Sentenza 5 novembre 2014
Massime • 1
Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l'azione esecutiva civile. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il terzo creditore e lo Stato sono titolari di posizioni tra loro non incompatibili e che, pur in presenza del diritto di credito, in difetto del vincolo cautelare, l'indagato potrebbe effettuare comunque negozi giuridici idonei a disperdere il bene e a frustrare irreparabilmente la pretesa ablatoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2014, n. 6469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6469 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 05/11/2014
Dott. ROTUNDO CE - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1736
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 26984/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TS AN Mutui s.p.a., in persona del legale rappresentante AM PA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 4 aprile 2014 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Odino Ada, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello cautelare proposto, nell'interesse della TS AN Mutui s.p.a., contro il provvedimento con cui il G.i.p. aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione dell'immobile sito in Marano di Napoli e oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, disposto il 18 gennaio 2012 nell'ambito del procedimento a carico di OL CE, imputato dei reati di cui all'art. 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La TS AN aveva chiesto il dissequestro in quanto titolare di ipoteca sull'immobile iscritta prima del sequestro, sostenendo, quindi, che la misura cautelare non poteva esserle opposta, essendo terzo in buona fede, del tutto estraneo ai fatti contestati al OL. Infatti, nel settembre 2007 l'istituto di credito aveva concesso un mutuo ipotecario per un importo di Euro 110.000,00 in favore del OL, con contestuale garanzia sull'immobile acquistato per un valore di euro 198.000,00.
Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, pur ritenendo applicabile al caso in esame la nuova disciplina prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 (cd. codice antimafia) per i sequestri di prevenzione,
respingeva l'istanza di dissequestro in mancanza di "prova idonea a suffragare lo svolgimento di una adeguata istruttoria per ciò che riguarda la valutazione di sostenibilità dei relativi costi in capo al debitore", in sostanza ritenendo che non fosse ravvisabile un affidamento incolpevole nella condotta tenuta dalla banca. Il provvedimento negativo è stato ribadito dal Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ma sulla base di un diverso ragionamento. Innanzitutto, ha escluso la possibilità di applicazione analogica della normativa del codice antimafia al sequestro penale;
nel merito ha ritenuto che il creditore del diritto di garanzia sul bene colpito da sequestro penale non è legittimato a chiedere la revoca del sequestro, potendo far valere il suo diritto solo dopo che sia stata riconosciuta la colpevolezza dell'imputato e il sequestro si sia trasformato in confisca.
Su queste basi il Tribunale ha rilevato l'inammissibilità della richiesta di dissequestro avanzata in via anticipata dalla TS AN e ha rigettato l'appello.
2. Contro questo provvedimento l'avvocato Ada Odino, difensore di fiducia dell'istituto di credito, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo sostiene la nullità dell'ordinanza impugnata e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del diritto ad ottenere la revoca del sequestro gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla emissione del decreto di sequestro. In sostanza contesta che il terzo in buona fede, che abbia iscritto il proprio diritto reale di garanzia in epoca anteriore alla trascrizione del sequestro, come nel caso in esame, debba trovare soddisfacimento del proprio diritto solo all'esito del procedimento penale e dopo che il bene sia stato sottoposto a confisca. Un tale ragionamento non considera un aspetto fondamentale rappresentato dal fatto che il bene di cui è stato chiesto il dissequestro è oggetto di una procedura esecutiva, iniziata con il pignoramento del bene con il conseguente effetto di rendere indisponibile il bene da parte del debitore esecutato, indisponibilità che comporta che quest'ultimo non possa esercitare alcun potere di fatto sul medesimo bene, nemmeno indirettamente, in quanto lo scopo finale del procedimento esecutivo è quello di soddisfare il creditore pignorante e gli altri creditori intervenuti. Ne deriva che se il debitore non ha più la disponibilità del bene lo stesso non può essere sottoposto a sequestro, dovendo il giudice penale, nel caso di bene nella disponibilità di terzi, verificare che il bene stesso oggetto del provvedimento cautelare reale possa essere ricondotto al soggetto gravato dalla misura. Nel caso in cui per il bene non sussista tale riconducibilità verrebbe meno il presupposto del periculum richiesta dall'art. 321 c.p.p.. Nel ricorso si contesta quanto affermato nell'ordinanza, secondo cui seguendo una tale impostazione si finirebbe per non consentire mai il sequestro del bene ipotecato: infatti, nel caso in cui sia avviata la procedura esecutiva, il sequestro penale, che sia stato successivamente trascritto, darà titolo all'amministrazione dello Stato di intervenire nella procedura come un qualunque debitore, ai sensi dell'artt. 498 e seg. c.p.c.. D'altra parte, si sottolinea come, seguendo l'impostazione del Tribunale, nel caso in cui sia avviata la procedura esecutiva su bene sequestrato si verificherebbe un possibile conflitto tra amministratore giudiziario e giudice dell'esecuzione civile, senza che la legge indichi la prevalenza del primo dei soggetti citati.
