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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 7643/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Sorrentino Giuseppe Raffaele ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Firenze, Via C. Monteverdi, n. 4°.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Cassibba ed elettivamente domiciliata in Palermo nella via Torquato Tasso n.4
- resistente –
All'udienza del 26/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al risarcimento del danno CP_1
in favore della parte ricorrente, che liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita in forza dell'ultimo contratto a termine vigente;
dichiara compensate per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico di parte resistente, che liquida in € 1.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato presso la convenuta sin dal gennaio 2017, come spalla dei primi violini, con CP_1 inquadramento al livello 1° dell'area artistica del C.C.N.L., oltre ad essersi esibito come solista, assunto con contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo;
soggiungeva che alcuni dei primi contratti, benché formalmente giustificati dalla sostituzione del professore d'orchestra - che
1 ricopriva uno dei due posti di primo violino -, costituiva di fatto l'alternanza nel ruolo, previsto per tutte le prime parti dell'orchestra, mentre il ricorrente, dal 2020 in poi, era stato assunto per ricoprire l'intera programmazione dell'orchestra; deduceva la nullità del termine apposto ai contratti, il cui rapporto - seppure apparentemente limitato ad un arco temporale - non era funzionale ad esigenze temporanee e contingenti, ma diretto al soddisfacimento di un'esigenza strutturale e duratura, nonché – in ogni caso – l'abuso dei contratti a tempo determinato per il superamento del limite massimo dei 36 mesi;
per le superiori ragioni chiedeva “In via principale, A)
accertata e dichiarata illegittima l'apposizione del termine ai contratti di lavoro con i quali è stato assunto per svolgere attività di professore dell'orchestra, in qualità di spalla dei primi violini della
, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare per Controparte_2
l'effetto l'esistenza di rapporto a tempo indeterminato per come specificato in narrativa o da quella precedente o successiva che si riterrà di diritto, per come specificato in ricorso, con
l'inquadramento al I° livello artistico (categoria Orchestra) del CCNL, con ordine di inserimento nel posto, oltre alla condanna della risarcimento danni derivante dall'illegittima CP_1 apposizione del termine ai contratti impugnati entro il limite massimo indicato dall'art. 28 D.Lgs
81/15, nonché degli arretrati conseguenti alla ricostruzione della carriera, agli scatti biennali,
oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale. B) In subordine, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che l' art. 29, comma 3, 3 bis e 3 ter del
D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, anche per come modificato dal D. L. n. 87/18 convertito con
Legge n. 96 del 9 agosto 2018 e dal D. L. 59/2019, legittimi il ricorso a contratti a tempo
determinato in assenza di esigenze specifiche o ancora di più per la copertura di posti vacanti, senza la sanzione della conversione, per come specificato nelle pagine precedenti, voglia disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la violazione da parte normativa sui contratti a tempo
determinato per il settore, artt. 23, commi 3, e 29, comma 3, 3 bis e 3 ter del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, anche per come modificato dal D. L. n. 87/18 convertito con Legge n. 96 del 9 agosto
2018 e dal D. L. 59/2019, che esclude i lavoratori delle Fondazioni Lirico Sinfoniche da ogni forma di tutela dagli abusi dei contratti a tempo determinato. Sollevare questione di legittimità
costituzionale degli artt. 23, commi 3, e 29, comma 3, 3bis e 3 ter del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno
2015, anche per come modificato dal D. L. n. 87/18 convertito con Legge n. 96 del 9 agosto 2018 e dal D. L. 59/2019, per violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra i lavoratori delle
Fondazioni Lirico-Sinfoniche e i lavoratori del settore privato, al fine dell'accoglimento della
conversione dei contatti stipulati dal ricorrente. C) In ogni caso, condannare la CP_1
convenuta al risarcimento dei danni per la mancata specificazione dei programmi per cui è stato
2 scritturato nell'ultimo contratto. D) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la maturazione del diritto di precedenza. E) Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la fondazione convenuta, in via preliminare, eccependo la decadenza dell'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32
L.183/2010 e, nel merito, contestando nel merito la domanda formulata dalla parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 luglio 2025.
Rilevato che occorre in via preliminare osservare che nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna decadenza.
