Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
In tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice, nell'accogliere la richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.,, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi, peraltro, una radicale diversità tra l'istituto della applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.,, tanto più quando non risulta che sia stata specificamente dedotta l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 maggio 2022
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2009, n. 38530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38530 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/06/2009
Dott. CALABRESE Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1180
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 004707/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) B.F. N. IL (OMISSIS);
2) D.L. N. IL (OMISSIS);
3) P.S. N. IL (OMISSIS);
4) PA.GI. N. IL (OMISSIS);
5) S.W. N. IL (OMISSIS);
6) S.F. N. IL (OMISSIS);
7) PE.AR. N. IL (OMISSIS);
8) B.A. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 04/04/2008 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso chiedendo: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di P.S., B.A.,
S.W. e B.F. e, nei confronti di
Pa.Gi., limitatamente al mancato esame delle deduzioni concernenti le attenuanti generiche;
il rigetto dei ricorsi proposti da S.F. e per il resto di Pa.Gi.; la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti da Pe.Ar. e D.L.;
udito il difensore di B.F. e B.A.,
avv. Santonastaso Michele, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore Generale proposto nei confronti di B.F. e l'accoglimento del ricorso proposto da
B.A.;
udito il difensore di B.A., avv. Aricò Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di S.F. e di P.S.,
avv. Baldascino Alfonso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di P. ed il rigetto del ricorso del Procuratore Generale;
udito il difensore di S.W. e di S.F.,
avv. Valentino Mauro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per S.F. ed il rigetto del ricorso del Procuratore
Generale per S.W.;
udito il difensore di S.W., avv. Biffa Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore Generale;
udito il difensore di D.L., avv. Cincotti Carlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di Pa.Gi., avv. Gaito Alfredo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il dif. Avv. Sindona Ciro per P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è relativa agli omicidi di Sc.Ub. e di Sc.Ma. commessi il (OMISSIS) ed ai connessi reati in materia di armi ed al tentativo di occultamento di cadavere. Nella sentenza impugnata i fatti sono stati così ricostruiti. Il (OMISSIS) verso le 15,30, in (OMISSIS) presso un cantiere dell'impresa edile Edilnuova di I.A., con numerosi colpi di arma da fuoco venne ucciso Sc.Ub., fu Fr.,
detto "(OMISSIS)".
Lo stesso giorno (OMISSIS), dopo essere stato dapprima strangolato e poi avere ricevuto al capo un colpo di arma da fuoco, venne ucciso anche Sc.Ma., PO di Ub..
Il suo cadavere fu ritrovato in avanzato stato di decomposizione qualche giorno dopo, il (OMISSIS), in una vasca di depurazione dell'impianto (OMISSIS). La scomparsa di
Ma., allontanatosi dalla casa il (OMISSIS) verso le ore 16,30, era stata denunciata al mattino del giorno successivo (OMISSIS) dal fratello Co..
Anni prima, nel (OMISSIS), Sc.An., fratello di Ub. e padre di Ma., era stato ucciso ad opera dei casalesi;
erano poi seguiti nel (OMISSIS) vari altri omicidi nell'ambito di una lunga faida fra gruppi rivali.
Dopo la sua evasione dal carcere avvenuta nel (OMISSIS), Sc. U. aveva inizialmente aderito al clan OL, antagonista al clan di Casal di Principe, all'epoca denominato "Bardellino". Sc. era noto per le sue gesta eclatanti e per la sua spiccata pericolosità per avere compiuto nel (OMISSIS) la strage di (OMISSIS), nella quale erano state uccise tre persone. Uscito dal carcere nel (OMISSIS), era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
La Corte ha ritenuto che Sc. si fosse poi riavvicinato ai Casalesi, incoraggiato da costoro intenzionati ad ucciderlo. Per un certo tempo Sc. aveva abitato in (OMISSIS)
dove B. gli aveva procurato un alloggio;
si era poi trasferito in (OMISSIS), paese di origine della moglie, dove aveva trovato lavoro alle dipendenze di una impresa edile di cui era titolare I.A., che aveva rapporti con A.A..
Riceveva dai Casalesi L.
4.000.000 al mese, che gli venivano corrisposte, tramite P.S., da S.W.. Ad
un certo punto ritenne che la paga fosse insufficiente e la rifiutò, offendendo profondamente con il suo gesto il clan dei casalesi. Aveva anche iniziato a compiere in proprio alcune estorsioni nello stesso territorio dove operavano i casalesi.
La Corte ha ritenuto che anche l'uccisione del poco più che ventenne PO Ma. fosse collegata a quella dello zio Ub. col quale era in contatto.
Anche Ma. che aderiva al clan dei casalesi ed era inserito nel gruppo BI, riceveva una paga di circa L.
2.000.000 mensili, somma che gli veniva corrisposta da D.L. del clan BI, presso il quale era solito recarsi tutte le mattine per ricevere gli ordini.
Nel (OMISSIS) S.F., detto (OMISSIS), era latitante, mentre era in carcere B.F., capo dell'altro gruppo di casalesi e legato a (OMISSIS). C'era perciò nel clan uno stato di tensione che faceva sì che i suoi aderenti si riunissero di frequente per risolvere tutti i vari problemi relativi al controllo del territorio.
Di Sc.Ub. si pensava che volesse vendicarsi per l'uccisione del fratello e di altri suoi parenti uccisi nella faida di cui si è detto. Questi si stava inserendo autonomamente nella zona;
aveva imposto all'imprenditore I. di assumerlo malgrado A. fosse stato contrario;
aveva iniziato a praticare estorsioni per proprio conto;
era in continuo contatto col PO Ma.. Per tutti questi motivi, i casalesi ritennero che non avrebbe più potuto essere utilizzato dal clan. Fu decisa l'uccisione anche del PO Ma. nel timore che questi avrebbe voluto vendicare la uccisione dello zio. I due omicidi pertanto avrebbero dovuto essere compiuti quasi contemporaneamente.
La Corte d'Assise di Santa Maria di Capua Vetere con sentenza del 15- 17 febbraio 2006, a conclusione del dibattimento apertosi a seguito dei decreti dispositivi del giudizio del 17.5.2003 e del 4.7.2003, giudicò colpevoli, fra gli altri: B.A., quale organizzatore ed esecutore dell'omicidio di Sc.Ma., del connesso reato di detenzione e porto abusivo di arma, del tentativo di soppressione di cadavere di Sc.Ma., e lo condannò alla pena dell'ergastolo; B.F., quale mandante, sia dell'omicidio di Sc.Ub., sia dell'omicidio di Sc.Ma., dei connessi reati di detenzione e porto abusivo di arma, e del tentativo di soppressione del cadavere di Sc.Ma., e lo condannò alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno;
D.L., quale organizzatore ed esecutore dell'omicidio di Sc.Ma., del connesso reato in materia di armi e del tentativo di soppressione del cadavere, e lo condannò alla pena di tredici anni di reclusione, concessa l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 avendo questi iniziato a collaborare con gli inquirenti;
P.S., quale organizzatore dell'omicidio di Sc.Ub. e quale mandante dell'omicidio di Sc.Ma., dei connessi reati in materia di armi e del tentativo di soppressione di cadavere e lo condannò alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per nove mesi;
Pa. G., quale organizzatore dell'omicidio di Sc.Ub. e del connesso reato relativo alle armi, e lo condannò alla pena dell'ergastolo; S.F., quale mandante di entrambi gli omicidi, dei connessi reati di detenzione e porto abusivo di arma, e del tentativo di soppressione del cadavere di Sc.Ma., e lo condannò alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno;
S.W., quale mandante di entrambi gli omicidi, dei connessi reati di detenzione e porto abusivo di arma, e del tentativo di soppressione del cadavere di Sc.Ma., e lo condannò alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno;
Pe.Ar., del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e lo condannò alla pena di sette anni di reclusione. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli, con sentenza del 4.4.2008, ha assolto B.F. e S.W. da tutte le imputazioni loro ascritte;
preso atto dell'accordo intervenuto nel giudizio di appello, ha ridotto a quella di quattro anni e tre mesi di reclusione la pena inflitta a Pe.Ar.; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di B.A.,
D.L., P.S., Pa.Gi. e S.
