Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
Non impedisce la nuova emissione di una ordinanza cautelare l'annullamento di un precedente provvedimento per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma nono, cod. proc. pen., e che l'annullamento per motivi solo formali, non determinando alcun effetto preclusivo da "giudicato cautelare", esclude che la rinnovazione integri una violazione del principio del "ne bis in idem".
Commentario • 1
- 1. Quando opera la preclusione determinata dal "giudicato cautelare"Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 luglio 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. promossa da un indagato, aveva annullato un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa della somma di euro 4.000 e di due appartamenti a titolo di profitto dei reati di bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta patrimoniale ipotizzati ai capi 1 e 4 dell'addebito provvisorio. In particolare, tale decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2016, n. 18131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18131 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
44 18 1 3 1/ 1 6 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 697 -CC 13/04/2016 Reg. Gen. N. 48/2016 Composta da: Dott. Antonio Prestipino - Presidente Dott. Piercamillo Davigo - Consigliere Dott. Geppino Rago - Consigliere Dott. Giovanna Verga - Consigliere - Consigliere rel. Dott. Luigi Agostinacchio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AN nato a [...] il [...] . avverso l'ordinanza emessa in data 29/10/2015 del Tribunale della Libertà di Napoli visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29/10/2015 il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in data 15/10/2015 nei confronti di AI IC, Di MA FA e LO AN in relazione al reato di tentata estorsione continuata, aggravato ai sensi degli artt. 628 co. 3 n.1 cod. pen. e 7 l. 203/91 - commesso in Marano tra maggio e luglio del 2015 in danno della COSAV s.r.l. che stava svolgendo lavori di riqualificazione del centro storico del Comune - nonché in relazione al reato di lesioni aggravate ex artt. 61 n. 2 cod. pen. e 7 l. 203/91, commesso il 02/07/2015 in danno di ND NC. la Evidenziava il tribunale che l'eccezione processuale relativa alla violazione dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. doveva ritenersi infondata (l'ordinanza impugnata derivava da una nuova richiesta cautelare del p.m. a seguito di un precedente annullamento del provvedimento coercitivo da parte del riesame per mancanza di autonoma valutazione del Gip, vizio formale che non precludeva la possibilità di rinnovazione della richiesta stessa, a differenza di quanto previsto per le ipotesi indicate dal decimo comma della stessa norma); che, nel merito, sussistevano i gravi indizi di colpevolezza così come acquisiti a seguito dell'attività investigativa (le articolate denunce dell'ND; il riconoscimento fotografico e l'individuazione personale da parte di costui dei tre indagati;
i riscontri costituiti dalle sommarie informazioni testimoniali di due operai della ditta); che, confermata la circostanza aggravante ex art. 7 1.203/91, trovava applicazione la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto un duplice ricorso per cassazione LO AN, tramite i difensori di fiducia e personalmente. Con il primo motivo del ricorso dei difensori e con il ricorso personale è stata eccepita l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in relazione all'art. 309 cod. proc. pen. anche sotto il profilo del vizio di motivazione ex lett. e) dell'art. 606 cit. contestandosi l'interpretazione del nono comma dell'art. 309 enucleata dal tribunale partenopeo, tesa ad ammettere la possibilità di rinnovazione della richiesta di applicazione della misura cautelare pur dopo l'annullamento dell'ordinanza del gip perchè carente sul piano motivazionale, vizio di natura sostanziale e non meramente formale, con conseguente applicazione del principio del ne bis in idem. Con il secondo motivo la difesa ha lamentato la fragilità del quadro indiziario, privo del requisito di gravità necessario per l'emissione a carico dell'indagato di una misura cautelare;
con il terzo, la violazione dell'art. 280, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento al reato di lesioni personali lievi contestato sub B) delle imputazioni provvisorie, atteso che la pena per tale delitto era inferiore nel massimo a cinque anni, pur tenendo conto della contestata aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 l. 203/1991. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati. 2 la 2. L'eccezione processuale è stata correttamente esaminata dal tribunale con argomentazioni immuni da censure;
al contrario, la tesi del ricorrente costituisce mera riproposizione di rilievi prospettati in sede di riesame, incentrati su una erronea lettura dell'art. 309 cod. proc. civ. come modificato dalla legge 16/04/2015 n.47. E' stata infatti contestata la possibilità per il gip di rinnovare l'emissione del provvedimento cautelare in relazione ai medesimi fatti allorquando il tribunale del riesame abbia annullato l'ordinanza per difetto di autonoma valutazione di cui all'art. 309, comma 9, ultimo capoverso cod. proc. pen. Ha sostenuto (e sostiene) ricorrente che dovrebbe trovare applicazione l'art. 309, comma 10 nella parte in cui prevede il divieto di rinnovazione dell'ordinanza coercitiva, salve eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, per l'ipotesi d'inefficacia conseguente alla mancata trasmissione degli atti nel termine di cui al comma 5, alla mancata decisione sulla richiesta di riesame nel termine di dieci giorni dalla trasmissione, al mancato deposito della motivazione nel termine di trenta giorni dalla decisione o nel termine non eccedente i 45 giorni eventualmente disposto per il deposito. In primo luogo, il dato letterale porta ad escludere che il divieto di rinnovazione si riferisca anche al caso di annullamento contemplato dal nono comma della norma in esame, essendo specifiche e tassative, ai sensi del comma successivo, le ipotesi ostative alla reiterazione dell'ordinanza coercitiva. Tale divieto - come riconosce lo stesso ricorrente - è collegato alla violazione del principio del ne bis in idem, il quale opera certamente anche in materia cautelare al fine di impedire che, a fronte delle medesime condizioni relative alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari, già oggetto di un procedimento definito, sia possibile una nuova delibazione basata sugli stessi elementi. D'altra parte, l'annullamento per motivi squisitamente formali non è di ostacolo alla rinnovazione della richiesta cautelare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 6, sent. n.12286 del 26/02/2004 - dep. 15/03/2004 - Rv. 228279; Cass. sez. 5, sent. n. 796 del 16/02/2000 - dep. 29/03/2000 - Rv. 215733 che ha precisato, circa la legittimità della reiterazione in questione, che la regola della preclusione processuale in forza del principio del "ne bis in idem" opera soltanto quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame nel merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame in cui sia stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione della misura). 3 Nel caso in esame con la precedente decisione a seguito di riesame non sono stati ritenuti insussistenti i requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva (i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari) ma è stato ravvisato un vizio formale del provvedimento ossia la mancanza di un'autonoma valutazione di tali requisiti da parte del gip, con conseguente impossibilità per il giudice dell'impugnazione di verificare la correttezza del percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata (è evidente che può essere esaminata nel merito soltanto un provvedimento che abbia i requisiti formali previsti dalla legge ai fini della sua esistenza giuridica e che l'autonoma valutazione della richiesta del pm rappresenti elemento costitutivo della fattispecie processuale). Si consideri altresì che anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. il potere-dovere del Tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante o apparente, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti, a conferma della rilevanza formale del vizio riscontrato, causa ex se di annullamento, senza possibilità di esame nel merito (Cass. sez. 2, sent. n. 46136 del 28/10/2015 - dep. 20/11/2015 - Rv. 265212).
3. Il secondo motivo difensivo attiene al merito della decisione cautelare. Deve premettersi a riguardo che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento 4 la coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza - Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti del giudice di legittimità (ex multis Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013 - dep. 20/06/2013 - Rv. 255460). Ne consegue ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà in seguito che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. - proc. pen. (e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014 - dep. 19/11/2014 - Rv. 261400 in fattispecie in cui la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
in tal senso anche Cass. Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010 - dep. 18/11/2010 - Rv. 248698). Ciò premesso, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e tutti gli ulteriori elementi che portano a ritenere che i fatti descritti nell'imputazione preliminare si sono verificati e che essi sono riconducibili all'indagato ricorrente (oltre che ai complici). Il tribunale ha infatti ripercorso l'attività investigativa che ha condotto alla richiesta cautelare, analizzando le argomentazioni della difesa e dell'accusa in relazione al provvedimento impugnato, evidenziando: l'attendibilità delle dettagliate dichiarazioni di NC ND, direttore tecnico della società COSAV, contenute nelle due denunce presentate in occasione delle minacce e delle aggressioni in questione;
5 ла - il sicuro riconoscimento degli indagati attraverso una duplice individuazione (dapprima fotografica ed in seguito personale); il riscontro costituito dalle dichiarazioni dei due operai della COSAV testimoni oculari e destinatari essi stessi delle intimidazioni;
la ricorrenza della aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 essendo stato evocato nel contesto dell'azione estorsiva il nome di un esponente apicale della locale criminalità, idoneo a generare timore nella vittima, specie in considerazione del contesto ambientale nel quale essa operava, "martoriato dalla camorra"; l'inconsistenza delle tesi difensive (pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata), sostanzialmente riproposte nel ricorso in esame.
4. Privo di pregio infine è il terzo motivo del ricorso della difesa incentrato sull'impossibilità della custodia cautelare in carcere per il delitto di lesione personali lievi, di cui al capo B) delle imputazioni. E' appena il caso di rilevare a riguardo che nell'ipotesi in cui l'ordinanza applicativa della custodia cautelare sia riferibile a delitti per i quali è consentita l'adozione della misura coercitiva e reati per i quali tale misura non è consentita, non è configurabile alcuna nullità, poiché il provvedimento nella sua interezza deriva la propria legittimità dall'esistenza di delitti che permettono l'adozione della misura (Cass. sez. 5, sent. n. 4060 del 23/09/1994 - dep. 22/10/1994 - Rv. 199870).
5. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Prestipino Dr Luigi Agostinacchio Хаўшат DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL • 2 MAG 2016 Il Cancelliere CANCELLIERE 16 Claudia Planelli