Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 12286
CASS
Sentenza 26 febbraio 2004

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Non impedisce la nuova emissione di un provvedimento cautelare la pendenza del giudizio di impugnazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice del riesame che ha annullato, per motivi formali, un precedente provvedimento impositivo. Il pubblico ministero, dopo aver esperito i rimedi previsti dalla legge avverso i provvedimenti ritenuti ingiusti e prima ancora di attendere l'esito del gravame, può infatti instare per l'emissione di una nuova ordinanza cautelare, sulla base di nuovi presupposti formali, al legittimo fine di cautelarsi a fronte della prospettiva di un rigetto della sua impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2004, n. 12286
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12286
    Data del deposito : 26 febbraio 2004

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