Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1999, n. 3108
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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La domanda di rivalutazione di una rivendicata somma di denaro, risolvendosi nella richiesta di adeguamento automatico dell'importo della stessa ai sopravvenuti mutamenti del valore reale della moneta da correlarsi al fenomeno inflativo, è pretesa concettualmente diversa da quella in cui, in relazione a un dedotto inadempimento, il ristoro dell'asserito ulteriore, e maggiore pregiudizio, causato dal ritardato soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie: le due istanze in discorso, infatti, hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla natura pecuniaria del credito azionato e all'assoggettabilità al principio nominalistico ha rigettato una domanda di generica rivalutazione delle ragioni creditorie).

L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 cod. civ. preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, abbia cioè i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ. per l'adempimento dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/1999, n. 3108
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3108
    Data del deposito : 1 aprile 1999

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