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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Comune di Stresa - Piazza Matteotti 6 28838 Stresa VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 231 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
il difensore della contribuente non ha richiesto collegamento da remoto;
su autorizzazione del Presidente la parte viene ammesso alla discussione a distanza
Le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'argomento della presente controversia riguarda l'esenzione Imu per gli anni 2020 e 2021 relativamente a:
“b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
” secondo quanto stabilito dall'art. 177 del d.l. 34/2020 ed all'art. 78 del d.l. 104/2020, oltre che in base anche alla legge di bilancio per l'anno 2021. Il comune di Stresa emetteva, nei confronti della contribuente, avvisi di accertamento per le annualità sopra citate per omesso versamento dell'Imu ritenendo che l'attività esercitata dalla stessa, a livello non imprenditoriale, non rientrasse nel settore delle attività turistiche, e che non avesse presentato alcuna dichiarazione volta ad usufruire di tale agevolazione. Con la sentenza n. 2/2025 del 13.12.2024 la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania accoglieva il ricorso della contribuente.
Ora il comune presenta appello per i seguenti motivi:
1 erroneità della sentenza appellata per riconoscimento dell'esenzione Imu ad attività di locazione turistica svolta in forma non imprenditoriale: quando il legislatore parla di “gestore” intende che l'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale. Utilizza a supporto di quanto esposto il contenuto della FAQ n. 4 del MEF;
2 mancato riconoscimento dell'omessa presentazione della dichiarazione Imu: cita la sentenza della
Cassazione n. 24200 del 9 settembre 2024 con la quale si afferma che la dichiarazione è sempre dovuta anche se la norma non lo prevede;
3 erroneità della sentenza appellata nel riconoscimento dell'attività di case ed appartamenti per vacanze: la contribuente non ha inquadrato la propria struttura come “case ed appartamenti per vacanze” (art. 6 legge regionale n. 13/2017), ma ha richiesto in data 09/12/20219 alla Regione Piemonte, il CIR (codice identificativo di riconoscimento) ai fini, invece, della “locazione turistica” (art. 5 legge regionale n. 13/2017). La sentenza ha definito invece l'attività come “case ed appartamenti per vacanze”;
4 autorizzazione questorile all'invio delle schedine alloggiati: il richiamo nella sentenza appellata dell'autorizzazione all'invio delle “schedine alloggiati” come requisito determinante ai fini dell'esenzione non appare condivisibile in quanto essa non è dirimente, essendo prevista nei confronti di tutti coloro che danno alloggio, ovvero ospitano o cedono la proprietà od il godimento di beni immobili indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla tipologia della struttura.
5 assimilazione ai fini dell'imposta di soggiorno delle strutture ricettive per vacanze alle strutture ricettive extralberghiere: tale assimilazione riguarda solamente l'imposta di soggiorno, non certo l'IMU.
Presenta una memoria successiva alle controdeduzioni della contribuente: 2 in base all'art. 15 del d. leg. 546/92 la nota spese è di conseguenza legittima;
3 l'errore del codice fiscale negli atti del Comune è un refuso. Il contribuente è chiaramente identificabile in tutti gli atti ed anche nella sentenza. Richiama l'ordinanza della Cassazione n. 3090/2022 : “… le sopra esposte considerazioni inducono la Corte a enunciare, ritenendolo opportuno, il seguente principio di diritto:
“nel processo tributario, in occasione dell'esame di ogni profilo di inammissibilità di atti introduttivi di giudizi, in via generale non va contrastata la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, dovendo adottarsi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale...”. Non sussiste, quindi, nessuna preclusione all'esame dell'atto di appello da parte del giudice del gravame, se il giudizio introdotto abbia visto la partecipazione dell'appellato che si sia effettivamente costituito nel giudizio d'appello;
4 riafferma l'obbligo della dichiarazione ai fini della agevolazione IMU;
5 riconferma la richiesta della pubblica udienza.
