Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione avverso l'ordinanza ex art. 186 - quater del codice di procedura civile, poiché tale provvedimento, nel caso di prosecuzione del processo è modificabile e revocabile con la sentenza che definisce il processo stesso, mentre, sia nel caso che dopo la sua emissione il processo si estingua, sia nel caso in cui la parte intimata dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza stessa, l'ordinanza è direttamente appellabile. Nè - con riferimento al caso in cui il processo prosegua - a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la detta ordinanza è immediatamente esecutiva, poiché tale esecutività, che è espressione della logica propria dei provvedimenti anticipatori di condanna, non elimina il dato della non definitività del provvedimento, incompatibile con il rimedio dell'art. 111.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC & D'ZI Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CASTELLI, FIORELLO TATONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TU DA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PESCARA, depositata l'11/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3.9.1988 NT TU conveniva dinanzi al Tribunale di Pescara la s.n.c. CU & D'ZI, alla quale aveva concesso in affitto un fondo rustico per l'escavazione di ghiaia, chiedendo la condanna al risarcimento del danno causato dagli inadempimenti della società affittuaria, la quale aveva proceduto all'estrazione di ghiaia anche dal fondo limitrofo a quello locato, di proprietà dell'attore, ed aveva omesso di ripristinare, mediante adeguato riempimento, il fondo oggetto di affitto, così rendendolo parzialmente inutilizzabile come terreno agricolo. Costituitasi la convenuta ed esaurita l'istruttoria, dopo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e successivi chiarimenti, il G.I. emetteva in data 8-11 marzo 1997 - su richiesta dell'attore - l'ordinanza prevista dall'art. 186 - quater c.p.c., con la quale condannava la società convenuta al pagamento della somma di L. 23.663.000, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali, fissando contestualmente l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Avverso tale ordinanza la s.n.c. CU & D'ZI ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la ricorrente sostiene l'ammissibilità del ricorso proposto, avendo l'ordinanza impugnata natura di sentenza sotto il profilo sia della decisorietà che della definitività. La decisorietà è, infatti, palese, atteso il contenuto del provvedimento in parola, recante condanna al pagamento di una somma di denaro, mentre la definitività deriva dall'esecutività del titolo, equiparato ex lege alla sentenza per l'ipotesi di estinzione del processo o di rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza, contro il quale non viene prevista ne' risulta esperibile alcuna forma di impugnazione se non il ricorso ex art. 111 Cost. L'ordinanza in questione, infatti, diversamente da quelle disciplinate dai precedenti artt. 186-bis e 186-ter, non è reclamabile ai sensi degli artt. 177 e 178, ne' può ritenersi reclamabile ai sensi dell'art. 669-terdecies, non costituendo sotto nessun profilo una misura cautelare;
la stessa non è appellabile (tranne le richiamate ipotesi di estinzione del processo o rinuncia della parte intimata alla pronuncia della sentenza), essendo tale mezzo d'impugnazione riservato alla successiva sentenza, ne può essere contestata mediante opposizione all'esecuzione, essendo il processo tuttora pendente in sede di cognizione.
L'argomentazione non è condivisibile.
L'art. 186-quater c.p.c. prevede al secondo comma che l'ordinanza in parola è "revocabile con la sentenza che definisce il giudizio": il provvedimento qui impugnato, quindi, è espressamente dichiarato dalla legge "revocabile" e può essere modificato o posto nel nulla dalla pronuncia definitiva, che può adottare statuizioni diverse e contrastanti rispetto all'ordinanza emessa dal giudice istruttore.
Inoltre, qualora la parte intimata - come previsto dal quarto comma della norma in questione - dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza, l'ordinanza "acquista l'efficacia della sentenza" stessa, ed è impugnabile mediante appello. Ugualmente l'ordinanza risulta appellabile nell'ipotesi in cui, dopo la sua emissione, il processo si estingua (31 comma). L'ordinanza stessa, quindi, è soggetta a riesame nel caso che, dopo la sua pronuncia, il processo prosegua fino alla sentenza e, in caso contrario, è impugnabile con il mezzo previsto per la sentenza. Risulta quindi palese come sia del tutto preclusa la possibilità d'impugnazione dell'ordinanza in oggetto mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Da un lato perché, nell'ipotesi di prosecuzione del processo, è modificabile e revocabile con la sentenza che definisce il processo stesso, e d'altro lato perché, nell'ipotesi contraria, è soggetta ad altro mezzo d'impugnazione.
Nè, evidentemente, tale conclusione può mutare per il fatto che l'ordinanza in parola costituisca titolo esecutivo:
l'esecutività del titolo, che si inserisce nella logica dei provvedimenti anticipatori di condanna, non incide sulla non definitività dell'ordinanza e non può rendere esperibile un mezzo d'impugnazione incompatibile con la qualificazione giuridica e la collocazione sistematica dell'ordinanza medesima. Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile. La dichiarazione d'inammissibilità preclude evidentemente l'esame delle censure, di natura processuale e sostanziale, mosse dalla ricorrente, secondo cui l'ordinanza sarebbe stata pronunciata senza specifica previa determinazione dell'oggetto del provvedimento richiesto e senza che l'istruzione della causa potesse dirsi esaurita, anche in ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, e sarebbe inoltre priva di adeguata motivazione in relazione alle eccezioni formulate ed alle prove fornite dalla convenuta: ed invero, l'esame di tali censure presupporrebbe necessariamente la possibilità di dare ingresso alla impugnazione, esclusa in radice dalla pronuncia d'inammissibilità. Analogamente, resta precluso l'esame dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente. Tale eccezione investe, infatti, sotto diversi profili, l'art.186-quater c.p.c. (norma che - cosi come formulata - viene ritenuta lesiva del diritto di eguaglianza e di difesa, nonché dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), ma non può in alcun modo incidere sulla sfera di applicabilità dell'art. 111 Cost., che consente l'impugnabilità per cassazione soltanto dei provvedimenti assimilabili alle sentenze, in quanto muniti dei requisiti della decisorietà e della definitività.
In questa sede, quindi, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 186 quater c.p.c. non può essere sollevata, perché priva del requisito della rilevanza, essendo la risoluzione della questione stessa insuscettibile di influire sulla decisione del presente procedimento, adottata in base a presupposti non intaccabili dall'eventuale invocata dichiarazione d'illegittimità costituzionale.
Alla pronuncia d'inammissibilità non segue alcun provvedimento in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999