Sentenza 27 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2001, n. 10283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10283 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2001 |
Testo completo
Тире 10283 /01 REPUBBLICA ITALIANA DI CASSALIONE Oggetto Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza ad istanza di parte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7740/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Presidente Dott. Italo PURCARO - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Cron.22896 Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 3454 Ud. 30/03/01 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.SOS3000 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: 27 LUG. 2001 IL CANCELLIER: ITALCLIMA SRL, nella persona rappresentante pro-tempore Fattori Alberto, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TONELLI CONTI, che la difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FRIGOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CO BR;
- intimata avverso la sentenza n. 183/00 del Tribunale di VERONA, 2001 14/1/2000, depositata il 17/01/00; RG.3046/97; 628 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 и ц consiglio il 30/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha chiesto si con le dichiari la competenza del Tribunale di Verona, conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 28 febbraio 2000 il tri- bunale di Verona dichiarava la sua incompetenza terri- toriale ed indicava il tribunale di Venezia come giudi- ce competente "ratione loci" a decidere la causa, in- trodotta dalla società Italclima s.r.l. nei confronti di GA CO, diretta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in misura di lire 9.745.977, previa pronuncia di risoluzione, per inadempimento della stessa, del contratto di installa- zione di un impianto di condizionamento e di riscalda- mento all'esercizio commerciale da lei gestito. L'adito tribunale di Verona, in accoglimento della eccezione ritualmente e tempestivamente sollevata dalla convenuta (la quale aveva precisata che la competenza per territorio doveva essere determinata con riferimen- to al luogo del comune di S. Donà di Piave, sia ai sen- si dell'art. 18 c.p.c., quale foro del domicilio del convenuto;
sia ai sensi dell'art. 20 stesso codice, и 2 и з quale foro del luogo di nascita о di esecuzione dell'obbligazione), riteneva che i fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c. evidenziavano entrambi la compe- tenza del tribunale di Venezia, sezione distaccata di S. Donà di Piave, poiché il contratto era stato sotto- scritto ad Jesolo, presso l'esercizio commerciale della convenuta CO, e poiché la obbligazione di pagamento doveva essa pure essere assolta nel luogo di installa- zione dell'impianto del medesimo comune. La sentenza è stata impugnata con istanza per rego- lamento di competenza dalla società Italclima s.r.c.
1. la quale deducendo la violazione e la falsa applica- zione di legge con riferimento agli artt. 20 c.p.c. e 1498 cod. civ. nonché la contraddittoria motivazione relativa alla statuizione di competenza - assume che il contratto era stato sottoscritto dalle parti in San Giovanni Lupatoto, comune compreso nel circondario di Verona e sede anche d'essa società istante, creditrice ai sensi dell'art. 1498 cod. civ.. La intimata CO non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguente dichiarazione di competenza del tribunale di Verona e la condanna di GA CO a pagare le spese del presente giudizio come da determinazione di и 3 и з cui al dispositivo. In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che eccepisce la incompetenza del giudice adito non solo deve formulare la sua istanza, a pena di deca- denza, con il primo atto difensivo e con la indicazio- ne, altresì, del giudice che essa ritiene competente, in difetto dovendosi l'eccezione considerare come non proposta (art. 38, comma 2°, c.p.c.); ma ha anche l'onere di giustificare la presunta incompetenza in re- lazione a tutti i criteri assunti dalla legge per la determinazione dei vari fori concorrenti, ipoteticamen- te giustificativi della scelta operata dall'attore 1 Cass., sez. un., 27.4.1993, n. 4913); con la conseguen- za che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il difetto di tale specifica contestazione determina secondo quanto questo giudice di legittimità ripete in costante indirizzo (da ultimo: Cass., n. 1976/2000; Cass., n. 2301/2000) - la competenza del giudice adito in base al profilo non contestato. Nel caso di specie, la eccezione di incompetenza territoriale del tribunale veronese, ancorchè tempesti- vamente formulata, non risulta che abbia contestato la competenza del giudice adito dalla società Italclima s.r.l. sotto tutti i profili utilizzabili con riferi- mento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamen- и и з to previsti dalle norme di rito. In particolare, nulla la convenuta ha dedotto, fra l'altro, in relazione al luogo della sua residenza, se diverso da quello del domicilio in Jesolo;
né altro ha eccepito, in relazione al “forum destinatae solutionis" del luogo di nascita della obbligazione, quanto alla 109T 250.000 formazione della scrittura definitiva del contratto in 456T 00 TOT.290000 comune di S. Giovanni Lupatoto, dopo che il "preventivo", del tutto irrilevante, era stato sotto- scritto altrove;
né, ancora, altra controindicazione è stata fatta, in rapporto sempre al luogo ove l'obbligazione doveva essere eseguita, che nella specie trattavasi di regolare il pagamento di somma a titolo risarcitorio, rispetto a detto titolo potendo venire in rilievo anche il domicilio del creditore. P. T. M. La Corte dichiara la competenza del tribunale di Verona e condanna GA CO alle spese, che li- quida lire 126,000 , oltre lire 1.200.000 in (unmilioneduecentomila) per onorario. Roma, 30 marzo 2001. F U IL CONSIGLIERE EST. IL ESIDENTE Ge Jum 002 came IL CANCELLIERE C1 Giovanni MB Depositata in Cancelleria oggi, S -27-186 2001. ELLIERE C1 5 MB