Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1906/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
( , nato/a il 12/11/1974 a MODICA (RG), difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARPENZANO LUIGI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
), nato/a il 01/12/1961 a SIRACUSA (SR), Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. DI PASQUALE GIOVANNI, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Nei confronti dei minori
, nato a [...] il [...], rappresentato dal curatore speciale avv. Fabio Persona_1
Fazzina, difeso da sé stesso;
, nata a [...] il [...], rappresentata dal curatore speciale avv NA CP_2
Granata, difesa da sé medesima;
OGGETTO
Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
Pronunciare la separazione personale con addebito a alla ricorrente Controparte_3 la casa coniugale…disporre un assegno di mantenimento in favore della ricorrente non inferiore ad
€ 250,00…disporre a carico dei coniugi il contributo in ragione del 50% ciascuno per le spese straordinarie dei figli attualmente collocati presso strutture di accoglienza…
Parte resistente:
Avv Fazzina, quale curatore speciale di : Persona_1
DICHIARARE, ai sensi dell'art. 330 c.c., la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig.
nato a [...] l'[...] sul figlio - CONFERMARE, Controparte_1 Persona_1 ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., la limitazione della responsabilità genitoriale della Sig.ra nata a [...] il [...], già disposta dal Tribunale per i Minorenni di Parte_1
Catania, giusto decreto del 16-05-2022, depositato in cancelleria in data 17-05-2022; - CONFERMARE il collocamento del minore presso la Comunità “La Casa del Persona_1 Sorriso”, sita in Floridia (SR), Via Milano n. 21; - CONFERMARE il divieto assoluto di contatti e consegna del predetto minore col/al padre;
- CONFERMARE la presa in carico del minore presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile territorialmente competente al Persona_1 fine di osservare la condizione di sviluppo psicofisico del minore e di riferire sul vissuto e sul rapporto intrattenuto con la madre, di relazionare in ordine allo stato psico-fisico di R_ nonché, di prendere in carico lo stesso per un adeguato supporto psicologico, al fine di potenziare la capacità di gestione emotiva relativa ai vissuti relazionali con il padre e per valutare l'eventuale attivazione di diversi canali comunicativi con la madre, senza tuttavia creare inutili scompensi emotivi che possano pregiudicare il suo attuale equilibrio psicologico e favorire una sua sana, corretta ed armoniosa crescita in questa delicata e cruciale fase della propria vita.
CONFERMARE la presa in carico della Sig.ra presso il Consultorio familiare Parte_1 territorialmente competente per un sostegno volto a rafforzare la propria personalità e la sua autorevolezza verso i figli, offrendo un modello femminile forte e dignitoso al figlio R_ nonché, al fine dell'espletamento di un percorso di educazione, aiuto e sostegno alla genitorialità e ad una effettiva presa di consapevolezza della propria “responsabilità genitoriale”; - DISPORRE la presa in carico della Sig.ra presso il Servizio di Psicologia territorialmente Parte_1 competente al fine di svolgere approfondita indagine personologica, accertare il proprio vissuto, le aspettative, i progetti e la sussistenza di capacità genitoriali valide e stabili e verificare, infine, la capacità di gestire adeguatamente la relazione con i figli;
- PRESCRIVERE ai Servizi Sociali di
Modica (RG) di svolgere una periodica e costante attività di monitoraggio sulle condizioni di vita del minore nell'ambito comunitario e di sostegno e supporto delle sue esigenze Persona_1 educative ed accuditive, nonché, nel suo percorso di studi e di relazionare sulla situazione socio- ambientale della Sig.ra sulla propria progettualità familiare e su ogni altro Parte_1 elemento utile a valutare la rispondenza all'interesse dei minori;
di riattivare, altresì, il servizio di
“Educativa Domiciliare” se e quando i figli faranno rientro presso l'abitazione familiare;
- PREVEDERE l'eventuale erogazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Modica (RG) di ulteriori servizi finalizzati al benessere psico-fisico dei minori e al sostegno della famiglia nella quale gli stessi saranno inseriti in futuro
Avv NA Granata, quale curatore speciale di : CP_2
Voglia il Tribunale adito emettere i provvedimenti ritenuti più opportuni nell'interesse della minore
, in conformità a quanto già statuito dal Tribunale dei Minori con sentenza nr. 104/2024, CP_2 depositata in atti. Rigettare la richiesta di di revoca del contributo di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia posto a suo carico e, ove ritenuto sulla scorta delle CP_2 informazioni reddituali fornite dalla parte, disporre eventuale contributo anche a carico della madre.
Richiesto il parere del PM MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 5 aprile 2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Modica al numero 174, parte II, serie A, dell'anno 2006 (vds. estratto del matrimonio). Dall'unione sono nati i figli e . R_ CP_2
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 18.5.2021.
Prima dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi viene depositato decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania del 15.7.2021 con il quale viene dichiarata l'incompetenza a conoscere del ricorso presentato dal PM in data 4.6.2021 (successivamente al deposito del ricorso per separazione), e contestualmente – in via provvisoria, fino alla pronuncia del Tribunale ordinario - viene confermato il decreto assunto in via d'urgenza il 4.6.2021, con il quale 1) i minori e CP_2
vengono affidati ai Servizi Sociali del Comune di Modica, in limitazione della Persona_1 responsabilità di entrambi i genitori, 2) viene collocato presso una comunità, 3) viene R_ nominato il curatore speciale dei minori avv Fazzina e 4) viene disposta la presa in carico dei minori dal NPI competente;
le ragioni d'urgenza derivano dalla forte oppositività unitamente a condotte violente da parte del figlio nei confronti della genitrice e da quanto R_ rappresentato dalla minore in ordine alle violenze endofamiliari agite da CP_2 Controparte_1 nei confronti di , cui la minore ha direttamente assistito. Parte_1
In data 16.9.2021 compare solo Avveduto davanti al Presidente del Tribunale in questo Pt_1 giudizio di separazione;
il Presidente conferma l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali, il collocamento in comunità di dispone il collocamento prevalente di con la madre, R_ CP_2 alla quale assegna la casa familiare, regolamenta il diritto di visita del genitore non collocatario, così come il contributo al mantenimento indiretto;
non dispone alcun assegno di mantenimento in favore dell'Avveduto; conferma altresì il mantenimento della presa in carico dei due minori e da parte del NPI territorialmente competente, con l'incarico di verificare il R_ CP_2 vissuto di entrambi i minori rispetto ai genitori, fornendo ogni utile indicazione al riguardo di quanto necessario all'instaurarsi di un sano rapporto figli-genitori per una crescita serena ed equilibrata dei primi, collaborando con i SS anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti in punto di affidamento, collocamento, tempi di permanenza, suggerendo le migliori soluzioni nell'interesse dei minori;
conferma il mantenimento del Servizio di educativa familiare a cura del SS affidatario.
Parte resistente si costituisce con memoria depositata il 26.11.2021, negando di essere stato violento o aggressivo nei confronti della moglie.
All'udienza dell'1.12.2021 vengono assegnati i termini ex art. 183 cpc.
In data 12.5.2022 i Servizi Sociali di Modica informano che ha confidato all'educatrice di CP_2 avere ricevuto molestie e attenzioni da parte del fratello nel mese di aprile 2022; recependo le proposte dei Servizi Sociali, il giudice relatore, a parziale modifica del provvedimento presidenziale, dispone il collocamento di in un contesto protetto;
autorizza il CP_2 trasferimento di presso altra struttura protetta;
dispone che gli incontri con i Persona_1 genitori avverranno alla presenza di operatori competenti, nelle modalità e tempi rimessi ai servizi sociali di Modica;
conferma la presa in carico del nucleo familiare dalle strutture competenti, che lavoreranno in maniera sinergica (Servizi Sociali, Consultorio di Modica per il recupero delle funzioni genitoriali, NPI); nomina curatore speciale del minore l'avv. Fabio Persona_1 Fazzina del foro di Siracusa;
curatore speciale della minore l'avv. NA Granata CP_2 del foro di Ragusa;
invitandoli a depositare comparsa di costituzione entro l'udienza già fissata del 9.6.2022.
Quasi contestualmente, con decreto del 16.5.2022, il Tribunale per i Minorenni di Catania dichiara aperta la procedura per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di e Persona_1
sospende l'esercizio della responsabilità genitoriale di e CP_2 Controparte_1
nomina tutori provvisori l'avv. Fabio Fazzina per e l'avv Paola Parte_1 R_
Malandrino per , conferma il collocamento dei minori in due diverse strutture. CP_2
In data 8 e 9 giugno 2022 si costituiscono per i minori l'avv NA Granata e l'avv Fabio Fazzina.
Il giudice istruttore dispone l'audizione delle parti per l'udienza del 30.6.2022, ai soli fini dei provvedimenti economici:
Viene sentita la quale adr: vivo nella casa coniugale di proprietà esclusiva di mio Parte_1 marito, vivo da sola, i figli sono collocati attualmente in una struttura;
lavoro al momento in una macelleria, non sono ancora ingaggiata perché sono in prova, come addetta alle pulizie, percepisco circa € 300,00 al mese;
ho 47 anni, ho iniziato a lavorare 4 anni fa come addetta alle pulizie, prima, da quando sono sposata, ho fatto sempre la casalinga. Al momento non sto vedendo nessuno dei miei figli. Ho lavorato in precedenza alla Conad. Faccio anche pulizie private ma non tutti i giorni. È vero che mio marito paga il mutuo per la casa. Fino ad aprile 2022 mio marito mi ha dato i soldi per la bambina, da maggio non più (a metà maggio mia figlia è stata collocata in comunità).
Viene sentito il quale adr: in questo momento vivo da mia madre a Modica Alta;
Controparte_1 mia madre ha 86 anni sta male e prende l'indennità di accompagnamento, fruisco dei permessi della 104 per tre giorni al mese;
lavoro come LO (collaboratore scolastico) e percepisco € 1200,00 al mese circa. Da quando la minore è stata collocata in comunità ho sospeso i pagamenti a mia moglie per il mantenimento di mia figlia;
i miei figli sono al momento mantenuti in comunità.
Fino ad oggi le strutture non hanno chiesto alcuna compartecipazione al mantenimento dei minori.
Al momento non posso vedere i figli. Mia moglie fa anche delle pulizie private e in passato ha lavorato alla Conad. Devo pagare una rata di muto di 450 euro al mese circa, mutuo contratto per la ristrutturazione della casa (che è stata la casa familiare) che è di mia proprietà esclusiva in quanto ereditata dalla mia prima moglie deceduta nel 2004.
Viene ora sentita l'avv. NA Granata la quale adr: la minore attualmente si trova in comunità e sono in corso gli accertamenti del caso;
chiede al Tribunale di valutare se il pagamento per il mantenimento della minore debba essere o meno corrisposto al curatore speciale.
All'esito dell'audizione il giudice istruttore sospende l'obbligo di pagamento in favore di Parte_1 per il mantenimento della figlia a far data dal mese di maggio 2022 e fin quando la
[...] CP_2 minore resterà collocata in comunità; rigetta la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare in ragione del carattere (allo stato da ritenersi) temporaneo del collocamento in comunità della minore;
anche in ragione del mantenimento dell'assegnazione della casa familiare non dispone alcun assegno provvisorio per il mantenimento di;
si riserva ogni Parte_1 valutazione circa le modalità di mantenimento dei minori collocati in comunità (invitando i curatori speciali sul punto ad esporre il proprio motivato parere).
All'udienza del 28.9.2022, preso atto dell'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo della ricorrente, il giudice istruttore, ritenuto che sussista una sperequazione economica tra le parti, pur considerando eventuale lavoro saltuario della ricorrente, che il è allo stato sollevato da R_ un obbligo di mantenimento dei figli minori, in quanto collocati in comunità, che non risulta documentato l'esborso a titolo di pagamento del mutuo per la ristrutturazione della casa, al fine di verificarne l'entità, pone a carico di l'obbligo di pagare un assegno di Controparte_1 mantenimento nei confronti di pari ad € 120,00 mensili, a decorrere dal 1.10.2022 Parte_1
(pagamento entro il giorno 5 di ogni mese); onera Avveduto di notiziare questo Ufficio circa Pt_1 l'eventuale percezione di sussidi (come indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, ecc) e circa l'eventuale reddito da occupazione lavorativa.
La causa viene poi rinviata al fine di verificare eventuali ulteriori provvedimenti del giudice minorile incidenti sull'affidamento dei minori e sulla responsabilità genitoriale, nonché per consentire la partecipazione in giudizio dei tutori provvisori, solo parzialmente coincidenti con i già nominati (in questo procedimento) curatori speciali dei minori (avv. Fabio Fazzina per
, avv. NA Granata per ). Persona_1 CP_2
Con note dell'ottobre 2024 viene depositata sentenza pubblicata il 29.5.2024, con la quale il TM di Catania:
“Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di accertamento dello stato di abbandono morale e materiale dei minorenni e , nati a Ragusa Persona_1 CP_2 rispettivamente il 28.3.2007 e il 2.7.2012.
Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minorenni sopra Controparte_1 indicati. Vieta ogni contatto tra il medesimo e i figli minorenni. Conferma, previa limitazione della responsabilità genitoriale di , l'affidamento dei Parte_1 minorenni al Servizio Sociale del comune di Modica (RG) per la necessaria attività di R_ vigilanza, assistenza e sostegno psicologico/neuropsichiatrico, da realizzarsi nei termini e per le finalità in motivazione indicati in collaborazione con l' di cui al Controparte_4 protocollo prefettizio siglato in data 12.4.2024 e con i responsabili delle strutture di accoglienza.
Nomina, previa conversione dal ruolo di tutori, gli avvocati Mariapaola Malandrino e Fabio Fazzina curatori rispettivamente dei minori e ai sensi dell'art. CP_2 Persona_1
473 bis 7 del c.p.c.. Dà mandato al Servizio Sociale del comune di Modica (RG) di provvedere all'inserimento di presso una famiglia disponibile a scopo solidaristico da individuarsi tramite il CP_2
Centro Affidi Distrettuale, collocamento che potrà essere attuato senza ulteriore intervento di questo tribunale con il solo assenso del curatore.
Conferma il collocamento dei minori nelle attuali strutture di accoglienza e per R_ CP_2
sino al reperimento di una famiglia disponibile a scopo solidaristico.
[...]
Demanda al Servizio Sociale affidatario di stilare un adeguato calendario di rientri della minore presso l'abitazione della madre nei termini in motivazione specificati, con CP_2 previsione di pernottamenti nel fine settimana (a settimane alterne), nei giorni festivi e nel periodo estivo. Invita il Servizio Sociale affidatario a predisporre l'opportuno monitoraggio e ad attivare il servizio di educativa domiciliare nei giorni di rientro della minore presso l'abitazione familiare.
[... Demanda all'E.M.I. dell' , previo raccordo con Consultorio familiare/Servizio CP_5
della medesima azienda, di fornire ad il supporto psicologico necessario CP_6 Parte_1 per la gestione dei figli minori e, pur con i limiti strutturali evidenziati, per il rafforzamento delle competenze educative e relazionali. Prescrive ad Avveduto di attenersi, a pena di più drastici provvedimenti, alle indicazioni che Pt_1 le saranno impartite dalle agenzie territoriali sopra indicate. Circoscrive l'efficacia delle superiori statuizioni sino al 27.5.2026 per e sino alla CP_2 maggiore età – salvo diverse misure adottate dal giudice penale nel procedimento n.1132/2022 RGNR – per . Persona_1 Invita i curatori, il Servizio Sociale affidatario e l' a riferire semestralmente al giudice CP_7 tutelare presso il Tribunale di Ragusa in ordine agli interventi adottati in esecuzione delle statuizioni del presente provvedimento e a segnalare – alla scadenza del periodo previsto o, all'occorrenza, in maniera tempestiva - alla medesima Autorità giudiziaria e al Procuratore della Repubblica per i minorenni in sede ogni altra notizia utile per l'adozione di ulteriori statuizioni a tutela dei minori , previa richiesta di riapertura del procedimento. R_
Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento al giudice tutelare competente per territorio…..
……………….
Tanto esposto e premesso, va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge con evidenza dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti e dai percorsi processuali sopra riassunti.
Sull'addebito della separazione
La domanda della ricorrente può trovare accoglimento, alla luce del capo di imputazione per il reato di maltrattamenti, descritto nella richiesta di rinvio a giudizio del 30.4.2024 (n. 4577/2023 RGNR), in cui sono dettagliate le condotte del resistente (spingendola e dandole degli schiaffi, cagionandole anche dei lividi, ingiuriandola ed umiliandola continuamente …che era una poco di buono che non serviva a niente che doveva solo preparare da mangiare e pulire la casa…minacciandola di morte anche con l'utilizzo di una pala…incidendo negativamente sull'educazione dei figli e in particolare di il quale tendeva ad emularlo con atteggiamenti offensivi e talvolta violenti nei R_ confronti della madre…); inoltre, nella sentenza del TM del 27.5.2024, che ha dichiarato decaduto il dalla responsabilità genitoriale, si legge che “…Covato ha posto in essere R_ CP_1 condotte incongrue e palesato durante la procedura totale disinteresse per la vita dei figli, rinunciando a comparire davanti a questo giudice e a incontrare i minorenni nelle comunità di accoglienza. L'audizione di NA e dei due minori ha inoltre confermato l'inadeguatezza Pt_1 del medesimo, solito usare violenza nei confronti della moglie alla presenza dei figli: comportamenti di eclatante rilevanza penale…lo stesso ha gravemente violato i suoi doveri genitoriali con comportamenti reiterati nel tempo che hanno determinato una grave compromissione dell'equilibrio emotivo dei figli…OM ne ha per lungo tempo emulato le gesta così come le risultanze del procedimento hanno oggettivamente acclarato…”. Con particolare riguardo a va rilevato che, una volta emersa la sua condizione di “minore a rischio”, la R_ madre ha tentato di assecondare e seguire gli sforzi delle istituzioni (scuola, servizi sociali, tribunale, ecc.) volti al recupero del ragazzo, mentre il padre è rimasto arroccato sulla sua posizione di inadeguatezza;
l'Avveduto ha dichiarato, all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, nella quale il non è comparso, che i nostri problemi sono stati quando è stato R_ R_ riconosciuto come un ragazzo a rischio cosa che mio marito non ha mai accettato, anzi lo ha rifiutato;
da lì i problemi tra noi. La frattura del consorzio coniugale è quindi imputabile al R_ anche sotto tale profilo, in quanto, a differenza della moglie, non ha riconosciuto il bisogno di aiuto e di un cambiamento dei comportamenti nel segno del rispetto della persona, con ciò determinando la rottura del vincolo con il coniuge che, invece, a tale cambiamento si è mostrata disponibile.
Sull'affidamento dei minori Devono essere recepiti integralmente i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni in punto di affidamento e di collocamento dei minori e fino alla scadenza ivi indicata;
le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai Servizi Sociali di concerto con le strutture di accoglienza, informata e sentita la madre, all'interno del percorso di rafforzamento delle sue competenze educative e relazionali, come indicato dal TM;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione saranno assunti dai Servizi Sociali in accordo con i curatori dei minori, informata e sentita la madre e previa autorizzazione del giudice tutelare.
Sulla casa familiare
Va mantenuta l'assegnazione della casa familiare all'Avveduto, essendo prevista la predisposizione di un calendario di rientri della minore presso l'abitazione della madre, con CP_2 previsione di pernottamenti nel fine settimana, sicchè può dirsi che la casa familiare non ha cessato di essere il luogo di riferimento della minore.
Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge
Poiché la ricorrente in atto lavora, come anche in passato ha lavorato, e non risultano impedimenti alla propria attività lavorativa, tenuto conto che non è onerata del mantenimento dei minori e continua a godere dell'assegnazione della casa familiare, tenuto conto altresì del reddito non alto, di LO, del , e del fatto che lo stesso risulta onerato del pagamento di una rata di mutuo di R_ circa € 400,00 mensili (circostanza ammessa dalla ricorrente), non va previsto alcun assegno di mantenimento in suo favore, salvi i provvedimenti fin qui resi.
Sul contributo al mantenimento dei minori
Non può allo stato provvedersi sul punto, in quanto nessuna delle parti in causa risulta collocataria dei figli e quindi legittimata attiva, come eventuale beneficiario dell'ordine di contribuzione indiretta rivolto all'altro genitore.
Le spese di lite, considerati la natura e l'esito della stessa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , con addebito a Parte_1 CP_8 quest'ultimo.
Conferma e recepisce l'affidamento dei minorenni e al Servizio Persona_1 CP_2
Sociale del Comune di Modica (RG) ed il loro collocamento nelle strutture di accoglienza, così come regolamentati nella sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania n. 104/2024 pubblicata il 29.5.2024. Le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai Servizi Sociali di concerto con le strutture di accoglienza, informata e sentita la madre.
Nomina gli avvocati Mariapaola Malandrino e Fabio Fazzina curatori rispettivamente dei minori e ai sensi dell'art. 473 bis 7 del c.p.c., i quali riferiranno ogni sei CP_2 Persona_1 mesi al giudice tutelare ai sensi dell'art. 473 bis 7 comma 3 lett. e) cpc. Le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione saranno assunti dai Servizi Sociali in accordo con i curatori dei minori, informata e sentita la madre e previa autorizzazione del giudice tutelare.
Assegna la casa familiare ad Parte_1
Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti