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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11697 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19102 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Ciano
APPELLANTE
E
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Panelli
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello Parte_1
nei confronti della , nella qualità indicata in epigrafe, avverso la Controparte_1
sentenza n. 6280/2024 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria da esso proposta con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, come unici ed articolati motivi l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere non provata la dinamica del sinistro come prospettata.
Pertanto l'appellante chiedeva accogliersi le conclusioni di cui all'originario atto di citazione, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata compagnia di assicurazioni resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Deve ritenersi che correttamente il primo giudice, alla luce della documentazione esibita e dell'istruttoria orale espletata, abbia ritenuto non provata la domanda risarcitoria.
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - conformemente a quanto sembra dedurre anche in questo grado di giudizio la parte appellata ed a quanto argomentato dal primo giudice - non può con certezza essere ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre 1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Nel caso di specie, per altro, l'attuale appellante non ha presentato alcuna denuncia- querela dopo il sinistro.
Deve però apparire certo che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente.
Alla stregua dei sopra affermati principi non può ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la originaria parte istante, mentre era a bordo di un motoveicolo, venne investita da un autoveicolo rimasto sconosciuto o comunque non facilmente identificabile.
Innanzitutto, con il primo giudice (ed in assenza di ulteriori riscontri documentali), non può ritenersi attendibile ed univoca la deposizione dei due testimoni escussi nel corso del primo grado di giudizio i quali pur confermando la dinamica del sinistro non hanno saputo riferire alcun elemento identificativo univoco dell'auto investitrice (dimensioni, tipo e colore).
Da analoga genericità (assenza di qualsiasi elemento idoneo a poter identificare il veicolo) sono connotate la denuncia-querela presentata dall'istante e la missiva di costituzione in mora.
Infine deve rilevarsi come nel caso di specie sembra non esservi stata alcuna omissione di soccorso e nemmeno il coinvolgimento di altro veicolo nel sinistro atteso che nella certificazione del PS ospedale Cardarelli di Napoli l'attuale appellante – che i sanitari attestavano essere “vigile e orientato” - riferiva “caduta accidentale dal motorino”.
L'incertezza del quadro probatorio come sopra richiamato porta ad attribuire valenza quanto meno indiziaria alla mancata presentazione della denuncia-querela da parte dell'attuale appellante.
Tutte le sopra richiamate contraddizioni rendono assolutamente incerto e non dimostrato – e l'onere probatorio incombeva esclusivamente sulla originaria parte istante - che l'evento dannoso occorso indubitabilmente all' sia Parte_1 effettivamente stato causato dall'investimento di un veicolo non identificabile secondo la comune diligenza.
La sentenza impugnata va in conseguenza confermata.
Le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale difficoltà
(lieve) dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti della , in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, quale Impresa Designata per la Regione Campania per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, avverso la sentenza n. 6280/2024 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, spese che liquida in complessive Euro 1.000,oo (di cui Euro 900,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed
Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa come per legge;
3) pone a carico dell'appellante, in ragione della integrale soccombenza, ed a favore dell'Erario, importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 12 dicembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco