Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0.05 67/ 02 REPUBBLICA PO OTALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 16154/99 Cron.1579 Dott. Alberto SPANO' Consigliere VIGOLO - Rel. Consigliere Dott. Luciano Rep. Dott. ES Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 25/09/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: C.R.I.A.S. CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE persona del legale ARTIGIANE SICILIANE, in rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVORRANO 12 SC B INT 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Siè 2001 GI AN, AR IN, elettivamente 3549 domiciliati in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio -1- dell'avvocato MARCO CALABRESE, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO AR, giusta delega in attie de ultimo d'ufficio presso le Concellerie delle Corte di cassezione;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 1268/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 29/04/99 R.G.N. 2853/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato RICCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento del secondo motivo ed assorbito il terzo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto depositato il 12 maggio 1995, i sig.ri ES NO e NT PA, dipendenti della Cassa Regionale per il Credito alla Imprese Artigiane Siciliane ricorrevano nei confronti di quest'ultima al Pretore -giudice del lavoro di Catania e deducevano che -- con delibera del 2 luglio 1974, recepita da accordo integrativo aziendale del 3 luglio succ., la datrice di lavoro aveva deciso di corrispondere a tutto il personale una indennità, pensionabile e assoggettata alle variazioni della scala mobile, definita CRIAS;
con delibera del 24 settembre 1982, n.729, il Commissario straordinario della Cassa aveva unilateralmente soppresso la predetta indennità, ma tale delibera era stata dichiarata illegittima con sentenza del Tribunale di Catania 14 maggio 1986, confermata dalla Corte di cassazione (sentenza 29 maggio 1989, n.3389); - la Cassa aveva quindi ripristinato l'indennità in oggetto per tutti i dipendenti in servizio alla data del 24 settembre 1982, senza tuttavia calcolare le maggiorazioni di scala mobile intervenute dal 1977; - ne era sorta controversia tra altri lavoratori e la Cassa e, mentre il Pretore di Catania aveva ritenuto legittimo l'operato della datrice di lavoro, il Tribunale, quale giudice di appello, con sentenza n.55 del 1995, aveva riconosciuto il diritto di coloro che avevano agito in giudizio alle variazioni di contingenza sull'indennità dal febbraio 19. Tanto premesso, i lavoratori sopra indicati chiedevano dichiararsi il loro diritto a percepire mensilmente l'indennità CRIAS comprensiva delle variazioni di scala mobile e di contingenza e, conseguentemente, condannarsi la Cassa al 1615499 3 pagamento in loro favore delle variazioni della scala mobile e di contingenza intervenute e non computate, a decorrere dal febbraio 1977. Con sentenza in data 8 aprile 1997, il Pretore, accogliendo la domanda, condannava la Cassa a pagare le differenze maturate mensilmente sull'indennità, per effetto della scala mobile, a decorrere dal 1° gennaio 1979, con rivalutazione monetaria ed interessi legali. L'appello proposto dalla Cassa veniva rigettato dal Tribunale di Catania con sentenza in data 30 marzo /10 maggio 1999. Ha ritenuto il giudice di secondo grado che la delibera commissariale n.729/1982, abrogativa dell'indennità, non aveva efficacia retroattiva e non avrebbe potuto determinare un trattamento retributivo deteriore rispetto a quello già riconosciuto dalla Cassa ai propri dipendenti in servizio alla data della delibera medesima. Ad analoga conclusione avrebbe condotto anche la tesi dell'origine contrattuale (accordo sindacale del 3 luglio 1974) dell'indennità: infatti, anche in tale ipotesi la deliberazione n.729 del 1982, quale esercizio del diritto di recesso, impediva il rinnovo triennale dell'accordo aziendale e sarebbe stata operativa solo per il futuro. La Cassa ripristinò il trattamento anche in favore dei lavoratori che (diversamente dagli attuali controricorrenti) non avevano partecipato al giudizio di cui alla sentenza del 15 aprile 1986 del Tribunale che aveva dichiarato illegittima la deliberazione ult. cit. - i quali non potevano vantare a proprio favore un giudicato, così riconoscendo l'operatività nei loro confronti dell'accordo integrativo aziendale del 3 luglio 1974 sino alla disdetta intervenuta con la delibera commissariale del 24 settembre 1982. Il Tribunale ha pure disatteso il motivo di appello col quale si criticava da parte della Cassa l'affermazione del Pretore circa l'inapplicabilità del divieto di 1615499 4 aggiornamento della retribuzione volto a scongiurare gli effetti della c.d. scala mobile anomala, ed ha rilevato che i punti di contingenza, già congelati dal d.l. 1° febbraio 1977, n.12 convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1977 n.91, incidono sui vari emolumenti accessori in costanza di rapporto, senza che siano nulle le clausole della contrattazione collettiva che dispongano in tal senso, e senza che le statuizioni del d.l. citato impediscano di computare la contingenza negli elementi accessori della retribuzione, tra i quali è da ricomprendere l'indennità CRIAS, soggetta quindi alle variazioni del costo della vita, secondo quanto prevede l'art.2, primo comma, della legge 31 marzo 1977, n.91, in relazione alle previsioni degli accordi interconfederali per il settore industriale del 15 gennaio 1957 e del 25 gennaio 1975. I primi due periodi del primo comma dell'art.2 ult. cit. attengono alla retribuzione in senso stretto e sono diretti a sopprimere le scale mobili anomale e ad evitare il ricalcolo della contingenza, mentre il terzo periodo si riferisce agli elementi accessori della retribuzione stessa, stabilendo esso che gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione sugli elementi accessori della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente, prevista dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 per il settore dell'industria e dai contratti collettivi di detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente ad essi, con onere della prova a carico del datore di lavoro circa la difformità eventuale. Ha ritenuto il Tribunale che in favore degli appellati si era formato il giudicato (sentenza del Tribunale del 1986 e sentenza della Corte di cassazione del 1989 n.3389) in ordine alla spettanza dell'indennità e dei relativi incrementi, い ご 1615499 105 né i termini del problema sarebbero mutati per la definizione della indennità come superminimo contrattuale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane con tre motivi e memoria. Resistono i dipendenti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.2908-9 cod. civ. motivazione insufficiente contraddittoria (art.360 n.3 e5 c.p.c.), la ricorrente si duole che il diritto all'aggiornamento fosse stato riconosciuto a tempo indeterminato e sostiene che fonte dell'indennità in parola, avente natura di superminimo contrattuale (come risulta dal giudicato), è la delibera istitutiva, irrevocabile soltanto in relazione a quanto effettivamente e concretamente già attribuito ai lavoratori, ma non anche per quanto atteneva agli aumenti futuri dipendenti dagli aggiornamenti della contingenza. Sotto altro profilo, la ricorrente osserva che se è vero che, con accordo aziendale del luglio 1974, avente natura transattiva, essa si era obbligata a corrispondere ai propri dipendenti l'indennità CRIAS, pensionabile ed agganciata alla scala mobile, era anche vero che il 24 settembre 1982 essa, per una pluralità di motivi, ne aveva deliberato la cessazione con decorrenza dal 1979; - e che, seppure era stata affermata la illegittimità della soppressione con la citata sentenza del 1986 del Tribunale di Catania, passata in giudicato, la sentenza stessa non sancì affatto l'obbligo della Cassa di erogare a tempo indeterminato tale indennità. Il Tribunale, perciò, con la sentenza oggetto del presente ricorso, non avrebbe potuto, senza alcuna motivazione, condannare la Cassa a pagare anche le variazioni di scala mobile e di contingenza sulla indennità, con decorrenza dal 1615499 gennaio 1979 e senza alcun termine finale, mentre sarebbe stato logico individuare la cessazione dell'obbligo di adeguamento alla scala mobile al 24 settembre 1982. Il motivo è infondato. Rileva la Corte che, secondo quanto afferma la stessa ricorrente (pag.5 del ricorso) oggetto del presente giudizio è il diritto agli aggiornamenti dell'indennità per effetto delle variazioni di scala mobile, non il diritto in sé all'indennità che