Infatti, come già stabilito dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'art. 32 della l. n. 183/2010 prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alla doglianza concernente la genesi del rapporto ed alla sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001.
Viceversa, l'eventuale intervenuta decadenza non impedisce la valutazione della fondatezza dell'ulteriore doglianza mossa dal ricorrente e, cioè, quella concernente l'abusiva reiterazione di contratti a termine.
In proposito, anzitutto, giova ricordare che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto a termine e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa, perché la conversione del rapporto è la conseguenza del vizio genetico attinente all'apposizione del termine e pertanto, sia ai fini della decisione sulla legittimità della clausola sia in relazione agli effetti che dall'illegittimità derivano, rileva il momento temporale in cui l'actum è stato posto in essere dalle parti (Cass. 18 novembre 2009 n. 24330 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. 6 settembre 2018 n. 21724, Cass. 10 ottobre 2018 n. 25080, Cass.
17 settembre 2020 n. 19418).
L'evoluzione della normativa in questione e, più in generale, della regolamentazione giuridica del settore è descritta in modo più che esaustivo nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. U - ,
n. 5542 del 22/02/2023, la quale, peraltro, ha statuito che “In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la
conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili "ratione temporis", le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in
3 ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti
previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del
2015), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati”. Ai fini della presente decisione appare allora sufficiente fare integrale richiamo a tale pronuncia, limitandosi a sottolinearne alcuni snodi di particolare utilità e le conclusioni.
Sul punto, è stato anche evidenziato che “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono
stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate. La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di
funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153). Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle
fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni
ostative di sistema ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U.
n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”.
4 L'esame dei motivi posti dal ricorso va, dunque, condotto alla luce di quanto appena richiamato.
In questi termini, non sussistono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Sezione Lavoro della Cassazione alla stregua del quale il legislatore, nel prevedere la specificazione della causale, ha imposto un onere di indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato, onere che non è soddisfatto dalla sola indicazione delle mansioni, del termine e dello spettacolo in relazione al quale la prestazione lavorativa è richiesta, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all'assunzione a termine, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell'apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche (cfr. ex multis Cass. 10 dicembre 2019 n. 32150; Cass. 7 marzo 2019 n. 6679).
Tale orientamento, per le fattispecie disciplinate dal d.lgs. n. 368 del 2001, ritiene non sufficiente, ai fini della specificazione della causale, la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera alla cui realizzazione il contratto è finalizzato, di per sé inidonea, rispetto ad un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive poste a fondamento del ricorso alla tipologia contrattuale del rapporto a tempo determinato.
I precedenti citati non hanno mancato di richiamare l'interpretazione data alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE dalla Corte di Giustizia la quale, proprio in relazione al settore che qui viene in rilievo, ha evidenziato che non è consentita la rinnovazione del contratto a termine «per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche» (Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto, punto 49), essendo, invece, necessario, a fronte di una programmazione annuale di spettacoli, che risultino specificate le esigenze, di carattere provvisorio e non duraturo, assicurate attraverso il ricorso al lavoro a tempo determinato (punti 53 e 54). Si tratta di un'interpretazione del concetto di specificità della causale, nel settore che qui interessa, che trova oggi riscontro nella riformulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 ad opera del citato d.l. n. 59 del 2019, parzialmente applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui il ricorso al contratto a termine è consentito a fronte di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche e l'onere di specifica indicazione della causale deve essere assolto attraverso l'indicazione espressa di detta condizione, indicazione alla quale si deve accompagnare «anche» il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli.
5 Inoltre, in punto di fatto, dalle pacifiche allegazioni attoree e dalla documentazione in atti, si evince che la parte ricorrente ha stipulato reiterati contratti a termine con la Fondazione Teatro
Massimo in mansioni equivalenti per oltre 36 mesi.
Per quanto concerne le conseguenze prodotte da tale reiterazione, va rigettata la domanda diretta alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, sulla scorta del recente pronunciamento della Corte di Cassazione, secondo cui “Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è
impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5542 del 22/02/2023).
Venuta meno la domanda relativa alla richiesta trasformazione del contratto, residua soltanto quella risarcitoria.
A tal riguardo, per quanto concerne la misura del risarcimento, occorre evidenziare che la modifica dell'art. 36 invocata dalla ricorrente non appare applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
Può invece richiamarsi quanto affermato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, così che
“anche in caso di inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13),
sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, ( ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. La Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da queste Sezioni Unite, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore”.
6 Orbene, tenuto conto della durata complessiva dei contratti a termine, la misura del risarcimento può essere individuata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dalla parte ricorrente in forza dell'ultimo contratto a termine vigente.
Il ricorso, pertanto, merita parziale accoglimento, nei termini precisati, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite che si compensano nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico di parte resistente che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 7643/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Sorrentino Giuseppe Raffaele ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Firenze, Via C. Monteverdi, n. 4°.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Massimiliano Cassibba ed elettivamente domiciliata in Palermo nella via Torquato Tasso n.4
- resistente –
All'udienza del 26/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter
c.p.c., ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al risarcimento del danno CP_1
in favore della parte ricorrente, che liquida in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita in forza dell'ultimo contratto a termine vigente;
dichiara compensate per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico di parte resistente, che liquida in € 1.250,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2022 la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato presso la convenuta sin dal gennaio 2017, come spalla dei primi violini, con CP_1 inquadramento al livello 1° dell'area artistica del C.C.N.L., oltre ad essersi esibito come solista, assunto con contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo;
soggiungeva che alcuni dei primi contratti, benché formalmente giustificati dalla sostituzione del professore d'orchestra - che
1 ricopriva uno dei due posti di primo violino -, costituiva di fatto l'alternanza nel ruolo, previsto per tutte le prime parti dell'orchestra, mentre il ricorrente, dal 2020 in poi, era stato assunto per ricoprire l'intera programmazione dell'orchestra; deduceva la nullità del termine apposto ai contratti, il cui rapporto - seppure apparentemente limitato ad un arco temporale - non era funzionale ad esigenze temporanee e contingenti, ma diretto al soddisfacimento di un'esigenza strutturale e duratura, nonché – in ogni caso – l'abuso dei contratti a tempo determinato per il superamento del limite massimo dei 36 mesi;
per le superiori ragioni chiedeva “In via principale, A)
accertata e dichiarata illegittima l'apposizione del termine ai contratti di lavoro con i quali è stato assunto per svolgere attività di professore dell'orchestra, in qualità di spalla dei primi violini della
, per le ragioni di cui in narrativa, dichiarare per Controparte_2
l'effetto l'esistenza di rapporto a tempo indeterminato per come specificato in narrativa o da quella precedente o successiva che si riterrà di diritto, per come specificato in ricorso, con
l'inquadramento al I° livello artistico (categoria Orchestra) del CCNL, con ordine di inserimento nel posto, oltre alla condanna della risarcimento danni derivante dall'illegittima CP_1 apposizione del termine ai contratti impugnati entro il limite massimo indicato dall'art. 28 D.Lgs
81/15, nonché degli arretrati conseguenti alla ricostruzione della carriera, agli scatti biennali,
oltre interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale. B) In subordine, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che l' art. 29, comma 3, 3 bis e 3 ter del
D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, anche per come modificato dal D. L. n. 87/18 convertito con
Legge n. 96 del 9 agosto 2018 e dal D. L. 59/2019, legittimi il ricorso a contratti a tempo
determinato in assenza di esigenze specifiche o ancora di più per la copertura di posti vacanti, senza la sanzione della conversione, per come specificato nelle pagine precedenti, voglia disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la violazione da parte normativa sui contratti a tempo
determinato per il settore, artt. 23, commi 3, e 29, comma 3, 3 bis e 3 ter del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, anche per come modificato dal D. L. n. 87/18 convertito con Legge n. 96 del 9 agosto
2018 e dal D. L. 59/2019, che esclude i lavoratori delle Fondazioni Lirico Sinfoniche da ogni forma di tutela dagli abusi dei contratti a tempo determinato. Sollevare questione di legittimità
costituzionale degli artt. 23, commi 3, e 29, comma 3, 3bis e 3 ter del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno
2015, anche per come modificato dal D. L. n. 87/18 convertito con Legge n. 96 del 9 agosto 2018 e dal D. L. 59/2019, per violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra i lavoratori delle
Fondazioni Lirico-Sinfoniche e i lavoratori del settore privato, al fine dell'accoglimento della
conversione dei contatti stipulati dal ricorrente. C) In ogni caso, condannare la CP_1
convenuta al risarcimento dei danni per la mancata specificazione dei programmi per cui è stato
2 scritturato nell'ultimo contratto. D) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la maturazione del diritto di precedenza. E) Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la fondazione convenuta, in via preliminare, eccependo la decadenza dell'impugnazione dei contratti a termine ex art. 32
L.183/2010 e, nel merito, contestando nel merito la domanda formulata dalla parte ricorrente, chiedendone il rigetto.
La causa, senza alcuna istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 luglio 2025.
Rilevato che occorre in via preliminare osservare che nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna decadenza.
Infatti, come già stabilito dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, con pronunce che devono intendersi richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, l'art. 32 della l. n. 183/2010 prevede l'onere di impugnare il contratto a termine nei soli casi relativi alla doglianza concernente la genesi del rapporto ed alla sua proroga, come si evince chiaramente dall'espresso richiamo, nell'art. 32, alle sole ipotesi di cui agli artt. 1, 2 e 4 d.lgs. n. 368/2001.
Viceversa, l'eventuale intervenuta decadenza non impedisce la valutazione della fondatezza dell'ulteriore doglianza mossa dal ricorrente e, cioè, quella concernente l'abusiva reiterazione di contratti a termine.
In proposito, anzitutto, giova ricordare che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, qualora venga dedotta in giudizio la nullità della clausola di durata apposta al contratto a termine e si sia in presenza di una successione di norme nel tempo, occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia accertativa, perché la conversione del rapporto è la conseguenza del vizio genetico attinente all'apposizione del termine e pertanto, sia ai fini della decisione sulla legittimità della clausola sia in relazione agli effetti che dall'illegittimità derivano, rileva il momento temporale in cui l'actum è stato posto in essere dalle parti (Cass. 18 novembre 2009 n. 24330 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. 6 settembre 2018 n. 21724, Cass. 10 ottobre 2018 n. 25080, Cass.
17 settembre 2020 n. 19418).
L'evoluzione della normativa in questione e, più in generale, della regolamentazione giuridica del settore è descritta in modo più che esaustivo nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. U - ,
n. 5542 del 22/02/2023, la quale, peraltro, ha statuito che “In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la
conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili "ratione temporis", le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in
3 ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti
previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del
2015), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati”. Ai fini della presente decisione appare allora sufficiente fare integrale richiamo a tale pronuncia, limitandosi a sottolinearne alcuni snodi di particolare utilità e le conclusioni.
Sul punto, è stato anche evidenziato che “gli interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno progressivamente accentuato il carattere di specialità della disciplina dettata per il personale delle fondazioni liricosinfoniche rispetto a quella dei rapporti di lavoro fra privati e di pari passo sono
stati estesi agli enti lirici, pur se privatizzati, limiti analoghi a quelli imposti alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e delle società da queste ultime controllate. La trasformazione dell'ente pubblico in fondazione di diritto privato non ha risolto le aporie già emerse nella fase antecedente alla privatizzazione, atteso che la nuova qualificazione giuridica delle fondazioni ha lasciato immutati quegli aspetti della regolamentazione delle modalità di
funzionamento di detti enti che si giustificano solo in ragione degli interessi generali che, attraverso le fondazioni, lo Stato persegue, interessi che, a loro volta, danno ragione dell'impiego di capitale in prevalenza pubblico. Non a caso la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sul riparto di competenze fra Stato e Regioni in relazione alla normativa di revisione organica delle fondazioni dettata dalla d.l. n. 64 del 2010, ha ritenuto che l'intervento attuato rientrasse nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici», alla luce degli indici pubblicistici conservati dalle fondazioni anche all'esito della trasformazione, indici ravvisati nella preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti, nel conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, nella previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nell'inclusione di detti enti fra gli organismi di diritto pubblico soggetti, all'epoca, al rispetto del d.lgs. n. 163 del 2003 ( Corte Costituzionale 21 aprile 2011 n. 153). Quegli aspetti evidenziati dal Giudice delle leggi giustificano, pur a fronte della qualificazione privatistica delle
fondazioni e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati, deroghe alla disciplina dettata per i rapporti fra privati, disciplina alla quale, secondo un meccanismo non dissimile da quello indicato dal legislatore e da queste Sezioni Unite in tema di società a controllo pubblico, occorre, sì, fare riferimento, ma a condizione che non si rinvengano disposizioni speciali di settore o ragioni
ostative di sistema ( cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass. S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U.
n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016)”.
4 L'esame dei motivi posti dal ricorso va, dunque, condotto alla luce di quanto appena richiamato.
In questi termini, non sussistono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della giurisprudenza della Sezione Lavoro della Cassazione alla stregua del quale il legislatore, nel prevedere la specificazione della causale, ha imposto un onere di indicazione sufficientemente dettagliata delle ragioni del ricorso al rapporto a tempo determinato, onere che non è soddisfatto dalla sola indicazione delle mansioni, del termine e dello spettacolo in relazione al quale la prestazione lavorativa è richiesta, in assenza di qualsivoglia ulteriore precisazione in ordine allo scopo del contratto, alla temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all'assunzione a termine, alla professionalità del soggetto assunto, ossia alla particolarità dell'apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecniche o artistiche (cfr. ex multis Cass. 10 dicembre 2019 n. 32150; Cass. 7 marzo 2019 n. 6679).
Tale orientamento, per le fattispecie disciplinate dal d.lgs. n. 368 del 2001, ritiene non sufficiente, ai fini della specificazione della causale, la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera alla cui realizzazione il contratto è finalizzato, di per sé inidonea, rispetto ad un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive poste a fondamento del ricorso alla tipologia contrattuale del rapporto a tempo determinato.
I precedenti citati non hanno mancato di richiamare l'interpretazione data alla clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE dalla Corte di Giustizia la quale, proprio in relazione al settore che qui viene in rilievo, ha evidenziato che non è consentita la rinnovazione del contratto a termine «per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche» (Corte di Giustizia 25 ottobre 2018, in causa C- 331/17, Sciotto, punto 49), essendo, invece, necessario, a fronte di una programmazione annuale di spettacoli, che risultino specificate le esigenze, di carattere provvisorio e non duraturo, assicurate attraverso il ricorso al lavoro a tempo determinato (punti 53 e 54). Si tratta di un'interpretazione del concetto di specificità della causale, nel settore che qui interessa, che trova oggi riscontro nella riformulazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 81 del 2015 ad opera del citato d.l. n. 59 del 2019, parzialmente applicabile alla fattispecie ratione temporis, secondo cui il ricorso al contratto a termine è consentito a fronte di esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche e l'onere di specifica indicazione della causale deve essere assolto attraverso l'indicazione espressa di detta condizione, indicazione alla quale si deve accompagnare «anche» il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli.
5 Inoltre, in punto di fatto, dalle pacifiche allegazioni attoree e dalla documentazione in atti, si evince che la parte ricorrente ha stipulato reiterati contratti a termine con la Fondazione Teatro
Massimo in mansioni equivalenti per oltre 36 mesi.
Per quanto concerne le conseguenze prodotte da tale reiterazione, va rigettata la domanda diretta alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, sulla scorta del recente pronunciamento della Corte di Cassazione, secondo cui “Nei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato con clausola affetta da nullità, l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è
impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive” (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 5542 del 22/02/2023).
Venuta meno la domanda relativa alla richiesta trasformazione del contratto, residua soltanto quella risarcitoria.
A tal riguardo, per quanto concerne la misura del risarcimento, occorre evidenziare che la modifica dell'art. 36 invocata dalla ricorrente non appare applicabile, ratione temporis, al caso in esame.
Può invece richiamarsi quanto affermato dalla richiamata sentenza della Suprema Corte, così che
“anche in caso di inapplicabilità dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13),
sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n.
183 del 2010, ( ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015) quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. La Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell'Unione, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, come interpretato da queste Sezioni Unite, ha evidenziato che «la clausola 5 dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione di detto lavoratore”.
6 Orbene, tenuto conto della durata complessiva dei contratti a termine, la misura del risarcimento può essere individuata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione percepita dalla parte ricorrente in forza dell'ultimo contratto a termine vigente.
Il ricorso, pertanto, merita parziale accoglimento, nei termini precisati, con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite che si compensano nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico di parte resistente che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 23 luglio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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