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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1747 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giorgio Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Sara Zucca e Francesco Marongiu, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“L'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia:
In via principale: in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare il decreto ingiuntivo n.
264/2014, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 21.01.2014.
1 In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale e nel merito:
a) rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
b) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 febbraio 2014, la Parte_1
ha convenuto in giudizio l in opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 264/2014, depositato il 21 gennaio 2014 e notificato il 24 febbraio 2014, per il pagamento della somma di Euro 80.000,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo dei lavori svolti presso il Porto di
Olbia, come da contratto di subappalto del 27 dicembre 2011 e come da fattura n.
42 del 12 novembre 2012, deducendo l'omessa esecuzione di determinati lavori,
l'anticipata emissione della fattura rispetto alla liquidazione del secondo stato di avanzamento dei lavori e l'abbandono del cantiere senza l'ultimazione dei lavori subappaltati e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
All'udienza del 27 novembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che la somma Parte_1
ingiunta non era dovuta;
che l'opponente concludeva un contratto di appalto con l'Amministrazione per l'importo di Euro 495.106,50, con pagamento a ogni stato
2 di avanzamento di Euro 150.000,00, per il rifacimento delle facciate della
Capitaneria di Porto di Olbia;
che l'opponente, inoltre, concludeva un contratto di subappalto con l'opposta per l'importo di Euro 145.300,00, pari al 29%; che l'opponente percepiva la somma complessiva di Euro 395.684,42, quindi l'opposta avrebbe diritto, in proporzione, soltanto alla minor somma di Euro
116.000,00, da cui dovrebbe detrarsi la somma già corrisposta di Euro 55.000,00, per un presunto credito di Euro 61.000,00; che l'opposta, tuttavia, non eseguiva una serie di lavori previsti nel contratto di subappalto, per la somma complessiva di Euro 47.100,00, precisamente rimozione di pavimenti in basoli, intonaco a base di calce idraulica e scalinate in granito, per cui il residuo credito si ridurrebbe a
Euro 13.900,00; che l'opposta, peraltro, non completava altri lavori, precisamente
Co posa di spallette con architravi e lavorazione di tipo a bassa pressione, per cui l'eventuale credito appare improbabile, considerato anche che l'opponente riappaltava una serie di lavori per Euro 16.486,00; che la fattura posta a base del ricorso per ingiunzione era precedente allo stato di avanzamento dei lavori a cui dovrebbe riferirsi, in contrasto con l'art. 6 del contratto di subappalto, essendo stata emessa prima dell'incasso di quanto previsto per il secondo stato di avanzamento dei lavori e anche prima del certificato di pagamento relativo al medesimo stato di avanzamento;
che l'opposta, infine, fin dall'inizio dell'anno
2013, abbandonava il cantiere senza completare i lavori subappaltati, costringendo l'opponente a provvedere al completamento a sua cura e spese e determinando un ritardo nella consegna, per cui l'opponente si riserva separata azione.
1.2. L' ha esposto in replica quanto CP_1 Controparte_1
segue: che la somma ingiunta era dovuta;
che l'altra parte si impegnava a liquidare l'importo dei lavori subappaltati, concordato in euro 145.300,00, contestualmente all'incasso di quanto dovuto per i vari stati di avanzamento, in virtù degli artt. 4 e 6 del contratto di subappalto;
che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti liquidava all'appaltatrice due stati di avanzamento, in particolare il secondo nel mese di settembre 2013, a seguito della notifica di decreto ingiuntivo, emesso in favore dell'appaltatrice; che il fatto stesso della liquidazione significava che i lavori fossero ultimati ed eseguiti a regola d'arte;
3 che l'opponente, però, contravvenendo a quanto pattuito, ometteva di corrispondere all'opposta la quota di sua spettanza;
che la controparte pagava unicamente la somma di Euro 55.000,00, in relazione alla fattura emessa per il primo stato di avanzamento;
che per i lavori risultanti dal secondo stato di avanzamento, invece, l'opposta rimaneva creditrice della somma di Euro
80.000,00; che l'opposta eseguiva non solo tutte le lavorazioni previste dal contratto, ma anche le ulteriori resesi necessarie in corso d'opera; che i lavori d'intonacatura asseritamente svolti da terzi erano estranei a quelli di competenza della ricorrente e, in ogni caso, di valore irrisorio rispetto ai lavori svolti dalla medesima;
che l'opposta, peraltro, eseguiva, su richiesta verbale dell'opponente, lavorazioni non previste dal contratto, per cui si riserva di agire in separato giudizio.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
2.1. Per costante giurisprudenza, gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla Pubblica
Amministrazione sono atti pubblici, e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti, dai quali derivano obblighi a carico della
Pubblica Amministrazione, a meno che sia proposta querela di falso avverso tali documenti per privarli dell'efficacia probatoria qualificata ad essi attribuita dalla legge (Cass. n. 18316 del 2014), cioè per privarli della loro intrinseca idoneità a fare pubblica fede, a servire cioè come prova di atti o rapporti, erga omnes (cfr.
