Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 1
Il giudice del riesame non può compiere accertamenti, ma può integrare e correggere il provvedimento impugnato (nella specie: decreto di sequestro preventivo) sulla scorta dei documenti in suo possesso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici del riesame avessero tenuto conto delle risultanze di perizie estimative prodotte dalla parte, asseverate da giuramento, e concernenti il valore dei beni sequestrati).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2007, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 18/12/2007
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1677
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 030287/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NZ UC N. IL 19/02/1958;
2) DI NZ IA N. IL 31/03/1952;
avverso DECRETO del 05/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita lai relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. MENDOLA Giampiero Luigi per Di NC EN il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 10.5.2007 il GIP del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo nei confronti di Di NC LU e Di NC EN, imputati del reato di truffa aggravata nei confronti dell'INPDAP, di diversi immobili per un valore complessivo di Euro 174.424,01.
Avverso tale decreto proponevano istanza di riesame gli imputati predetti contestando sotto vari profili il contenuto del provvedimento adottato.
Con ordinanza in data 5.6.2007 il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'istanza condannando gli impugnanti al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori, Di NC LU e Di NC EN, lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo di gravame i ricorrenti lamentano la nullità dell'ordinanza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p.p. in relazione all'art. 640 quater c.p. e art. 321 c.p., comma 2, e conseguente nullità del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Roma in data 10.5.2007. In particolare rileva la difesa che, siccome rappresentato al giudice del riesame, il secondo comma dell'art. 322 ter c.p. prevede espressamente la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato;
per contro, siccome evidenziato dalle perizie di stima prodotte dalla difesa, la consistenza degli immobili era enormemente superiore a quella calcolata nel decreto di sequestro preventivo, laddove la valutazione era stata effettuata con riferimento al valore catastale, di gran lunga inferiore al valore corrente o di mercato: da ciò conseguiva che la misura cautelare reale doveva comunque essere proporzionalmente ridotta. Tale censura era stata per contro disattesa dai giudici del riesame i quali avevano rilevato trattarsi di adempimenti estimatori che esulavano dalla competenza del Tribunale, e che comunque, trattandosi di misura urgente, era sufficiente una comparazione di massima tra il valore dei beni confiscabili e quelli sequestrati.
Osserva la difesa che tale assunto non poteva condividersi atteso che la confisca per equivalente prevista dall'art. 322 ter c.p. consentiva l'applicazione di tale misura, in relazione ai beni di cui l'indagato aveva la disponibilità, limitatamente però ad un valore corrispondente al profitto del reato, con la conseguenza che il giudice, prima di adottare la misura, doveva compiere una valutazione puntuale ed attendibile dei beni di assoggettare a sequestro, anche in considerazione del fatto che la difesa si era fatta carico di fornire al giudice del riesame delle perizie estimative asseverate da giuramento attestanti il valore reale dei beni sequestrati. Rileva altresì la difesa che il Tribunale del riesame era funzionalmente deputato a delibare sulla legittimità del titolo ablatorio e quindi sull'esistenza dei relativi presupposti di legge, di talché avrebbe dovuto rilevare e censurare il decreto di sequestro preventivo proprio perché impositivo di una cautela reale in violazione degli inderogabili parametri di equivalenza tra profitto e valore da assegnare ai beni da sottoporre a vincolo. Da ciò conseguiva che, in assenza di siffatta corretta valutazione, il giudice del riesame avrebbe dovuto prendere atto della irrimediabile carenza che contraddistingueva il decreto di sequestro preventivo, procedendo alla declaratoria di nullità dello stesso per violazione di legge.
Col secondo motivo di gravame la difesa lamenta nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 322 ter c.p. in relazione all'art. 640 quater c.p.. In particolare rileva la difesa che con un secondo motivo di riesame era stato rappresentato al Tribunale che l'impugnato decreto di sequestro preventivo aveva erroneamente assunto che il "profitto del reato" sarebbe stato equivalente ad Euro 174.424,01 mentre in realtà l'importo complessivo delle fatture oggetto di addebito era di Euro 157,636,10, di cui Euro 26.272,70 di IVA, con la conseguenza che l'importo finale del presunto "profitto di reato" confiscabile si riduceva ad Euro 131.636,40.
Sul punto l'impugnata ordinanza aveva assunto apoditticamente che l'entità della somma costituente profitto era di Euro 174.424,01 nonostante il contrario dato offerto dalla difesa e risultante proprio da una informativa di reato della Guardia di Finanza dell'8.11.2005. Ciò si traduceva in un inspiegabile travisamento del fatto che, equivalendo ad un omesso esame della doglianza difensiva, comportava una violazione delle norme che presiedono al sequestro per equivalente ed imponeva di conseguenza l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Il primo motivo di gravame è fondato.
In ordine al rilievo concernente la sproporzione tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, sotto il profilo che il decreto di sequestro preventivo aveva assoggettato in modo indiscriminato alla misura cautelare una serie di beni a prescindere dal loro valore reale, ritiene il Collegio che non può condividersi, nella sua assolutezza, l'affermazione del Tribunale del riesame secondo cui "gli adempimenti estimatori esulano dalla competenza del Tribunale".
Se è vero infatti che il Tribunale del riesame non può e non deve compiere accertamenti, è anche vero che può integrare e correggere il provvedimento impugnato sulla scorta dei documenti in suo possesso;
e tra questi documenti vanno ricomprese sicuramente le perizie estimative prodotte dalla parte, asseverate da giuramento, concernenti il valore dei beni sequestrati, con le quali sono stati offerti elementi di indubbia specificità ai fini della individuazione dei limiti delle somme da sottoporre a sequestro. E pertanto sotto tale profilo manca una motivazione in ordine alla possibilità di determinare, alla stregua della documentazione in atti, il valore reale dei beni oggetto di sequestro, con conseguente eventuale rideterminazione degli importi da sottoporre al suddetto sequestro per equivalente.
Si impone di conseguenza, sotto tale profilo, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale perché motivi in ordine al valore dei beni da sottoporre a sequestro, sulla base anche della documentazione fornita dalle parti.
In ordine all'ulteriore rilievo concernente l'entità della somma costituente profitto di reato, rileva parimenti il Collegio che la motivazione del Tribunale del riesame si appalesa non esaustiva in relazione alla deduzione della parte, che sul punto aveva fatto riferimento a quanto risultante dalla informativa della Guardia di Finanza in data 8.11.2005, concernente la diversa quantificazione dell'importo delle fatture. E pertanto anche sotto tale profilo si impone l'annullamento dell'impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Roma perché motivi in ordine all'importo delle somme portate dalle fatture in questione, corrispondente al profitto del reato, alla luce della documentazione suddetta.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008