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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 472/2024 promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il Patrocinio dell'Avv. REMUS MARZIO C.F._2
ATTORI contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
* Conclusioni delle parti Gli attori hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 21.05.2025; il convenuto è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
esponendo: Controparte_1
- che nel novembre 2012 e Parte_1 Controparte_1 hanno costituito, quali soci in pari quota, la conferendo, il Controparte_2 primo, una somma di denaro e, il secondo, il ramo d'azienda relativo all'attività di allevamento di vacche da latte;
- che sin da principio ha violato le intese assunte, ponendo in essere atti di CP_1 straordinaria amministrazione unilateralmente e senza nemmeno informare l'altro socio – il quale, di professione veterinario, si era sempre occupato più che altro degli aspetti tecnico/scientifici della gestione del bestiame - ma, anzi, fornendogli false rassicurazioni in merito;
- che ha successivamente e casualmente appreso che il Parte_1 aveva compiuto plurime irregolarità nella gestione commerciale e finanziaria della CP_1 società, soprattutto nei rapporti con i fornitori e con le banche, e, inoltre, non aveva consegnato al commercialista la documentazione necessaria per la tenuta della contabilità;
- che nel 2014, dopo svariati confronti fra i soci e i rispettivi consulenti, si è addivenuti alla decisione di deliberare la fuoriuscita dalla società del il quale, con scrittura privata CP_1
1 del 17.10.2014 denominata “cessione di quota e modifica dei patti sociali”, ha alienato la propria partecipazione del 50% a nella misura del 45% (il quale è così Parte_1 divenuto titolare del 95% del capitale sociale) e a nella misura del 5%; Parte_2
- che, con tale accordo, e si sono assunti l'obbligo Parte_1 Pt_2 di onorare: a) i debiti della società rientranti nella situazione patrimoniale al 30.06.2014 (esposta nell'allegato A di cui all'atto di cessione); b) i debiti anteriori a tale data e non compresi in tale allegato, ma entro il limite di € 10.000,00 ciascuno;
c) tutti i debiti sorti successivamente al 30.06.2014;
- che, in seguito, recuperata con fatica la documentazione occultata da gli CP_1 odierni attori hanno scoperto che la situazione patrimoniale al 30.06.2014 rappresentata da era del tutto inveritiera, essendo emersi sia debiti per € 222.918,85 contratti dalla CP_1 società anteriormente al 30.06.2014, di cui nell'accordo non v'era traccia, sia un rilevante debito di € 170.000,00 originato dalla creazione da parte di costui di fatture false per operazioni inesistenti;
- che da quest'ultimo fatto era scaturito un processo penale all'esito del quale, con sentenza n. 1642/19 di questo Tribunale, l'ex socio è stato ritenuto colpevole del reato di truffa ex art. 640 c.p. e condannato alla pena (sospesa) di anni 1 di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e , da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di Parte_1 Pt_2
€ 9.125,00 (sentenza impugnata e poi confermata in via definitiva dalla Corte d'Appello di Bologna);
- di essere stati costretti, per ripianare gli ammanchi derivanti dalla mala gestio del a contrarre diversi finanziamenti e mutui;
CP_1
- che quest'ultimo, oltre ad avere amministrato in modo scellerato la società, durante la trattativa per la cessione della partecipazione sociale e ai fini della sua quantificazione, ne ha dolosamente occultato la reale situazione finanziaria, prospettando una contabilità artefatta a proprio esclusivo vantaggio;
- che, in assenza degli artifizi e raggiri del essi avrebbero acquistato le quote a CP_1 un prezzo diverso e a condizioni diverse;
- che, in definitiva, essi hanno subìto - in proporzione alle rispettive quote societarie - un danno pari a € 405.233,10 di cui:
• € 170.000,00 versati a per la restituzione delle somme da questa anticipate a CP_3 ulle fatture poi risultate false;
CP_1
• € 222.918,85 per debiti, occultati dal convenuto, a titolo di: corrispettivi e compensi di fornitori e professionisti;
canoni d'affitto; accantonamenti previdenziali di un dipendente della CP_
interessi dovuti per un prestito concesso dalla Latteria il Fornacione;
• € 12.314,25 derivanti dall'utilizzo da parte dell'ex socio di fondi della società per spese personali;
- che questo Tribunale con provvedimento 14.12.2023 ha concesso il sequestro conservativo sui beni del convenuto (procedimento n. 4134/23 R.G.). Sulla base di tutto quanto sopra, gli attori hanno svolto le seguenti conclusioni:
“assunte tutte le previe declaratorie ed accertamenti che del caso, disattesa e rigettata ogni contraria istanza
2 tanto cautelare che istruttoria che di merito, non accettato il contradditorio su nuove domande o inversione degli oneri probatori, nemmeno a futuro verbale di causa, ferme tutte le domande proposte anche a verbale di causa comprese la nullità, anche delle singole clausole così come rappresentate ut supra, e/o la simulazione e/o il dolo, anche incidente in forza di quanto anziesposto e della negozialità intercorsa:
in via principale, condannare il convenuto a versare agli attori nel rispetto delle quote indicate (45% e 5% sig. la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, Parte_1 Parte_2 maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in ogni caso interessi ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo, e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.;
in via subordinata, ferme le non incompatibili, condannare,e in forza di quanto anziesposto e in forza anche degli obblighi negoziali descritti anche sub § 3.1.1.,il convenuto a versare agli attori nel rispetto delle quote indicate superiormente, la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in ogni caso interessi ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.; in via ulteriormente subordinata, in forza di quanto anziesposto e anche degli obblighi negoziali descritti anche sub § 3.1.1.,condannare,ferme le non incompatibili, per violazione delle norme evocate anche sub
§ 3.1.2. e § 3.1.3.e seguenti del presente atto, il convenutoa versare agli attori, a titolo di risarcimento, la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in
ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.;
in via ulteriormente subordinata e residuale, in forza di quanto anziesposto e degli obblighi negoziali descritti anche sub § 3.1.1.,condannare,ferme le non incompatibili, a titolo di indebito arricchimento, il convenuto a versare agli attori, ognuno pro quota come sopra definite (45 % sig. e 5% sig. Parte_1
, la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà Parte_2 ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in ogni caso interessi ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo(27 ottobre 2023)e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.”. 2. Va premesso che gli attori si sono costituiti parti civili nel procedimento penale a carico di
, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 640 – Controparte_1
61 n. 7) c.p. (truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità), sul seguente capo di imputazione “per avere, in qualità di socio amministratore della società agricola “BENASPINE SS di AR AS e GE NE con sede legale in Toano (RE), con artifizi e raggiri, consistiti nel rappresentare, nel corso delle trattative volte alla cessione delle proprie quote societarie e successivamente ad esse, al socio Sig. e al subentrante neo socio l'esistenza di una situazione Parte_1 Parte_2 patrimoniale immutata rispetto al quadro complessivo emergente al termine del 30.06.2014, induceva in errore
3 costoro procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con pari danno per le persone offese, derivante dall'aver omesso di rappresentare l'esistenza della posizione debitoria verso l'istituto di credito, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Carpi, presso il quale era acceso il conto corrente societario n. 2160399, conseguente alla cessione, con anticipo fatture, del credito vantato nei confronti della
[...]