2.2. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale, dopo aver condiviso quanto dedotto dall'appellante sulla non estensibilità al sequestro penale della disciplina prevista nel codice antimafia, ha rigettato la richiesta di dissequestro sulla base di argomentazioni del tutto diverse da quelle dedotte, che si fondavano sulla motivazione adottata dal G.i.p.: in questo modo sarebbe stato violato il diritto al contraddittorio.
2.3. Con il terzo motivo, in qualche modo collegato al precedente, si censura l'ordinanza per aver pronunciato la condanna alle spese nonostante il parziale accoglimento dell'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. In relazione al primo motivo questo Collegio condivide pienamente la decisione impugnata che coincide con quanto stabilito, in una analoga fattispecie, dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 10471 del 12 febbraio 2014 (ric. Italfondiaria), secondo cui il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca, mentre non è legittimato a una tutela in via anticipata, proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca del sequestro al fine di avere la possibilità di iniziare o proseguire l'azione esecutiva intrapresa nei confronti del debitore.
Con questa decisione si sono innanzitutto ribaditi principi consolidati, affermati dalle Sezioni unite n. 9 del 1999 (ric. Bacherotti), secondo cui il terzo titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale non può essere pregiudicato dalla confisca penale eseguita su quei beni, ma che su di lui incombe l'onere della prova relativamente alla titolarità della garanzia, dimostrando, ove occorra, la mancanza di collegamento del proprio diritto con l'altrui condotta delittuosa ovvero l'esistenza di una affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza;
inoltre, ha chiarito che la questione circa l'individuazione del momento in cui il diritto vantato dal terzo può essere fatto valere, se cioè in via anticipata durante il processo penale o soltanto dopo l'affermazione di responsabilità dell'imputato, ha esclusivamente rilievo processuale.
Posta la questione in questi termini la sentenza citata ha evidenziato la differente posizione rivestita dal terzo che si assume proprietario del bene sequestrato rispetto al terzo titolare di un diritto reale di garanzia.
Nel primo caso, il terzo fa valere il diritto di proprietà che si pone in una situazione di giuridica incompatibilità con il diritto che lo Stato intende conseguire attraverso il sequestro finalizzato alla confisca, situazione questa che può essere risolta immediatamente senza attendere l'esito del processo penale, in quanto se si dovesse accertare che il bene è di proprietà del terzo, in buona fede e non colluso, il sequestro non potrebbe che essere revocato, restando del tutto "irrilevante attendere l'esito del processo penale".
Nell'ipotesi, invece, del terzo creditore assistito da un diritto reale di garanzia, il conflitto non sorge fra due soggetti che reclamano lo stesso diritto sul medesimo bene, "ma fra un terzo che vanta un diritto di credito e lo Stato che vanta un diritto di proprietà seppure all'esito di un processo penale che si concluda con la condanna dell'imputato", posizioni che non sono incompatibili, in quanto anche riconoscendo la piena titolarità del diritto di credito "il bene continua a rimanere di proprietà dell'imputato il quale, avendone la disponibilità, ben può effettuare su di esso negozi giuridici" ed infatti il sequestro preventivo funzionale alla confisca è diretto ad impedire che l'imputato, nelle more del processo, possa disperdere il bene frustrando, quindi, l'interesse dello Stato a divenirne proprietario.
