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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22/10/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. D'ALESSANDRO LILIA in sostituzione dell'avv. LUCCI FEDERICO;
per parte resistente, l'avv. ESPOSITO ANNA CHIARA in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE.
L'avv. D'Alessandro si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria tuttavia di spese, come da note conclusive dell'11.10.2025.
L'avv. Esposito si riporta alla memoria di costituzione, dà atto parimenti della cessazione della materia per intervenuto pagamento, chiede nondimeno la compensazione delle spese del procedimento.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2025, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CO UC
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti P.IVA_1
MI ON e TO RO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per sentir Parte_1 accertare il suo diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n.
Pag. 2 di 3 508/1988, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale di Avezzano, Sez.
Lav. del 21.1.2025, sottratti i ratei già percepiti, oltre accessori, a decorrere dal 120° giorno dalla data del mese di giugno 2023 a settembre 2023 sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
che si costituiva in giudizio l' dando atto di aver provveduto al versamento CP_1 di quanto azionato a mezzo di pagamento della somma di € 2.108,64, con valuta
14.8.2025 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite;
che la ricorrente, riconoscendo avvenuto nel mese di agosto 2025 il pagamento di quanto richiesto, chiedeva parimenti dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia nella domanda di condanna dell'ente resistente alle spese del giudizio;
che, attesa l'integrale soddisfazione della pretesa azionata dalla ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, ai fini della statuizione sulle spese, va senza dubbio ritenuta sussistente la soccombenza virtuale dell' tenuto conto che, pur riconoscendo la fondatezza della CP_1 pretesa azionata dalla ricorrente, l'ente previdenziale ha provveduto alla sua soddisfazione solo successivamente all'instaurazione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' , alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € CP_1
1.452,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CO UC, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 755/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 22/10/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. D'ALESSANDRO LILIA in sostituzione dell'avv. LUCCI FEDERICO;
per parte resistente, l'avv. ESPOSITO ANNA CHIARA in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE.
L'avv. D'Alessandro si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria tuttavia di spese, come da note conclusive dell'11.10.2025.
L'avv. Esposito si riporta alla memoria di costituzione, dà atto parimenti della cessazione della materia per intervenuto pagamento, chiede nondimeno la compensazione delle spese del procedimento.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 755/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 755/2025, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CO UC
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti P.IVA_1
MI ON e TO RO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per sentir Parte_1 accertare il suo diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n.
Pag. 2 di 3 508/1988, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale di Avezzano, Sez.
Lav. del 21.1.2025, sottratti i ratei già percepiti, oltre accessori, a decorrere dal 120° giorno dalla data del mese di giugno 2023 a settembre 2023 sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
che si costituiva in giudizio l' dando atto di aver provveduto al versamento CP_1 di quanto azionato a mezzo di pagamento della somma di € 2.108,64, con valuta
14.8.2025 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite;
che la ricorrente, riconoscendo avvenuto nel mese di agosto 2025 il pagamento di quanto richiesto, chiedeva parimenti dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia nella domanda di condanna dell'ente resistente alle spese del giudizio;
che, attesa l'integrale soddisfazione della pretesa azionata dalla ricorrente va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che, ai fini della statuizione sulle spese, va senza dubbio ritenuta sussistente la soccombenza virtuale dell' tenuto conto che, pur riconoscendo la fondatezza della CP_1 pretesa azionata dalla ricorrente, l'ente previdenziale ha provveduto alla sua soddisfazione solo successivamente all'instaurazione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' , alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi € CP_1
1.452,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. CO UC, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano, il 22 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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