Cass. n. 24725 del 2008), a differenza di quanto vale per gli stati di avanzamento nell'appalto privato, i quali non costituiscono prova legale, in favore dell'appaltatore e contro il committente (cfr. Cass. n. 4955 del 1999).
2.2. Nella specie, le parti non controvertono intorno alla valida costituzione di un rapporto di subappalto tra le parti a valle di un appalto di lavori pubblici, bensì soltanto intorno all'integrale esecuzione dei lavori subappaltati, limitatamente a quelli compresi nel secondo stato di avanzamento, ed all'entità del residuo corrispettivo del subappalto.
2.3. Ciò premesso, la controversia si riduce alla liquidazione del credito in
4 capo alla subappaltatrice.
2.4. In base a quello che risulta dal contratto di subappalto stipulato con scrittura privata del 27 dicembre 2011, la quale Parte_1
aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto i lavori di restauro delle facciate della sede della Capitaneria di Porto di Olbia, affidava all'
[...]
come convenuto nella premessa e nell'art. 1, l'esecuzione Controparte_1
di “opere provvisionali di tubolari metallici, rimozione dei rivestimenti in marmo, rimozione di pavimento in basoli, rimozione di pavimentazione in pietra, rivestimento con piastrelle di gres rosso, rifacimento delle scalinate in granito, posa in opera di lastre in marmo o granito, pulitura di superficie di materiale lapideo”, verso il corrispettivo pattuito, all'art. 4, nella misura di Euro 145.300,00,
“fiss[a] e invariabile”, per l'intera durata del contratto, con la previsione, in ordine alle modalità di “pagamento”, all'art. 6, secondo cui gli importi risultanti dalla contabilità dei lavori tenuta dal committente sarebbero stati liquidati per i singoli stati di avanzamento “contestualmente all'incasso” e “nella proporzione dei rispettivi lavori di competenza eseguiti”. Avendo fatto richiesta di autorizzazione preventiva al subappalto di una parte dei lavori previsti dal contratto d'appalto stipulato con atto pubblico del 21 novembre 2011,
l'appaltatrice a quel punto comunicava al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il prospetto dettagliato delle lavorazioni da subappaltare, tra quelle previste nell'elenco dei prezzi accluso al capitolato, come di seguito: “
1. opere provvisionali di tubolari metallici […] per ponteggi di servizio […], Euro
11.700,00; 2. rimozione di rivestimenti esterni in pietra o marmo naturale […],
Euro 2.000,00; 3. rimozione di pavimento in basoli […], Euro 2.300,00; 4. posa in opera di rivestimento in laterizio di colore rosso […], Euro 47.000,00; 5. intonaco a base di calce idraulica tirato a staggia, Euro 38.000,00; 6. posa [di] spallette con architravi e soglie per coronamenti [di] finestre, Euro 10.000,00; 7. Con lavorazione a bassa pressione con sistema tangenziale, Euro 5.500,00; 8. scalinate in granito con posa su calce idraulica, Euro 6.800,00; 9. demolizioni
[di] paramento e rivestimento, Euro 22.000,00”. Con provvedimento del 3 febbraio 2012, l'Amministrazione autorizzava il subappalto per la somma
5 complessiva indicata di Euro 145.300,00.