Controdeduce la contribuente:
1 preliminarmente osserva che l'appello ha allegata la nota spese del Segretario del comune con applicazione degli onorari di avvocato, ed in mancanza di procura alle liti. Le delibere della Giunta comunale stabiliscono che il comune è rappresentato in giudizio dal Responsabile dei Servizi di Fiscalità Locale, e dà anche atto
“che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa”. Il dott. Nominativo_1 non risulta che sia iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati. La professione di avvocato è incompatibile con la funzione di pubblico dipendente. Rileva quindi l'inammissibilità della nota spese;
2 non è presente alcuna delega del Sindaco al Segretario comunale per la rappresentanza in giudizio come previsto invece dall'art. 23 dello Statuto del Comune. L'appello è quindi inammissibile;
3 inoltre rappresenta che il codice fiscale citato nell'appello ( ed anche nelle controdeduzioni di primo grado) non sia quello della contribuente, ma di un altro individuo estraneo alla lite. Questo comporta la totale mancata indicazione del codice fiscale della parte appellata (“tamquam non esset”) ed integra la violazione dell'art. 163, comma 3, c.pc., il quale fa obbligo all'attore di indicare nell'atto di citazione il codice fiscale del convenuto.
Ritiene inammissibile l'appello anche per questo motivo.
In definitiva afferma che tutte le attività ricettive, come quella qui in discussione, sono unite da un denominatore comune, che è quello della ricettività extralberghiera, a prescindere dalle locuzioni con cui vengono di volta in volta chiamate, e ricadono tutte nell'ambito e nella disciplina dell'ex art. 109 del TULPS.
Nessuna dichiarazione doveva presentare la contribuente non essendovi stata alcuna variazione rispetto all'anno precedente ed essendo il comune perfettamente a conoscenza della attività svolta come risulta dal
Conto della gestione per l'imposta di soggiorno -Mod. 21- a partire dal mese di Aprile 2019, rilasciato dallo stesso Comune di Stresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile: l'ente impositore, in questo caso il Comune, può stare in giudizio tramite i propri funzionari. L'art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992 così stabilisce: «L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.».
Così si è anche espressa la Cassazione con ordinanza n. 12550 del 8 maggio 2024 : "... la Corte ha già avuto modo di statuire che, in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell'ufficio tributi, «deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi», così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello;
v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3439; Cass., 14 febbraio 2017,
n. 3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855); - lo jus postulandi consegue, così, dalle stesse disposizioni di legge (sopra citate), così che ciò che rileva è la sola preposizione del funzionario responsabile, non anche la necessità di una specifica delega alla proposizione dell'atto di appello”.
Anche la Corte del conti della Lombardia con delibera n. 37/2025 fornisce le seguenti indicazioni: “ nell'ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa potendosi, secondo la giurisprudenza della Corte suprema citata in parte motiva, valutare se stare altresì in giudizio possa essere un funzionario autorizzato in base alle previsioni dello Statuto comunale”.
Non occorre alcuna delega, né procura, per il responsabile dell'ufficio tributi, nel nostro il Segretario comunale nominato con decreto del sindaco n. 521 del 16/01/2025.
Per quanto riguarda l'errata indicazione del codice fiscale della contribuente si rileva come in realtà non siamo in presenza di una vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale. Si richiama l'ordinanza della Cassazione n. 3090/2022 : “… le sopra esposte considerazioni inducono la Corte a enunciare, ritenendolo opportuno, il seguente principio di diritto:
“nel processo tributario, in occasione dell'esame di ogni profilo di inammissibilità di atti introduttivi di giudizi, in via generale non va contrastata la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, dovendo adottarsi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale...”.
E' pacifico che la normativa emergenziale COVID abbia esentato dal versamento dell'I.M.U. per il 2020 ed il 2021 gli immobili adibiti a: “case ed appartamenti per vacanze… a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate". Difatti, sia l'art. 177 del d.l. 34/2020 sia l'art. 78 del d.l.
