Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
Ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. (Fattispecie relativa all'interruzione per oltre due ore del servizio di pubblico trasporto stradale, a seguito di una manifestazione di protesta organizzata nel centro urbano di una città).
Commentari • 2
- 1. Art. 340 - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 340, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (Sez. 6, 46461/2013). Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta …
Leggi di più… - 2. Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2007, n. 35071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35071 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/03/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 445
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 46310/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 26.10.2005 dalla Corte di Appello di Napoli;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13.10.2004 il Tribunale di Napoli condannava SI MI alla pena condizionalmente sospesa di due mesi di reclusione, riconoscendolo colpevole del delitto di concorso in interruzione di pubblico servizio, per avere con numerose altre persone (circa 150 dimostranti) - nel corso di una manifestazione di protesta di disoccupati organizzati inscenata nel centro urbano di Napoli il 18.10.2000 - bloccato per oltre due ore la circolazione dei veicoli e segnatamente dei mezzi di trasporto pubblico (artt. 110, 112 c.p., n. 1, art. 340 c.p.). Adita dall'impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli con l'epigrafata sentenza del 26.10.2005 confermava l'impianto ricostruttivo e valutativo dei fatti operato dalla sentenza di primo grado e - quindi - la colpevolezza dell'SI, limitandosi a ridurre la pena inflitta ad un mese di reclusione.
Avverso tale sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione con l'ufficio del difensore MI SI, deducendo i seguenti due motivi:
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione: sul piano della materialità della condotta attribuita all'imputato i giudici di appello non avrebbero preso in alcuna considerazione - da un lato - una sentenza penale di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti di un coimputato partecipante alla "manifestazione" incriminata (sentenza già, per altro, prodotta dalla difesa nel giudizio di primo grado), ne' - d'altro lato - l'evenienza per cui l'Azienda AP di Mobilità (gestore dei servizi di linea urbana di Napoli) non aveva nell'occasione segnalato alla locale Questura alcun ritardo nei servizi interessati dal blocco stradale dei disoccupati;
2. inosservanza o erronea applicazione della Legge Penale: la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. non è stata correttamente applicata alla vicenda oggetto di regiudicanda, non potendosi ravvisare nella condotta dell'SI i presupposti del reato di interruzione di pubblico servizio: vuoi sul piano oggettivo, per l'inferenza dell'indicata assenza di informative di ritardi nei servizi di trasporto pubblico e per l'accertata circostanza che "il blocco del traffico veicolare, conseguito alla legittima manifestazione cui prendeva parte l'imputato, non ha comportato alcuna restrizione alla circolazione delle ambulanze e delle auto dirette al pronto soccorso" dei vicini nosocomi;
vuoi sul piano soggettivo, per essere l'individuazione dell'SI avvenuta "in maniera irrituale semplicemente sulla scorta dei ricordi frammentari del sostituto commissario Ferrari".
Il ricorso dell'SI va dichiarato inammissibile per la patente infondatezza delle ragioni giuridiche che non senza contraddizioni lo sorreggono.