Ora, come correttamente osservato dalla sentenza n. 10471/2014, ammettendo una tutela anticipata al terzo creditore, la pretesa ablatoria dello Stato verrebbe frustrata a monte, con l'effetto di rendere di fatto impossibile disporre il sequestro preventivo su beni gravati da garanzie reali e inutile lo stesso procedimento che porterebbe alla confisca.
Il conflitto che si propone tra l'interesse del terzo creditore e quello della Stato ad ottenere la proprietà del bene attraverso la confisca "non può essere regolato in una fase anticipata per la semplice ragione che, durante il processo, non può ancora parlarsi di diritto ablatorio dello Stato ma solo di un'aspettativa". Solo dopo l'eventuale decisione definitiva sulla confisca il conflitto da potenziale diventa attuale e concreto e, quindi, idoneo ad essere risolto.
Ne consegue, che "fino a che il processo penale non si conclude, il terzo creditore, non ha alcuna legittimazione ne' ad intervenire nel processo ne' ad ottenere la revoca del sequestro penale, che può essere disposta solo per la mancanza delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p., comma 1", sulle quali, però, il terzo non ha legittimazione ad interloquire.
La conclusione è che il diritto al soddisfacimento sul bene può essere fatto valere solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, dovendo escludersi che il terzo creditore, titolare di un diritto reale di garanzia, possa proporre istanza di dissequestro in via anticipata, nel corso del processo penale. Tale regola deve valere anche nel caso, cui si riferisce il presente ricorso, in cui l'azione esecutiva sia già stata iniziata con il pignoramento del bene: in questa ipotesi l'azione esecutiva non può continuare per le stesse ragioni sopra evidenziate e il terzo creditore dovrà attendere l'esito del processo penale e l'eventuale pronuncia sulla confisca del bene.
3.2. Del tutto infondato è il secondo motivo, in quanto non vi è stata alcuna violazione del diritto al contraddittorio, essendosi limitato il giudice dell'appello cautelare a motivare diversamente il rigetto della richiesta di dissequestro. Costante è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che appartiene al giudice di appello il potere di integrazione e sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, investito della cognizione piena del fatto, anche se circoscritta ai punti in contestazione, esso non è vincolato, ai fini della decisione, dalla motivazione del provvedimento impugnato, bensì può sostituirla, modificarla o integrarla secondo il suo convincimento. Tale principio, non trova deroga in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale ovvero in materia di misure cautelari reali, ove il diverso grado di cognizione del tribunale in sede di riesame e in sede di appello è determinato solo dal fatto che in sede di riesame la sua cognizione è piena, avendo egli gli stessi poteri del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre in sede di appello la sua cognizione è circoscritta ai punti della decisione che formano oggetto di censura (Sez. 1, 10 giugno 2009, 27677, Genchi;
Sez. 6, 3 marzo 2000, n. 1108, Galluccio;
Sez. 5, 6 maggio 1999, n. 21336, Lezzi;
Sez. 4, 28 maggio 1997, n. 1491, Kamal). Nella specie, la diversa motivazione offerta dal giudice dell'appello cautelare rientra perfettamente nell'ambito dell'oggetto delle censure proposte con l'impugnazione.
3.3. Infondato è anche il terzo motivo con cui si contesta la disposta condanna alle spese processuali. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza da porre in relazione all'impugnazione proposta: nella specie, vi è stato il rigetto dell'appello, sicché la condanna alle spese processuali deve ritenersi del tutto legittima. Del resto deve escludersi che si possa parlare di parziale accoglimento dell'appello per il solo fatto che il Tribunale abbia concordato con l'appellante sulla non applicabilità della disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ai sequestri penali, compresi quelli funzionali alla confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies in quanto si è trattato di una questione che non ha avuto alcuna influenza sulla decisione, che è stata comunque di rigetto dell'impugnazione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015