Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4322
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione avverso l'ordinanza ex art. 186 - quater del codice di procedura civile, poiché tale provvedimento, nel caso di prosecuzione del processo è modificabile e revocabile con la sentenza che definisce il processo stesso, mentre, sia nel caso che dopo la sua emissione il processo si estingua, sia nel caso in cui la parte intimata dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza stessa, l'ordinanza è direttamente appellabile. Nè - con riferimento al caso in cui il processo prosegua - a diversa conclusione può pervenirsi per il fatto che la detta ordinanza è immediatamente esecutiva, poiché tale esecutività, che è espressione della logica propria dei provvedimenti anticipatori di condanna, non elimina il dato della non definitività del provvedimento, incompatibile con il rimedio dell'art. 111.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/04/1999, n. 4322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4322
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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