104/2020 sia la legge di bilancio per il 2021 dispongono l'esenzione per : ““b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”. E' incontestato che la contribuente sia proprietaria dell'immobile in questione ed è incontestato che vi si svolga attività ricettiva. Da nessuna parte la norma impone che tale attività sia gestita in forma imprenditoriale come invece pretenderebbe il Comune. Al di là del nome utilizzato per l' attività in questione è evidente che si tratta di attività ricettiva extra alberghiera in quanto non vi è dubbio che l'attività gestita dalla sig. Resistente_1 sia autorizzata ed inquadrata dalle leggi vigenti in materia di case ed appartamenti per vacanze. Le autorizzazioni e le comunicazioni richieste dalla norma, ed osservate dalla contribuente, riguardano sia la Regione, sia la Questura alla quale vengono inviate puntualmente le
“schedine alloggiati”, sia lo stesso Comune che peraltro aveva assimilato, ai fini dell'esazione dell'imposta di soggiorno, le “strutture ricettive per vacanze” alle “strutture ricettive extralberghiere".
L'esenzione Imu quindi spetta alla contribuente.
Le spese legali seguono la soccombenza. Il Comune di Stresa va pertanto condannato a rifondere alla contribuente le spese di lite quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Comune di Stresae conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del grado in favore del contribuente liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge ed esposti.
Così deciso in Torino, il 12 gennaio 2026 La giudice est. Dott.ssa Elvira Pozzo La presidente Dott.ssa
GI SS 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Richiama l'art. 11 del d .eg. 546/92: “ 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.” Di conseguenza, l'atto di decreto sindacale n. 521 del 16/01/2025 attribuisce al Segretario Generale, responsabile dell'ufficio tributi dell'ente, le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune;
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
POZZO ELVIRA, LA
MICHELONE FABIO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 183/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Comune di Stresa - Piazza Matteotti 6 28838 Stresa VB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERBANIA sez. 2
e pubblicata il 13/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 231 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 127 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
il difensore della contribuente non ha richiesto collegamento da remoto;
su autorizzazione del Presidente la parte viene ammesso alla discussione a distanza
Le parti illustrano i rispettivi atti e si riportano alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'argomento della presente controversia riguarda l'esenzione Imu per gli anni 2020 e 2021 relativamente a:
“b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
” secondo quanto stabilito dall'art. 177 del d.l. 34/2020 ed all'art. 78 del d.l. 104/2020, oltre che in base anche alla legge di bilancio per l'anno 2021. Il comune di Stresa emetteva, nei confronti della contribuente, avvisi di accertamento per le annualità sopra citate per omesso versamento dell'Imu ritenendo che l'attività esercitata dalla stessa, a livello non imprenditoriale, non rientrasse nel settore delle attività turistiche, e che non avesse presentato alcuna dichiarazione volta ad usufruire di tale agevolazione. Con la sentenza n. 2/2025 del 13.12.2024 la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Verbania accoglieva il ricorso della contribuente.
Ora il comune presenta appello per i seguenti motivi:
1 erroneità della sentenza appellata per riconoscimento dell'esenzione Imu ad attività di locazione turistica svolta in forma non imprenditoriale: quando il legislatore parla di “gestore” intende che l'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale. Utilizza a supporto di quanto esposto il contenuto della FAQ n. 4 del MEF;
2 mancato riconoscimento dell'omessa presentazione della dichiarazione Imu: cita la sentenza della
Cassazione n. 24200 del 9 settembre 2024 con la quale si afferma che la dichiarazione è sempre dovuta anche se la norma non lo prevede;
3 erroneità della sentenza appellata nel riconoscimento dell'attività di case ed appartamenti per vacanze: la contribuente non ha inquadrato la propria struttura come “case ed appartamenti per vacanze” (art. 6 legge regionale n. 13/2017), ma ha richiesto in data 09/12/20219 alla Regione Piemonte, il CIR (codice identificativo di riconoscimento) ai fini, invece, della “locazione turistica” (art. 5 legge regionale n. 13/2017). La sentenza ha definito invece l'attività come “case ed appartamenti per vacanze”;
4 autorizzazione questorile all'invio delle schedine alloggiati: il richiamo nella sentenza appellata dell'autorizzazione all'invio delle “schedine alloggiati” come requisito determinante ai fini dell'esenzione non appare condivisibile in quanto essa non è dirimente, essendo prevista nei confronti di tutti coloro che danno alloggio, ovvero ospitano o cedono la proprietà od il godimento di beni immobili indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla tipologia della struttura.
