Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2016, n. 18131
CASS
Sentenza 13 aprile 2016

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Massime1

Non impedisce la nuova emissione di una ordinanza cautelare l'annullamento di un precedente provvedimento per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma nono, cod. proc. pen., e che l'annullamento per motivi solo formali, non determinando alcun effetto preclusivo da "giudicato cautelare", esclude che la rinnovazione integri una violazione del principio del "ne bis in idem".

Commentario1

  • 1Quando opera la preclusione determinata dal "giudicato cautelare"
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 luglio 2022

    Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promossa da un indagato, aveva annullato un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di euro 4.000 e di due appartamenti a titolo di profitto dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzati ai capi 1 e 4 dell'addebito provvisorio. In particolare, tale decreto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2016, n. 18131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18131
Data del deposito : 13 aprile 2016

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