Sentenza 2 gennaio 2002
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- 1. le problematiche connesseDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2020
Sommario: La genesi – La norma giuridica – Il soggetto attivo del reato – Il bene giuridico protetto – L'elemento oggettivo del reato – L'elemento soggettivo del reato – La consumazione e il tentativo – Le aggravanti – Lo stato di necessità – La particolare tenuità del fatto – La casistica – Il rapporto con gli altri reati o illeciti amministrativi – I profili procedurali – La competenza – Le condizioni di procedibilità – L'arresto, il fermo, le misure cautelari – Le cause di improcedibilità – Le cause di estinzione del reato – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Perdono giudiziale ed esito positivo della prova – Altre cause di estinzione del reato – Note …
Leggi di più… - 2. Circolare del 14/03/2005 n. 9 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 14 marzo 2005
1. PREMESSA. In merito alle modalita\' di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e/o artistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (attualmente l\'interesse storico e/o artistico degli immobili e\' riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento difforme rispetto a quello assunto dall\'Amministrazione finanziaria. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che per gli immobili di interesse storico e/o artistico ad uso abitativo - ai sensi dell\'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - il reddito deve essere in ogni caso determinato mediante l\'applicazione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 001 1/02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 15834/99 Cron.
2.M Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 02/10/01 Dott. Camillo FILADORO Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato VITTORIO EMANUELE II 326 presso lo in ROMA CORSO studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA CORDELLA ERMANNO, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE 2001 NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SPERANZONI, giusta delega in atti;
3686 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 110/98 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 25/08/98 R.G.N. 52/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Venezia, con sentenza 18 giugno/25 agosto 1998 n. 110, confermando la sentenza del Pretore di quella città, ha dichiarato diritto dell'arch.il s.p.a. Ferrovie dello Ermanno Cordella, dipendente della Stato con qualifica di vice dirigente di ottava categoria, alla qualifica di vice dirigente di nona categoria, in virtù della mansioni svolte, ritenute corrispondenti a tale qualifica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato - Società di servizi e trasporti, con unico motivo. Asy L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1362 segg., 2697 Cod.civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la interpretazione effettuata dalla sentenza impugnata delle declaratorie contrattuali, ed in particolare degli elementi discretivi tra l'ottava e la nona categoria. 3 La ricorrente non contesta la istruttoria testimoniale svolta e la ricostruzione delle mansioni effettuata dal giudice del merito, ma asserisce che erroneamente questi le ha riferite alla qualifica superiore, mentre esse corrispondono alla declaratoria di ottavo livello. Riportate le declaratorie contrattuali delle due categorie, secondo il ccnl del 1987/89 e secondo quello del 1990-92, imputa al Tribunale di avere omesso di considerare elementi discretivi propri della nona categoria, quali l'attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo e coordinamento, la diretta responsabilità organizzativa con riguardo ai risultati da conseguire;
imputa altresì, al contrario, di avere dato rilevanza discriminatoria ad elementi, quale il ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale, che qualificano anche l'ottava categoria;
ed infine, di avere dato rilievo a criteri di per sé inidonei, quali la molteplicità delle attività. Il motivo è fondato e va accolto. Mentre alcuni criteri discretivi riassunti dal Tribunale sono corretti, quale quello dell'attività d'impulso che può ritenersi compresa nella preposizione ad impianti о unità organizzativa complessa, altri sono privi di valenza discretiva, quale il criterio del ruolo di raccordo, comune all'ottavo livello;
altri, infine, sono chiaramente erronei, quale quello della molteplicità delle attività, la cui sommatoria, se inadeguate, non vale a farne un quadro di livello. Inoltre la 9 ° motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente laddove non spiega perché la preparazione sia altamente specializzata (9°) e non semplicemente nella parte in cui fa derivare dallanotevole (8°), e molteplicità degli incarichi espletati il requisito della complessità del reparto, laddove la norma contrattuale fa riferimento a preposizione ad impianti od unità organizzative di rilevante entità e/o complessità. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Trieste, la quale provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Trieste. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I D A , 0 S 1 3 S O . 3 L A Sezione Lavoro, il 2 ottobre 2001 L T 5 T , Il Presidente kylien burth O R : B A A ' S I N E L D P L 3 S E A 7 I D - T N S I 8 - Il Consigliere Estensore Aldo Je Mac G S O 1 O P N 1 E M Craig Searsells A S I D E I A E G A , D G O O E E IL CANCELLIERE R T T L T T I S N Depositato in Cancelleria I E R A I G S L E E D -2 GEN. 2002 L 5 R oggi, E O Sarella D IL CANCELLIERE Флино