Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2007, n. 35071
CASS
Sentenza 14 marzo 2007

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Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. (Fattispecie relativa all'interruzione per oltre due ore del servizio di pubblico trasporto stradale, a seguito di una manifestazione di protesta organizzata nel centro urbano di una città).

Commentari2

  • 1Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …

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  • 2Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2007, n. 35071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35071
Data del deposito : 14 marzo 2007

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