Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 82
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Riconoscimento esenzione IMU per attività non imprenditoriale

    La norma emergenziale COVID ha esentato dal versamento dell'IMU per il 2020 e 2021 gli immobili adibiti a case ed appartamenti per vacanze, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. Non è richiesto che l'attività sia gestita in forma imprenditoriale. L'attività della contribuente è ricettiva extra alberghiera, autorizzata e inquadrata come case ed appartamenti per vacanze.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'omessa presentazione della dichiarazione IMU

    La contribuente non doveva presentare alcuna dichiarazione in quanto non vi è stata alcuna variazione rispetto all'anno precedente e il Comune era già a conoscenza dell'attività svolta.

  • Rigettato
    Erroneità nel riconoscimento dell'attività come case ed appartamenti per vacanze

    L'attività gestita dalla contribuente è inquadrata dalle leggi vigenti in materia di case ed appartamenti per vacanze. Le autorizzazioni e comunicazioni richieste sono state osservate.

  • Rigettato
    Irrilevanza dell'autorizzazione questorile per l'invio delle schedine alloggiati

    La contribuente ha inviato puntualmente le "schedine alloggiati" alla Questura.

  • Rigettato
    Assimilazione ai fini dell'imposta di soggiorno non rilevante per l'IMU

    Il Comune aveva assimilato, ai fini dell'esazione dell'imposta di soggiorno, le "strutture ricettive per vacanze" alle "strutture ricettive extralberghiere".

  • Accolto
    Rappresentanza in giudizio dell'ente locale

    L'ente impositore può stare in giudizio tramite il dirigente dell'ufficio tributi o il titolare della posizione organizzativa. Il Segretario comunale, nominato responsabile dell'ufficio tributi, ha le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio. Non occorre delega o procura.

  • Accolto
    Errata indicazione del codice fiscale

    Non si è in presenza di una vera e propria violazione delle prescrizioni di legge. Si applicano criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma quando non implicano vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale.

  • Rigettato
    Mancanza di procura alle liti e incompatibilità della professione

    L'ente locale può stare in giudizio tramite i propri funzionari come previsto dall'art. 11, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dalla giurisprudenza della Cassazione. Il Segretario comunale è stato nominato responsabile dell'ufficio tributi e ha le funzioni di rappresentanza.

  • Rigettato
    Mancanza di delega del Sindaco

    Non occorre alcuna delega o procura per il responsabile dell'ufficio tributi, la cui capacità di stare in giudizio deriva dalle disposizioni di legge.

  • Rigettato
    Codice fiscale errato della parte appellata

    L'errore nell'indicazione del codice fiscale non costituisce una vera e propria violazione delle prescrizioni di legge, applicandosi criteri di equa razionalità nella valutazione di profili di forma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 82
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 82
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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