizio perché l'apprezzamento della ricorrenza del rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice del merito , la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (cass,n. 10182/1997). Con il secondo motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art.2527 c.c. nonché vizio di motivazione , si deduce che la Corte d'appello ha affermato che la delibera consiliare fosse autonoma rispetto alla delibera assembleare e che conseguentemente non vi fosse stata invasione dei poteri del Consiglio da parte dell'assemblea : a) sul rilievo che decisivo del carattere vincolante della delibera assembleare rispetto alla delibera consiliare fosse la legge (e non la volontà dei soci) : laddove l'assunto difensivo era consistito nella deduzione che la vincolatività della prima delibera fosse stata non oggettiva ma soggettiva , apparendo evidente che lo svolgimento e il contenuto degli atti - lettera del 20-7-1992 e delibere assembleare e consiliare - esplicitavano che gli amministratori avevano adottato la loro delibera unicamente per dare esecuzione a quella assembleare e non per esercitare autonomamente i poteri ad essi spettanti - dei quali peraltro quello nella specie esercitato è il più grave - ; b) sul rilievo che l'art.2527 c.c. conferisce potere di deliberare l'esclusione da socio all'assemblea salvo diversa disposizione statutaria laddove tale rilievo era irrilevante perché nella specie tale deroga era avvenuta. Il motivo è infondato.
Il raffronto tra la motivazione adottata dalla Corte d'appello - quale riportata nell'esame del primo motivo - e le deduzioni del motivo in esame evidenziano che con questo si tende ad una ricostruzione del contenuto degli atti processuali diverso da quello individuato dalla Corte d'appello : si tende cioè a sollecitare una diversa interpretazione di detti atti , la quale , in difetto di errore logico giuridico nell'interpretazione che invece ne ha dato il giudice - errore che nell'esame del precdente motivo si è rilevato non sussistere concreta mera interpretazione soggettiva , che pur se a sua volta logica , è inidonea a rivelare un vizio della diversa interpretazione adottata dal giudice.
Con il terzo motivo , denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art.1218 c.c. nonché vizio di motivazione , si deduce che erroneamente la Corte d'appello ha affermato che concretassero inadempienza grave del AI il mancato pagamento di due rate di lire 163.015.700 ciascuna nonché delle quote di preammortamento del mutuo: difatti (a) l'ammontare di dette rate - il cui pagamento era stato sospeso dal AI nel 1987 a causa del ritardo nella costruzione degli immobili - doveva ritenersi compreso nel maggiore ammontare del mutuo che il AI si era accollato nel 1989 dopo che la cooperativa gli aveva comunicato la lievitazione del costo della costruzione (e solo perché la cooperativa aveva successivamente comunicato che il mutuo sarebbe stato accollabile in minore ammontare era risultato che il AI rimaneva debitore di lire 118.123.375) e (b) le quote di preammortamento del mutuo non erano state pagate perché era insorto contrasto tra il AI e la cooperativa sull'ammontare del residuo costo degli immobili (costo che la stessa aveva per di più successivamente indicato in misura ancora maggiore).
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello difatti ha tenuto conto delle medesime considerazioni oggi svolte ed ha affermato che la sussistenza di contrasto tra la cooperativa e il AI sull'ammontare effettivo del (maggiore) costo della costruzione era irrilevante perché costui non aveva adempiuto nemmeno al versamento dell'ammontare originariamente pattuito e non aveva dato prova dell'addebitabilità alla cooperativa del ritardo nella costruzione e della lievitazione dei costi : e avverso tale "ratio decidendi" non è stata mossa censura. Non ricorrono pertanto i denunziati vizi.
Con il quarto motivo , denunziandosi vizio di motivazione si deduce che erroneamente la Corte d'appello ritenendo generiche le contestazioni del AI non ha dato ingresso ai mezzi di prova richiesti ed in particolare ad una consulenza tecnica : la documentazione in atti difatti rivelava che la cooperativa aveva tenuto una contabilità abnorme ed aveva svolto una gestione della correttezza della quale doveva dubitarsi perché era stata improntata a criteri di imprenditorialità anziché , come avrebbe dovuto avvenire , a criteri di mutualità , in base ai quali il socio avrebbe dovuto pagare solo i costi della costruzione. Il motivo è inammissibile.
Pur vero che la Corte d'appello ha svolto specifiche rilevazioni per il diniego di ingresso dei mezzi istruttori richiesti , purtuttavia la "ratio" fondamentale e decisiva del diniego - lo si deduce dalla introduzione della motivazione con la locuzione "appare superfluo pertanto accertare..." - è consistita , come è stato riportato nell'esame del precedente motivo , nel fatto che le insorte contestazioni sulla maggiorazione del costo della costruzioni erano irrilevanti al fine perché il AI non aveva adempiuto nemmeno agli obblighi quali originariamente assunti : e tale "ratio" non è censurata.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto e il soccombente va condannato al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , a favore della resistente , di lire 150.000 per spese e di lire 3.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 28-10-1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999