viene dato per presupposto. Ne consegue che, per tutto il tempo in cui perdura il diritto all'indennità, che, come risulta dall'esposizione in fatto che precede, venne riconosciuta con la delibera istitutiva come assoggettata alle variazioni della scala mobile, tali variazioni, salvo il sopravvenire di disposizioni, di origine legale o collettiva, ostative (del che tratta il motivo di ricorso che segue) avrebbero dovuto essere corrisposte senza che il Tribunale dovesse stabilire un termine finale. In particolare, non risponde ad alcuna logica giuridica l'affermazione secondo cui l'adeguamento avrebbe dovuto fermarsi alla data (24 settembre 1982) nella quale l'indennità era stata soppressa con delibera commissariale, posto che, a seguito delle complesse vicende sintetizzate nella motivazione in fatto che precede, tale delibera era stata dichiarata illegittima con sentenza dello stesso Tribunale di Catania 15 aprile 1986, passata in giudicato anche nei confronti degli attuali ricorrenti, come affermato dal Tribunale (pag.6 della sentenza oggetto del presente ricorso), senza che il punto sia stato investito dall'impugnazione. Né la ricorrente ha spiegato adeguatamente in che modo, sotto altri profili, i principi sull'efficacia del giudicato sarebbero rimasti vulnerati dalla decisione del giudice di appello. 1615499 7 In altri termini, la ricorrente non dà minimamente ragione, nel motivo ora in esame, della prospettata scindibilità, quanto a durata, dell'obbligo alla corresponsione dell'indennità (sia che lo si voglia far derivare dalla deliberazione istitutiva, sia che se ne individui la fonte nel successivo accordo sindacale), dall'obbligo di corrispondere sulla medesima le variazioni della scala mobile. Col secondo motivo, la Cassa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2 e 4 d.l. n.12/1977, in relazione all'art.2697, 2727 cod.civ. motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360, n.3 e 5 c.p.c.) e censura la sentenza del Tribunale laddove essa, con riferimento anche a propria precedente pronuncia n.55 del 1995, afferma l'inapplicabilità del divieto legislativo di aggiornamento per gli elementi accessori della retribuzione, tra i quali sarebbe da annoverare l'indennità CRIAS: questa, per contro, avrebbe fatto parte della retribuzione, come era stato stabilito nella delibera istitutiva del 1974 e nel successivo accordo transattivo, ivi essendosi affermato che essa costituiva base della retribuzione pensionabile, il che escludeva che si trattasse di un elemento integrativo o accessorio, come immotivatamente ritenuto dal giudice di appello. La clausola di adeguamento alla scala mobile, dunque, attenendo ad un elemento retributivo in senso proprio, doveva ritenersi nulla a partire dal 1977, secondo quanto disposto dall'art.4 del d.l. 1° febbraio 1977, n.12. Il Tribunale, inoltre, non aveva considerato la difformità dell'indennità in questione dalle previsioni della contrattazione collettiva, sia in re ipsa, sia in via presuntiva, posto che si trattava di forma retributiva convenzionale, sia perché lo stesso Tribunale, con la sentenza del 1986, richiamata proprio nella sentenza impugnata, aveva escluso che l'indennità fosse assorbita dal premio di rendimento ed aveva affermato che la stessa delibera istitutiva aveva consacrato il carattere 1615499 8 retributivo non occasionale dell'indennità CRIAS, emergente da una molteplicità di elementi, sicché appariva contraddittoria l'altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l'indennità avrebbe rappresentato un elemento accessorio della retribuzione. La sentenza impugnata è altresì censurata per non avere considerato che con la sentenza n.940/1986 (confermata con sentenza n.3329/89 di questa Corte) lo stesso Tribunale di Catania aveva qualificato l'indennità CRIAS come superminimo contrattuale. In secondo luogo, la Cassa critica la sentenza impugnata per avere essa equiparato la posizione degli attuali controricorrenti con quella dei lavoratori parti del giudizio nel quale venne emessa la sentenza dello stesso Tribunale n.55/1995: gli attuali controricorrenti avevano promosso il giudizio conclusosi con la sentenza del 1986 e avevano così ottenuto il riconoscimento giudiziale dell'indennità CRIAS e del diritto ai relativi incrementi e agiscono nell'attuale giudizio invocando tale giudicato del 1986, ma richiamando anche la deliberazione n.786 del 1986, con la quale la Cassa aveva liquidato ai dipendenti stessi l'indennità in questione a far tempo dal 1982 e nella misura corrisposta all'atto della sospensione avvenuta nel 1982 (senza menzione quindi degli incrementi di scala mobile). Per contro, gli altri lavoratori non avevano agito sulla base del giudicato del 1986. Gli attuali controricorrenti, rileva la Cassa, non hanno chiesto l'annullamento della delibera del 1986 che disponeva il pagamento nella sola misura corrisposta nel 1982. L'affermazione del Tribunale, circa l'onere della prova della difformità tra l'elemento retributivo accessorio e quelli previsti in accordi e contratti, che lo stesso giudice ha ritenuto far carico al datore di lavoro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, non ha considerato che 1615499 9 presupposto di tale giurisprudenza è che l'indennità CRIAS sia di origine collettiva, mentre nel caso in esame fonte del diritto invocato era la delibera, la quale, tuttavia, non prevedeva la rivalutabilità dell'indennità; non vi era, d'altra parte, una disciplina che prevedesse la rivalutabilità della medesima. La rivalutabilità non rispondeva ad un principio generale del diritto, vigendo, anzi, la regola che la rivalutabilità avrebbe dovuto essere prevista (ai sensi della legge n.38/1987; recte: 26 febbraio 1986, n.38 ?). In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che con l'accordo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro del 31 luglio 1992 era stata sancita la definitiva cessazione dei meccanismi di indicizzazione in atto. Il motivo è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. Avendo gli stessi lavoratori affermato che l'indennità CRIAS era stata prevista come pensionabile, e non essendovi contrasto su tale affermazione, era con ciò posto in luce un dato non certo trascurabile al fine di un possibile inquadramento della stessa indennità nell'ambito della retribuzione vera e propria;
il che, se confermato dall'indagine più approfondita che il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere (anche con riferimento ad altre caratteristiche dell'emolumento: cadenza mensile, assoggettamento alla scala mobile), non avrebbe consentito di considerarla un elemento accessorio della retribuzione, considerato anche, come ha posto in rilievo la ricorrente, che quest'ultima qualificazione mal si concilia con il costante insegnamento della Corte circa l'inesistenza di un principio di onnicomprensività della retribuzione che potesse ricondurre, nella base di calcolo del trattamento pensionistico, anche un elemento accessorio. Il punto avrebbe meritato una più approfondita considerazione da parte 1615499 101 0 del Tribunale che, invece, non ha adeguatamente spiegato per quale ragione abbia ritenuto l'indennità CRIAS elemento accessorio. Si tratta di punto decisivo della controversia in quanto, dalla diversa qualificazione, sarebbe derivata l'applicazione, non della terza proposizione dell'art.2, comma primo, del d.l. 1° febbraio 1977, n.12, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1977, n.91, così come ritenuto dal Tribunale, ma delle prime due proposizioni dello stesso comma (la questione è, in questa sede, assorbita dall'accoglimento della censura attinente alla qualificazione giuridica dell'indennità e dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio). Non decisiva è invece la considerazione della ricorrente circa il carattere convenzionale dell'indennità, in quanto tutta la materia attinente alla retribuzione in senso ampio è rimessa, in ambito privato (e salva l'osservanza dei criteri di sufficienza e di proporzionalità di cui all'art.36 Cost.), alla disponibilità delle parti individuali e collettive (art.2099 c.civ.). E' inammissibile il riferimento alla sentenza resa dal Tribunale nel 1986, fatto dalla Cassa ricorrente per sottolineare quegli elementi che già quella sentenza aveva posto in rilievo per giungere alla affermazione, con efficacia di giudicato per gli attuali controricorrenti, del carattere retributivo non occasionale dell'indennità, in quanto la sentenza medesima non risulta prodotta, e non essendone neppure pacifico il contenuto sul punto ora in esame, deve applicarsi il principio enunciato dalle Sezioni unite della Corte secondo cui la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno deve sicuramente essere esclusa, a salvaguardia della garanzia del contraddittorio, qualora esso non trovi riscontro nei documenti ritualmente acquisiti agli atti della causa (Cass. Sez. un. 6 maggio 2000 n.295). 