2.5. In base a quello che risulta dal secondo stato di avanzamento dei lavori, in relazione a tutto quanto eseguito fino al 23 novembre 2012, e dal certificato di pagamento emesso il 28 novembre 2012, a fronte di lavori appaltati a misura per l'importo di Euro 495.106,50, il direttore dei lavori, quale responsabile del procedimento, attestava con sottoscrizione apposta in calce al computo metrico estimativo ed al prospetto di liquidazione l'avvenuta esecuzione dei lavori, quanto alla seconda rata di acconto, per l'importo di Euro 150.690,39. Per quanto interessa nella causa e secondo l'ordine del subappalto, il computo approvato nell'ambito del rapporto principale riportava come già eseguite le seguenti lavorazioni, tra le altre, per importi di gran lunga superiori a quelli convenuti tra le parti del rapporto dipendente, segnatamente: “opere provvisionali in tubolari metallici […] per ponteggi di servizio […]” (Euro 50.297,15), “rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale […]” (Euro 2.381,77),
“rifacimento di rivestimento in laterizio […] di colore rosso […]” (Euro
179.102,30), “rifacimento di sottofondo […] con intonaco a base [di] calce idraulica naturale […]” (Euro 79.904,83), “pulitura di superfici in materiale Con lapideo […] a bassa pressione […] (sistema […]” (Euro 10.618,57) e
“demolizione di rivestimento in laterizio esistente” (Euro 46.768,00). Con decreto immediatamente esecutivo emesso il 12 giugno 2013, in base al suddetto certificato, l'appaltatrice otteneva la pronuncia di ingiunzione nei confronti della committente per il pagamento del medesimo importo ed il titolo non veniva opposto, divenendo definitivo. Seguiva il saldo del credito derivante dai primi due stati di avanzamento dei lavori, confermato dall'Amministrazione, con dichiarazione scritta, a seguito del pignoramento presso terzi ad essa notificato in forza del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in questa sede. Lo stato finale dei lavori ne indica l'ultimazione al 16 gennaio 2014.
2.6. In base a quello che risulta dalle fatture emesse a carico della
[...]
da essa prodotte come prova dell'intervento di terzi nel Parte_1 medesimo cantiere, la eseguiva lavori di “intonaco” Controparte_3
nel periodo compreso tra il 27 marzo 2012 e il 31 luglio 2012, per l'importo di
6 Euro 7.600,00 e la Anglo Intonaci s.n.c. parimenti eseguiva lavori di “intonaco” nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2013 e il 13 settembre 2013, per l'importo di Euro 7.290,00, in totale Euro 14.890,00.
2.7. In base a quello che risulta dalle testimonianze assunte da Testimone_1
e ex dipendenti della
[...] Tes_2 Testimone_3 Parte_1
occupati all'epoca con mansioni di muratori e manovali, l'
[...] [...]
nel corso dei lavori ad essa subappaltati, “non aveva Controparte_1 rimosso il pavimento in basoli”, tanto da renderne necessaria la rimozione da parte dei medesimi lavoratori, non aveva realizzato “l'intonacatura”, tanto da determinare l'ingresso altre ditte chiamate ad eseguire gli intonaci, e nemmeno aveva costruito le “scalinate in granito”, tanto da condurre alla posa in opera a cura dei dipendenti della subcommittente, per poi lasciare il cantiere nei primi mesi dell'anno 2013.
2.8. Alla luce di quanto precede, si può e si deve far luogo alla liquidazione del credito per il corrispettivo del subappalto, partitamente distinguendo le singole lavorazioni previste, secondo la numerazione convenzionale, e verificando l'esecuzione di ciascuna di esse anche e soprattutto mediante le risultanze degli stati di avanzamento dei lavori, siccome facenti piena prova della misurazione delle quantità dei lavori già eseguiti – in data anteriore all'abbandono del cantiere
– non solo tra l'Amministrazione pubblica ed il privato appaltatore, ma verso tutti e per qualunque rapporto, anche derivato:
1) quanto alle opere provvisionali di tubolari metallici per ponteggi di servizio, l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro
11.700,00;
2) quanto alla rimozione di rivestimenti esterni in pietra o marmo naturale,
l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro
2.000,00;
3) quanto alla rimozione di pavimento in basoli, l'esecuzione è indimostrata, anzi è dimostrato il fatto contrario con prova testimoniale, costituita dalle
7 dichiarazioni negative dei lavoratori, ed oltretutto con prova legale, costituita dal terzo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori con indicazione per la prima volta proprio di tale lavorazione, e resta infondata la pretesa, di conseguenza, in relazione al pagamento del compenso alla subappaltatrice;
4) quanto alla posa in opera di rivestimento in laterizio di colore rosso,
l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro
47.000,00;
5) quanto al ripristino di sottofondo con intonaco a base di calce idraulica naturale, l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, contro cui non è stata proposta querela di falso per infirmarne l'efficacia probatoria e con cui non contrastano i documenti fiscali di altre imprese né le dichiarazioni testimoniali sull'intervento anche di terzi nei più ampi ed onerosi lavori di intonacatura, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro 38.000,00;
6) quanto alla posa di spallette con architravi e soglie per finestre,
l'esecuzione è del tutto indimostrata, lasciando infondata la pretesa, sotto questo profilo, in relazione al pagamento del compenso alla subappaltatrice;
Co 7) quanto alla pulitura di superfici con sistema l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro 5.500,00;
8) quanto alla costruzione di scalinate in granito, l'esecuzione è indimostrata, anzi è dimostrato il fatto contrario con prova testimoniale, costituita dalle dichiarazioni negative dei lavoratori, ed oltretutto con prova legale, costituita dal terzo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori con indicazione per la prima volta proprio di tale lavorazione, e resta infondata la pretesa, di conseguenza, in relazione al pagamento del compenso alla subappaltatrice;
9) quanto alle demolizioni, l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro 22.000,00.
2.9. Il corrispettivo dei lavori eseguiti tra quelli subappaltati, perciò, sia per
8 il primo che per il secondo stato di avanzamento, precisamente ammonta a Euro
126.200,00.
2.10. Non può essere addebitata l'imposta sul valore aggiunto, sia perché la creditrice non ne ha fatto richiesta sia perché dalla fattura emessa dalla medesima ed acquisita nel procedimento monitorio risulta che la prestazione era esente dal tributo.
2.11. Ne consegue il debito verso la subappaltatrice, non ancora estinto dalla subcommittente, per la differenza non pagata di Euro 71.200,00 (126.200,00 –
55.000,00).
2.12. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, ex art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, senza necessità di costituzione in mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
termine per l'adempimento da intendersi chiaramente stabilito a favore della debitrice, in riferimento alla ricezione, da parte sua, del corrispettivo dell'appalto,
e non prima di quel momento, a tutela della stabilità finanziaria della stessa appaltatrice, con la precisazione che, in difetto di alcuna prova del fatto che la provvista fosse stata non solo accertata in sede amministrativa, ma anche incassata in data anteriore alla proposizione del ricorso per ingiunzione, in cui viene dedotto l'avvenuto pagamento, è da tale data che maturano gli interessi moratori sul corrispettivo spettante alla subappaltatrice (3 gennaio 2014).
2.13. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del residuo corrispettivo, nei limiti sopra stabiliti.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
4. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti quattro quinti, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle
9 fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 71.200,00, a titolo di residuo corrispettivo, oltre agli interessi moratori, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, dalla scadenza al saldo;
3) compensa per un quinto tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti quattro quinti, che liquida in Euro
11.282,40, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 14 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1747 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Giorgio Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Sara Zucca e Francesco Marongiu, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“L'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia:
In via principale: in accoglimento dell'opposizione proposta, revocare il decreto ingiuntivo n.
264/2014, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 21.01.2014.
