Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 2
La domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflativo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione a un dedotto inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore, e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla natura pecuniaria del credito azionato e all'assoggettabilità al principio nominalistico ha rigettato una domanda di generica rivalutazione delle ragioni creditorie).
L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 cod. civ. preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, abbia cioè i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1999, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TR OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO EMO 131, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA EVANGELISTA, difeso dall'avvocato PAOLO MARINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFABBRICATI I.D.V. S.R.L., in persona del legale rappresentante Andrea Paolini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 235, presso lo studio dell'avvocato DONATO FRANCUCCI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 516/96 del Tribunale di PESCARA, emessa il 2/5/96 depositata il 20/05/96; RG.4265/94. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato DONATO FRANCUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.10.1994, TR IC proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Pescara 23.5 - 23.7.1994 lamentando che il primo Giudice aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere dalla Prefabbricati I.D.V. la provvigione per un affare da questa concluso, per suo intervento, con tal C.D.C. S.r.l.;- provvigione che la I.D.V. aveva riconosciuto (e poi pagato durante il primo grado di giudizio) nella misura del 3% del valore dell' affare, mentre il TR affermava essere stata pattuita nella misura del 6%. In particolare, l'appellante esponeva che il Pretore aveva rilevato d'ufficio, incorrendo così in una ultrapetizione, la nullità della mediazione ai sensi della legge n.39/89, e cioè per non essere il TR iscritto nel ruolo dei mediatori, cosa non vera e, comunque, irrilevante attesa l'anteriorità dell'attività mediatoria de qua rispetto all'entrata in vigore della legge citata. Inoltre, il TR osservava che in primo grado era stato prodotto il contratto di agenzia intercorso tra lui e la ALA S.p.a., ove, per la vendita di materiale simile a quello oggetto dell'affare I.D.V.- C.D.C., si prevedeva una provvigione del 6%, da ritenersi, quindi, tariffa d'uso. L'appellante chiedeva, quindi, la riforma della sentenza pretorile e l'accoglimento della sua domanda di pagamento della provvigione calcolata al 6%. L' appellata contestava le avverse doglianze, chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza 2 - 20.5.96 il Tribunale rigettava l'appello condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado. Nella motivazione detto Tribunale rilevava che la L. 39/89 non era applicabile in quanto entrata in vigore successivamente al sorgere del credito, che la provvigione pattuita era pari al 3% e che andava confermata la reiezione della domanda di una più elevata provvigione, così come della domanda subordinata di " .... corresponsione della rivalutazione monetaria (trattasi di debito di valuta) e degli interessi (la I.D.V. ha sempre offerto, ancor prima del giudizio, il 3%, come si evince dal carteggio epistolare in atti, scontrandosi con la maggior pretesa, infondata, della controparte)...".
Contro questa decisione ricorre per cassazione il TR con due motivi.
Resiste con controricorso e memoria la Prefabbricati I.D.V. s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente TR lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) lamentando che il Tribunale non ha accolto la sua richiesta subordinata di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria avendo ritenuto che nel caso di specie si fosse verificata la mora del creditore, con ciò violando e non applicando correttamente la normativa di cui agli artt. 1220 e 1282 c.c. dato che l'offerta di pagamento non ha mai avuto le caratteristiche di tempestività, serietà e completezza necessarie perché si verifichino gli effetti della mora del creditore e che il credito del TR era liquido ed esigibile dalla data del 31.8.1988 (mentre il pagamento è avvenuto, solo con riferimento al capitale di L 1.980.000, il 10.4.1992). Con il secondo motivo, che va esaminato insieme al primo in quanto a questo strettamente connesso, il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) esponendo che il Tribunale ha riformato in modo sostanziale la sentenza del Pretore, il quale aveva ritenuto la nullità del rapporto contrattuale (con conseguente necessità per il TR di impugnare la sentenza per evitare che la controparte potesse ripetere quanto corrispostogli nell'aprile 1992), ma poi,
contraddittoriamente, ha confermato l'impugnata sentenza condannando l'appellante alle spese del grado. Sempre secondo il ricorrente, illogica e contraddittoria è la motivazione anche in ordine alla suddetta offerta del 3% da parte della I.D.V., la quale ha pagato nella misura predetta solo nell'aprile 1982, dopo l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dopo la prima udienza di trattazione;
inoltre il pagamento non è stato comprensivo degli interessi medio tempore maturati dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c.; gli interessi legali erano dovuti dall'agosto 1988 e, quanto alla rivalutazione, il maggior danno doveva essere liquidato in via presuntiva, non essendo a ciò d'ostacolo la natura di credito di valuta;
ne' il TR poteva essere considerato soccombente ai fini della decisione in ordine alle spese di causa.
La doglianza concernente la mora e gli interessi appare fondata, con la seguente precisazione. Il ricorrente parla di "mancanza di mora del creditore", ma dalla sua stessa tesi (mancanza di tempestività, serietà e completezza dell'offerta) e dall'articolo (1220 c.c.) citato si evince chiaramente che trattasi di mero lapsus e che egli in realtà intende affermare la sussistenza della mora del debitore;
mentre è appunto l'assenza di questa che è stata, evidentemente, affermata dal Tribunale. La tesi di questo Giudice appare peraltro presentare i vizi denunciati. Infatti "L'offerta non formale di adempimento esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, della tempestività e della completezza, e consista nella effettiva introduzione dello oggetto della presentazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento delle obbligazioni". (v. tra le altre Cass. 6127 dell' 1/6/1993, e Cass. 11878 dell'1/12/1993). Nella sentenza in esame invece non si motiva in ordine alla sussistenza o meno, nell'offerta in questione, dei requisiti indicati nel principio di diritto ora esposto, che chiaramente non è stato applicato (ed ovviamente non vengono esaminate le questioni conseguenti, tra l'altro in ordine agli interessi ex art. 1224 c.c.). Nè si affronta in alcun modo la questione della sussistenza o meno del diritto del TR (il quale sosteneva di aver maturato il diritto alle provvigioni il 31.8.88) agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. Quanto alla rivalutazione, la doglianza appare priva di pregio. Infatti va ribadito il seguente principio già affermato da questa Corte Suprema nella sentenza n. 1338 del 9.2.94: " La domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflattivo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione a un dedotto inadempimento di una obbligazione pecuniaria, si chieda, in aggiunta agli interessi legali di mora, diretti a compensare il danno presuntivamente connesso a quell'inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore, e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra" (cfr. anche tra le altre Cass. 3607/95). Nella specie il Tribunale ha evidentemente voluto richiamare proprio tale principio allorché ha negato la rivalutazione rilevando che " .... trattasi di debito di valuta...". In altri termini ha chiaramente, anche se implicitamente inteso rilevare che data detta natura del debito, e la conseguente possibilità di liquidare detta rivalutazione solo a titolo di "danno maggiore" ex art. 1224, secondo comma, c.c e quindi solo nel caso di espressa e specifica richiesta in tal senso, insussistente nella specie in primo e secondo grado, la domanda di rivalutazione (inesatta ed impropria nel senso sopra esposto) non poteva essere accolta. Tale (parzialmente implicita) motivazione appare immune dai vizi lamentati.
Il ricorso va pertanto accolto solo per quanto di ragione (la mora e gli interessi), cassando in relazione l'impugnata sentenza, e la causa va rinviata al Tribunale di Chieti, al quale va rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Dal predetto accoglimento parziale discende necessariamente l'assorbimento delle doglianze concernenti le spese di primo e secondo grado dato che sulle stesse provvederà il Giudice del giudizio di rinvio, in relazione all'esito globale del processo (cfr. tra le altre Cass. 4686/92).
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione e rinvia, anché per le spese, al Tribunale di Chieti. Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999