1615499 11 Ne consegue ulteriormente che non è conferente la censura circa la pretesa potuto equiparazione che il Tribunale avrebbe operato tra i dipendenti che non avrebbero agire in base alla sentenza del Tribunale del 1986 e gli attuali controricorrenti che invece pongono a base delle proprie pretese sia quel giudicato, sia la delibera istitutiva della indennità CRIAS. A tal proposito, il motivo propone un particolare lettura della delibera del 9 giugno 1986, n.786 (di recepimento della sentenza del Tribunale pronunciata lo stesso anno), diversa da quella accolta dal Tribunale, con censure inammissibili, in quanto l'interpretazione del contenuto dell'atto amministrativo spetta istituzionalmente al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. Peraltro, la ricorrente non ha trascritto integralmente nel ricorso la delibera del 1986, sicché ogni censura in ordine a pretesi vizi di motivazione circa l'interpretazione della stessa, peraltro non specificamente dedotti, se non nella generale enunciazione di apertura del motivo, non possono avere ingresso in questo giudizio, essendo preclusa al giudice di legittimità l'indagine diretta sugli atti di causa sia pure al fine di controllare la fondatezza delle censure (che non attengano a errores in procedendo). Quanto alle deduzioni della ricorrente circa l'efficacia soppressiva dei meccanismi di indicizzazione ad opera del Protocollo sulla politica dei redditi, la lotta all'inflazione e il costo del lavoro, del 31 luglio 1992 (neppur esso prodotto in causa, né trascritto nel ricorso), deve rilevarsi come la questione della sopravvivenza o meno dopo tale accordo del diritto alla applicazione della scala mobile e della contingenza sia assorbita, in quanto subordinata all'accertamento che, a seguito dell'accoglimento parziale del motivo, dovrà essere operato dal giudice di rinvio in punto di qualificazione dell'indennità e di spettanza originaria 1615499 12 del diritto alla maggiorazione per la scala mobile a seguito dell'entrata in vigore del citato d.l. n. 12 del 1977. Col terzo motivo, la ricorrente, deducendo motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato circa la censura proposta in sede di appello alla sentenza di primo grado in relazione alla definizione (adottata dallo stesso Tribunale in precedenti decisioni, in particolare con la già citata sentenza del 1986, confermata dalla Corte di cassazione con decisione n.3329/1989) dell'indennità in questione come superminimo contrattuale, in quanto tale, per definizione, non incrementabile per la contingenza. Il motivo non può essere accolto. La mancata produzione della sentenza sulla quale si sarebbe formato il giudicato conferisce alle censure il carattere, anzitutto, della inammissibilità e, in quanto correlate (in funzione del denunciato vizio di motivazione) anche ad altre pronunce del Tribunale, invocate come semplici precedenti giurisprudenziali, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non doveva di necessità esaminarle e confutarle, senza dire che la ricorrente non enuncia gli argomenti che sarebbero valsi allora, e che dovrebbero valere altresì nel presente giudizio, per sostenere il carattere di superminimo contrattuale della indennità CRIAS. Va aggiunto che l'irrilevanza di tale connotazione ai fini della definizione della controversia (così come ritenuta dal Tribunale) è da connettersi anche alla circostanza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, mentre è riassorbibile il superminimo individuale riconosciuto al dipendente per ragioni di merito, analoga soluzione può trovare giustificazione, per il superminimo generalizzato, solo all'esito di una 1615499 13 Vin indagine sulla fonte costitutiva (cfr., in particolare, Cass. 4 ottobre 1985, n.4803) e a tale proposito il ricorrente nulla ha dedotto. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione alle censure accolte, e la causa deve essere rinviata per nuovo esame, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, addì 25 settembre 2001. IL PRESIDENTE Vicens Curre IL CONSIGLIERE ESTENSORE. S Phillрые E N 19 6F Pha 1615499 14