F..
Contro le assoluzioni di B.F. e S.W.
ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli.
Hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di conferma della condanna: P.S. con due ricorsi proposti dall'avv. Cola Sergio e dall'avv. Baldascino Alfonso;
D.L.;
B.A. con due ricorsi proposti dall'avv. Aricò
Giovanni e dall'avv. Santonastaso Michele;
S.F. con due ricorsi proposti dall'avv. Baldascino Alfonso, dall'avv. Mauro Valentino e con un ricorso aggiunto proposto dall'avv. Baldascino Alfonso;
Pe.Ar.; Pa.Gi..
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza per illogicità della motivazione in relazione alle assoluzioni di B.F. e di S.W..
Essendo stato accertato che i due omicidi avevano una matrice unica e poiché la decisione di eseguirli sarebbe stata presa da tempo, pur essendone stata differita l'esecuzione, il fatto che B. era in carcere sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41 bis Ordinamento Penitenziario ed il fatto che S. si trovava in (OMISSIS) nel periodo di esecuzione dei delitti non sarebbero stati rilevanti per escludere la loro responsabilità, essendo mancata la prova di una loro resipiscenza rispetto alla decisione presa. Per S.F. l'avv. Valentino come prima censura deduce che la motivazione della sentenza non si fonderebbe solo su quanto emerso nella fase dibattimentale, ma conterrebbe riferimenti anche alla fase delle indagini preliminari ed in particolare dall'ordinanza di custodia cautelare.
Sostiene poi che la motivazione sarebbe disancorata dalle risultanze processuali e procederebbe in un modo inferenziale e romanzato. Sul modo in cui Ma. era stato ucciso la sentenza si sarebbe basata su fotografie del cadavere;
che la difesa non avesse contestato alcune circostanze non avrebbe potuto equivalere ad una loro ammissione;
sulla attendibilità dei fratelli D. non sarebbe stato considerato fra essi c'era stato un colloquio dopo che L. aveva iniziato a collaborare e l'omogeneità delle loro dichiarazioni doveva ritenersi elemento di sospetto;
l'uccisione di Ub. poteva essere attribuita al clan NU, perché quegli aveva iniziato a collaborare e nel timore di rivelazioni in danno del clan, mentre i casalesi avevano cominciato ad avvicinarsi ad Ub. fin dal (OMISSIS) e l'avevano bene inserito nel loro gruppo corrispondendogli una paga mensile.
Sulla attendibilità di D.L. ed A.A. non sarebbe stato considerato che il primo aveva ignorato l'omicidio di Ma. ed il secondo non avrebbe detto quasi nulla sull'uccisione di Ub.. D. non sarebbe attendibile perché iniziò a collaborare quando il dibattimento di primo grado era pressoché concluso, perché C.V., presso la cui abitazione vi sarebbe stato l'incontro con S., aveva negato sia l'incontro sia la conoscenza col D.. D. avrebbe appreso che S. era coinvolto nell'omicidio di D.S.D.,
appartenente alla famiglia Scamperti, quando aveva solo dodici anni, fatto assai improbabile.
Malgrado l'assoluzione di S.W., la sentenza non avrebbe spiegato perché l'accusa era stata ritenuta credibile per F., del quale si sarebbe affermata una sorta di responsabilità oggettiva.
Mancherebbe infine il riscontro incrociato per la diversità degli episodi narrati da D., da A. e da B.D..
L'avv. Baldascino, sempre per S.F., ha dedotto la violazione di legge (artt. 192 e 530 c.p.p.) ed il vizio di motivazione.
Sostiene essere false le dichiarazioni di D. sull'omicidio di Ma. che sarebbe avvenuto presso il depuratore ed in conseguenza del colpo di pistola alla testa. Nel canale di scolo sarebbero stati presenti solo pochi centimetri di acqua e sarebbe stato impossibile un trascinamento del cadavere per circa cinque chilometri;
inoltre il tombino avrebbe una bocca di uscita del diametro di soli 20-30 cm. La perizia avrebbe escluso lo strangolamento a mezzo di una corda e per contrastare i motivi di appello la sentenza avrebbe fatto affermazioni prive di valore scientifico.
Esclusa la verità della narrazione da parte del D. sulle modalità dell'omicidio di Ma., secondo il ricorrente verrebbe meno anche il collegamento con l'uccisione di Ub.. Deduce anche l'omessa valutazione delle causali alternative sulla uccisione di Ub., ad opera del clan NU o ad opera di A. che ne avrebbe dato l'incarico a persone di sua fiducia e che si sarebbe attribuito la paternità dell'omicidio, salvo poi accusare S.F. per assecondare le ipotesi investigative.
Che ad Ub. veniva portato uno stipendio mensile da P.
S., sarebbe stato smentito dalla moglie dell'ucciso che mai vide il P. in casa propria e dalla considerazione che, se avesse avuto a disposizione il mensile, non avrebbe ricercato il lavoro manuale presso l'impresa I..
Se Ub. e Ma. appartenevano al clan BI, sarebbe stato illogico ricondurre la decisione a S.
considerato che
fra i due gruppi dei BI e degli SC sarebbero esistiti contrasti. Sulla attendibilità di A. la sentenza avrebbe menzionato come riscontro quanto detto dallo stesso. Che ci sia stato un disegno unitario nell'interesse di S. F. non sarebbe stato provato;
entrambi gli Sc.
appartenevano al gruppo BI e non c'era interesse degli SC ad ucciderli, mentre S.C. aveva attribuito la decisione di uccidere Ub. a Io.Ma. e Ba.
A. per i delitti commessi nel (OMISSIS) da Ub.; il rifiuto della paga, come oltraggio a S., sarebbe una mera invenzione;
illogico sarebbe pensare ad un timore di una rappresaglia da parte di Ub. che tra il
(OMISSIS) e poteva essere ucciso in ogni momento.
Non vi sarebbe coincidenza fra quanto riferito da A. e quanto riferito da D.L.. Questi rese il primo interrogatorio il (OMISSIS) quando era già stato condannato all'ergastolo, aveva avuto conoscenza di tutti gli atti ed aveva interesse ad accusare S.F.; l'incontro a casa di b. sarebbe stato una pura invenzione smentita dallo stesso b..
Nessuno avrebbe mai riconosciuto a S.F. il ruolo di capo assoluto.
Inconferente sarebbe anche il richiamo alle dichiarazioni di S.C. che iniziò a collaborare nel (OMISSIS) e quindi nulla poteva sapere degli accadimenti degli anni (OMISSIS). Con il ricorso aggiunto l'avv. Baldascino ribadisce che non vi sarebbe stato l'incontro a casa di b. quando S.
F. avrebbe ordinato l'uccisione di Ub.; l'incontro, sebbene D.L. lo avesse collocato circa due mesi prima dell'omicidio, si sarebbe invece svolto, sempre secondo D. L., a ridosso degli omicidi, quando b.v. si trovava in (OMISSIS) assieme a S.W..
Ha proposto ricorso per cassazione personalmente anche D.L. il quale ha dedotto come primo motivo il fatto che l'attenuante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, non gli era stata concessa nella sua massima estensione. Sostiene che la sua collaborazione, verificata come attendibile, rilevante e spontanea, sarebbe stata determinante per l'accertamento delle circostanze della morte di Sc.Ma.; ha quindi fatto rilevare che egli stesso si era autoaccusato di numerosi delitti per alcuni dei quali non era stato nemmeno imputato.
Come secondo motivo ha dedotto la mancata concessione delle attenuanti generiche, invocando a fondamento della richiesta le stesse circostanze di cui al motivo precedente.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pe. A. il quale ha dedotto come primo motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) il fatto che la Corte d'Appello, prima di verificare la correttezza dell'accordo intervenuto, avrebbe dovuto accertare la mancanza delle condizioni di applicazione dell'art. 129 c.p., sostiene che tale accertamento che sarebbe stato compiuto in modo generico ed apodittico.
Come secondo motivo ha dedotto ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) il fatto che non sarebbe stata data risposta alle sue richieste di retrodatazione della data di sua partecipazione al sodalizio e di concessione delle attenuanti generiche.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Pa.Gi. deducendo ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione per non corrispondenza rispetto alle risultanze probatorie. Secondo la sentenza impugnata la sua responsabilità sarebbe stata provata dalla chiamata in correità da parte di A.A.,
riscontrata dalle dichiarazioni provenienti da altri collaboranti:
D.S.D., D.L. e B.D.. A.
non avrebbe avuto nessun interesse ad accusarlo falsamente. Pa. avrebbe avuto una posizione preminente nel territorio di (OMISSIS) quale appartenente al clan casalese e l'omicidio non avrebbe potuto essere consumato senza il consenso e l'aiuto di tutti i capi zona e l'imputato non avrebbe smentito di avere rivestito tale ruolo.
La decisione di uccidere Sc.Ub. sarebbe stata presa da molto tempo;
secondo A. la decisione risaliva al (OMISSIS) quando sarebbe stato anche concordato col Pa. un progetto per il delitto, poi non realizzato per difficoltà sopraggiunte. La zona sarebbe stata controllata da entrambi e mentre A. era latitante, Pa. in stato di libertà sarebbe stato in grado di agire indisturbato. Il delitto si presentava difficile sia perché Sc. era un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza sia perché quale persona sospettosa ed accorta avrebbe potuto essere colpito solo con un'azione a sorpresa e compiuta da soggetti a lui sconosciuti.
Tutti gli associati, fra cui Pa., avrebbero avuto interesse all'uccisione di Ub.. Pa. si sarebbe assunto l'incarico di organizzare l'omicidio ed avrebbe riferito ad A. che l'omicidio sarebbe stata compiuta dai fratelli Pe., appartenenti al suo gruppo, che si sarebbero recati sul posto con una motocicletta. Pe.Cl. era poi deceduto e Pe.Ar. era stato assolto dall'imputazione di omicidio, ma secondo la sentenza impugnata non sarebbe stato rilevante il mancato accertamento dei soggetti che concretamente lo realizzarono. P. avrebbe procurato la moto ed altri non identificati avrebbero fornito il veicolo per fuggire.
Convergenti sarebbero le indicazioni provenienti da D.S.D. e B.D. ed anche F. e D.; sarebbero irrilevanti le smagliature e discrasie fra le varie narrazioni, fra cui quella sul tipo di pistola usata, perché tutte sarebbero invece convergenti sul ruolo avuto dal Pa..
Secondo il ricorrente una tale motivazione sarebbe illogica. Non sarebbe emerso alcun suo concorso nella fase di ideazione del delitto, mentre tutti i collaboratori propalanti avrebbero riferito di cose apprese nelle frequentazioni del comune ambiente delinquenziale.
Nega di essere stato a capo anche delle zone di
(OMISSIS), affidate invece ai "caiazzielli" A. e L.. Ub. era stato assunto da pochi giorni da I. e l'ubicazione del cantiere sarebbe stata nota solo ad A. che non avrebbe parlato col Pa. della nuova opportunità di eseguire l'uccisione;
la moto sarebbe stata fornita da F. ed anche la pistola non sarebbe pervenuta dalla zona di (OMISSIS). Essendo indispensabile che i due omicidi programmati avvenissero in tempi strettissimi non sarebbe stato spiegato in che modo Pa. avrebbe tempestivamente informato D.L., anche perché questi non sarebbe stato messo al corrente del progetto.
Che all'agguato di (OMISSIS) avessero preso parte altre persone, oltre i due sicari, e che sarebbe stata fornita anche un'autovettura, sarebbe una mera invenzione dei giudici perché nessuno avrebbe mai parlato della presenza di altri oltre ai sicari e sarebbe stato assurdo abbandonare sul posto la moto piena di impronte digitali. Solo i sicari avrebbero potuto informare, secondo la narrazione di D., B.A., ma non certo Pa..
Secondo A., Pa. avrebbe ricevuto il mandato da S.
W., che però è stato assolto e le dichiarazioni di D.S. D., D.L. e B.D. invocate come risconto sarebbero piene di contraddizioni: D.L. aveva riferito che esecutori sarebbero stati De.Cr. e P.
S.; secondo A. sarebbe stata usata una pistola a tamburo mentre invece fu usata un'arma del tipo semiautomatico. La valutazione frazionata delle propalazioni non sarebbe possibile per la macroscopica inattendibilità ne' vi sarebbe convergenza sul nucleo essenziale.
Accertata l'estraneità agli omicidi dei fratelli Pe., non sarebbe stata spiegata in quale specifica condotta si sarebbe concretata la partecipazione di Pa. al delitto.
Ulteriore smentita consisterebbe nel fatto che l'assunzione da parte di I. non sarebbe stata imposta da Sc. ma sarebbe avvenuta tramite A., proprio perché Sc. andasse a lavorare in un luogo appartato nel quale avrebbe potuto essere ucciso più facilmente.
Non sarebbe vero che solo Pa. poteva agire indisturbato nella zona, perché A., seppure latitante, non si era mai allontanato e nella zona poteva muoversi con disinvoltura.
Non sarebbe vero che i sicari erano persone sconosciute a Sc.. Poco prima di essere ucciso, chiamato dai sicari, Ub. andò loro incontro senza sospetto, il che non avrebbe fatto se si fosse trattato di estranei.
Come secondo motivo di ricorso deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche, considerato che, comunque, il suo contributo ai delitti sarebbe stato assai modesto.
Per B.A. hanno proposto ricorso per cassazione l'avv. Aricò Giovanni e l'avv. Michele Santonastaso, deducendo entrambi la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione;
i motivi sono simili e possono essere riassunti assieme. In ordine al movente, sarebbe illogico ritenere che l'uccisione di Ma. sarebbe stata imposta da (OMISSIS) per evitare ritorsioni e vendette perché il giovane si era mostrato sempre fedele al clan, non aveva vendicato l'uccisione del padre ad opera dei casalesi ed aveva pessimi rapporti con lo zio.
Unico interessato all'uccisione di Ub. sarebbe stato A., nel cui territorio quello si era installato ed aveva iniziato a compiere estorsioni. Poiché B.F. era stato assolto, sarebbe illogico ritenere la partecipazione al delitto da parte del figlio A..
Secondo D.L., nel (OMISSIS) B.F., padre di
A., avrebbe promesso a S.F. di cooperare anche all'omicidio di Ma..
Il fatto sarebbe poco credibile, considerando che Ma. sarebbe stato legato da amicizia sia col D. che col B.;
avrebbe avuto pessimi rapporti con lo zio Ub. ed ottimi rapporti coi casalesi. La motivazione sulla necessità di uccidere anche Ma., decisione che sarebbe stata condivisa da
B.F., sarebbe carente considerato che B.
era stato assolto e che Ma. non sarebbe stato pericoloso perché che non aveva mai cercato di vendicare la morte del padre An..
Sarebbe risultata del tutto smentita la narrazione fatta dal D. sulle modalità dell'omicidio secondo le quali Ma. sarebbe stato strangolato con una corda da B.A. e solo alcune ore dopo la morte gli si sarebbe sparato un colpo di pistola in testa ed il cadavere sarebbe stato gettato in un tombino, sotto il quale scorreva un canale raccoglitore di fogne pieno d'acqua. La perizia disposta in appello avrebbe escluso che la causa della morte fosse stata lo strangolamento;
la morte sarebbe stata istantanea e causata dal colpo di pistola alla testa;
la fuoruscita della lingua (come fu trovato il cadavere) sarebbe un fenomeno tipico della formazione di gas all'interno del cadavere in decomposizione, soprattutto dopo una permanenza in acqua;
la lesione alla mandibola non sarebbe stata causata dal fatto che durante lo strangolamento gli si sarebbe tenuta chiusa la bocca, ma per la caduta nel pozzo;
nel canalone vi sarebbe stata poca acqua (come accertato in sentenza) il che sarebbe compatibile con lo sfracellamento del cranio derivante dalla caduta sul cemento.
Le dichiarazioni di D. sulle modalità dell'uccisione contrasterebbero con i risultati della perizia e non potrebbero costituire riscontro le dichiarazioni di B.D.
essendo state rese dopo la sentenza di primo grado e quindi quando gli atti erano già noti ed essendo perfettamente sovrapponigli a quelle del D..
Per P.S. l'avv. Cola Sergio ha dedotto come primo motivo ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) che la Corte d'Appello senza motivazione aveva revocato l'ordinanza con cui era stata disposta l'acquisizione delle bobine relative alla registrazione del colloquio intervenuto il (OMISSIS) in carcere fra D.L. ed il fratello A.. Essendo scaduti i termini massimi previsti dall'art. 407 c.p.p. la motivazione del rifiuto, addotta dalla Procura della Repubblica, sarebbe infondata. Sostiene che il proprio diritto di difesa sarebbe stato compresso anche perché dalle trascrizioni operate dai carabinieri di Caserta sarebbe emerso che i due fratelli avrebbero concordato le dichiarazioni ed avrebbero stabilito i tempi del pentimento di A..
Come secondo motivo deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto del contenuto della memoria depositata ai sensi dell'art. 121 c.p.p. il 26.2.2008, memoria allegata ed interamente richiamata, nella quale si contestava l'attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti D. S.D., A.A., D.B.F., F.
D., D.L. e B.D..
Come terzo motivo deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Per il giudizio di affidabilità intrinseca del dichiarante la Corte avrebbe ritenuto sufficiente la mancanza di elementi tali da fare ritenere false le dichiarazioni, mentre l'art. 192 c.p.p., stabilendo una presunzione di inaffidabilità, richiederebbe che venissero addotti fatti positivi.
Con l'ordinanza del 5.8.2003 del tribunale del riesame di Napoli era stata revocata la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente il 12.6.2002; quasi tutti i collaboratori di giustizia erano stati ritenuti inaffidabili e la Corte d'Appello, andando di diverso avviso, avrebbe dovuto confutare gli argomenti addotti dai giudici della cautela.
I successivi pentimenti di D.L. e B.D.
sarebbero irrilevanti per il giudizio sull'attendibilità intrinseca. In particolare rileva che l'affidabilità di A.A., che aveva parlato solo dell'omicidio di Ub., sarebbe stata ritenuta solo in base a considerazioni logiche.
Nega di non avere contestato che gli Sc. avrebbero ricevuto una paga solo per rassicurarli e poi eliminarli;
la circostanza sarebbe sconfessata anche per il fatto che Ub. aveva ricevuto da S. incarichi particolari, come quello relativo alle ricerche per uccidere V.L., elemento apicale del clan contrapposto ai casalesi. Neppure sarebbe stato considerato il lungo tempo che sarebbe trascorso fra la affiliazione di Ub. e la sua uccisione che non sarebbe stata particolarmente difficile. A. si sarebbe assunto la paternità esclusiva del delitto perché non avrebbe voluto che Ub. lavorasse con I.. Egli si sarebbe adeguato alle dichiarazioni rese dagli altri ed all'ipotesi dell'accusa.
A proposito delle propalazioni specifiche riguardanti P., A. non avrebbe mai detto che all'agguato poi fallito avrebbe preso parte anche il ricorrente, ma solo che questi sarebbe dovuto arrivare. Inconsistenti sarebbero le giustificazioni addotte nella sentenza.
Censura anche la motivazione con la quale è stata ritenuta l'attendibilità intrinseca di D.S.D. per il fatto che aveva ammesso le proprie responsabilità o per la spontaneità delle dichiarazioni o per il fatto che era al vertice dell'organizzazione, ma senza che fosse stato chiarito come egli fosse venuto a conoscenza dei fatti, trattandosi di dichiarazioni de relato.
Anche per F.D. la Corte avrebbe ignorato le censure mosse con la memoria;
in particolare avrebbe definito come mere imprecisioni le contraddizioni sulla data fino alla quale la motocicletta che F. avrebbe dato a P. sarebbe stata nella sua disponibilità o sul modello della motocicletta stessa, indicato come Honda Supertenerè, che all'epoca non esisteva. F. avrebbe riferito di avere tenuto la motocicletta fino al (OMISSIS) cioè fino ad un mese dopo l'esecuzione dell'omicidio, mentre in altra circostanza avrebbe detto che subito dopo l'omicidio la moto sarebbe stata abbandonata e distrutta. Illogica sarebbe anche l'ipotesi della partecipazione all'omicidio di altre persone oltre che i due sicari o l'uso di una vettura, fatti di cui nessuno avrebbe mai parlato.
Poiché Sc.Ub. rimase detenuto nel carcere di
(OMISSIS) e poiché nello stesso periodo
Ap.Pa. era ad (OMISSIS) mentre C.
S. e Io.An. erano a (OMISSIS), non sarebbe credibile che F. possa avere colloquiato nel carcere di (OMISSIS) con Io., Ca. ed Ap..
L'arresto di Z.P. avvenne il (OMISSIS), otto mesi dopo l'omicidio per cui sarebbe illogica l'affermazione sulla sua credibilità per il ruolo di capo zona che F. avrebbe assunto sostituendo Z. dopo il suo arresto.
Illogica anche la motivazione sulla attendibilità di D.B. F. ritenuta per avere egli riferito di incontri presso la sede della (OMISSIS).
Inattendibili anche D.L., che iniziò a collaborare solo al termine dell'istruttoria dibattimentale e di B.D.
che iniziò dopo la sentenza di primo grado.
La Corte non avrebbe considerato l'incontro fra i fratelli D. nel quale essi avrebbero concordato tempi e modi della collaborazione di Al..
La Corte non avrebbe motivato sul fatto che nei primi due interrogatori D.L. non aveva fatto alcun cenno a P.
S. ed a Da.Cr. quali autori dell'omicidio di Sc.Ub..
B.D. inizialmente non avrebbe menzionato P.,
parlando solo di Pa.Gi. e A.A. come di coloro che avrebbero dovuto occuparsi degli omicidi;
lo stesso avrebbe afferrato che inizialmente dell'omicidio avrebbe dovuto occuparsi Fe.Ra. su incarico datogli da D.L. mentre nessuno di costoro avrebbero riferito tale particolare. Anche su altri punti fondamentali vi sarebbero contraddizioni: se P. fosse o meno sulla motocicletta assieme a De. o se abbia incontrato o meno B.A.. Solo in seguito avrebbe detto di avere saputo da De.Gi. che sulla motocicletta guidata dal cugino De.Cr. ci sarebbe stato
P..
Sulla causale dell'omicidio vi sarebbe divergenza perché A. aveva detto di averlo deciso spontaneamente;
anche sul momento in cui sarebbe stata presa la decisione vi sarebbe contraddizione: D. S. avrebbe fatto riferimento al (OMISSIS) collegandolo all'estorsione fatta da Sc. in danno di T., mentre
A. avrebbe parlato del (OMISSIS) quando gli sarebbe stato detto della decisione presa dal clan BI, per poi risalire al (OMISSIS); S.C. e p.g. invece avrebbero collocato la decisione al (OMISSIS) alla morte di Ba.. Espone poi altre contraddizioni relative all'autore dell'omicidio;
alla fine che avrebbe fatto la moto;
sul luogo in cui si sarebbe trovato Ma. al momento dell'uccisione dello zio.
Contesta che le dichiarazioni rese da D.L. e B.
D. sarebbero convergenti:
Inconciliabili sarebbero le versioni anche sul ruolo di esecutore materiale attribuito a P.S..
Anche l'avv. Alfonso Baldascino ha proposto ricorso per il P.. Ripete tutte le considerazioni svolte nel ricorso a favore di S.F. dirette a dimostrare che l'omicidio di
Ma. non sarebbe avvenuto per strangolamento, sulle quali si tornerà più oltre.
Sostiene che il movente dell'omicidio di Ub. sarebbe stato proprio dell' A..
A proposito della attendibilità del F., sul fatto che non ci sarebbero potuti essere incontri in carcere fra S. C., Sc.Ub., Io., Ap. e Ca.,
sulle contraddizioni sull'uso della motocicletta e sul tipo della stessa svolge le stesse argomentazioni dell'avv. Cola. A proposito dell'uccisione di M., contesta la motivazione con la quale era stata ritenuta l'attendibilità di D.L.; rileva che della comune frequentazione del circolo (OMISSIS) da parte sia del gruppo BI sia del gruppo SC non avrebbe parlato nessuno;
quando venne interrogato in dibattimento D.L. conosceva tutto il materiale processuali;
sostiene essere inventato l'incontro fra B.A. e P.S. col quale a questi era stato attribuito il ruolo di esecutore, ruolo smentito da A. che invece aveva indicato come esecutori i fratelli Pe..
Anche il richiamo alle dichiarazioni di B.D. sarebbe stato fatto in modo apodittico.
Ritiene questa Corte che debba essere rigettato il ricorso proposto da S.F.; che debbano essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dal Procuratore Generale avverso le assoluzioni di S.W. e di B.F. e quelli proposti da
D.L. e da Pe.Ar.; che la sentenza impugnata debba essere annullata per quanto riguarda le condanne di P. S., di Pa.Gi. e di B.A..
È il caso di premettere che la motivazione della sentenza, che pure si svolge lungo 120 pagine di scrittura molto fitta, non è di facile lettura;
gli argomenti relativi ad un singolo punto non sempre sono esposti secondo un ordine logico e si ritrovano sovente affastellati e sparsi in modo disorganico lungo l'intera motivazione;
in molti punti la motivazione si risolve in mere asserzioni.
Per una migliore comprensione della vicenda la Corte ritiene opportuno trattare prima dei motivi relativi alla inammissibilità ed al rigetto di alcuni ricorsi.
Il ricorso del Procuratore Generale è manifestamente infondato. Secondo il ricorrente la motivazione sarebbe illogica per avere escluso la responsabilità degli imputati per il fatto che B. era in carcere sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41 bis e S. si trovava in (OMISSIS) nel periodo di esecuzione dei delitti, dal momento che entrambi avrebbero preso parte alla decisione di commettere gli omicidi.
La Corte d'Assise d'Appello ha escluso, in ciò conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Pen. sez. 6^, 20.4.2005 n. 6221), che la responsabilità per i delitti attribuiti ad un clan malavitoso possa farsi risalire al capo in virtù della sola posizione di capo;
il fatto costituisce grave indizio, ma per una condanna devono esistere ulteriori gravi indizi.
La decisione del clan di uccidere gli Sc. risaliva a molto tempo prima e non poteva essere stata presa se non nelle sue linee generali. La concreta deliberazione venne definitivamente presa solo nel (OMISSIS) a seguito anche del comportamento arrogante di Ub.. Per la difficoltà della realizzazione degli omicidi (da considerare la particolare personalità di Ub.; la necessità che i delitti avvenissero pressoché contemporaneamente;
la possibilità che ci sarebbe stata qualche resistenza fra gli stessi esecutori alla decisione di uccidere anche il giovane PO) la Corte ha ritenuto che anche durante l'attuazione degli omicidi fosse necessaria la presenza del capo che potesse intervenire dando le opportune disposizioni nel caso si fossero presentate difficoltà o l'esecuzione si fosse dimostrata diversa da quella inizialmente ipotizzata.
Per questi motivi
la Corte ha ritenuto determinate per l'assoluzione il fatto che entrambi gli imputati al momento dell'esecuzione si trovassero in situazioni tali che impedivano la possibilità di ogni loro intervento;
ha quindi ritenuto che non fosse punibile la sola decisione presa tempo addietro. La motivazione a parere di questa Corte non è manifestamente illogica.
Il ricorso di Pe.Ar. è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Nel giudizio di appello l'imputato aveva raggiunto un accordo con il rappresentante dell'accusa per la riduzione della pena e, ciò facendo, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4 ha rinunciato a tutti gli altri motivi. È interpretazione di questa Corte in tema di cosiddetto patteggiamento in appello, che nell'accogliere la richiesta il giudice non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., perché, a causa dell'effetto devolutivo, la sua cognizione si deve limitare ai motivi non rinunciati;
vi è infatti una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. (Cass. Pen., sez. 6^, 30.9.2008, n. 40573; Cass. Pen., sez. 1^, 28.3.2008, n. 15601 e numerose altre.), tanto più quando non risulta che sia stata specificatamente l'esistenza di una delle condizioni che avrebbero imposto l'immediato proscioglimento (Cass. Pen. sez. 5^, 24.9.2008, n. 43367). Il ricorso proposto da D.L. è fondato su motivi che implicano un giudizio di fatto e che sono comunque manifestamente infondati e deve essere dichiarato inammissibile.
Sia per quanto riguarda la misura della riduzione della pena a seguito della concessione dell'attenuante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8, sia per quanto riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, si richiede un giudizio di fatto inammissibile nel giudizio di legittimità. La motivazione con la quale le richieste in merito contenute nell'atto di appello sono state rigettate è corretta ed è priva di vizi logici. La Corte ha infatti evidenziato che l'apporto probatorio dato dal D. era giunto soltanto in fase avanzata del dibattimento di primo grado e che l'uccisione di Sc.Ma. era avvenuta con modalità
particolarmente efferate.
Il ricorso proposto da S.F. deve essere rigettato perché i motivi dedotti non sono fondati.
La posizione di S.F. come capo del clan dei casalesi, al quale facevano capo anche gli altri gruppi del territorio come quelli di A., di Pa. e di B., per la sentenza impugnata risultava da vicende giudiziarie documentate in primo grado e da quanto riferito da tutti i collaboranti;
essa è stata contestata dai difensori del ricorrente in modo solo generico ed assertivo e può ritenersi logico che la Corte l'abbia data per provata.
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte per la quale la posizione di capo costituisce un grave indizio per affermarne la responsabilità penale per i delitti che sono sicuramente da attribuire al clan, ulteriore grave indizio di responsabilità per S.F. è il fatto che agli omicidi degli Sc.
non seguirono reazioni di vendetta di nessun tipo, reazioni che verosimilmente ci sarebbero state se i delitti fossero stati compiuti da gruppi criminali avversali.
Che ci sarebbero state reazioni si può sicuramente ritenere come massima di esperienza in relazione a quanto solitamente avviene nell'ambito della criminalità organizzata.
Concordando con quanto sostenuto dal Procuratore Generale in questo giudizio, la Corte ritiene che ciò sia sufficiente per affermare la responsabilità dell'imputato, anche a prescindere dagli ulteriori elementi di prova menzionati nella sentenza.
Non si può assolutamente contestare lo stretto legame fra i due omicidi, stante la loro contemporaneità e che essi furono conseguenza di una decisione unitaria.
Anche sul punto che gli omicidi dovevano farsi risalire al clan dei casalesi la motivazione non è censurabile.
Il clan si trovava in un momento particolarmente critico perché B. era in carcere e sottoposto al regime dell'art. 41 bis mentre S.F. era latitante. Ub. era un elemento pericoloso ed inaffidabile per i suoi possibili intenti di vendetta per la uccisione del fratello, per la sua personalità manifestata nel triplice omicidio di (OMISSIS), per il fatto che nella zona in cui si era stabilito aveva iniziato ad operare autonomamente compiendo estorsioni, per il grave sgarbo compiuto verso il clan nel rifiutare la paga corrispostagli.
L'ipotesi difensiva che l'omicidio di Ub. fosse stato opera del clan NU perché quegli aveva iniziato a collaborare in danno di questo clan, è stata esclusa dalla sentenza con una motivazione non illogica considerando che la collaborazione dello Sc. non aveva prodotto conseguenze, dal momento che gli inquirenti a seguito di essa non avevano adottato nessun provvedimento. Anche l'ipotesi che l'omicidio di Ub. fosse stato autonomamente voluto da A.A. per le iniziative assunte dallo
Sc. nella sua zona, è stata esclusa con motivazione priva di vizi. La Corte ha considerato che comunque A. non avrebbe potuto agire senza l'assenso di (OMISSIS) e soprattutto che l'ipotesi non poteva conciliarsi con la decisione di uccidere in contemporanea anche Ma. predisponendo l'agguato.
Non c'è contraddizione tra la condanna di S.F. e l'assoluzione del fratello W., dal momento che questa si è fondata solo sulla mancanza di prove di una partecipazione di quest'ultimo alla fase di attuazione del delitto e non sono emersi motivi per ritenere legata alla partecipazione di W. la volontà di Fr..
Venendo in particolare ai motivi dedotti dai ricorrenti, che si possono trattare congiuntamente, va rilevato che gran parte delle critiche mosse alla sentenza impugnata implicano la formulazione di giudizi di fatto che non sono possibili nel giudizio di legittimità. Così non sono determinanti le critiche avanzate sulla attendibilità dei fratelli D. le cui coincidenze, nel quadro complessivo delle emergenze processuali, possono essere ritenute prova della verità e non necessariamente come sintomo di previo accordo fra i dichiaranti;
sul fatto che D.L. iniziò a collaborare nel corso del giudizio di primo grado;
sulla non coincidenza fra le dichiarazioni di A., che parlò solo dell'omicidio di Ub. e di D.
L. che parlò solo dell'omicidio di Ma.; sul tempo in cui sarebbe avvenuto l'incontro a casa di b..
Sono invece fondati i ricorsi proposti da Pa.Gi., P.
S. e B.A. per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
La motivazione su molti punti essenziali è praticamente inesistente, consistendo in sole affermazioni e, soprattutto, generiche, mentre sarebbe stato necessario che le singole questioni venissero affrontate specificatamente una per una e venisse chiarito come superare tutti i dubbi e fossero confutate le contraddizioni e le incongruenze rilevate specificatamente dai difensori. Pa.Gi. è stato condannato per essere stato l'organizzatore dell'omicidio di Sc.Ub..
Gli argomenti utili per la condanna sono già stati esposti quando è stato riassunto il contenuto del ricorso.
Ritiene questa Corte che la motivazione presenti manifesti vizi di illogicità in relazione ad alcuni punti da ritenersi essenziali e quindi tali da condurre ad escludere la possibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboranti. Il giudice d'appello ha ritenuto che Pa. avesse una posizione preminente nel territorio comprensivo di
(OMISSIS), in stretto collegamento con A.,
mentre dagli elementi di prova raccolti risulterebbe che egli sia stato capo - zona solo nella zona di (OMISSIS), dove fu consumato l'omicidio, il capo risulterebbe essere stato A.. Si sarebbe dovuto spiegare allora perché è stato ritenuto che si fosse trattato di una unica zona, gestita assieme dai capi zona A., Pa. e L.. Sarebbe stato necessario chiarire quale fosse stato il potere di Pa. nella zona, considerato che l'argomento principe per dimostrare la sua colpevolezza è stato ritenuto il fatto che solo egli sarebbe stato in condizione di inviare i sicari ad uccidere lo Sc. (pag. 109 della motivazione) e considerato che perderebbe di forza l'argomento per il quale l'omicidio non si sarebbe potuto compiere senza il consenso del capo zona, che in (OMISSIS) potrebbe non essere stato Pa.. Non sembra determinante, poi, il fatto che solo Pa. era libero perché non risulta che A., pur essendo latitante, abbia avuto difficoltà a muoversi nella zona da lui controllata. Pa. sarebbe stato l'organizzatore dell'omicidio di cui avrebbe incaricato uomini suoi. Secondo quanto lo stesso Pa. avrebbe riferito ad A., gli esecutori del delitto sarebbero stati i fratelli Pe.Cl. ed Ar., ma mentre non è stata accertata la responsabilità di DI che morì prima della conclusione del giudizio, Ar. è stato invece assolto dall'imputazione di omicidio ed è stato condannato ad una pena concordata con l'accusa per il solo delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo D.L., invece, gli esecutori sarebbero stati De.Cr. e P.
S..
Per il giudice d'appello l'individuazione degli esecutori, che sarebbero stati più di due ma in base a mere supposizioni, non sarebbe stata essenziale per affermare la colpevolezza essendo certo il ruolo svolto dal Pa.. Tale ruolo, però, non è stato sufficientemente chiarito;
ed infatti non è stato, spiegato in modo soddisfacente se all'imputato è stata attribuita la posizione di mandante o soltanto, come sembrerebbe dalla lettura di diversi passi della motivazione, quella di organizzatore del delitto. Che in precedenza (negli anni (OMISSIS)) col concorso di Pa. fosse stato già predisposto un piano, poi non realizzato, per l'eliminazione dello Sc. può essere un indizio, anche grave ma che nel caso concreto non può dirsi determinante essendo restato oscuro in che cosa l'imputato contribuì all'omicidio ed essendo rimasta non motivata l'affermazione della irrilevanza dell'individuazione degli esecutori, inviati dal Pa.. Ulteriore punto rimasto oscuro è il fatto che secondo A. l'incarico al Pa. sarebbe stato dato da S.W. il quale, però è stato assolto, sia pure per mancanza di prova;
sul punto sarebbe stato bene che la motivazione avesse spiegato come superare la contraddizione.
Potrebbe essere non illogico ritenere non determinanti le divergenze nelle narrazioni dei collaboranti sulla identificazione della pistola, che fu del tipo semiautomatico mentre secondo A. si sarebbe trattato di una pistola a tamburo, se il ruolo e l'azione in cui si sarebbe svolta la partecipazione all'omicidio di Pa. fossero state chiarite in modo certo e del tutto convincente;
nella situazione di nebulosa incertezza di cui si è detto, la contraddizione sul tipo di arma contribuisce a creare dubbi che sarebbe stato bene fossero stati superati con logica motivazione. Anche le altre argomentazioni svolte dal ricorrente, come quella sulla mancata spiegazione del modo in cui D. sarebbe stato informato dell'avvenuto omicidio perché in contemporanea venisse eseguito anche l'altro del PO Ma., o quella sulla circostanza se i sicari fossero o no persone conosciute da Sc. e sulla rilevanza di tale questione, potrebbero essere poco significative se le incertezze e le contraddizioni di cui si è detto fossero state superate in modo soddisfacente. Che Pa. come aderente all'organizzazione avesse interesse all'eliminazione dello Sc., interesse anche diretto per il fatto che Sc. aveva compiuto una estorsione anche verso l'imprenditore T. vicino al Pa., non può essere argomento determinante.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende inutile l'esame del secondo motivo relativo alla non concessione delle attenuanti generiche.
Questa Corte ritiene quindi di dovere annullare la sentenza con rinvio per nuovo esame per un giudizio che sia reso con più completa motivazione.
Anche la motivazione per la condanna di B.A., ritiene questa Corte che in vari punti sia solo assertiva e che presenti vizi di manifesta illogicità per cui, sul punto, la sentenza deve essere annullata con rinvio, per una nuova motivazione.
Trattando della posizione di S.F., questa Corte ha ritenuto non illogica la motivazione sul fatto che i due omicidi fossero stati compiuti entrambi nell'interesse dei casalesi, strettamente fra loro collegati, e sul fatto che fosse da escludersi l'ipotesi che l'omicidio si Sc.Ub. fosse da ricondurre ad una iniziativa autonomamente presa da A. e nel suo esclusivo interesse.
Proprio sulla partecipazione al delitto da parte di B. A. la motivazione risulta illogica.
La responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sulla base alla narrazione dell'evento fatta da D.L. secondo il quale sarebbe stato lo stesso A. ad affrontare il giovane dicendogli che era morto suo zio e che avrebbe dovuto morire anche lui e poi prendendolo alla gola con un laccio od una corda e strangolandolo (v. pag. 88 della sentenza impugnata).
Seppure non può ritenersi illogica la motivazione sulla astratta attendibilità del D., non è stato spiegato in modo convincente in che modo siano state superate le varie contraddizioni od illogicità che caratterizzano tale esposizione dei fatti. Il giudice d'appello avrebbe dovuto meglio spiegare perché ritenne conciliabile l'assoluzione di B.F. con la condanna del figlio A., quale esecutore materiale dell'omicidio di Ma., risultando elementi di collegamento fra la volontà del primo e l'azione del secondo.
In secondo luogo i risultati della perizia sono stati superati con la indimostrata affermazione di loro irrilevanza ma senza ulteriori precisazioni e senza un attento esame di ogni singolo punto. Il perito non aveva rilevato segni di strangolamento, come la frattura dell'osso ioide o il solco alla gola solitamente presenti in casi di strangolamento;
essendo certo il colpo di pistola sparato in testa, idoneo a procurare la morte, ha ritenuto di potere attribuire a questo la causa del decesso. Il giudice d'appello (pag. 51 e 52 della motivazione) ha ritenuto di potere andare al di là dei rilevi peritali, sia perché la frattura dell'osso ioide non sarebbe una conseguenza inevitabile dello strangolamento, sia perché il perito non avrebbe tenuto conto della rigidità cadaverica che sarebbe comparsa ben prima che il corpo fosse gettato nella condotta di depurazione. Questa omessa considerazione della rigidità da parte dell'esperto troppo semplicisticamente è stata superata definendola inspiegabile. Anche la non contraddizione dei risultati della perizia con la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza è stata affermata ma non è stata spiegata.
La rigidità del cadavere, che sarebbe rimasto nell'identica posizione fino al suo ritrovamento, il giudice d'appello ha ritenuto di potere ricavare soltanto dall'esame della documentazione fotografica, senza altra spiegazione e pur avendo dato atto che la fotografia era scadente, perché si trattava di documentazione riprodotta.
Dal cadavere, rigido, trovato con il capo rivolto da un lato e con la lingua fuoruscita, con un segno orizzontale lungo la parte alta del collo con le mani strette a pugno e rivolte all'esterno il giudice d'appello, senza altra spiegazione od argomentazione, ha tratto la conferma della versione secondo la quale il giovane sarebbe stato strangolato con l'uso di una corda (ma non sarebbe stato certo l'uso di una corda stante lo stato di putrefazione del cadavere) da più persone riunite di cui l'una tirava la corda e le altre lo tenevano per le braccia mentre lo stesso D. avrebbe messo le mani sulla sua bocca;
la frattura alla mandibola neppure descritta sarebbe ascrivibile all'aggressione e non alla caduta nel tombino. Ritiene questa Corte che tale motivazione non possa dirsi che abbia superato le argomentazioni contrarie svolte dai difensori del ricorrente.
Nel tombino sarebbe stata presente pochissima acqua ed il corpo sarebbe caduto praticamente sul cemento, mentre D. avrebbe parlato di molta acqua, come di un torrente, presente nella condotta. Poco motivata è l'affermazione che la frattura dell'osso ioide non sarebbe conseguenza inevitabile dello strangolamento;
neppure è stata data spiegazione al perché non furono rilevati i segni dello strangolamento, se non adducendo lo stato di putrefazione;
i segni al collo sembra che secondo la sentenza impugnata sarebbero stati provocati dal sacco di plastica che sarebbe stato posto sulla testa del giovane durante lo strangolamento. La fuoruscita della lingua è attribuita dalla sentenza esclusivamente allo strangolamento e non è stata neppure considerata l'ipotesi che essa fosse stata conseguenza della putrefazione dopo la permanenza del cadavere in acqua. Anche per quanto riguarda la frattura alla mandibola poco motivata è l'affermazione per la quale essa sarebbe stata conseguenza del fatto che al giovane sarebbe stata tenuta chiusa la bocca durante lo strangolamento.
Il riscontro sarebbe dato dalle dichiarazioni di B.
D., ritenuto attendibile per il fatto che avrebbe ammesso la sua responsabilità e non avrebbe avuto intenti calunniosi (pag. 88), ma ciò appare a questa Corte non sufficiente in mancanza di altri elementi, considerato anche che esse furono rilasciate dopo la sentenza di primo grado e che coincidevano esattamente con quelle rilasciate dal D., il che può costituire elemento di sospetto. Di pochissimo peso è poi l'argomentazione (pag. 117) per la quale B.A. non fornì nessun dato a cui desumere che fosse estraneo all'azione; non era suo onere dimostrare la propria non colpevolezza.
Anche per quanto riguarda la ritenuta colpevolezza di P. S., ritiene questa Corte che la motivazione debba dirsi in più punti mancante ed illogica, motivo per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio perché si provveda ad una nuova motivazione completa e priva di vizi.
P. è stato ritenuto responsabile di entrambi gli omicidi e dei reati ad essi connessi.
Il primo motivo contenuto nel ricorso steso dall'avv. Cola è generico: non è spiegato l'interesse all'acquisizione in originale della registrazione dal momento che era stata inviata la trascrizione del colloquio;
non ne' sono stati sollevati dubbi sulla corrispondenza di questa alla originale registrazione;
non è spiegato in che modo sarebbe stato leso il diritto alla difesa. Il secondo motivo è fondato e sulla questione si tornerà più oltre. Nella memoria erano state addotte svariate argomentazioni che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare e confutare o comunque avrebbe dovuto dare giustificazione del perché erano state ritenute irrilevanti. Se è vero che il giudice non deve seguire pedissequamente nei minimi dettagli tutte le argomentazioni difensive, essendo sufficiente che affronti il nucleo essenziale di esse, è vero altresì che una risposta al redattore di una memoria, corposa non solo per il numero di pagine ma anche per l'abbondanza degli argomenti, deve comunque essere data.
In relazione al terzo motivo non è corretta l'affermazione per la quale l'art. 192 c.p.p. avrebbe stabilito una presunzione di indattendibilità delle dichiarazioni del coimputato per superare la quale sarebbe necessario addurre fatti positivi. L'art. 192 c.p.p. si limita a prescrivere che oltre alle dichiarazioni del coimputato sussistano altri elementi di prova, non necessariamente consistenti in fatti positivi, che ne confermino l'attendibilità: non richiede altro.
Il terzo motivo è invece fondato per quanto riguarda la mancanza ed il vizio di motivazione sulla responsabilità.
P. è stato condannato come concorrente nei delitti relativi agli omicidi sia di Ub. che di Sc.Ma.. Per
l'omicidio di Ub. è stato ritenuto concorrente assieme ad A., reo confesso che lo ha chiamato in correità, Pa.
G., F.D. (reo confesso) e S.
F.; per l'omicidio di Ma., è stato ritenuto colpevole assieme a S.F., D.L. (reo confesso) ed Ap.Pa. (che patteggiò la pena avendo ammesso gli addebiti). S.W. e B.F.
sono stati assolti in appello ed il ricorso del Procuratore Generale è stato ritenuto inammissibile.
P. è stato ritenuto essere stato il coordinatore dei due omicidi nella fase esecutiva (pag. 77 della sentenza) e ciò sulla base delle deposizioni ritenute univoche rese dai soggetti coinvolti, quali F. ed A., per l'omicidio di Ub. e D.,
per l'omicidio di Ma., oltre che dalle deposizioni di D. S.D. (che per avere ammesso le proprie responsabilità non potrebbe ritenersi avere accusato falsamente P.) e D.B. F.. Non è però stato precisato in che modo si sarebbe concretizzata tale attività definita solo genericamente come di coordinamento.
Sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti era stato ricordato che il tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza di applicazione di misura cautelare non avendo ritenuto attendibili i dichiaranti. La sentenza di appello in risposta alla eccezione si è limitata ad evidenziare che l'ordinanza cautelare era relativa alla situazione indiziaria esistente all'epoca e non poteva precludere una diversa valutazione alla luce del quadro complessivo delle risultanze processuali (pag. 78). Le affermazioni sono generiche e consistono in mere petizioni di principio certamente da condividere ma che non spiegano in concreto il perché del diverso giudizio reso al termine del dibattimento;
il richiamo al quadro complessivo delle risultanze processuali è generico ed insufficiente.
Secondo A., P., cugino di S., aveva un ruolo di rilievo nel clan e con l'arresto del cugino e di altri era colui che di fatto dirigeva la situazione a (OMISSIS). Questi avrebbe preso parte ad un precedente tentativo di uccidere Ub., poi non portato a compimento per difficoltà sopraggiunte. A. non avrebbe avuto interesse a chiamare in causa ingiustamente il P., esponendosi a ritorsioni da parte del clan e rischiando di compromettere la sua posizione di collaborante (pag. 80). Sulle discrasie nelle dichiarazioni evidenziate dalla difesa e definite come "pretese", la sentenza ha ritenuto di non insistere attribuendole al tempo trascorso fra le prime e le altre deposizioni, rese in contesti differenti ed in epoche diverse, ed evidenziando che in dibattimento, nel contraddittorio fra le parti e nel corso di varie udienze, sarebbe stato chiarito ogni dettaglio (pagg. 80 e 82). Osserva questa Corte che la motivazione è carente ed inidonea: le discrasie non vengono esaminate, e neppure individuate, mentre, come risulta dal riassunto fatto dei motivi di ricorso, non sembra trattarsi di punti irrilevanti, ancorché i riferimenti da parte dei difensori non siano stati fatti in relazione alle dichiarazioni rese in dibattimento. A proposito di questo punto, tutt'altro che di poco conto, nella sentenza neppure sono state riportate le spiegazioni che A. avrebbe dato nel corso delle varie udienze in dibattimento e che la Corte ha ritenuto del tutto soddisfacenti. Per avvalorare le dichiarazioni di A. la sentenza menziona, in modo del tutto generico e quindi assolutamente insufficiente per l'adempimento dell'onere motivazionale, "altre risultanze dibattimentali" (pag. 81) che sarebbero state adeguatamente e specificamente illustrate dai giudici di prime cure: queste altre risultanze non sono individuate nè si chiarisce in quale parte della sentenza di primo grado sarebbero state illustrate.
La corposa memoria depositata dalla difesa non è stata neppure menzionata, come sarebbe stato onere del giudicante. Come rilevato dal Procuratore Generale all'odierna udienza, in più punti della sentenza si sostiene che A. non sarebbe stato informato del proposito complessivo che comprendeva anche l'uccisione di Ma., mentre a pag. 94 si menzionano, come riferite da A., varie riunioni nelle quali P., a nome di (OMISSIS), avrebbe esposto che i BI si sarebbero dovuti occupare dell'omicidio di Ma.. Si tratta di una palese e non spiegabile contraddizione.
L'attendibilità del D.S. viene desunta dal fatto che aveva accusato anche sè stesso, ma ciò non può ritenersi sufficiente così come nella concreta situazione non è sufficiente per ritenere attendibile il F. il fatto che questi non avrebbe avuto interesse a formulare false accuse.
Per quanto riguarda l'omicidio di Ma. valgono le stesse argomentazioni per cui è stata ritenuta viziata la motivazione nella parte in cui ha ritenuto vera l'esposizione dei fatti resa dal D. L..
I ricorrenti S.F., D.L. e P.
A. dovranno essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali;
D. e Pe. i cui ricorsi sono stati ritenuti inammissibili, anche al versamento di Euro 1.500,00 per ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.S., Pa.Gi. e B.A. con rinvio per nuovo esame riguardante la posizione di detti imputati ad altra sezione della Corte di Assise d'Appello di Napoli.
Rigetta il ricorso di S.F..
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale, di D. L. e di Pe.Ar..
Condanna gli imputati ricorrenti S.F., D.L.
e Pe.Ar. al pagamento in solido delle spese processuali e questi ultimi due anche al versamento di Euro 1.500,00 per ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2009