TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 603/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
promossa
DA
nato a [...] il [...], res. a Modica, in via Serrameta Parte_1
n°21, c.f.: rapp. e dif. per mandato a margine del ricorso dall' C.F._1
Avv. Guglielmo Manenti, nel cui studio di Scicli, C.so Umberto I n°81, è
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ), residente CP_1 C.F._2
a Modica (RG), in c.da Zappulla, rappresentata e difesa, per mandato in calce rilasciato su foglio separato, dall'Avv. Elisa Morana, con studio in Pozzallo (RG) nel
Viale Europa n. 14, ove si dichiara di eleggere domicilio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato alla controparte, chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto in data 25/04/1974, in Pozzallo, con , dall'unione con CP_1
la quale erano nati due figli, (il 20/01/1975) e (il 23/07/1980), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Chiedeva altresì revocarsi il contributo al mantenimento per la moglie previsto in seno al decreto n°14197/2015 del 21/09/2015, reso nel proc. civ. n°1433/2015 R.G., di omologa delle condizioni della separazione consensuale tra i due coniugi, nella misura di €
150,00 mensili, essendo mutate nelle more le condizioni reddituali delle parti. La moglie infatti era risultata in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento, atteso che, sebbene l'ex casa coniugale, nell'aprile del 2019, fosse stata venduta all'asta, nell'ambito della procedura fallimentare che lo aveva visto coinvolto, la stessa era proprietaria di un altro immobile, ove allo stato viveva, sito in Modica,
C/le Variante Zappulla n°24, acquistato con i soldi ricavati da un suo precedente investimento immobiliare, compiuto a Catania, oltre ad essere titolare di una pensione INPS, che le consentiva di essere autonoma e di condurre una vita onorevole, senza quindi dover gravare in alcun modo sul marito.
Si costituiva la resistente, , la quale aderiva alla richiesta di CP_1
controparte di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre chiedeva confermarsi l'obbligo posto a carico del i versare alla medesima la somma Pt_1
di € 150,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzile, o, in subordine, in quell'altra misura ritenuta di giustizia.
Con sentenza parziale, emessa in data 20.09.2024, pubblicata il 24.09.2024, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, con conseguente rimessione sul ruolo per la decisione sulle questioni residuali.
Ciò premesso, sotto il profilo della configurabilità o meno del diritto della resistente alla percezione di un assegno di mantenimento, da porsi a carico del ricorrente, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento dello stesso in favore della . CP_1
Ed invero, dalle risultanze documentali in atti, nonché da quanto riferito dalle parti medesime in seno al verbale di udienza del 13.06.2024, si evince che il ricorrente è titolare di una pensione di circa 725 euro mensili, con una trattenuto di un quinto per un prestito contratto per sanare dei precedenti debiti, avendo lo stesso subìto una procedura fallimentare, già all'epoca della separazione, e avendo successivamente fatto richiesta di questo finanziamento per ripianare la sua situazione debitoria, per 10.000,00 euro, con rate mensili di 109 euro, oltre a vivere in una casa in affitto, con un canone di circa euro 200 mensili;
la resistente è risultata anch'essa titolare di una pensione, per euro 750 mensili, oltre ad essere proprietaria dell'immobile in cui allo stato abita, e ad essere onerata delle rate di un finanziamento contratto per la ristrutturazione della propria abitazione, e di una rata mensile di circa euro 200,00, avendo richiesto un prestito di 5.000,00 euro per aiutare il figlio ad avviare un'attività sua.
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. Un.
n. 18287 dell'11.07.2018, C.E.D.Cass.n.650267).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
Nella specie non si ritiene sussistere né il profilo assistenziale, essendo la resistente, al pari del ricorrente, percettrice di una pensione INPS, oltre ad abitare in una casa di sua proprietà, e quindi non essendo la stessa onerata del pagamento di un canone di affitto, né quello compensativo – perequativo, non avendo la parte interessata allegato nessuna circostanza specifica al riguardo, limitandosi a fare generico riferimento soltanto in fase conclusiva alla durata del suo matrimonio con il ricorrente e alla gestione dei due figli.
Nessuna allegazione specifica, né tanto meno prova, inoltre, è stata fornita dalla resistente in merito al preteso svolgimento da parte del ricorrente di altri lavori presso vari enti, per uno stipendio mensile di circa euro 1.000,00, come riferito dalla medesima in seno alla propria memoria costitutiva - nessun riferimento a tale ultima circostanza è peraltro rinvenibile nelle dichiarazioni rese all'udienza di comparizione dei coniugi, né in alcuno degli atti successivi. Deve pertanto concludersi nel senso di escludere il diritto al mantenimento della a carico della controparte, e quindi della revoca dell'assegno di euro 150,00 CP_1
mensili, posto a carico del ricorrente in favore della controparte in seno alla precedente pronuncia di separazione.
Si ritiene equo porre le spese di lite a carico della resistente nella misura di metà – con distrazione di esse in favore dell'Erario, essendo stato il ricorrente ammesso al
Gratuito Patrocinio -, mentre per la restante quota esse andranno compensate tra le parti, avuto riguardo al tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo revoca l'assegno, posto a carico del ricorrente, , per il Parte_1
mantenimento della resistente, , a far data dal deposito del presente CP_1
ricorso.
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte nella misura di metà, da determinarsi in euro 1.400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge - spese da distrarsi in favore dell'Erario, essendo stato il ricorrente ammesso al Gratuito
Patrocinio;
compensa tra le parti le spese citate per la restante quota.
Così deciso, in Ragusa il 24.03.2025. Il Giudice est.
Dott.ssa R. Scollo
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti