Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 31/12/2025, n. 24129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24129 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12499/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12499 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Losco, Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM del 7 ottobre 2024 - notificato l’8 ottobre 2024- con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa IA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame si impugna il decreto del 30.09.2024 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91, in data 17.06.2021.
Il provvedimento di rigetto è stato adottato dopo aver esaminato le osservazioni prodotte dall’interessato in data 11/7/2023 e 26/7/2023– a seguito del preavviso di rigetto comunicato ex art. 10 bis legge n. 241/1990 con note del 4/7/2023 e 21/7/2023 - in cui si faceva presente che il procedimento penale n.-OMISSIS-2020 – relativo alla notizia di reato del 30.06.2020 per violenza privata-aggravato-concorso (art.610 del C.P.) poi ricondotto nell’ambito dell’art. 131 bis c.p. – era stato archiviato per particolare tenuità del fatto in data 22.10.2021, mentre per la notizia di reato del 23.03.23 la vicenda era ancora sub iudice, pendendo il procedimento penale-OMISSIS-, ma, trattandosi di una forma di protesta sindacale, a cui il predetto aveva partecipato, senza rientrare tra gli organizzatori o promotori –fatti che era già stati valutati dal giudice penale in alcuni precedenti casi analoghi come legittimo esercizio del diritto di sciopero - era presumibile una favorevole conclusione del processo per il quale era stata fissata udienza dibattimentale per il 14.12.2023.
Nel provvedimento di rigetto le osservazioni sono state disattese sulla base di considerazioni generali, consistenti nel richiamo degli orientamenti giurisprudenziali sul disvalore della condotta e sulla possibilità di valutare i relativi comportamenti a prescindere dall’esito penale, nonché di considerazioni specifiche, concernenti il caso particolare del ricorrente, in cui, rilevato che il procedimento penale -OMISSIS- era ancora in corso, si oppone che si deve far riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della presentazione dell'istanza e che non sussistee un obbligo di sospensione del procedimento in attesa della decisione del giudice penale, trattandosi di procedimento avviato su istanza del privato; precisando altresì che, nel caso di sopravvenienza dei presupposti, la domanda potrà essere ripresentata dopo un anno dal diniego .
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: “1) Eccesso di potere, nelle figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, irragionevolezza della scelta adottata e carenza assoluta di motivazione”. In sostanza il ricorrente contesta l’astrattezza e genericità delle considerazioni poste dalla PA a fondamento del rigetto, che non terrebbe conto delle concrete circostanze in cui si è svolta la protesta sindacale (picchettaggio come reazione al mancato rinnovo del contratto in un settore, quello della logistica, caratterizzato da condizioni di sfruttamento dei lavoratori) e del ruolo in essa svolto dall’interessato (che non rientrava né tra i promotori, né tra gli organizzatori), che pure avevano già indotto il giudice penale, in occasione di precedenti manifestazioni analoghe, all’assoluzione dei partecipanti - tant’è che, successivamente all’adozione del provvedimento di diniego impugnato, il procedimento penale -OMISSIS- s’è concluso con una pronuncia di assoluzione “perché il fatto non sussiste” di cui viene depositato il dispositivo del 31.10.2024.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando il fascicolo del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, accompagnata da rapporto difensivo.
Con memoria di replica il ricorrente ha insistito sulla mancata valutazione in concreto della condotta contestata quale sintomatica di una mancata adesione ai valori nazionali, che sarebbe necessaria proprio in considerazione dell’autonomia e diversa finalità delle valutazioni della condotta operate dalla PA rispetto al giudice penale.
Con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 è stata respinta l’istanza di sospensiva; l’appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato ai fini della fissazione anticipata dell’udienza di merito per approfondire l’effettivo disvalore della specifica condotta ritenuta ostativa alla naturalizzazione, al di là della sua dimensione meramente formale.
All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Non può essere seguita la prospettazione del ricorrente nella parte in cui pretende dall’Amministrazione di operare autonomamente il declassamento del procedimento penale pendente a carico dell’interessato per il reato di violenza privata, relativo ad un episodio di picchettaggio avvenuto a ridosso della presentazione della domanda di cittadinanza.
Va al riguardo ricordato che tale ipotesi è punita dall’art. 610 con la pena massima di quattro anni di reclusione, per cui il reato in parola rientra tra quelli automaticamente ostativi persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che fa riferimento alla gravità dei reati non solo in base alla loro tipologia (quali le ipotesi contemplate dall’art. 6, comma 1, lett. a: cioè i delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale), ma anche alla durata massima della pena prevista (quali le ipotesi contemplate dall’art. 6, comma 1, lett. lett. b, cioè tutti quei reati “per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione”).
Come già chiarito all’indomani dell’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la disposizione in parola è frutto di un’impostazione indubbiamente rigorosa della normativa in materia, che ha “privilegiato la funzione di allarme sociale”, dato che “la nuova disposizione, infatti, fa riferimento alla pena edittale e non più a quella concretamente irrogata ” (Consiglio di Stato sez. IV - 05/08/1999, n. 1345); in tal modo la legge del 1992 ha introdotto una profonda modifica al sistema previgente, che, invece, faceva riferimento alla sanzione stabilita dal giudice, che grazie alle attenuanti poteva scendere al di sotto dello “sbarramento” di 3 anni, “tenuto conto delle circostanze concrete del caso”; la legge del 1992 legislatore ha invece optato per una soluzione particolarmente rigida che fa riferimento al “ limite massimo della pena edittale ”, secondo una valutazione della gravità della condotta, in via generale ed astratta, ancorata al codice penale, eliminando ogni discrezionalità, al riguardo, della PA.
Ne consegue che l’adozione dell’atto di diniego in contestazione costituiva un atto dovuto una volta riscontrata la pendenza del procedimento per uno dei reato automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo - che sono, a fortiori , preclusivi dell’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; cfr. da ultimo TAR Lazio, sez. V bis, n. 23932/2025).
Non può essere condivisa la tesi del ricorrente ove censura l’operato dell’Amministrazione per non aver atteso la conclusione del procedimento penale, di cui l’interessato preconizzava il favorevole esito con una pronuncia di assoluzione, grazie ad una derubricazione del reato in parola.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, richiamata nelle premesse motivazionali dell’atto impugnato, costantemente seguita anche da questa Sezione, le condizioni per conseguire la cittadinanza italiana devono essere già maturate all'atto della presentazione dell'istanza e devono persistere sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell'autorità procedente (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 11770/2025; 9136/2025; 10895/2024; 1953/2024; 9201/2023; 3673/2023; 13483/2023; 12092/23).
Non trova applicazione nel procedimento di cittadinanza per residenza “la deroga alla regola” prevista dal Testo Unico Immigrazione - all'art. 5 co. 5, D.lgs. 286/1998 - che prevede che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono rifiutati "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ... sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" – che opera in una materia totalmente differente (trattasi di procedimenti autorizzatori, a differenza del procedimento “concessorio” della cittadinanza, che in realtà ha natura di “ammissione”) e con finalità ben diverse (la ratio dell’eccezionale rilevanza delle sopravvenienze favorevoli nella disciplina dell'immigrazione è quella di evitare che lo straniero, privato del titolo autorizzatorio al soggiorno, cada in situazioni di clandestinità (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 12103/2025; 3673/2023; 3509/2023; cfr., già TAR Lazio, sez. II quater, n. 832/2009, n. 5565/2012; Cons. St., sez. VI, n. 842/2009).
Risulta inconferente il richiamo ai principi che reggono i procedimenti autorizzatori, dato che il conferimento della cittadinanza non è un atto volto a “rimuovere l’esercizio di un diritto”, come se questo fosse l’esito scontato della mera permanenza prolungata nel territorio nazionale e dell’integrazione socio-lavorativa, a prescindere da qualunque dubbio sull’effettiva interiorizzazione dei valori ritenuti fondamentali nella società: è infatti proprio su quest’ultimo elemento che si incentra il proprium del giudizio di meritevolezza della cittadinanza dato che l’inserimento socio-lavorativo costituisce una condizione già acquisita, che è il presupposto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di residenza (sicché non può essere seguita la tesi secondo cui eventuali controindicazioni dovrebbero essere “compensate” con la ordinaria condotta di vita).
