Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1632/2024
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1632/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Lanzaro Parte_1
ricorrente CONTRO
- in Controparte_1 persona del Presidente Legale Rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la IG.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio di fronte a questo Tribunale l' proponendo opposizione CP_1 avverso l'avviso di addebito n. 36820230016709368000, formato il
24.11.2023 e notificato il 28.12.2023, per l'importo di € 31.363,56 per contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio
2016 sino al dicembre 2022 in qualità di amministratore unico della
Parte_2
1
[...]
Separata , sia sotto il profilo soggettivo, essendo socia CP_1 amministratrice della , sia sotto il profilo oggettivo, Parte_2 non avendo ella mai avuto un'effettiva partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ha chiesto, in subordine, che non debbano essere computate nel credito rivendicato le somme aggiuntive previste in caso di evasione contributiva, ma semmai quelle per ritardato versamento.
Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 36820230016709368000 indicato in epigrafe, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente;
2) Accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo l'avviso di addebito n.
36820230016709368000 notificato dall' in data 28.12.2023, alla CP_1 luce delle considerazioni tutte evidenziate e della documentazione esibita e segnatamente i contributi I.V.S. per gli anni 2016/2022, somme aggiuntive, sanzioni e interessi, oggetto di espressa contestazione perché non dovuti, anche perché in parte prescritti;
3) conseguentemente, per effetto, dichiarare estinta e/o prescritta la presunta obbligazione dell'opponente, anche parzialmente, in relazione all'avviso di addebito n. 36820230016709368000;
4) in via subordinata, quantificare gli importi e le sanzioni dovute, in misura inferiore ovvero ordinandone all' il ricalcolo;
CP_1
2 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore ovvero per la compensazione integrale delle spese legali, attesa la particolare natura della causa e delle questioni trattate, soggette ad un'interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria spesso incerta e contraddittorie”.
2. Si è costituito l' , contestando preliminarmente la fondatezza della CP_1 sollevata eccezione di prescrizione e , nel merito, asserendo che esistono diversi elementi da cui trarre presuntivamente la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione
Commercianti, e in particolare: la ricorrente è stata socia unica amministratrice della società Piccolissimo Me Srl in liquidazione;
l'attività della società, consistente nel fornire servizi di consulenza per campagne pubblicitarie, servizi di promozione pubblicitaria vari, casting, rientra nel novero delle attività commerciali di intermediazione di beni e servizi ai sensi della l. n. 88/89; la società sarebbe cessata formalmente il
01/02/2023, a seguito di richiesta di cancellazione dalla gestione commercianti effettuata tramite quadro AC;
l'iscrizione della ricorrente alla gestione separata non esclude tout court l'obbligo di versamento alla gestione commercianti;
la ricorrente ha sempre lavorato abitualmente e con prevalenza all'interno dell'impresa, non svolgendo altra attività lavorativa;
i dipendenti in forza non avevano qualifiche direttive;
la ricorrente è risultata altresì liquidatrice dal 15.09.2022, e anche per tale attività va iscritta alla gestione commercianti. Ha obiettato, con riguardo all'eccezione di prescrizione, che nel caso questa non sarebbe maturata in quanto interrotta con la notifica dell'avviso opposto, poiché diverse circolari succedutesi medio tempore hanno indicato diverse scadenze di pagamento e poiché, in virtù della
3 normativa Covid, il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso dall'8.3.20 al 31.08.21 per complessivi 541 giorni.
Ha così concluso:
“nel merito, rigettare il ricorso perché infondato e sfornito di prova con conferma dell'avviso di addebito impugnato;
in via subordinata, rigettare il ricorso con conferma dell'avviso di addebito impugnato limitatamente alla somma che risulterò dovuta in relazione ai periodi per cui risulterà provato l'obbligo di iscrizione e il correlativo obbligo contribuivo;
E. in via istruttoria, ove non si ritenga di respingere il ricorso allo stato degli atti, sulla base del principio dell'onere della prova (assolto da e non assolto da parte ricorrente), respingere il ricorso, previa CP_1 istruttoria in relazione alla quale:
- ammettere l'Istituto alla prova per testi sui fatti riportati nella esposizione che precede in fatto, sui capitoli di prova da 1 a 22 qui da intendersi trascritti preceduti dalle parole “vero è che” espunti i capitoli valutativi o di giudizio. Testi: i lavoratori , Testimone_1 Tes_2
, , .
[...] Testimone_3 Persona_1 Testimone_4
Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.
3. Il ricorso è fondato nel merito, restando assorbita la sollevata eccezione di prescrizione.
L' art. 29 comma 1 della L. 03/06/1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
4 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
4. La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ.
Sez. lavoro Ord., 25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio
(neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso “relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)”
(v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
5 La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata
(in tal senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. CP_1
12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n. 35181, Cass. civ.
Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945).
5. Occorre quindi ricordare che l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività
d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n.
24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280). È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore “la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240).
Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l'
6 avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez Lavoro Ord. 27/01/2021, n.
1759).
6. Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costante sugli altri fattori produttivi.
7. Occorre, inoltre, ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n.
16197, 10/11/2010, n. 22862, 10/9/2010, n. 19354 e 18/5/2010, n.
12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all' l'onere di CP_1 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva.
8. Nel caso di specie, l' non ha fornito la prova degli elementi CP_1 costitutivi necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti della IGnora PT
, che ha lavorato da Febbraio 2014 ad aprile 2022 Persona_1 inizialmente per Piccolissimo me ditta individuale e poi per Parte_2
, con mansioni di addetta al contatto con i clienti, ha riferito: “Le
[...] firme sui contratti le faceva oltre ciò era Parte_1 PT
7 l'amministratore delegato non svolgeva attività operativa perché la facevamo io e la mia collega , che aveva le mie stesse Persona_2 mansioni, Io e ci occupavamo anche della gestione dei clienti. Per_2
La IG.ra si occupava della parte amministrativa nel senso che PT seguiva i contratti con i clienti in fase finale nel senso che lei metteva la firma e poi si occupava dei rapporti con i vari studi di commercialistici e consulenti del lavoro per le buste paga e per tutte le questioni fiscali e contabili ed ovviamente si occupava anche della gestione di noi dipendenti in quanto se avevamo bisogno di permessi, ferie o quant'altro chiedevamo a lei.
Se avevo qualche problema a lavoro mi confrontavo per la risoluzione con la IG.ra . PT
Nella gestione del lavoro io e la mia collega eravamo le uniche dipendenti ed eravamo abbastanza autonome.
Nel caso in cui sottoponevamo un contratto alla IG.ra e per lei PT non andava bene ci diceva dove dovevamo cambiare e noi provvedevamo a modificare con il cliente in quanto la non aveva PT rapporti con i clienti.
Avevamo i fornitori dell'acqua, del caffè e del computer ed eravamo io e la mia collega ad avere contatti con loro.
La IG.ra era presente saltuariamente all'interno degli uffici e che PT io sappia non svolgeva altra attività lavorativa” .
La teste , che ha lavorato per la società dal gennaio Persona_2
2018 al settembre 2022, ha riferito: “Io insieme alla IG.ra ci Persona_1 occupavamo di tutta l'operatività legata alle attività di casting nel senso che i clienti si rivolgevano a noi per ricercare figure per i loro progetti che potevano essere foto, film e spot.
8 Eravamo io e , dopo aver ricevuto la richiesta del cliente, ad Per_1 individuare le figure da proporre direttamente al cliente seguendo le sue richieste.
In questa attività la IG.ra interveniva solo se c'era un criticità PT altrimenti io e eravamo autonome;
la scelta della persona da Per_1 proporre al cliente non era soggetta ad approvazione della IG.ra
PT
Nella realtà nel nostro lavoro sono i clienti che scelgono.
I contratti e tutta la fase di contrattazione era di competenza mia e di la IG.ra si occupava solo di mettere la firma. Per_1 PT
La IG.ra veniva saltuariamente in ufficio per sapere come PT stavamo e se era tutto ok;
io avevo le chiavi dell'ufficio; la IG.ra PT veniva solo se c'erano delle difficoltà, io non l'ho mai vista svolgere alcuna attività lavorativa.
Non mi sembra avesse altra attività lavorativa.
Le fatture le faceva , la parte amministrativa la faceva invece degli Per_1 studi esterni e penso che i rapporti li curasse la IG.ra ma non ne PT sono sicura.
Adr di parte convenuta: non ricordo se la IG.ra mi abbia mai PT chiesto di modificare dei contratti in quanto sono abbastanza standard;
può essere capitato che ci avesse detto di non continuare nella trattativa.
Adr parte ricorrente: oltre noi per un periodo vi era anche altra dipendente che si doveva occupare della parte relativa ai profili dei maggiorenni;
dove io lavoravo era l'unica sede operativa.
Adr parte convenuta: so che c'erano degli studi delegati per effettuare i pagamenti dei nostri stipendi e tanto posso dire perché ad un certo punto questo studio che doveva fare il pagamento era sparito”.
9 , che aveva l'ufficio di fianco a quello della IG.ra Testimone_5
e tanto nel periodo dal novembre 2015 fino alla fine del 2020, PT ha riferito: “Io entravo all'interno della società me che si Parte_2 trovava in via Quaranta n. 40 molto spesso la mattina per prendere il caffè con le ragazze ed ivi mi trattenevo circa una quindicina di minuti.
In tutte le occasioni in cui mi sono recato all'interno della società non ho mai visto la PT
Nelle volte in cui mi sono recato all' interno della società mi è capitato di sentire che le IGg.re e parlassero al telefono con i Tes_4 Persona_1 clienti per organizzare i casting”.
, che ha lavorato per la dal 2016 alla Testimone_3 Parte_2 fine del 2017, ha riferito: “Nel periodo in cui ho lavorato per la la IG.ra non era presente quotidianamente Parte_2 PT all'interno dell'ufficio eravamo solo io e la mia collega che Persona_1 facevamo tutto quello che era previsto dai nostri compiti cioè la parte operativa della società.
La IG.ra in questo periodo veniva in ufficio per risolvere PT qualsiasi problema che potevamo ad esempio avere con le stampanti, computer poi si occupava di avere i rapporti con i fornitori;
i contratti andavano sempre conclusi con il benestare della IG.ra . Veniva PT in ufficio per la parte amministrativa nel senso che io riassumevo a lei quello che avevo fatto. Non ricordo chi avesse i rapporti con le banche, io mi occupavo di avere i contatti con gli uffici pubblici per le questioni amministrative tipo l'Ispettorato del Lavoro. Alcune partiche amministrative le seguivo io tipo i pagamenti dei minori che effettuavano i lavori. Noi lavoravamo in autonomia, conoscevamo perfettamente il lavoro e non avevamo bisogno di direttive. Che io
10 sappia la IG.ra nel periodo 2016/2017 non svolgeva alcuna PT attività lavorativa in genere”.
10. L'istituto ha valorizzato in memoria di costituzione il fatto che in azienda non vi fossero altre persone in posizione apicale o comunque incaricate a svolgere mansioni di tipo gestorio, desumendone quindi che la ricorrente si occupasse personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa, assumendone la piena responsabilità.
Da quanto riferito dai testimoni escussi è emersa tuttavia la natura gestoria-amministrativa delle attività concretamente esercitate dalla ricorrente, la quale non si occupava della parte commerciale ed esecutiva, limitandosi a svolgere le funzioni riconducibili alla sfera dei poteri tipici dell'amministratore d'azienda, quali la sottoscrizione dei contratti, le questioni fiscali e contabili e la gestione del personale. Tra questi possono annoverarsi anche le attività connesse alla liquidazione della società, aperta dal 15.09.2022.
11. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto. Deve quindi dichiararsi l'insussistenza del credito azionato dall' con l'avviso di CP_1 addebito opposto che, per l'effetto, viene annullato.
12. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito n. 36820230016709368000 notificato dall' in data 28.12.2023, per CP_1 insussistenza del credito contributivo con lo stesso azionato.
Condanna e in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_1 CP_2 pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore del difensore.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 16/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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