Articolo 19 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214
Articolo 18Articolo 20
Versione
31 dicembre 2023
Art. 19.

Disposizioni relative alle partecipazioni in societa' del settore fieristico

1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , dopo le parole: «Sono altresi' ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attivita', le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori». 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalita' che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche).
- (Omissis)
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attivita', le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2023
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