Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 740
CASS
Sentenza 28 gennaio 1999

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La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. presuppone non soltanto un rapporto di mera pregiudizialità logica, ma anche un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica fra due liti, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato. L'apprezzamento circa l'esistenza, o meno, del suddetto rapporto di pregiudizialità è rimesso al giudice di merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi logico - giuridici la decisione del giudice di merito che aveva negato ogni rapporto di pregiudizialità tra due cause intentate dal socio di una cooperativa edilizia - l'una avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare che dava mandato al consiglio di amministrazione di provvedere alla instaurazione delle procedure di esclusione per i soci morosi, l'altra relativa all'impugnazione della successiva delibera del consiglio stesso con la quale si disponeva l'esclusione dell'opponente per morosità - sulla base del rilievo che la delibera assembleare aveva portata generale ed indiscriminata, mentre quella consiliare aveva avuto autonomi effetti concreti, correlati ai poteri spettanti al consiglio stesso, e costituiva l'unico atto rilevante ai fini dell'esclusione del socio opponente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/1999, n. 740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 740
    Data del deposito : 28 gennaio 1999

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