Risulta ancor più inconferente il richiamo ai principi che reggono i procedimenti sanzionatori, dato che il diniego della cittadinanza non ha né un intento, né un effetto punitivo, trattandosi piuttosto di un procedimento finalizzato all’ammissione di un nuovo soggetto ad una Comunità politica, sicché il giudizio sul grado di integrazione dei valori fondamentali per la coesione sociale deve ispirarsi alla massima cautela (non vale il principio in dubio pro reo, bensì l’opposto: la cittadinanza non può essere attribuita in caso di dubbio sull’idoneità dell’aspirante e questi dovrà attendere che la situazione di incertezza sia chiarita prima di presentare la domanda).
Non trova applicazione alla domanda di cittadinanza per residenza nemmeno quanto previsto per la cittadinanza per matrimonio dall’art. 6 comma 4 – ove dispone che “ L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale” – trattandosi di normativa “di favore” – che appunto deroga al principio il principio secondo cui chi aspira a conseguire determinati benefici deve dimostrare di soddisfare tutte le condizioni a tal fine necessarie già nel momento in cui presenta la richiesta – che si giustifica con la natura di vero e proprio diritto soggettivo del coniuge del connazionale ad avere la “medesima nazionalità”.
Il procedimento di acquisto della cittadinanza per residenza è invece retto dal diverso principio, che impronta i procedimenti ad istanza di parte, che esclude che le candidature possano essere prematuramente avanzate da chi ancora deve maturare i requisiti, non essendo ammissibile che questi vengano soddisfatti successivamente, nel corso del procedimento di esame della domanda.
Tale soluzione si impone anche in considerazione degli immanenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, che inducono a differire la candidatura all’ammissione nella Comunità politica nazionale al momento in cui gli aspiranti risultino effettivamente “privi di mende”.
Non risulta sproporzionato richiedere a chi aspira ad essere ammesso nella Comunità politica, di risultare esente da qualunque dubbio in merito al grado di assimilazione dei valori fondamentali per la nostra società, ove si considerino la gravità dell’errore in caso di “infelice concessione” e soprattutto della sua irreparabilità (salvo i casi del tutto eccezionali previsti dalla legge la cittadinanza, una volta concessa, non può essere revocata): perciò se grava sull’interessato una notizia di reato, è ragionevole esigere, prima di proporre l’istanza di cittadinanza, di attendere il periodo necessario per la sua archiviazione e, in caso di avvio del procedimento penale, la sua definizione; se questo si conclude con una sentenza di condanna, conseguire prima la riabilitazione. D’altronde l'art. 5, comma 2, DPR 12 ottobre 1993, n. 572, in caso di rigetto della domanda, questa “può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso”.
Si tratta di un sistema ispirato ad un principio di tutela particolarmente avanzata, in cui la particolare cautela è giustificata, da un lato, per la serietà della posta in gioco (che si riflette sulla solennità della procedura di conferimento della cittadinanza, “concessa” con DPR, che ha acquista efficacia solo dopo che l’interessato ha prestato giuramento) e per la gravità delle conseguenze in caso di “infelice concessione”; dall’altro lato, per la mancanza di danno per lo straniero, dato che, dal diniego della cittadinanza, discende solo l’impossibilità di esercitare l’elettorato attivo e passivo o di assumere cariche e impieghi pubblici (che non sono di interesse nel caso in esame), ma tale limitazione è comunque compensata dal non doversi accollare i correlativi oneri, non essendo lo straniero tenuto a contribuire al progresso socio-economico della Comunità nazionale, né assoggettato al “sacro dovere di difendere la Patria” in caso di guerra (lo straniero è libero di ritornare al proprio Paese, mentre il cittadino in caso di mobilitazione generale non può sottrarsi al predetto obbligo senza incorrere nelle gravissime sanzioni previste dalle leggi penali).
In conclusione il provvedimento impugnato risulta immune dalle censure dedotte e, pertanto, il ricorso va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, attesa la complessità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 15 ottobre 2025, 12 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IA IZ, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA IZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.