1 In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in via principale e nel merito:
a) rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto;
b) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 febbraio 2014, la Parte_1
ha convenuto in giudizio l in opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 264/2014, depositato il 21 gennaio 2014 e notificato il 24 febbraio 2014, per il pagamento della somma di Euro 80.000,00, oltre agli interessi e alle spese, a titolo di corrispettivo dei lavori svolti presso il Porto di
Olbia, come da contratto di subappalto del 27 dicembre 2011 e come da fattura n.
42 del 12 novembre 2012, deducendo l'omessa esecuzione di determinati lavori,
l'anticipata emissione della fattura rispetto alla liquidazione del secondo stato di avanzamento dei lavori e l'abbandono del cantiere senza l'ultimazione dei lavori subappaltati e chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_1
contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e prova per testi.
All'udienza del 27 novembre 2024, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione dedotti avverso il decreto ingiuntivo ed i motivi addotti a sostegno della domanda di pagamento sono i seguenti.
1.1. La ha esposto quanto segue: che la somma Parte_1
ingiunta non era dovuta;
che l'opponente concludeva un contratto di appalto con l'Amministrazione per l'importo di Euro 495.106,50, con pagamento a ogni stato
2 di avanzamento di Euro 150.000,00, per il rifacimento delle facciate della
Capitaneria di Porto di Olbia;
che l'opponente, inoltre, concludeva un contratto di subappalto con l'opposta per l'importo di Euro 145.300,00, pari al 29%; che l'opponente percepiva la somma complessiva di Euro 395.684,42, quindi l'opposta avrebbe diritto, in proporzione, soltanto alla minor somma di Euro
116.000,00, da cui dovrebbe detrarsi la somma già corrisposta di Euro 55.000,00, per un presunto credito di Euro 61.000,00; che l'opposta, tuttavia, non eseguiva una serie di lavori previsti nel contratto di subappalto, per la somma complessiva di Euro 47.100,00, precisamente rimozione di pavimenti in basoli, intonaco a base di calce idraulica e scalinate in granito, per cui il residuo credito si ridurrebbe a
Euro 13.900,00; che l'opposta, peraltro, non completava altri lavori, precisamente
Co posa di spallette con architravi e lavorazione di tipo a bassa pressione, per cui l'eventuale credito appare improbabile, considerato anche che l'opponente riappaltava una serie di lavori per Euro 16.486,00; che la fattura posta a base del ricorso per ingiunzione era precedente allo stato di avanzamento dei lavori a cui dovrebbe riferirsi, in contrasto con l'art. 6 del contratto di subappalto, essendo stata emessa prima dell'incasso di quanto previsto per il secondo stato di avanzamento dei lavori e anche prima del certificato di pagamento relativo al medesimo stato di avanzamento;
che l'opposta, infine, fin dall'inizio dell'anno
2013, abbandonava il cantiere senza completare i lavori subappaltati, costringendo l'opponente a provvedere al completamento a sua cura e spese e determinando un ritardo nella consegna, per cui l'opponente si riserva separata azione.
1.2. L' ha esposto in replica quanto CP_1 Controparte_1
segue: che la somma ingiunta era dovuta;
che l'altra parte si impegnava a liquidare l'importo dei lavori subappaltati, concordato in euro 145.300,00, contestualmente all'incasso di quanto dovuto per i vari stati di avanzamento, in virtù degli artt. 4 e 6 del contratto di subappalto;
che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti liquidava all'appaltatrice due stati di avanzamento, in particolare il secondo nel mese di settembre 2013, a seguito della notifica di decreto ingiuntivo, emesso in favore dell'appaltatrice; che il fatto stesso della liquidazione significava che i lavori fossero ultimati ed eseguiti a regola d'arte;
3 che l'opponente, però, contravvenendo a quanto pattuito, ometteva di corrispondere all'opposta la quota di sua spettanza;
che la controparte pagava unicamente la somma di Euro 55.000,00, in relazione alla fattura emessa per il primo stato di avanzamento;
che per i lavori risultanti dal secondo stato di avanzamento, invece, l'opposta rimaneva creditrice della somma di Euro
80.000,00; che l'opposta eseguiva non solo tutte le lavorazioni previste dal contratto, ma anche le ulteriori resesi necessarie in corso d'opera; che i lavori d'intonacatura asseritamente svolti da terzi erano estranei a quelli di competenza della ricorrente e, in ogni caso, di valore irrisorio rispetto ai lavori svolti dalla medesima;
che l'opposta, peraltro, eseguiva, su richiesta verbale dell'opponente, lavorazioni non previste dal contratto, per cui si riserva di agire in separato giudizio.
2. L'opposizione è solo parzialmente fondata.
2.1. Per costante giurisprudenza, gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla Pubblica
Amministrazione sono atti pubblici, e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti, dai quali derivano obblighi a carico della
Pubblica Amministrazione, a meno che sia proposta querela di falso avverso tali documenti per privarli dell'efficacia probatoria qualificata ad essi attribuita dalla legge (Cass. n. 18316 del 2014), cioè per privarli della loro intrinseca idoneità a fare pubblica fede, a servire cioè come prova di atti o rapporti, erga omnes (cfr.
Cass. n. 24725 del 2008), a differenza di quanto vale per gli stati di avanzamento nell'appalto privato, i quali non costituiscono prova legale, in favore dell'appaltatore e contro il committente (cfr. Cass. n. 4955 del 1999).
2.2. Nella specie, le parti non controvertono intorno alla valida costituzione di un rapporto di subappalto tra le parti a valle di un appalto di lavori pubblici, bensì soltanto intorno all'integrale esecuzione dei lavori subappaltati, limitatamente a quelli compresi nel secondo stato di avanzamento, ed all'entità del residuo corrispettivo del subappalto.
2.3. Ciò premesso, la controversia si riduce alla liquidazione del credito in
4 capo alla subappaltatrice.
2.4. In base a quello che risulta dal contratto di subappalto stipulato con scrittura privata del 27 dicembre 2011, la quale Parte_1
aggiudicataria dell'appalto avente ad oggetto i lavori di restauro delle facciate della sede della Capitaneria di Porto di Olbia, affidava all'
[...]
come convenuto nella premessa e nell'art. 1, l'esecuzione Controparte_1
di “opere provvisionali di tubolari metallici, rimozione dei rivestimenti in marmo, rimozione di pavimento in basoli, rimozione di pavimentazione in pietra, rivestimento con piastrelle di gres rosso, rifacimento delle scalinate in granito, posa in opera di lastre in marmo o granito, pulitura di superficie di materiale lapideo”, verso il corrispettivo pattuito, all'art. 4, nella misura di Euro 145.300,00,
“fiss[a] e invariabile”, per l'intera durata del contratto, con la previsione, in ordine alle modalità di “pagamento”, all'art. 6, secondo cui gli importi risultanti dalla contabilità dei lavori tenuta dal committente sarebbero stati liquidati per i singoli stati di avanzamento “contestualmente all'incasso” e “nella proporzione dei rispettivi lavori di competenza eseguiti”. Avendo fatto richiesta di autorizzazione preventiva al subappalto di una parte dei lavori previsti dal contratto d'appalto stipulato con atto pubblico del 21 novembre 2011,
l'appaltatrice a quel punto comunicava al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti il prospetto dettagliato delle lavorazioni da subappaltare, tra quelle previste nell'elenco dei prezzi accluso al capitolato, come di seguito: “
1. opere provvisionali di tubolari metallici […] per ponteggi di servizio […], Euro
11.700,00; 2. rimozione di rivestimenti esterni in pietra o marmo naturale […],
Euro 2.000,00; 3. rimozione di pavimento in basoli […], Euro 2.300,00; 4. posa in opera di rivestimento in laterizio di colore rosso […], Euro 47.000,00; 5. intonaco a base di calce idraulica tirato a staggia, Euro 38.000,00; 6. posa [di] spallette con architravi e soglie per coronamenti [di] finestre, Euro 10.000,00; 7. Con lavorazione a bassa pressione con sistema tangenziale, Euro 5.500,00; 8. scalinate in granito con posa su calce idraulica, Euro 6.800,00; 9. demolizioni
[di] paramento e rivestimento, Euro 22.000,00”. Con provvedimento del 3 febbraio 2012, l'Amministrazione autorizzava il subappalto per la somma
5 complessiva indicata di Euro 145.300,00.
2.5. In base a quello che risulta dal secondo stato di avanzamento dei lavori, in relazione a tutto quanto eseguito fino al 23 novembre 2012, e dal certificato di pagamento emesso il 28 novembre 2012, a fronte di lavori appaltati a misura per l'importo di Euro 495.106,50, il direttore dei lavori, quale responsabile del procedimento, attestava con sottoscrizione apposta in calce al computo metrico estimativo ed al prospetto di liquidazione l'avvenuta esecuzione dei lavori, quanto alla seconda rata di acconto, per l'importo di Euro 150.690,39. Per quanto interessa nella causa e secondo l'ordine del subappalto, il computo approvato nell'ambito del rapporto principale riportava come già eseguite le seguenti lavorazioni, tra le altre, per importi di gran lunga superiori a quelli convenuti tra le parti del rapporto dipendente, segnatamente: “opere provvisionali in tubolari metallici […] per ponteggi di servizio […]” (Euro 50.297,15), “rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale […]” (Euro 2.381,77),
“rifacimento di rivestimento in laterizio […] di colore rosso […]” (Euro
179.102,30), “rifacimento di sottofondo […] con intonaco a base [di] calce idraulica naturale […]” (Euro 79.904,83), “pulitura di superfici in materiale Con lapideo […] a bassa pressione […] (sistema […]” (Euro 10.618,57) e
“demolizione di rivestimento in laterizio esistente” (Euro 46.768,00). Con decreto immediatamente esecutivo emesso il 12 giugno 2013, in base al suddetto certificato, l'appaltatrice otteneva la pronuncia di ingiunzione nei confronti della committente per il pagamento del medesimo importo ed il titolo non veniva opposto, divenendo definitivo. Seguiva il saldo del credito derivante dai primi due stati di avanzamento dei lavori, confermato dall'Amministrazione, con dichiarazione scritta, a seguito del pignoramento presso terzi ad essa notificato in forza del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in questa sede. Lo stato finale dei lavori ne indica l'ultimazione al 16 gennaio 2014.
2.6. In base a quello che risulta dalle fatture emesse a carico della
[...]
da essa prodotte come prova dell'intervento di terzi nel Parte_1 medesimo cantiere, la eseguiva lavori di “intonaco” Controparte_3
nel periodo compreso tra il 27 marzo 2012 e il 31 luglio 2012, per l'importo di
6 Euro 7.600,00 e la Anglo Intonaci s.n.c. parimenti eseguiva lavori di “intonaco” nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2013 e il 13 settembre 2013, per l'importo di Euro 7.290,00, in totale Euro 14.890,00.
2.7. In base a quello che risulta dalle testimonianze assunte da Testimone_1
e ex dipendenti della
[...] Tes_2 Testimone_3 Parte_1
occupati all'epoca con mansioni di muratori e manovali, l'
[...] [...]
nel corso dei lavori ad essa subappaltati, “non aveva Controparte_1 rimosso il pavimento in basoli”, tanto da renderne necessaria la rimozione da parte dei medesimi lavoratori, non aveva realizzato “l'intonacatura”, tanto da determinare l'ingresso altre ditte chiamate ad eseguire gli intonaci, e nemmeno aveva costruito le “scalinate in granito”, tanto da condurre alla posa in opera a cura dei dipendenti della subcommittente, per poi lasciare il cantiere nei primi mesi dell'anno 2013.
