Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2014, proposto da
Vbio 6 Societa' Agricola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Del Borrello, Alessandra Piccinini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Francesca Del Borrello in Ancona, via Alberto Caucci, 10;
contro
Provincia di Ancona, Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio - Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso lo studio Ancona Ufficio Legale Amm.Ne Prov.Le in Ancona, via Ruggeri, 5;
Comune di Monsano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Roberto Tiberi in Ancona, corso Garibaldi, 124;
Comune di Monte San Vito, Comune di San Marcello, Comune di Jesi, Comune di Camerata Picena, Comune di Chiaravalle, Arpam Dipartimento Provinciale di Ancona, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Morro D'Alba, Comune di Belvedere Ostrense, Comune di Agugliano, Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero di Jesi, Confraternita' del Ss.Sacramento di Monsano, AL EZ TI, AT IN, Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente della Vallesina, AN IN, NE LL, AN TI, DE TI, AB RA, DO CC, AN RI CC, IA RA, non costituiti in giudizio;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia RI Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- determinazione dirigenziale n. 16 della Provincia di Ancona, Dipartimento III - Governo del Territorio - Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali, in persona del Dirigente pro tempore, del 28.01.2014, notificata alla ricorrente in data 05.02.2014, avente ad oggetto " procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale ex art. 20 d.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - art. 8 l.r. 3/2012 - Progetto denominato 'Impianto biogas della potenza nominale di 999 KWe sito in località Selvatorta - Monsano'. Proponente: VBIO 6 S.A. S.r.l.'. Assoggettamento del progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale " e relativo documento istruttorio a firma del Responsabile del procedimento dott. Fabrizio Basso;
- nota prot. n. 171490 del 29.10.2013 della Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio - Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- nota prot. n. 174099 del 04.11.2013 della Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio - Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- nota prot. n. 179698 del 13.11.2013 della Provincia di Ancona Dipartimento III — Governo del Territorio, Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- nota prot. n. 187609 del 28.11.2013 della Provincia di Ancona Dipartimento III — Governo del Territorio, Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- nota del Comune di Camerata Picena, assunta al protocollo provinciale n. 197085 del 13.12.2013;
- nota del Comune di Jesi, assunta al protocollo provinciale n. 197088 del 13.12.2013;
- nota del Comune di Monsano, assunta al protocollo provinciale n. 197089 del 13.12.2013;
- Certificato di Assetto Territoriale del Comune di Monsano del 13.12.2013, prot. 11504 del 13.12.2013 ed acquisito al protocollo provinciale al n. 197090 del 13.12.2013;
- nota del Comune di Monte San Vito, assunta al protocollo provinciale n. 197091 del 13.12.2013;
- nota del Comune di San Marcello, assunta al protocollo provinciale n. 201793 del 24.12.2013;
- nota del Comune di Chiaravalle, assunta al protocollo provinciale n. 201796 del 24.12.2013, deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Monte San Vito n. 190 del 10.12.2013, assunta al protocollo provinciale n. 201872 del 24.12.2013 ;
- apporto istruttorio dell'ARPAM prot. n. 44336 del 13.12.2013, nota assunta al protocollo provinciale al n. 199539 del 19.12.2013;
- tutti gli atti e provvedimenti sopra menzionati anche nella parte in cui recepiscono e fanno propri i contributi espressi da privati partecipanti al procedimento e, precisamente, i contributi che vengono di seguito elencati:
- nota, assunta al protocollo provinciale al n. 202418 del 30.12.2013, a firma dei sigg.ri EZ, Giulietta, Gianangeli, TI ed altri;
- nonché, per quanto possa occorrere, ogni atto conosciuto all'esito della istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. I. n. 241/1990 e ss. mm. ii., effettuato in data 19.03.2014, vale a dire:
- integrazione al Certificato di Assetto Territoriale del Comune di Monsano (AN), prot. n. 769 del 24.01.2014;
- nota prot. n. 24847 del 18.02.2014 della Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio, Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- nota prot. n. 39316 del 17.03.2014 della Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio, Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente, derivato o comunque connesso, anche ad oggi non conosciuto
nonché per il risarcimento
- di tutti i danni subiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati, danni attualmente in corso di quantificazione e che verranno dettagliati in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Ancona e di Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio - Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali e di Comune di Monsano e di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2025, il pres. TA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Vista la nota, depositata in data 2.9.2025, con cui la Vbio 7 società agricola s.r.l. in liquidazione, con sede in Ancona, via Sandro Totti n. 12/A ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio e chiede la compensazione delle spese di lite;
Vista la memoria depositata in data 28.8.2025, con cui il Comune di Monsano ha:
- rilevato che, in accoglimento del ricorso dal medesimo proposto, con sentenza Tar Marche del 07.11.2013 n. 61, confermata dalla sentenza Consiglio di Stato, sez. V° del 22.12.2020 n. 8399, è stato annullato il decreto del Dirigente della P.F. elettrica regionale, autorizzazioni energetiche della Regione Marche n. 95/efr del 9.10.2012, in forza del quale la ricorrente società s.r.l. era stata autorizzata a realizzare l’impianto di produzione di energia elettrica da biogas, da ubicare nel Comune di Monsano;
-dedotto che, conseguentemente, sarebbe venuto meno l’interesse della ricorrente ad avversare l’epigrafata determinazione dirigenziale della Provincia di Ancona n. 16 del 28.01.2014;
- chiesto che il presente ricorso venga definito con sentenza declaratoria di improcedibilità, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
Rilevato che, con nota depositata in data 4.9.2025, la Regione Marche ha dichiarato di aver preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 2.9.2025, senza nulla opporre in relazione alle spese di giudizio;
Rilevato che, con nota depositata in data 16.9.2025, la Provincia di Ancona ha dichiarato di aver preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 2.9.2025 ed ha insistito per la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio;
2.Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
3.Ritenuto di dover disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto: a) della complessità delle questioni dedotte; b) della circostanza che la sentenza Tar Marche del 07.11.2013 n. 61 è stata confermata in appello con sentenza Consiglio di Stato, sez. V° del 22.12.2020 n. 8399 in pendenza del presente giudizio, introdotto con ricorso notificato in data 29.3.2014; c) del mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo sopravvenuto nelle more del giudizio; d) delle incertezze giurisprudenziali oggettivamente palesabili al momento della proposizione del ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate. Il contributo unificato, ove versato, rimane a carico della parte che l’ha anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA AN, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA AN |
IL SEGRETARIO