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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1440/2023
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti SANSONE GAETANO e SANSONE MAURIZIO;
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 26.04.2023, il ricorrente in epigrafe emarginato spiegava opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL CP_1 del 07.07.2022 - emesso a seguito dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della
[...]
- con cui si disponeva il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il CP_2 sig. e la stessa società nel periodo dal 15.01.2015 al 20.10.2015. Parte_1
Ritenuta l'illegittimità di tali determinazioni, l'odierno istante, proposto invano il ricorso amministrativo, introduceva il presente giudizio, lamentando, in punto di diritto, l'indeterminatezza del provvedimento impugnato nella parte in cui genericamente si parla di “rapporto di lavoro fittizio”
e la mancata conoscenza del verbale ispettivo elevato a carico della cui non aveva accesso CP_3 nemmeno a seguito di apposita istanza;
nel merito, deduceva la legittimità del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta edile dalla quale veniva regolarmente e CP_3 mensilmente pagato, nel periodo dedotto in ricorso.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del verbale impugnato, la effettività e piena legittimità del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della nel periodo 15.01.2015 CP_2 al 20.10.2015. con vittoria di spese e di competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
Si costituiva il convenuto eccependo - pregiudizialmente in rito - il difetto di interesse ad agire CP_4 del ricorrente in ordine alla declaratoria di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 emesso nei confronti della società essendo CP_1 Controparte_2 lo stesso estraneo alle contestazioni ivi contenute;
nel merito, opponeva l'infondatezza dell'avversa domanda e, di contro, la legittimità dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in parola compiuto sulla scorta dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della stessa società e delle risultanze tutte dello stesso confluite nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 di cui diffusamente in memoria difensiva CP_1 cui, per brevità, si rimanda. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Con ulteriore ricorso ex art. 442 cpc (rgl n. 1445 2023), depositato il 26.04.2023 il ricorrente in CP_ epigrafe evocava in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del verbale impugnato, la effettività e piena legittimità del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della nel periodo 15.02.2015 al CP_2
07.10.2015. con vittoria di spese e di competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
Si costituiva il convenuto eccependo - pregiudizialmente in rito - il difetto di interesse ad agire CP_4 del ricorrente in ordine alla declaratoria di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 emesso nei confronti della società essendo CP_1 Controparte_2 lo stesso estraneo alle contestazioni ivi contenute;
nel merito, opponeva l'infondatezza dell'avversa domanda e, di contro, la legittimità dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in parola compiuto sulla scorta dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della stessa società e delle risultanze tutte dello stesso confluite nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 di cui diffusamente in memoria difensiva CP_1 cui, per brevità, si rimanda. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Riuniti i procedimenti in ragione dell'identità di petitum e causa petendi, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione. ***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Nel merito, giova rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
Ad avviso di questo Giudice, l'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in modo quanto più dettagliato possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Orbene, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non essendo stati allegati, con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Invero, il ricorrente ha soltanto affermato di aver lavorato per un certo periodo in favore della società indicata in come manovale edile.
Nulla di specifico ha, invece, dedotto in ordine: al proprio inserimento nella organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, con conseguente assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare, estrinsecatosi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative;
all'obbligo di dover osservare orari e turni di lavoro predeterminati;
alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze.
Il ricorrente, inoltre, ha omesso di indicare sia l'importo della retribuzione percepita, che le modalità di corresponsione della stessa. Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, cit).
Invero, com'è noto, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione;
l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Per completezza, si evidenzia che anche ove si ritenesse di potere superare tali rilievi, va evidenziato che nemmeno alla luce delle prove richieste nel corso del processo sarebbe stato possibile comprovare la sussistenza del rapporto per cui è intervenuto il disconoscimento.
Innanzitutto, giova evidenziare la genericità e il carattere meramente esplorativo delle circostanze formulate.
Nel caso di specie, i capitoli di prova articolati in ricorso sono inidonei, tenuto conto della loro concreta articolazione, a provare l'assunto attoreo.
Nel caso di specie, poi, ha depositato il verbale ispettivo. CP_1
In altri termini, il verbale ispettivo prodotto appare idoneo, per come formato e per i contenuti di rilevazione specifici, a sostenere i provvedimenti di cancellazione in questa sede impugnati. A fronte di tale accertamento e soprattutto tenuto conto delle deduzioni precise e puntuali svolte dagli ispettori (contenute nel richiamato verbale), il ricorrente avrebbe dovuto allegare prima e provare poi fatti idonei a contrastare e superare i suddetti elementi, allegazioni e prove che, tuttavia, difettano, come si è avuto modo di evidenziare.
Né assume rilievo la circostanza che , in fase stragiudiziale, non avesse offerto CP_1 comunicazione del verbale al lavoratore, atteso che a fronte del disconoscimento notificato il lavoratore era onerato di allegare e provare nell'ambito del presente giudizio gli elementi fondanti il rapporto di lavoro subordinato, senza dover prendere posizione sul verbale, rispetto al quale il lavoratore è terzo.
Ebbene, la circostanza che la valutazione del giudice deve essere effettuata avendo riguardo a tutti gli elementi acquisiti in causa, conferma che il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro, deve allegare rigorosamente e puntualmente la sussistenza del rapporto di lavoro per cui agisce.
Ne deriva che, il ricorso non può esser accolto, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Spese di lite compensate in ragione della peculiarità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Brindisi, 01/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1440/2023
TRA
Parte_1 con gli Avv.ti SANSONE GAETANO e SANSONE MAURIZIO;
Ricorrente contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato il 26.04.2023, il ricorrente in epigrafe emarginato spiegava opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL CP_1 del 07.07.2022 - emesso a seguito dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della
[...]
- con cui si disponeva il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il CP_2 sig. e la stessa società nel periodo dal 15.01.2015 al 20.10.2015. Parte_1
Ritenuta l'illegittimità di tali determinazioni, l'odierno istante, proposto invano il ricorso amministrativo, introduceva il presente giudizio, lamentando, in punto di diritto, l'indeterminatezza del provvedimento impugnato nella parte in cui genericamente si parla di “rapporto di lavoro fittizio”
e la mancata conoscenza del verbale ispettivo elevato a carico della cui non aveva accesso CP_3 nemmeno a seguito di apposita istanza;
nel merito, deduceva la legittimità del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta edile dalla quale veniva regolarmente e CP_3 mensilmente pagato, nel periodo dedotto in ricorso.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del verbale impugnato, la effettività e piena legittimità del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della nel periodo 15.01.2015 CP_2 al 20.10.2015. con vittoria di spese e di competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
Si costituiva il convenuto eccependo - pregiudizialmente in rito - il difetto di interesse ad agire CP_4 del ricorrente in ordine alla declaratoria di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 emesso nei confronti della società essendo CP_1 Controparte_2 lo stesso estraneo alle contestazioni ivi contenute;
nel merito, opponeva l'infondatezza dell'avversa domanda e, di contro, la legittimità dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in parola compiuto sulla scorta dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della stessa società e delle risultanze tutte dello stesso confluite nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 di cui diffusamente in memoria difensiva CP_1 cui, per brevità, si rimanda. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Con ulteriore ricorso ex art. 442 cpc (rgl n. 1445 2023), depositato il 26.04.2023 il ricorrente in CP_ epigrafe evocava in giudizio e rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità del verbale impugnato, la effettività e piena legittimità del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze della nel periodo 15.02.2015 al CP_2
07.10.2015. con vittoria di spese e di competenze di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.”
Si costituiva il convenuto eccependo - pregiudizialmente in rito - il difetto di interesse ad agire CP_4 del ricorrente in ordine alla declaratoria di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 emesso nei confronti della società essendo CP_1 Controparte_2 lo stesso estraneo alle contestazioni ivi contenute;
nel merito, opponeva l'infondatezza dell'avversa domanda e, di contro, la legittimità dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in parola compiuto sulla scorta dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della stessa società e delle risultanze tutte dello stesso confluite nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001994/DDL del 07.07.2022 di cui diffusamente in memoria difensiva CP_1 cui, per brevità, si rimanda. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Riuniti i procedimenti in ragione dell'identità di petitum e causa petendi, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione. ***
Il ricorso è infondato e deve esser rigettato per le seguenti ed assorbenti ragioni.
Nel merito, giova rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
Ad avviso di questo Giudice, l'onere della prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in modo quanto più dettagliato possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Orbene, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non essendo stati allegati, con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Invero, il ricorrente ha soltanto affermato di aver lavorato per un certo periodo in favore della società indicata in come manovale edile.
Nulla di specifico ha, invece, dedotto in ordine: al proprio inserimento nella organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, con conseguente assoggettamento al relativo potere organizzativo, direttivo e disciplinare, estrinsecatosi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative;
all'obbligo di dover osservare orari e turni di lavoro predeterminati;
alla necessità di dover giustificare eventuali ritardi ed assenze.
Il ricorrente, inoltre, ha omesso di indicare sia l'importo della retribuzione percepita, che le modalità di corresponsione della stessa. Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572, cit).
Invero, com'è noto, la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione;
l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove il lavoratore intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che egli indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Per completezza, si evidenzia che anche ove si ritenesse di potere superare tali rilievi, va evidenziato che nemmeno alla luce delle prove richieste nel corso del processo sarebbe stato possibile comprovare la sussistenza del rapporto per cui è intervenuto il disconoscimento.
Innanzitutto, giova evidenziare la genericità e il carattere meramente esplorativo delle circostanze formulate.
Nel caso di specie, i capitoli di prova articolati in ricorso sono inidonei, tenuto conto della loro concreta articolazione, a provare l'assunto attoreo.
Nel caso di specie, poi, ha depositato il verbale ispettivo. CP_1
In altri termini, il verbale ispettivo prodotto appare idoneo, per come formato e per i contenuti di rilevazione specifici, a sostenere i provvedimenti di cancellazione in questa sede impugnati. A fronte di tale accertamento e soprattutto tenuto conto delle deduzioni precise e puntuali svolte dagli ispettori (contenute nel richiamato verbale), il ricorrente avrebbe dovuto allegare prima e provare poi fatti idonei a contrastare e superare i suddetti elementi, allegazioni e prove che, tuttavia, difettano, come si è avuto modo di evidenziare.
Né assume rilievo la circostanza che , in fase stragiudiziale, non avesse offerto CP_1 comunicazione del verbale al lavoratore, atteso che a fronte del disconoscimento notificato il lavoratore era onerato di allegare e provare nell'ambito del presente giudizio gli elementi fondanti il rapporto di lavoro subordinato, senza dover prendere posizione sul verbale, rispetto al quale il lavoratore è terzo.
Ebbene, la circostanza che la valutazione del giudice deve essere effettuata avendo riguardo a tutti gli elementi acquisiti in causa, conferma che il lavoratore che agisce per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro, deve allegare rigorosamente e puntualmente la sussistenza del rapporto di lavoro per cui agisce.
Ne deriva che, il ricorso non può esser accolto, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Spese di lite compensate in ragione della peculiarità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Brindisi, 01/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio