Sentenza 13 aprile 2015
Massime • 1
La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. non spetta all'imputato quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, che non consente di ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità, non potendo l'imputato stesso, in tale ipotesi, essere qualificato come "condannato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2015, n. 43661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43661 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2015 |
Testo completo
43 6 6 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Paolo Antonio Bruno Presidente - C.C. - 13.4.2015 dott. Antonio Settembre Sentenza N. 556 dott. Guardiano Alfredo -Relatore- R.G.N. 344/2015 dott. Gabriele Positano dott. Paolo Giovanni De Marchi Albengo ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA AL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 23.4.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Coarasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore di ufficio, avv. Roberto Villani, del Foro di Roma, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 23.4.2014 la prima sezione penale della Corte di Cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza con cui la corte di appello di Catania, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento pronunciata dalla quinta sezione penale della Suprema Corte in data 11.11.2009, aveva confermato la sentenza pronunciata, in sede di giudizio abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, che, in data 9.10.2008, aveva condannato TA AL alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 74, co. 1, d.p.r. n. 309/90, 7, I. 203/91 (capo A); 110, c.p., 73, co. 1, 4 e 6, 80, co. 2, d.p.r. n. 309/90, 7, I. 203/91, annullava "la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo A), limitatamente al traffico di eroina e di cocaina e relativamente al reato di cui al capo B)", rinviando per un nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Catania.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Cassazione ha proposto ricorso personalmente l'TA, ai sensi dell'art. 625 bis, c.p.p., lamentando come, in relazione al traffico di hashish, per il quale la sentenza di merito non è stata annullata, la Corte di Cassazione sia incorsa in un errore, confondendo AS CO, con il AS EN, di cui l'imputato aveva chiesto l'escussione in qualità di teste, non ammessa dalla corte territoriale;
abbia fondato la propria decisione su elementi di prova (una missiva del 2 12.4.2001; il contenuto delle intercettazioni disposte nella fase delle indagini preliminari e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Piccione), che in realtà, dimostrano l'innocenza dell'TA; non abbia preso in considerazione le doglianze rappresentate nell'integrazione degli originari motivi di ricorso inoltrata il 24.8.2013, relative alla violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 609, co. 2, c.p.p., conseguente alla dichiarata illegittimità costituzionale della normativa che limitava i colloqui visivi e telefonici tra l'imputato ed il difensore, per cui il processo si sarebbe svolto con l'inosservanza dei principi statuiti dall'art. 6, co. 3, lett. b), CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, secondo cui l'accusato deve avere il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa.
3. Il ricorso appare manifestamente inammissibile, in considerazione della mancanza di legittimazione dell'TA alla proposizione del particolare tipo di ricorso per cassazione previsto dall'art. 625 bis, c.p.p. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., non spetta all'imputato, quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio, che non consente di ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità, non potendo l'imputato, in tale ipotesi, essere qualificato come "condannato" (cfr. Cass., sez. VI, 17.9.2014, n. 46066, rv. 260820; Cass., sez. I, 20.5.2010, n. 23854, rv. 247587). Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, previsto solo a favore del condannato, non può, pertanto, avere ad 3 oggetto le decisioni della corte di cassazione di annullamento con rinvio, che, non determinando la formazione del giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato (cfr. Cass., sez. V, 16.7.2009, n. 40171, rv. 244613), essendo ammesso solo nel diverso caso in cui sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto, in tale evenienza, risulta comunque essere definitivo l'accertamento della responsabilità dell'imputato (cfr. cass., sez. U., 21.6.2012, n. 28717, rv. 252935). Ne consegue che, non avendo l'TA assunto la condizione di "condannato", a causa dell'avvenuto annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado innanzi indicata, egli non è legittimato a proporre ricorso per cassazione ex art. 625 bis, c.p.p.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento ed, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in 2000,00 euro, tenuto conto dei profili di evidente colpa relativi alla manifesta inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.4.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente DSB DEPOSITATA IN CANCELLERIA 4 add 29 0 2015 24xми IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise