Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, è legittimo il decreto del giudice che, richiamando per "relationem" la richiesta del P.M. con riferimento alla ricostruzione dei fatti, contenga, sia pure in forma sintetica, un'autonoma e personalizzata valutazione delle posizioni di ciascun imputato con riferimento ad ogni fattispecie delittuosa contestata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2015, n. 8951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8951 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
8 9 5 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio: Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: 11/11/2015 - dott. Antonio Esposito Presidente Sentenza n2138/2015 - dott. Piercamillo Davigo Consigliere Reg. gen. n.: 33619/2015 Consigliere relatore - dott. Giovanni Diotallevi - dott. Geppino Rago Consigliere - dott. Giovanna Verga Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia avverso l'ordinanza del tribunale di Brescia, sezione riesame, in data 21 luglio 2015,; Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso del P.M.; RITENUTO IN FATTO Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Brescia, sezione riesame, in data 21 luglio 2015 con la quale è stata disposto l'annullamento del sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale di Brescia, in data 12 giugno 2015 in ordine ai reati di cui agli artt. 640, comma n. 1 c.p., ' 48, 81, 483,479 c.p.; A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi: Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 606 lett. c) a) cod. proc. pen. mancanza della motivazione Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto l'insussistenza di una valida motivazione ai sensi dell'art. 125, c. 3 e 321 c.p.p., e comunque la 1 presenza di una motivazione apparente, tale da integrare l'ipotesi di nullità per violazione di legge. In realtà, secondo il p.m. ricorrente, il G.I.P. avrebbe richia- mato la richiesta cautelare dell'Ufficio di Procura, riepilogando i capi di imputa- zione ed esponendo una valutazione critica dei fatti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi circa la sussistenza dei delitti ipotizzati, precisando la qualità dell'incarico ricoperto, le modalità di esecuzione della ipotizzata truffa e gli artifici e raggiri utilizzati, con il profitto conseguito, come emergente dalla documenta- zione acquisita e specificamente richiamata. In sostanza il G.I.P. avrebbe fornito compiutamente gli elementi per consentire al Tribunale una completa e oculata ponderazione dell'ipotesi di reato, anche perché ad ogni indagato è stato notifi- cato il decreto del giudice, la richiesta del procuratore della repubblica e gli alle- gati alla medesima, con un supporto magnetico riepilogativo dei calcoli e dei dati documentali. La dedotta nullità pertanto sarebbe insussistente. Hanno depositato una memoria difensiva gli indagati ER OR, CC ZO PO che hanno ribadito l'infondatezza del ricorso del p.m. e la sua inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
2. Il TDL ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse corredato da una motivazione apparente, e come tale, integrante la nullità per violazione di legge riconducibile all'art. 125 cod. proc. pen.
2.1 Osserva la Corte che nel caso in esame, per quanto riguarda la legittimità di una motivazione "per relationem", devono trovare applicazione i seguenti principi di diritto in base ai quali la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di de- stinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o 2 dell'impugnazione (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014 - dep. 22/12/2014, Maira- jane, Rv. 261839); ciò premesso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giu- diziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descritti- vo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione (come è avvenuto nel caso di specie) (Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015 - dep. 20/11/2015, Talbi Nejib e al- tro, Rv. 265338). Più chiaramente deve evidenziarsi che la Corte di cassazione ha già sottolineato come la motivazione dei provvedimenti giudiziali possa consi- stere nel rinvio puntuale a documenti e decisioni già presenti in atti, evidenzian- do altresì che l'ampiezza di tale rinvio deve essere proporzionata alle concrete esigenze motivazionali nell'ambito delle finalità che la legge attribuisce alla moti- vazione quale strumento di trasparenza e controllabilità della decisione che non esaurisce la propria funzione all'interno delle relazioni tra le parti processuali (Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010 - dep. 30/03/2010, P.M. in proc. C. e altri, Rv. 246465). Sotto questo profilo deve ritenersi legittimo il mero rinvio ad altri atti del procedimento quando si intendano fare propri contenuti essenzialmente de- scrittivi o ricostruttivi della realtà che l'autorità giudiziaria condivide. Nel caso in esame il decreto di sequestro preventivo emesso in data 12 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia, e annullata dal Tribunale del riesame Brescia con il provvedimento impugnato, consiste in sintetiche af- fermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed alle- gata integralmente, e fatta propria dal G.i.p.. La richiesta del pubblico ministero, recepita nel decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice delle indagini preliminari, non consiste, poi, in un disordinato affastellamento di rapporti di po- lizia giudiziaria, e nell'elencazione delle attività di indagine effettuate dalla polizia giudiziaria (predisposizione della falsa documentazione;
sequestri); la stessa ha tutti i contenuti per potere essere ritenuta adeguata a giustificare l'adozione del provvedimento di sequestro (si veda il riferimento ai fgg. 106 e ss. della richiesta cautelare effettuato dal GIP per la quantificazione dei profitti illeciti oggetto di sequestro anche per equivalente) consentendo ai destinatari dello stesso di co- noscere gli elementi a loro carico per potere disporre un'adeguata difesa. Tutta- via, il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, ha annullato il provvedimento di sequestro, ritenendo la motivazione del provvedimento del tut- to inesistente, in quanto vi sarebbe un indifferenziato richiamo all'integrale com- pendio degli atti d'indagine su cui sarebbe stato fondato "tout court" la presenza del fumus di tutti i reati contestati agli indagati, senza una reale valutazione au- tonoma del giudice. In sostanza il richiamo ai plurimi e specifici rapporti della 3 Guardia di Finanza, pur pedissequamente identificati, senza una ritenuta auto- noma selezione o ponderazione del materiale d'indagine globalmente invocato, vista anche la ritenuta (da parte del TDL) disomogeneità delle posizioni degli in- dagati, e degli enti rappresentati e il riferimento a mere responsabilità di "posi- zione", e al difetto di indicazioni contabili circa il computo dei profitti illeciti ( in realtà esistente), della omessa specificazione degli atti amministrativi violati, e degli specifici trasporti attestati falsamente come eseguiti, non avrebbe consenti- to il legittimo esercizio del diritto di difesa. Anche perché, secondo TDL, "un atto di polizia giudiziaria, per quanto possa essere ben formato, e salvo che atte- sti un fatto di estrema semplicità e diretta rilevazione (ad es. il possesso di un'arma) non può contenere, proprio per la provenienza da un organo di polizia giudiziaria e per la sua connotazione strutturale di atto diretto a sollecitare l'organo inquirente affinchè richieda misure cautelari, una motivazione congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione". E sarebbe "impensabile che ciò che dovrebbe essere oggetto di valutazione (la ricostruzione storica della P.G.) diventi esso stesso la motivazione attraverso cui quella ricostruzione di per sé assurge al rango di fumus commissi delicti".
3. L'assunto del Tribunale non può essere condiviso. È evidente che nel provvedimento di sequestro emesso il giudice ha adottato la tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo in un'ottica di presunzione di sufficienza dell'illustrazione del quadro indiziario da parte dell'organo inquirente, facendola propria. Circa la motivazione "per relatio- nem" di un provvedimento giudiziale, come è stato già ricordato, per giurispru- denza costante di questa Corte, la stessa è da considerarsi legittima quando sussistano le condizioni già elencate sub 2.1 (v. anche Cass. Sez. 4, sent. n. 4181/2007 rv 238674; S.U., sent. n. 17/2000 Rv. 216664). Orbene, la richiesta del pubblico ministero, fatta propria dal G.I.P. con autonoma valutazione, risulta ampiamente argomentata con l'indicazione degli elementi dai quali trarre il "fumus delicti" e, per quanto qui interessa, il "periculum in mo- ra", perché ne ha valutata la gravità, e ha indicato analiticamente il contenuto degli elementi indiziari, e, in base alle modalità e all'articolazione con cui l'atto è stato redatto è stata evidenziata una configurazione sintetica ma esaustiva T per ogni singola posizione dei fatti specificamente addebitati;
è stato così fornito un quadro complessivo, idoneo a fondare la richiesta, che, una volta recepita dal giudice, consente alla persona sottoposta alle indagini di approntare un'adeguata difesa e ai giudici delle impugnazioni di valutarne la sufficienza argomentativa e 4 la coerenza logica senza che i medesimi siano obbligati ad una soggettiva rico- struzione degli elementi proposti (v.Cass. Sez. 2, sent. n. 6966/2011 Rv. 249681).
4. Rileva, poi, il Collegio che il ricorso per cassazione contro ordinanze e- messe in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per viola- zione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudican- do" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto man- cante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto;
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
4.1 Del resto, l'affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, se non nei limiti soipraspecificati, ripetuta più volte da questa Corte, è coerente con la parallela (ed anch'essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tri- bunale del Riesame legittimamente integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice;
infatti anche se il giudice del riesame non può compiere accertamenti, può integrare e correggere il provvedimento impugnato (nella specie: decreto di sequestro preventivo) sulla scorta dei documenti in suo : possesso (Sez. 2, n. 3103 del 18/12/2007 - dep. 21/01/2008, Di Vincenzo e al- tro, Rv. 239267). Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedi- mento promanante solo dal Gip) - così come nel caso di specie -venga conside- rata in sede di riesame inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e man- canza di approccio critico rispetto alla richiesta e al materiale indiziario addotto dal pubblico ministero, di certo, il Tribunale non deve, ne' può, prescindere dall'esame degli stessi, e delle valutazioni in essi contenuti, in quanto introdotti e "inglobati" nell'ordinanza medesima. Infatti, a seguito del richiamo esplicito fatto dal giudice delle indagini preliminari, gli stessi fanno parte integrante della moti- vazione del provvedimento cautelare.
5. Il p.m. ricorrente ha perciò evidenziato chiaramente come il provvedi- mento impugnato sia stato adottato sulla base di una interpretazione normativa 5 non condivisibile, sorretta peraltro da una analisi lacunosa degli elementi proba- tori presenti nel procedimento, che avrebbero consentito, al contrario, una verifi- ca sufficientemente articolata, adeguata alla fase, e coerente rispetto alla disci- plina normativa e alla consolidata interpretazione giurisprudenziale in ordine 1 all'esistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento di sequestro sotto il profilo del fumus boni iuris oltre che del periculum in mora. Con logica argomen- tazione, il p.m. ricorrente ha evidenziato come il reato previsto dall'art. 640 cod. pen. e gli altri reati connessi a carico degli indagati siano stati individuati anche con l'indicazione di fatti concreti, caratterizzati dagli elementi dell'attualità e della univocità interpretativa, in base alla contestazione effettuata, vista anche la so- stanziale omogennità delle condotte contestate;
appare in questo senso assolu- tamente inappropriata la censura del tribunale che lamenta la impossibile indivi- duazione degli elementi del fumus delicti, che in realtà assumono la veste della gravità indiziaria, in relazione all'adozione del provvedimento portato al suo e- same. I presupposti sono dunque diversi, rispetto a quelli ritenuti necessari dal Tribunale, come sopra indicato, e la ricostruzione dei fatti proposta dalla Procura, e fatta propria dal GIP con una valutazione sintetica, ma articolata anche con ri- ferimento ai passaggi motivazionali specifici e personalizzati per ciascun imputa- to in relazione ad ogni fattispecie delittuosa, appare coerente con l'astratta con- figurabilità dei reati ipotizzati, in base ai capi di imputazione, che appaiono line- ari nella loro formulazione e che fanno emergere anche una più che potenziale fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Anche sotto questo profilo il giudizio del Tri- bunale del riesame appare frutto di una sostanziale pretermissione valutativa in ordine al contenuto degli atti portati al suo giudizio, che peraltro avevano fatto configurare allo stesso GIP un quadro sufficientemente solido di elementi su cui fondare addirittura un giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, an- che alla luce della documentazione acquisita, e portato alla conoscenza degli in- dagati con il CD allegato alla richiesta di sequestro avanzata al G.I.P. Appaiono dunque fondati i rilievi sulla non adeguata valutazione degli elementi relativi alla configurabilità dei delitti in esame e al conseguente fumus in ordine ai quali do- vrà trovare applicazione il seguente principio di diritto "In tema di riesame av- verso i provvedimenti cautelari reali, in particolare avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il tribunale deve limitare l'esame alla verifica della corri- spondenza tra il fatto per il quale si procede e la fattispecie criminosa, e non può estenderlo alle valutazioni di merito circa la fondatezza degli elementi di fatto addotti dall'accusa (Sez. 2, 14/02/2007, n. 12906 Rv. 236386). Tale astrattez- za, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente 6 "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma de- termina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pub- blico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni di- fensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro(Sez. Un., 20/11/1996, n. 23, Rv. 206657).
6. In realtà poi, osserva la Corte, la contestata valutazione del "fumus commissi delicti", riguarda non tanto l'esistenza delle fattispecie dedotte, ma l'insussistenza di una valutazione autonoma da parte del G.I.P. con riferimento al materiale offerto dal P.M., considerazione, che, per quanto esposto, deve con- siderarsi erronea;
infatti l'utilizzazione della tecnica di una motivazione "per rela- tionem" appare essere stata correttamente utilizzata, in maniera ponderata, coe- rente e pienamente rispettosa del diritto di difesa degli indagati, ed ha evidenzia- to, allo stato, un corretto esercizio delle loro specifiche prerogative istituzionali da parte degli organi giudiziari e giurisdizionali intervenuti.
7. A parere della Corte, pertanto, il provvedimento necessita di una rivi- sitazione critica alla luce degli elementi di fatto e dei principi di diritto sopraespo- sti sia per quanto riguarda la motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti sia in ordine al periculum in mora.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esa- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 novembre 2015.me. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Giovanni Diotallevi (dott. Antonio Esposito) have DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4 MAR 2016 IL il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianel T Hanelli R O C