2.8. Alla luce di quanto precede, si può e si deve far luogo alla liquidazione del credito per il corrispettivo del subappalto, partitamente distinguendo le singole lavorazioni previste, secondo la numerazione convenzionale, e verificando l'esecuzione di ciascuna di esse anche e soprattutto mediante le risultanze degli stati di avanzamento dei lavori, siccome facenti piena prova della misurazione delle quantità dei lavori già eseguiti – in data anteriore all'abbandono del cantiere
– non solo tra l'Amministrazione pubblica ed il privato appaltatore, ma verso tutti e per qualunque rapporto, anche derivato:
1) quanto alle opere provvisionali di tubolari metallici per ponteggi di servizio, l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro
11.700,00;
2) quanto alla rimozione di rivestimenti esterni in pietra o marmo naturale,
l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro
2.000,00;
3) quanto alla rimozione di pavimento in basoli, l'esecuzione è indimostrata, anzi è dimostrato il fatto contrario con prova testimoniale, costituita dalle
7 dichiarazioni negative dei lavoratori, ed oltretutto con prova legale, costituita dal terzo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori con indicazione per la prima volta proprio di tale lavorazione, e resta infondata la pretesa, di conseguenza, in relazione al pagamento del compenso alla subappaltatrice;
4) quanto alla posa in opera di rivestimento in laterizio di colore rosso,
l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro
47.000,00;
5) quanto al ripristino di sottofondo con intonaco a base di calce idraulica naturale, l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, contro cui non è stata proposta querela di falso per infirmarne l'efficacia probatoria e con cui non contrastano i documenti fiscali di altre imprese né le dichiarazioni testimoniali sull'intervento anche di terzi nei più ampi ed onerosi lavori di intonacatura, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro 38.000,00;
6) quanto alla posa di spallette con architravi e soglie per finestre,
l'esecuzione è del tutto indimostrata, lasciando infondata la pretesa, sotto questo profilo, in relazione al pagamento del compenso alla subappaltatrice;
Co 7) quanto alla pulitura di superfici con sistema l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro 5.500,00;
8) quanto alla costruzione di scalinate in granito, l'esecuzione è indimostrata, anzi è dimostrato il fatto contrario con prova testimoniale, costituita dalle dichiarazioni negative dei lavoratori, ed oltretutto con prova legale, costituita dal terzo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori con indicazione per la prima volta proprio di tale lavorazione, e resta infondata la pretesa, di conseguenza, in relazione al pagamento del compenso alla subappaltatrice;
9) quanto alle demolizioni, l'esecuzione è dimostrata con prova legale, costituita dal secondo stato di avanzamento dei lavori, ed è fondata la pretesa, per l'importo pattuito di Euro 22.000,00.
2.9. Il corrispettivo dei lavori eseguiti tra quelli subappaltati, perciò, sia per
8 il primo che per il secondo stato di avanzamento, precisamente ammonta a Euro
126.200,00.
2.10. Non può essere addebitata l'imposta sul valore aggiunto, sia perché la creditrice non ne ha fatto richiesta sia perché dalla fattura emessa dalla medesima ed acquisita nel procedimento monitorio risulta che la prestazione era esente dal tributo.
2.11. Ne consegue il debito verso la subappaltatrice, non ancora estinto dalla subcommittente, per la differenza non pagata di Euro 71.200,00 (126.200,00 –
55.000,00).
2.12. Sulla somma così liquidata, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi di mora, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, ex art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002, senza necessità di costituzione in mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
termine per l'adempimento da intendersi chiaramente stabilito a favore della debitrice, in riferimento alla ricezione, da parte sua, del corrispettivo dell'appalto,
e non prima di quel momento, a tutela della stabilità finanziaria della stessa appaltatrice, con la precisazione che, in difetto di alcuna prova del fatto che la provvista fosse stata non solo accertata in sede amministrativa, ma anche incassata in data anteriore alla proposizione del ricorso per ingiunzione, in cui viene dedotto l'avvenuto pagamento, è da tale data che maturano gli interessi moratori sul corrispettivo spettante alla subappaltatrice (3 gennaio 2014).
2.13. Sussiste, pertanto, il diritto al pagamento del residuo corrispettivo, nei limiti sopra stabiliti.
3. Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della minor somma dovuta.
4. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso dei restanti quattro quinti, liquidati in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle
9 fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di
Euro 71.200,00, a titolo di residuo corrispettivo, oltre agli interessi moratori, nella misura stabilita per i rapporti commerciali, dalla scadenza al saldo;
3) compensa per un quinto tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, dei restanti quattro quinti, che liquida in Euro
11.282,40, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 14 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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