” per un importo complessivo pari a € 160.875,00 (fatt. n. 56 del Controparte_4
30.06.2014 e fatt. n. 66 del 31.07.14) obbligazioni nella realtà relative ad operazioni e fatture oggettivamente inesistenti, non indicate nella contabilità societaria. Con l'aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità”. Come anticipato nel paragrafo che precede, il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 1642 del 23.12.2019) ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, sebbene con l'esclusione della contestata aggravante, e, non solo gli ha inflitto le sanzioni penali sopra riportate, ma altresì lo ha condannato al risarcimento del danno subìto dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di € 9.125,00. La Corte d'Appello di Bologna ha poi confermato la pronuncia di primo grado e la relativa sentenza (n. 7008 del 24.02.2022) è divenuta irrevocabile in data 12.04.2022. Ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p., “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Dunque, in questa sede deve ritenersi accertata, e non è in alcun modo più discutibile, la commissione, da parte del di un raggiro - penalmente rilevante - consistito nella CP_1 consapevole violazione del dovere di informazione sull'esposizione debitoria della CP_2
- attraverso il silenzio serbato sulla cessione a di crediti inesistenti fondati su
[...] CP_3 fatture false - strumentalmente funzionale alla alienazione della propria quota, giacché preordinata artificiosamente a trarre in inganno gli altri due contraenti e a coartarne la libertà negoziale. 3. Tanto premesso e venendo al merito si osserva:
- con scrittura privata del 17.10.2014 denominata “atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali” ha ceduto la propria partecipazione del 50% del capitale Controparte_1 sociale della a (che era già socio in Controparte_2 Parte_1 pari quota) e a , che hanno l'hanno acquistata rispettivamente per il Parte_2
45% e il 5%;
- il prezzo della cessione, pagato in denaro contante, è stato stabilito nell'importo di € 400,00;
- i debiti sociali sono stati regolati nella clausola rubricata “RINUNCE E MANLEVE” che testualmente stabilisce:
“I Signori e si assumono: Parte_1 Parte_2
- i debiti rientranti nella situazione patrimoniale di cui all'allegato A);
- i debiti sorti successivamente al 30 giugno 2014;
- i debiti non presenti nella situazione patrimoniale di cui all'allegato A) e sorti antecedentemente al 30 giugno 2014, fino a concorrenza di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni socio, obbligandosi a tenere
4 indenne il cedente anche dalle pretese dei creditori sociali ivi compresi gli istituti di credito”;
- l'allegato A) è costituito da un prospetto denominato “situazione patrimoniale al 30/06/2014”;
- è un dato di fatto, accertato in sede penale in via definitiva e quindi coperto dal giudicato, che la situazione reale della società fosse però ben diversa da quella risultante da tale prospetto, poiché, successivamente al perfezionamento dell'accordo, è emersa la sussistenza di un rilevante debito nei confronti di : come anticipato in premessa, il aveva CP_3 CP_1 infatti artatamente confezionato due fatture nei confronti della , Controparte_4 per complessivi € 160.875,00, aveva ceduto il credito alla Banca facendosi anticipare il relativo importo e “proprio grazie a quella fraudolenta cessione del credito (stranamente mai denunciata dall'istituto di credito) egli era riuscito a disporre in prima persona di una ragguardevole liquidità al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del sodale ” (cfr. sentenza n. 1642/19); Parte_1
- occultando l'operazione, egli ha dolosamente fornito una falsa rappresentazione della realtà proprio allo scopo di trarre in inganno i due acquirenti in occasione del perfezionamento della cessione della partecipazione sociale ed, evidentemente, pattuire condizioni a sé più favorevoli rispetto a quelle che, verosimilmente, avrebbe potuto ottenere laddove gli ne fossero stati al corrente;
Pt_1
- in questa sede, e hanno dedotto che Parte_1 Parte_2 le passività maturate ante 30.06.2014 e imputabili alla gestione societaria del erano di CP_1 molto superiori a quelle esposte nell'allegato A), e di avere sostenuto, per estinguerle, esborsi pari a € 405.233,10 (comprensivi anche della somma che essi hanno dovuto restituire a CP_3 per le fatture di cui sopra), dunque ben superiori all'importo di € 20.000,00 pattuito nel contratto di cessione (e che, come detto, costituiva il limite entro il quale essi avevano accettato di accollarsi eventuali debiti pregressi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'allegato A);
- quindi, ne hanno chiesto la restituzione pro quota - nella misura rispettivamente del 45% e del 5 % - a titolo di indebito, ovvero, in via subordinata, di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, di indebito arricchimento;
- venendo ad esaminare le singole poste e partendo dalla somma di € 170.000,00 che essi hanno dedotto di avere versato a per la restituzione degli importi da quest'ultima CP_3 anticipati sulle fatture inesistenti predisposte dal è documentato l'avvenuto CP_1 pagamento di tale somma da parte degli odierni attori in favore dell'istituto di credito in data 9.11.2016 (cfr. docc. 17 e 18);
- va tuttavia evidenziato che il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 1642/19, ha svolto un importante chiarimento sul punto: “E' pur vero che non si è Controparte_1 appropriato in modo indiscriminato del denaro anticipato dalla banca sulle fatture per operazioni inesistenti (la sua rivendicazione in tal senso essendo stata a più riprese confermata dal commercialista a pag. 39 CP_5 dell'esame in data 24 luglio 2018 e alle pagg.