5 assimilazione ai fini dell'imposta di soggiorno delle strutture ricettive per vacanze alle strutture ricettive extralberghiere: tale assimilazione riguarda solamente l'imposta di soggiorno, non certo l'IMU.
Presenta una memoria successiva alle controdeduzioni della contribuente: 2 in base all'art. 15 del d. leg. 546/92 la nota spese è di conseguenza legittima;
3 l'errore del codice fiscale negli atti del Comune è un refuso. Il contribuente è chiaramente identificabile in tutti gli atti ed anche nella sentenza. Richiama l'ordinanza della Cassazione n. 3090/2022 : “… le sopra esposte considerazioni inducono la Corte a enunciare, ritenendolo opportuno, il seguente principio di diritto:
“nel processo tributario, in occasione dell'esame di ogni profilo di inammissibilità di atti introduttivi di giudizi, in via generale non va contrastata la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, dovendo adottarsi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale...”. Non sussiste, quindi, nessuna preclusione all'esame dell'atto di appello da parte del giudice del gravame, se il giudizio introdotto abbia visto la partecipazione dell'appellato che si sia effettivamente costituito nel giudizio d'appello;
4 riafferma l'obbligo della dichiarazione ai fini della agevolazione IMU;
5 riconferma la richiesta della pubblica udienza.
Controdeduce la contribuente:
1 preliminarmente osserva che l'appello ha allegata la nota spese del Segretario del comune con applicazione degli onorari di avvocato, ed in mancanza di procura alle liti. Le delibere della Giunta comunale stabiliscono che il comune è rappresentato in giudizio dal Responsabile dei Servizi di Fiscalità Locale, e dà anche atto
“che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa”. Il dott. Nominativo_1 non risulta che sia iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati. La professione di avvocato è incompatibile con la funzione di pubblico dipendente. Rileva quindi l'inammissibilità della nota spese;
2 non è presente alcuna delega del Sindaco al Segretario comunale per la rappresentanza in giudizio come previsto invece dall'art. 23 dello Statuto del Comune. L'appello è quindi inammissibile;
3 inoltre rappresenta che il codice fiscale citato nell'appello ( ed anche nelle controdeduzioni di primo grado) non sia quello della contribuente, ma di un altro individuo estraneo alla lite. Questo comporta la totale mancata indicazione del codice fiscale della parte appellata (“tamquam non esset”) ed integra la violazione dell'art. 163, comma 3, c.pc., il quale fa obbligo all'attore di indicare nell'atto di citazione il codice fiscale del convenuto.
Ritiene inammissibile l'appello anche per questo motivo.
In definitiva afferma che tutte le attività ricettive, come quella qui in discussione, sono unite da un denominatore comune, che è quello della ricettività extralberghiera, a prescindere dalle locuzioni con cui vengono di volta in volta chiamate, e ricadono tutte nell'ambito e nella disciplina dell'ex art. 109 del TULPS.
Nessuna dichiarazione doveva presentare la contribuente non essendovi stata alcuna variazione rispetto all'anno precedente ed essendo il comune perfettamente a conoscenza della attività svolta come risulta dal
Conto della gestione per l'imposta di soggiorno -Mod. 21- a partire dal mese di Aprile 2019, rilasciato dallo stesso Comune di Stresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile: l'ente impositore, in questo caso il Comune, può stare in giudizio tramite i propri funzionari. L'art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992 così stabilisce: «L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.».
Così si è anche espressa la Cassazione con ordinanza n. 12550 del 8 maggio 2024 : "... la Corte ha già avuto modo di statuire che, in relazione all'ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti al funzionario responsabile dell'ufficio tributi, «deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell'eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un'attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l'attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell'ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi», così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello;
v. Cass., 11 febbraio 2021, n. 3439; Cass., 14 febbraio 2017,
n. 3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855); - lo jus postulandi consegue, così, dalle stesse disposizioni di legge (sopra citate), così che ciò che rileva è la sola preposizione del funzionario responsabile, non anche la necessità di una specifica delega alla proposizione dell'atto di appello”.
Anche la Corte del conti della Lombardia con delibera n. 37/2025 fornisce le seguenti indicazioni: “ nell'ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa potendosi, secondo la giurisprudenza della Corte suprema citata in parte motiva, valutare se stare altresì in giudizio possa essere un funzionario autorizzato in base alle previsioni dello Statuto comunale”.
Non occorre alcuna delega, né procura, per il responsabile dell'ufficio tributi, nel nostro il Segretario comunale nominato con decreto del sindaco n. 521 del 16/01/2025.
Per quanto riguarda l'errata indicazione del codice fiscale della contribuente si rileva come in realtà non siamo in presenza di una vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale. Si richiama l'ordinanza della Cassazione n. 3090/2022 : “… le sopra esposte considerazioni inducono la Corte a enunciare, ritenendolo opportuno, il seguente principio di diritto:
“nel processo tributario, in occasione dell'esame di ogni profilo di inammissibilità di atti introduttivi di giudizi, in via generale non va contrastata la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, dovendo adottarsi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale...”.
E' pacifico che la normativa emergenziale COVID abbia esentato dal versamento dell'I.M.U. per il 2020 ed il 2021 gli immobili adibiti a: “case ed appartamenti per vacanze… a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate". Difatti, sia l'art. 177 del d.l. 34/2020 sia l'art. 78 del d.l.
104/2020 sia la legge di bilancio per il 2021 dispongono l'esenzione per : ““b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”. E' incontestato che la contribuente sia proprietaria dell'immobile in questione ed è incontestato che vi si svolga attività ricettiva. Da nessuna parte la norma impone che tale attività sia gestita in forma imprenditoriale come invece pretenderebbe il Comune. Al di là del nome utilizzato per l' attività in questione è evidente che si tratta di attività ricettiva extra alberghiera in quanto non vi è dubbio che l'attività gestita dalla sig. Resistente_1 sia autorizzata ed inquadrata dalle leggi vigenti in materia di case ed appartamenti per vacanze. Le autorizzazioni e le comunicazioni richieste dalla norma, ed osservate dalla contribuente, riguardano sia la Regione, sia la Questura alla quale vengono inviate puntualmente le
“schedine alloggiati”, sia lo stesso Comune che peraltro aveva assimilato, ai fini dell'esazione dell'imposta di soggiorno, le “strutture ricettive per vacanze” alle “strutture ricettive extralberghiere".
L'esenzione Imu quindi spetta alla contribuente.
Le spese legali seguono la soccombenza. Il Comune di Stresa va pertanto condannato a rifondere alla contribuente le spese di lite quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Comune di Stresae conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alle spese del grado in favore del contribuente liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge ed esposti.
Così deciso in Torino, il 12 gennaio 2026 La giudice est. Dott.ssa Elvira Pozzo La presidente Dott.ssa
GI SS 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Richiama l'art. 11 del d .eg. 546/92: “ 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.” Di conseguenza, l'atto di decreto sindacale n. 521 del 16/01/2025 attribuisce al Segretario Generale, responsabile dell'ufficio tributi dell'ente, le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune;