Art. 10.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionalmente a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.
Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed altri enti, i nuovi importi annui lordi determinati in applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 9 sono ripartiti per quote proporzionalmente a quelle che risultavano attribuite al 31 dicembre 1960.