6-7 dell'integrazione d'esame di cui all'udienza del 23 dicembre 2019)… Anche in virtù dei menzionati poteri statutari di firma disgiunta, in particolare, egli risulta avere pagato alcuni debiti contratti da anteriormente al 30 giugno 2014, così arginando le pretese creditorie CP_2 dei fornitori almeno fino alla conclusione della cessione di quota. Trattasi peraltro di debiti contratti durante la sua partecipazione paritaria nella società che egli avrebbe dovuto onorare nella quota pari al 50% e che invece
5 sono rimasti a carico degli acquirenti e proprio in forza del contratto viziato Parte_1 Parte_2 del 17 ottobre 2014… Può dirsi infatti comprovato che pur omettendo di rappresentare Controparte_1 fedelmente la reale posizione patrimoniale e obbligatoria di non abbia, in verità, ingenerato nelle CP_2 controparti la falsa convinzione di una esposizione debitoria della società inferiore al reale. E ciò, a ben vedere, proprio per il fatto che, a fronte degli obblighi (ignoti alle controparti), derivanti dalle anticipazioni bancarie per Euro 160.875, egli risulterebbe avere estinto debiti già contratti e contabilizzati al 30 giugno 2014, ben noti a e (cfr., in particolare, pag. 11 integrazione d'esame commercialista Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_6
- in sostanza, il giudice penale ha accertato che la somma anticipata da sulle fatture CP_3 false è stata – quantomeno in parte – utilizzata dal per pagare debiti societari già CP_1 esistenti e contabilizzati e, per tale motivo, ritenendo di non poter determinare la misura del pregiudizio derivante dal raggiro, ha escluso la aggravante ex art. 61 n. 7) c.p. del danno patrimoniale di rilevante entità contestata dalla e ha riconosciuto una provvisionale di Pt_3 soli € 9.125,00, “corrispondente alla differenza tra la somma versata in un primo tempo dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna alla in forza dell'anticipazione delle due fatture oggettivamente false (Euro CP_2
160.875) e quanto poi dovuto rifondere dagli stessi danneggiati alla banca (Euro 170.000) all'esito di protratte trattative transattive”;
- ora, come già detto, gli erano costituiti parti civili nel processo penale e, Pt_1 benché la statuizione relativa al danno patrimoniale non sia coperta dall'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p., cionondimeno la pronuncia costituisce prova liberamente valutabile dal giudice civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;
- in questa sede gli odierni attori non solo non hanno contestato detta statuizione e le risultanze istruttorie acquisite in sede penale sulle quali essa si è fondata, ma (soprattutto) non hanno fornito alcun elemento ulteriore che permetta di giungere a conclusioni differenti;
- pertanto, con riferimento alla specifica vicenda inerente alle fatture false e alle conseguenti restituzioni effettuate in favore della Banca, il danno patito da Parte_1
e è limitato alla somma di € 9.175,00, già oggetto della
[...] Parte_2 provvisionale disposta in sede penale;
- passando ora ai vari debiti elencati ai punti 3.2.1 e seguenti dell'atto introduttivo, gli hanno dedotto che “Il sig. AS s'è casualmente 3 dimenticato di disponibilizzare in fase di Pt_1 trattativa mentre si procedeva a redigere la situazione patrimoniale aggiornata, sia ai deducenti sia al dott. sia al dott. professionista che curava la contabilità della società una Persona_1 Controparte_6 lunga (troppo lunga ) serie di pezze giustificative e di fatture spiccate da vari fornitori che sono state trovate dai sig.ri solo dopo la cessione , verso l'autunno dell'anno 2015”; Pt_1
- quindi, hanno elencato tutta una serie di debiti nei confronti di fornitori per complessivi
€ 144.929,73, asseritamente non compresi nella situazione patrimoniale “formale” al 30.06.2014, che essi avrebbero pagato e di cui in questa sede hanno chiesto (sempre pro quota) il rimborso;
- a supporto della richiesta, hanno prodotto una serie di documenti (fatture, ricevute, dichiarazioni dei fornitori, contabili di pagamento ecc.) che dovrebbero dimostrare sia la riferibilità delle poste ad epoca antecedente al 30.06.2014, sia l'avvenuto pagamento di tasca propria;
6 - tale documentazione, tuttavia, non prova affatto che detti debiti non fossero già inclusi nelle passività esposte nell'allegato A) e che, in base al contratto di cessione, erano a totale carico degli Pt_1
- l'allegato, infatti, contiene un elenco di passività al 30.06.2014 che vengono indicate in modo del tutto generico, ad esempio “DEBITI V/FORNITORI” per € 723.936,00,
“FATTURE DA RICEVERE” per € 20.203,00, ecc.;
- è chiaro che questi “totali” (per quanto, in tesi degli attori, inveritieri) derivano da conteggi analitici effettuati a suo tempo sulla base di documentazione che in questo giudizio non è stata prodotta, benché quella senz'altro fosse nella disponibilità quantomeno di CP_
(già socio della;
Parte_1
- sicché da quel generico prospetto non è possibile evincere in alcun modo se i debiti verso fornitori, asseritamente emersi in un momento successivo, fossero già stati considerati o meno in quegli stessi conteggi;
- lo stesso ragionamento vale per tutte le somme ulteriori chieste in restituzione, che gli attori deducono di aver dovuto pagare a titolo di accantonamenti previdenziali e stipendio dei dipendenti, interessi non versati, compensi professionali non onorati (per gli stessi motivi già esposti, infatti, non è dato sapere se i debiti allegati fossero già inclusi, ad esempio, nelle voci
“DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI”, “RATEI PASSIVI” ecc.);
- in sintesi, quindi, non vi è la prova della debenza di nessuna delle somme richieste ai paragrafi da 3.2.1 a 3.2.4;
- gli attori hanno dedotto, poi, che “Il sig. ha posto per due anni a carico della società, CP_1 presso la stalla di Villaprara, occultandolo al socio sig. e non segnandolo nei libri sociali, i Parte_1 costi di mantenimento del suo personale cavallo: il costo è pari ad € 1,50 giornalieri, per un totale di € 1.095,00=”, ma l'assunto non è supportato da documentazione di alcun tipo;
- infine, essi hanno chiesto il rimborso della somma di € 11.219,25, in quanto prelevato senza titolo dal dal conto corrente intestato alla società, ma la documentazione CP_1 richiamata a dimostrazione dell'allegazione è inconferente;
- dunque, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda di rimborso (pro quota) della somma di € 405.233,10 non può essere accolta, non essendone stati dimostrati gli elementi costitutivi, se non nei limiti dell'importo di € 9.125,00 per le ragioni esposte;
- come anticipato in premessa, gli hanno chiesto che, in via subordinata, il convenuto venga condannato a corrispondere la stessa cifra a titolo di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c., poiché, in assenza dei raggiri posti in essere da costui, essi avrebbero concluso comunque il contratto di cessione di quote, ma a condizioni diverse;
- la domanda si fonda quindi sul c.d. dolo incidente, che, come previsto dalla disposizione citata, si ha quando la condotta del deceptor non è stata tale da determinare il consenso dell'altro contraente, ma ha comunque alterato la sua libertà negoziale incidendo sul contenuto dell'accordo: in tal caso, il rimedio a disposizione del deceptus è (appunto) quello risarcitorio;
- sebbene la giurisprudenza riconosca che, in tali casi, ai fini dell'an debeatur del danno, operi una presunzione iuris tantum per cui, in assenza della condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state più favorevoli, cionondimeno il danno risarcibile deve necessariamente rapportarsi al pregiudizio costituito dalla minore convenienza dell'affare;
7 - tale danno è dato, precisamente, dal minore vantaggio o dal maggiore aggravio economico conseguente alla diversa determinazione del contenuto del contratto per effetto dell'intervento doloso;
- nel caso di specie, gli attori non solo non hanno dimostrato di avere in concreto subìto una effettiva perdita patrimoniale (aldilà dell'importo di € 9.125,00), ma non hanno neppure allegato quali sarebbero state le diverse e più favorevoli condizioni alle quali avrebbero comunque accettato di addivenire all'acquisto della partecipazione sociale;
- sicché la domanda patisce una carenza sul piano probatorio e, ancor prima, allegatorio, che non ne consente l'accoglimento;
- è infine inammissibile la domanda di indebito arricchimento formulata in via ulteriormente subordinata, trattandosi di azione sussidiaria (vedi art. 2042 c.c.), proponibile solamente laddove la parte non disponga di altri rimedi tipici, indipendentemente dal fatto che questi possano condurre o meno a un risultato utile.
4. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, gli attori hanno diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita posta in essere dal convenuto, e accertata in sede penale, nei limiti dell'importo di € 9.125,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 9.11.2016 al saldo.
