TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa NI ET Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3529 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 05.08.2025 da:
(C.F. , nato a [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 203,
e
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente a [...]n. 2256, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Foffano (pec:
in Mestre (VE), in Via Torino n. 40, che li rappresenta e difende come Email_1
da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 27.10.2025, in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2025, che di seguito si riproducono: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di seguito riportate, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Condizioni: “
1. fino al
Per_ raggiungimento della loro autonomia, le figlie ed , entrambi divenute ormai Persona_2
maggiorenni, ma non ancora indipendenti, continueranno a vivere in modo prevalente presso la madre nei periodi in cui non soggiorneranno presso le sedi universitarie ove attendono ai rispettivi studi;
2. il signor si impegna a corrispondere alla signora a Parte_1 Parte_2
titolo di concorso nel mantenimento ordinario per le figlie, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di euro 500,00.= (euro cinquecento/00), per ciascuna figlia, per
l'ammontare complessivo di euro 1.000,00.= (euro mille/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, e da versarsi, tramite bonifico, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente della medesima;
3. i genitori parteciperanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi o sostenute per le figlie, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa in materia di famiglia e delle persone del 20.09.2019 seguito dal tribunale di Venezia e da loro sottoscritto per la parte di interesse (doc. 18).
4. i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 02.06.2001 contratto matrimonio concordatario in Venezia era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 06.10.2016, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 6355/2016) omologata con decreto del 31.12.12.2106 del Tribunale di Venezia. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 27.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 06.10.2016, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 6355/2016) omologata con decreto del 31.12.12.2106 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 02.06.2001 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_2
di Venezia al n. 63, parte II, serie A, dell'anno 2001;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa NI ET