Sentenza 16 febbraio 2000
Massime • 1
Nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia di un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva - nella specie per incompleta trasmissione degli atti al Tribunale del riesame entro il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, quinto comma, cod. proc. pen. - è consentita l'immediata reiterazione del provvedimento applicativo, anche prima che sia divenuto esecutivo il precedente provvedimento di liberazione. La detta reiterazione è, infatti, legittima perché la regola della preclusione processuale in forza del principio del "ne bis in idem" opera soltanto quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame nel merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame in cui sia stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2000, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco MARRONE Presidente del 16/02/2000
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. CALABRESE " N.796
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro MARASCA " N.42650/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IR RO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 24.8.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 12.77.1999, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo applicava a IR RO, indagato per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, la misura della custodia cautelare in carcere. In seguito alla mancata trasmissione degli atti al Tribunale del riesame nel termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, quinto comma, c.p.p., la misura cautelare veniva dichiarata inefficace dallo stesso giudice che l'aveva emessa, a norma dell'art. 309, decimo comma, c.p.p. In pari data, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo reiterava l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, essendo rimasto inalterato il quadro indiziario su cui era fondata la richiesta, così come le esigenze cautelari.
Avverso quest'ultima ordinanza l'indagato proponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 24.8.1999. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il IR, il quale deduce la violazione degli artt. 606, primo comma lett. c) ed e), 309, 173 c.p.p., assumendo la non reiterabilità, rebus sic stantibus, dell'ordinanza cautelare una volta che sia caducata a seguito di intervenuta decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia di un'ordinanza applicativa di una misura coercitiva - nella specie per incompleta trasmissione degli atti al Tribunale del riesame entro il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, quinto comma, c.p.p. - è consentita l'immediata reiterazione del provvedimento applicativo, anche prima che sia divenuto esecutivo il precedente provvedimento di liberazione. La detta reiterazione è, infatti, legittima perché la regola della preclusione processuale in forza del principio del ne bis in idem opera soltanto quando il provvedimento sia stato annullato in conseguenza di riesame nel merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame in cui sia stata esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'emissione della misura (cfr. Cass., Sez. VI, 19.12.1996, Pipicella, RIV 208193;
Cass., Sez. VI, 12.2.1995, Baio, RIV 201021; Cass., Sez. VI, 4.11.1993, Santaiti, RIV 196351; Cass., Sez. Un., 1.7.1.99 2, Grazioso ed altri, RIV 191182).
Il ricorso, in quanto infondato, deve pertanto essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 16 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000