5. L'accoglimento della domanda attorea in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta giustifica l'irripetibilità, nei confronti del convenuto contumace, delle spese di lite nella misura di 1/2, sia per il presente giudizio sia per quello cautelare che l'ha preceduto (n. 4134/23 R.G.), conclusosi con la concessione del sequestro conservativo. La liquidazione del rimanente 1/2 viene effettuata come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta, senza l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto D.M. atteso che, nonostante la presenza dei collegamenti ipertestuali ai documenti, la numerazione non è risultata sempre corretta e ciò non ne ha agevolato la consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, a conferma della provvisionale già stabilita in sede penale, CONDANNA il convenuto a pagare agli attori la somma di € 9.125,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 9.11.2016 al saldo a titolo di risarcimento del danno;
CONDANNA il convenuto a pagare agli attori le spese di lite relative al procedimento per sequestro conservativo n. 4134/23 R.G. nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 72,75 per anticipazioni, € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
irripetibile il rimanente 1/2; CONDANNA il convenuto a pagare agli attori le spese di lite relative a questo procedimento nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 132,00 per anticipazioni, € 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
irripetibile il rimanente
8 1/2. Si comunichi. Così deciso a Reggio Emilia il 20/06/2025
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Il Giudice Francesca Malgoni
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il Patrocinio dell'Avv. REMUS MARZIO C.F._2
ATTORI contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO
* Conclusioni delle parti Gli attori hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. del 21.05.2025; il convenuto è rimasto contumace. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
esponendo: Controparte_1
- che nel novembre 2012 e Parte_1 Controparte_1 hanno costituito, quali soci in pari quota, la conferendo, il Controparte_2 primo, una somma di denaro e, il secondo, il ramo d'azienda relativo all'attività di allevamento di vacche da latte;
- che sin da principio ha violato le intese assunte, ponendo in essere atti di CP_1 straordinaria amministrazione unilateralmente e senza nemmeno informare l'altro socio – il quale, di professione veterinario, si era sempre occupato più che altro degli aspetti tecnico/scientifici della gestione del bestiame - ma, anzi, fornendogli false rassicurazioni in merito;
- che ha successivamente e casualmente appreso che il Parte_1 aveva compiuto plurime irregolarità nella gestione commerciale e finanziaria della CP_1 società, soprattutto nei rapporti con i fornitori e con le banche, e, inoltre, non aveva consegnato al commercialista la documentazione necessaria per la tenuta della contabilità;
- che nel 2014, dopo svariati confronti fra i soci e i rispettivi consulenti, si è addivenuti alla decisione di deliberare la fuoriuscita dalla società del il quale, con scrittura privata CP_1
1 del 17.10.2014 denominata “cessione di quota e modifica dei patti sociali”, ha alienato la propria partecipazione del 50% a nella misura del 45% (il quale è così Parte_1 divenuto titolare del 95% del capitale sociale) e a nella misura del 5%; Parte_2
- che, con tale accordo, e si sono assunti l'obbligo Parte_1 Pt_2 di onorare: a) i debiti della società rientranti nella situazione patrimoniale al 30.06.2014 (esposta nell'allegato A di cui all'atto di cessione); b) i debiti anteriori a tale data e non compresi in tale allegato, ma entro il limite di € 10.000,00 ciascuno;
c) tutti i debiti sorti successivamente al 30.06.2014;
- che, in seguito, recuperata con fatica la documentazione occultata da gli CP_1 odierni attori hanno scoperto che la situazione patrimoniale al 30.06.2014 rappresentata da era del tutto inveritiera, essendo emersi sia debiti per € 222.918,85 contratti dalla CP_1 società anteriormente al 30.06.2014, di cui nell'accordo non v'era traccia, sia un rilevante debito di € 170.000,00 originato dalla creazione da parte di costui di fatture false per operazioni inesistenti;
- che da quest'ultimo fatto era scaturito un processo penale all'esito del quale, con sentenza n. 1642/19 di questo Tribunale, l'ex socio è stato ritenuto colpevole del reato di truffa ex art. 640 c.p. e condannato alla pena (sospesa) di anni 1 di reclusione ed € 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e , da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di Parte_1 Pt_2
€ 9.125,00 (sentenza impugnata e poi confermata in via definitiva dalla Corte d'Appello di Bologna);
- di essere stati costretti, per ripianare gli ammanchi derivanti dalla mala gestio del a contrarre diversi finanziamenti e mutui;
CP_1
- che quest'ultimo, oltre ad avere amministrato in modo scellerato la società, durante la trattativa per la cessione della partecipazione sociale e ai fini della sua quantificazione, ne ha dolosamente occultato la reale situazione finanziaria, prospettando una contabilità artefatta a proprio esclusivo vantaggio;
- che, in assenza degli artifizi e raggiri del essi avrebbero acquistato le quote a CP_1 un prezzo diverso e a condizioni diverse;
- che, in definitiva, essi hanno subìto - in proporzione alle rispettive quote societarie - un danno pari a € 405.233,10 di cui:
• € 170.000,00 versati a per la restituzione delle somme da questa anticipate a CP_3 ulle fatture poi risultate false;
CP_1
• € 222.918,85 per debiti, occultati dal convenuto, a titolo di: corrispettivi e compensi di fornitori e professionisti;
canoni d'affitto; accantonamenti previdenziali di un dipendente della CP_
interessi dovuti per un prestito concesso dalla Latteria il Fornacione;
• € 12.314,25 derivanti dall'utilizzo da parte dell'ex socio di fondi della società per spese personali;
- che questo Tribunale con provvedimento 14.12.2023 ha concesso il sequestro conservativo sui beni del convenuto (procedimento n. 4134/23 R.G.). Sulla base di tutto quanto sopra, gli attori hanno svolto le seguenti conclusioni:
“assunte tutte le previe declaratorie ed accertamenti che del caso, disattesa e rigettata ogni contraria istanza
2 tanto cautelare che istruttoria che di merito, non accettato il contradditorio su nuove domande o inversione degli oneri probatori, nemmeno a futuro verbale di causa, ferme tutte le domande proposte anche a verbale di causa comprese la nullità, anche delle singole clausole così come rappresentate ut supra, e/o la simulazione e/o il dolo, anche incidente in forza di quanto anziesposto e della negozialità intercorsa:
in via principale, condannare il convenuto a versare agli attori nel rispetto delle quote indicate (45% e 5% sig. la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, Parte_1 Parte_2 maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in ogni caso interessi ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo, e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.;
in via subordinata, ferme le non incompatibili, condannare,e in forza di quanto anziesposto e in forza anche degli obblighi negoziali descritti anche sub § 3.1.1.,il convenuto a versare agli attori nel rispetto delle quote indicate superiormente, la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in ogni caso interessi ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.; in via ulteriormente subordinata, in forza di quanto anziesposto e anche degli obblighi negoziali descritti anche sub § 3.1.1.,condannare,ferme le non incompatibili, per violazione delle norme evocate anche sub
§ 3.1.2. e § 3.1.3.e seguenti del presente atto, il convenutoa versare agli attori, a titolo di risarcimento, la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in
ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.;
in via ulteriormente subordinata e residuale, in forza di quanto anziesposto e degli obblighi negoziali descritti anche sub § 3.1.1.,condannare,ferme le non incompatibili, a titolo di indebito arricchimento, il convenuto a versare agli attori, ognuno pro quota come sopra definite (45 % sig. e 5% sig. Parte_1
, la somma di € 405.233,10= o quella diversa somma, maggiore e/o minore che sarà Parte_2 ritenuta di giustizia, all'esito del contradditorio, oltre, rivalutazione, interessi qualificati di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali decorrenti dal 17 ottobre 2014, e in ogni caso interessi ex art. 1284 IV^ comma c.c. decorrenti dal deposito del ricorso per sequestro conservativo(27 ottobre 2023)e maggior danno ex art. 1224 II^ comma c.c.”. 2. Va premesso che gli attori si sono costituiti parti civili nel procedimento penale a carico di
, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 640 – Controparte_1
61 n. 7) c.p. (truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità), sul seguente capo di imputazione “per avere, in qualità di socio amministratore della società agricola “BENASPINE SS di AR AS e GE NE con sede legale in Toano (RE), con artifizi e raggiri, consistiti nel rappresentare, nel corso delle trattative volte alla cessione delle proprie quote societarie e successivamente ad esse, al socio Sig. e al subentrante neo socio l'esistenza di una situazione Parte_1 Parte_2 patrimoniale immutata rispetto al quadro complessivo emergente al termine del 30.06.2014, induceva in errore
3 costoro procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con pari danno per le persone offese, derivante dall'aver omesso di rappresentare l'esistenza della posizione debitoria verso l'istituto di credito, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Agenzia di Carpi, presso il quale era acceso il conto corrente societario n. 2160399, conseguente alla cessione, con anticipo fatture, del credito vantato nei confronti della
[...]
” per un importo complessivo pari a € 160.875,00 (fatt. n. 56 del Controparte_4
30.06.2014 e fatt. n. 66 del 31.07.14) obbligazioni nella realtà relative ad operazioni e fatture oggettivamente inesistenti, non indicate nella contabilità societaria. Con l'aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante entità”. Come anticipato nel paragrafo che precede, il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza n. 1642 del 23.12.2019) ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, sebbene con l'esclusione della contestata aggravante, e, non solo gli ha inflitto le sanzioni penali sopra riportate, ma altresì lo ha condannato al risarcimento del danno subìto dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionale di € 9.125,00. La Corte d'Appello di Bologna ha poi confermato la pronuncia di primo grado e la relativa sentenza (n. 7008 del 24.02.2022) è divenuta irrevocabile in data 12.04.2022. Ai sensi dell'art. 651, comma 1 c.p.p., “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. Dunque, in questa sede deve ritenersi accertata, e non è in alcun modo più discutibile, la commissione, da parte del di un raggiro - penalmente rilevante - consistito nella CP_1 consapevole violazione del dovere di informazione sull'esposizione debitoria della CP_2
- attraverso il silenzio serbato sulla cessione a di crediti inesistenti fondati su
[...] CP_3 fatture false - strumentalmente funzionale alla alienazione della propria quota, giacché preordinata artificiosamente a trarre in inganno gli altri due contraenti e a coartarne la libertà negoziale. 3. Tanto premesso e venendo al merito si osserva:
- con scrittura privata del 17.10.2014 denominata “atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali” ha ceduto la propria partecipazione del 50% del capitale Controparte_1 sociale della a (che era già socio in Controparte_2 Parte_1 pari quota) e a , che hanno l'hanno acquistata rispettivamente per il Parte_2
45% e il 5%;
- il prezzo della cessione, pagato in denaro contante, è stato stabilito nell'importo di € 400,00;
- i debiti sociali sono stati regolati nella clausola rubricata “RINUNCE E MANLEVE” che testualmente stabilisce:
“I Signori e si assumono: Parte_1 Parte_2
- i debiti rientranti nella situazione patrimoniale di cui all'allegato A);
- i debiti sorti successivamente al 30 giugno 2014;
- i debiti non presenti nella situazione patrimoniale di cui all'allegato A) e sorti antecedentemente al 30 giugno 2014, fino a concorrenza di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni socio, obbligandosi a tenere
4 indenne il cedente anche dalle pretese dei creditori sociali ivi compresi gli istituti di credito”;
- l'allegato A) è costituito da un prospetto denominato “situazione patrimoniale al 30/06/2014”;
- è un dato di fatto, accertato in sede penale in via definitiva e quindi coperto dal giudicato, che la situazione reale della società fosse però ben diversa da quella risultante da tale prospetto, poiché, successivamente al perfezionamento dell'accordo, è emersa la sussistenza di un rilevante debito nei confronti di : come anticipato in premessa, il aveva CP_3 CP_1 infatti artatamente confezionato due fatture nei confronti della , Controparte_4 per complessivi € 160.875,00, aveva ceduto il credito alla Banca facendosi anticipare il relativo importo e “proprio grazie a quella fraudolenta cessione del credito (stranamente mai denunciata dall'istituto di credito) egli era riuscito a disporre in prima persona di una ragguardevole liquidità al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del sodale ” (cfr. sentenza n. 1642/19); Parte_1
- occultando l'operazione, egli ha dolosamente fornito una falsa rappresentazione della realtà proprio allo scopo di trarre in inganno i due acquirenti in occasione del perfezionamento della cessione della partecipazione sociale ed, evidentemente, pattuire condizioni a sé più favorevoli rispetto a quelle che, verosimilmente, avrebbe potuto ottenere laddove gli ne fossero stati al corrente;
Pt_1
- in questa sede, e hanno dedotto che Parte_1 Parte_2 le passività maturate ante 30.06.2014 e imputabili alla gestione societaria del erano di CP_1 molto superiori a quelle esposte nell'allegato A), e di avere sostenuto, per estinguerle, esborsi pari a € 405.233,10 (comprensivi anche della somma che essi hanno dovuto restituire a CP_3 per le fatture di cui sopra), dunque ben superiori all'importo di € 20.000,00 pattuito nel contratto di cessione (e che, come detto, costituiva il limite entro il quale essi avevano accettato di accollarsi eventuali debiti pregressi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'allegato A);
- quindi, ne hanno chiesto la restituzione pro quota - nella misura rispettivamente del 45% e del 5 % - a titolo di indebito, ovvero, in via subordinata, di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, di indebito arricchimento;
- venendo ad esaminare le singole poste e partendo dalla somma di € 170.000,00 che essi hanno dedotto di avere versato a per la restituzione degli importi da quest'ultima CP_3 anticipati sulle fatture inesistenti predisposte dal è documentato l'avvenuto CP_1 pagamento di tale somma da parte degli odierni attori in favore dell'istituto di credito in data 9.11.2016 (cfr. docc. 17 e 18);
- va tuttavia evidenziato che il Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 1642/19, ha svolto un importante chiarimento sul punto: “E' pur vero che non si è Controparte_1 appropriato in modo indiscriminato del denaro anticipato dalla banca sulle fatture per operazioni inesistenti (la sua rivendicazione in tal senso essendo stata a più riprese confermata dal commercialista a pag. 39 CP_5 dell'esame in data 24 luglio 2018 e alle pagg.
6-7 dell'integrazione d'esame di cui all'udienza del 23 dicembre 2019)… Anche in virtù dei menzionati poteri statutari di firma disgiunta, in particolare, egli risulta avere pagato alcuni debiti contratti da anteriormente al 30 giugno 2014, così arginando le pretese creditorie CP_2 dei fornitori almeno fino alla conclusione della cessione di quota. Trattasi peraltro di debiti contratti durante la sua partecipazione paritaria nella società che egli avrebbe dovuto onorare nella quota pari al 50% e che invece
5 sono rimasti a carico degli acquirenti e proprio in forza del contratto viziato Parte_1 Parte_2 del 17 ottobre 2014… Può dirsi infatti comprovato che pur omettendo di rappresentare Controparte_1 fedelmente la reale posizione patrimoniale e obbligatoria di non abbia, in verità, ingenerato nelle CP_2 controparti la falsa convinzione di una esposizione debitoria della società inferiore al reale. E ciò, a ben vedere, proprio per il fatto che, a fronte degli obblighi (ignoti alle controparti), derivanti dalle anticipazioni bancarie per Euro 160.875, egli risulterebbe avere estinto debiti già contratti e contabilizzati al 30 giugno 2014, ben noti a e (cfr., in particolare, pag. 11 integrazione d'esame commercialista Parte_1 Parte_2 [...]
; CP_6
- in sostanza, il giudice penale ha accertato che la somma anticipata da sulle fatture CP_3 false è stata – quantomeno in parte – utilizzata dal per pagare debiti societari già CP_1 esistenti e contabilizzati e, per tale motivo, ritenendo di non poter determinare la misura del pregiudizio derivante dal raggiro, ha escluso la aggravante ex art. 61 n. 7) c.p. del danno patrimoniale di rilevante entità contestata dalla e ha riconosciuto una provvisionale di Pt_3 soli € 9.125,00, “corrispondente alla differenza tra la somma versata in un primo tempo dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna alla in forza dell'anticipazione delle due fatture oggettivamente false (Euro CP_2
160.875) e quanto poi dovuto rifondere dagli stessi danneggiati alla banca (Euro 170.000) all'esito di protratte trattative transattive”;
- ora, come già detto, gli erano costituiti parti civili nel processo penale e, Pt_1 benché la statuizione relativa al danno patrimoniale non sia coperta dall'efficacia di cui all'art. 651 c.p.p., cionondimeno la pronuncia costituisce prova liberamente valutabile dal giudice civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;
- in questa sede gli odierni attori non solo non hanno contestato detta statuizione e le risultanze istruttorie acquisite in sede penale sulle quali essa si è fondata, ma (soprattutto) non hanno fornito alcun elemento ulteriore che permetta di giungere a conclusioni differenti;
- pertanto, con riferimento alla specifica vicenda inerente alle fatture false e alle conseguenti restituzioni effettuate in favore della Banca, il danno patito da Parte_1
e è limitato alla somma di € 9.175,00, già oggetto della
[...] Parte_2 provvisionale disposta in sede penale;
- passando ora ai vari debiti elencati ai punti 3.2.1 e seguenti dell'atto introduttivo, gli hanno dedotto che “Il sig. AS s'è casualmente 3 dimenticato di disponibilizzare in fase di Pt_1 trattativa mentre si procedeva a redigere la situazione patrimoniale aggiornata, sia ai deducenti sia al dott. sia al dott. professionista che curava la contabilità della società una Persona_1 Controparte_6 lunga (troppo lunga ) serie di pezze giustificative e di fatture spiccate da vari fornitori che sono state trovate dai sig.ri solo dopo la cessione , verso l'autunno dell'anno 2015”; Pt_1
- quindi, hanno elencato tutta una serie di debiti nei confronti di fornitori per complessivi
€ 144.929,73, asseritamente non compresi nella situazione patrimoniale “formale” al 30.06.2014, che essi avrebbero pagato e di cui in questa sede hanno chiesto (sempre pro quota) il rimborso;
- a supporto della richiesta, hanno prodotto una serie di documenti (fatture, ricevute, dichiarazioni dei fornitori, contabili di pagamento ecc.) che dovrebbero dimostrare sia la riferibilità delle poste ad epoca antecedente al 30.06.2014, sia l'avvenuto pagamento di tasca propria;
6 - tale documentazione, tuttavia, non prova affatto che detti debiti non fossero già inclusi nelle passività esposte nell'allegato A) e che, in base al contratto di cessione, erano a totale carico degli Pt_1
- l'allegato, infatti, contiene un elenco di passività al 30.06.2014 che vengono indicate in modo del tutto generico, ad esempio “DEBITI V/FORNITORI” per € 723.936,00,
“FATTURE DA RICEVERE” per € 20.203,00, ecc.;
- è chiaro che questi “totali” (per quanto, in tesi degli attori, inveritieri) derivano da conteggi analitici effettuati a suo tempo sulla base di documentazione che in questo giudizio non è stata prodotta, benché quella senz'altro fosse nella disponibilità quantomeno di CP_
(già socio della;
Parte_1
- sicché da quel generico prospetto non è possibile evincere in alcun modo se i debiti verso fornitori, asseritamente emersi in un momento successivo, fossero già stati considerati o meno in quegli stessi conteggi;
- lo stesso ragionamento vale per tutte le somme ulteriori chieste in restituzione, che gli attori deducono di aver dovuto pagare a titolo di accantonamenti previdenziali e stipendio dei dipendenti, interessi non versati, compensi professionali non onorati (per gli stessi motivi già esposti, infatti, non è dato sapere se i debiti allegati fossero già inclusi, ad esempio, nelle voci
“DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI”, “RATEI PASSIVI” ecc.);
- in sintesi, quindi, non vi è la prova della debenza di nessuna delle somme richieste ai paragrafi da 3.2.1 a 3.2.4;
- gli attori hanno dedotto, poi, che “Il sig. ha posto per due anni a carico della società, CP_1 presso la stalla di Villaprara, occultandolo al socio sig. e non segnandolo nei libri sociali, i Parte_1 costi di mantenimento del suo personale cavallo: il costo è pari ad € 1,50 giornalieri, per un totale di € 1.095,00=”, ma l'assunto non è supportato da documentazione di alcun tipo;
- infine, essi hanno chiesto il rimborso della somma di € 11.219,25, in quanto prelevato senza titolo dal dal conto corrente intestato alla società, ma la documentazione CP_1 richiamata a dimostrazione dell'allegazione è inconferente;
- dunque, alla luce di tutto quanto sopra, la domanda di rimborso (pro quota) della somma di € 405.233,10 non può essere accolta, non essendone stati dimostrati gli elementi costitutivi, se non nei limiti dell'importo di € 9.125,00 per le ragioni esposte;
- come anticipato in premessa, gli hanno chiesto che, in via subordinata, il convenuto venga condannato a corrispondere la stessa cifra a titolo di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c., poiché, in assenza dei raggiri posti in essere da costui, essi avrebbero concluso comunque il contratto di cessione di quote, ma a condizioni diverse;
- la domanda si fonda quindi sul c.d. dolo incidente, che, come previsto dalla disposizione citata, si ha quando la condotta del deceptor non è stata tale da determinare il consenso dell'altro contraente, ma ha comunque alterato la sua libertà negoziale incidendo sul contenuto dell'accordo: in tal caso, il rimedio a disposizione del deceptus è (appunto) quello risarcitorio;
- sebbene la giurisprudenza riconosca che, in tali casi, ai fini dell'an debeatur del danno, operi una presunzione iuris tantum per cui, in assenza della condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state più favorevoli, cionondimeno il danno risarcibile deve necessariamente rapportarsi al pregiudizio costituito dalla minore convenienza dell'affare;
7 - tale danno è dato, precisamente, dal minore vantaggio o dal maggiore aggravio economico conseguente alla diversa determinazione del contenuto del contratto per effetto dell'intervento doloso;
- nel caso di specie, gli attori non solo non hanno dimostrato di avere in concreto subìto una effettiva perdita patrimoniale (aldilà dell'importo di € 9.125,00), ma non hanno neppure allegato quali sarebbero state le diverse e più favorevoli condizioni alle quali avrebbero comunque accettato di addivenire all'acquisto della partecipazione sociale;
- sicché la domanda patisce una carenza sul piano probatorio e, ancor prima, allegatorio, che non ne consente l'accoglimento;
- è infine inammissibile la domanda di indebito arricchimento formulata in via ulteriormente subordinata, trattandosi di azione sussidiaria (vedi art. 2042 c.c.), proponibile solamente laddove la parte non disponga di altri rimedi tipici, indipendentemente dal fatto che questi possano condurre o meno a un risultato utile.
4. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra, gli attori hanno diritto al risarcimento del danno derivante dalla condotta illecita posta in essere dal convenuto, e accertata in sede penale, nei limiti dell'importo di € 9.125,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 9.11.2016 al saldo.
5. L'accoglimento della domanda attorea in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta giustifica l'irripetibilità, nei confronti del convenuto contumace, delle spese di lite nella misura di 1/2, sia per il presente giudizio sia per quello cautelare che l'ha preceduto (n. 4134/23 R.G.), conclusosi con la concessione del sequestro conservativo. La liquidazione del rimanente 1/2 viene effettuata come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta, senza l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto D.M. atteso che, nonostante la presenza dei collegamenti ipertestuali ai documenti, la numerazione non è risultata sempre corretta e ciò non ne ha agevolato la consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, a conferma della provvisionale già stabilita in sede penale, CONDANNA il convenuto a pagare agli attori la somma di € 9.125,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 9.11.2016 al saldo a titolo di risarcimento del danno;
CONDANNA il convenuto a pagare agli attori le spese di lite relative al procedimento per sequestro conservativo n. 4134/23 R.G. nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 72,75 per anticipazioni, € 1.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
irripetibile il rimanente 1/2; CONDANNA il convenuto a pagare agli attori le spese di lite relative a questo procedimento nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 132,00 per anticipazioni, € 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
irripetibile il rimanente
8 1/2. Si comunichi. Così deciso a Reggio Emilia il 20/06/2025
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Il Giudice Francesca Malgoni