Il rilievo di illogicità o incongruenza (primo motivo di gravame) mosso alla motivazione della sentenza impugnata non ha ragion d'essere alla stregua del tenore letterale del provvedimento, cui soltanto deve rimanere aderente il vaglio di questa Corte di legittimità. Provvedimento che, in caso di sentenza di appello, deve essere letto (come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa S.C.) congiuntamente alla decisione di primo grado, con essa integrandosi sino a costituire un organico ed indivisibile enunciato argomentativo. Ciò tanto più se le due decisioni dei giudici di merito si omologhino nella valutazione delle emergenze probatorie, come avvenuto nel caso di specie, il giudice di appello avendo soltanto ridotto la pena inflitta dal primo giudice, ferma restando l'affermata responsabilità penale dell'imputato. Tanto chiarito, è agevole rilevare che la sentenza di assoluzione di un coimputato dell'SI, tale OM ZE, è stata già ampiamente vagliata dal Tribunale, che ne ha rimarcato la completa inconferenza nel decidere sulla posizione dell'SI ("tenuto conto della peculiarità di ogni singolo specifico accertamento relativo a posizioni individuali"). Inutilmente la Corte di Appello avrebbe, quindi, dovuto di nuovo soffermarsi sulla predetta allegazione della sentenza ZE, richiamata nei motivi di gravame, atteso che l'obbligo del giudice di appello di fornire risposta a qualsiasi questione delineata dalla parte appellante trova un insuperabile limite (oltre che nella genericità della censura) nella superfluità o palese non decisività della singola questione prospettata. Del resto la completa inconferenza della decisione liberatoria riguardante il coimputato appare ben manifesta, sol che si osservi che costui è stato assolto per non aver commesso il fatto, cioè per tematiche probatorie afferenti alla sua identificazione quale partecipante al blocco stradale, cui ha invece preso parte il ricorrente SI.
Le censure (secondo motivo di ricorso) in ordine al configurarsi nella condotta dell'SI (e dei numerosi altri intervenuti al blocco stradale o manifestazione a sostegno di disoccupati) degli elementi costitutivi dell'interruzione di un pubblico servizio ed in ordine all'affidabile individuazione dell'SI come effettivo partecipante all'antigiuridico episodio sono destituite di ogni pregio.
Muovendo dal secondo profilo, che pur lambisce aspetti di merito non ripercorribili in sede di legittimità, va rilevato - sulla base della motivazione di entrambe le sentenze di merito - come la deposizione testimoniale del vice commissario Andrea Fioretti, che (per il servizio espletato presso la Questura di Napoli) conosce da anni l'SI e non può essere incorso in alcun errore nel rilevarne l'attiva presenza al blocco stradale, debba reputarsi pienamente attendibile. Lo stesso ricorrente, del resto non sottace di aver preso parte alla ed. manifestazione (come si riconosce nel ricorso).
Che la condotta realizzata dall'SI e dagli altri disoccupati organizzati integri, poi, la fattispecie di cui all'art. 340 c.p. è dato storico di oggettiva immanenza, come si evince dalla motivazione della sentenza di appello (oltre che da quella della sentenza di primo grado), laddove si sottolinea che il teste Fioretti ha riferito di aver personalmente constatato l'avvenuta interruzione per più di due ore del servizio di pubblico trasporto fornito dai mezzi pubblici transitanti nell'area stradale occupata dai manifestanti. Evenienza che congruamente i giudici di merito, ribadita la natura di reato di evento (integrato anche dalla sola turbativa o prodotta irregolarità del servizio pubblico) rivestita dalla fattispecie sanzionata dall'art. 340 c.p., adducono a fonte dimostrativa della sussistenza del contestato delitto, il blocco stradale attuato anche con il fattivo concorso dell'SI avendo prodotto una evidente lesione dell'interesse protetto dalla norma incrirninatrice ("atteso che il bene-interesse tutelato è proprio la continuità e regolarità del funzionamento del servizio pubblico o di pubblica necessità"). Valutazione non inficiata dall'ininfluente circostanza della carenza di segnalazioni formali di ritardi nei servizi di linea da parte dell'azienda municipale di gestione e del tutto conforme, del resto, al consolidato orientamento interpretativo di questa S.C. (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6^, 21.10.2003 n. 47299, Durante, rv. 226929:
"Per realizzare la fattispecie prevista dall'art. 340 c.p. è sufficiente determinare col proprio comportamento una alterazione andte temporanea o marginale del funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico con la consapevolezza che l'azione possa cagionare un determinato risultato"; Cass. Sez. 6^, 2.5.2005 n. 22422, Buscaglia, rv. 231862: "il reato previsto dall'art. 340 c.p. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio").
Alla dichiarazione di inammissibilità del gravame segue per Legge (art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in Euro mille.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2007